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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5198/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5198/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. ARTILLO ANNA MARIA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di condannare
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CP_ l al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione spettante per aver prestato attività lavorativa in agricoltura per 102 giornate nel periodo tra l'01.07.2023 e il 30.11.2023, alle dipendenze della azienda agricola “Artillo Giuseppe”. Rilevava che la domanda era stata inopinatamente respinta in sede amministrativa, nonostante l'iscrizione negli elenchi speciali anagrafici dei lavoratori impiegati nell'agricoltura del
Comune di residenza sin dall'anno 1990.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 21.02.2025, eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso stante la mancata presentazione del prodromico ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego. Nel merito, chiedeva accertarsi la cessata materia del contendere, opponendo l'avvenuto pagamento dell'emolumento e sostenendo che l'iniziale diniego era stato dovuto all'invio tardivo da parte del datore di lavoro della documentazione istruttoria (modelli DMAG).
Preliminarmente, si osserva che nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c.. Orbene nel caso di specie, l'eccezione di avvenuto pagamento e la richiesta di cessazione della materia del contendere, in presenza di acquiescenza da parte della ricorrente, fanno sì che la domanda sia divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, può essere dichiarata la cessata materia del contendere, assorbendo la questione della improcedibilità, la quale, peraltro, non avrebbe altro effetto che sospendere il giudizio in attesa della conclusione del procedimento amministrativo.
Ciò detto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n.
5097/99; Cass. n. 3265/95). La cessazione della materia del contendere
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incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti
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vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dalle emergenze probatorie acquisite al processo, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio l'istituto si sia determinato per la sussistenza delle ragioni della controparte. Peraltro, la circostanza dedotta in memoria circa l'esistenza di un comportamento colposamente inerte del datore di lavoro appare sfornita di supporto probatorio.
Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà, atteso che il pagamento è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto introduttivo;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che si liquidano per l'intero in € 1.865,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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