Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12017/16 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nata a [...], il [...], C.F.: C.F. 1 Parte 1
ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via G. De
Caro, 11 presso lo studio dell'Avv. Stefania Grisi (C.F.: C.F. 2 ) che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83
III comma c.p.c.
OPPONENTE
E
Controparte 1 ,C.F.
,rappresentata e difesa dall'Avv. C.F. 3
, presso il cui studio elettivamente Simone Labonia (c.f. C.F. 4
domicilia a Salerno a via Francesco Gaeta n. 7, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, va esaminata l'eccezione pregiudiziale attinente alla competenza del
Tribunale adito.
Ed invero, con l'introduzione della riforma del Giudice Unico di primo grado (D.Lgs.
19.02.1998 n. 51) e, dunque, con la conseguente soppressione dell'istituzione pretorile
(con correlativa abrogazione dell'art. 8 c.p.c.), ogni controversia locatizia (comunque collegata ad un sottostante rapporto di locazione) rientra nella competenza del
Tribunale in composizione monocratica, a prescindere dal valore
Nell'ampia nozione di cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani soggette al rito speciale di cui all'articolo 447 bis c.p.c., sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende e, segnatamente, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni a qualsiasi derivanti, direttamente e/o indirettamente, dal sottostante rapporto locativo.
L'ambito di applicazione del c.d. rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. fa riferimento a tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, ivi compresi rapporti, direttamente e/o indirettamente, collegati (sublocazione, fideiussioni prestate a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, pretese risarcitorie e/o indennitarie riconducibili al rapporto locativo, rimborso oneri accessori, restituzione del deposito cauzionale, etc.).
Nella fattispecie de qua, il decreto ingiuntivo, poi opposto, è stato correttamente richiesto ed emesso dal competente Tribunale di Salerno, in quanto la domanda creditoria avanzata in via monitoria (versamento del canone mensile locativo e spese accessorie da parte del coinquilino con conseguente regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dell'altra coinquilino coobbligato in solido) consiste proprio nel pagamento di somme di denaro (versamento del canone locativo e ripartizione dell'obbligazione in oggetto tra i condebitori solidali) dovute in dipendenza del rapporto locativo.
Alla luce di quanto precede, va affermata la competenza del Tribunale adito.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
A fronte della prova del diritto di credito fornito dalla opposta, non può ritenersi che l'opponente abbia adempiuto all'onere, che su di lei incombeva, di provare adeguatamente il fatto estintivo relativo alle obbligazioni per le quali era stato chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio, per cui l'opposizione proposta può essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ed infatti, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, va considerato che la stessa afferisce ad aspetti patrimoniali correlati allo svolgimento
Parte dell'attività imprenditoriale di all'interno dell'immobile locato, da parte delle
Controparte 1 e Parte 1 ed, in particolare, é relativa alla sig.re distribuzione dei relativi proventi (incassi), ossia questioni che esulano completamente dal rapporto locatizio e che giammai configurano una controversia in materia di locazione demandabile al Tribunale nelle forme del ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
Inoltre, la domanda riconvenzionale de qua involge questioni e vicende che non presentano alcun elemento di connessione con l'oggetto del giudizio, rimanendo completamente estranea al petitum e/o alla causa petendi della presente controversia
Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta non solo non configura una controversia di natura locatizia ma rientra nella competenza ratione valoris del Giudice di Pace, alla luce della pretesa risarcitoria che corrisponde all'importo complessivo di € 4.234,38.
Il credito azionato è fondato sulla documentazione esibita da cui si desume che la sig.ra conduce in locazione ad uso abitativo, con decorrenza dalControparte_1
01.04.2016, unitamente alla sig.ra Parte 1 parte del compendio immobiliare ubicato in Salerno alla Via Pietro del Pezzo n. 60, identificato in C.F. al fol. 27, p.lla 69, sub. 16, di proprietà della società GEXIM SRL, verso il pagamento di un canone locativo di euro 500,00 mensili.
Controparte_1 quale conduttrice, si è fatta carico ed ha corrisposto, anche '
nell'interesse e per conto dell'altra conduttrice sig.ra Parte 1 il canone
relativo al mese di agosto 2016, per l'ammontare di € 500,00, giusta contabile di pagamento effettuato in favore del proprietario/locatore GEXIM SRL
Inoltre, l'opposta, nel corso del rapporto, ha provveduto a versare, anche nell'interesse e per conto della sig.ra Parte 1 la complessiva somma di € 347,58 portata dai bollettini Enel Energia Spa, con riferimento all'utenza posta a servizio dell'appartamento condotto in locazione
Controparte_1 ha più volte richiesto alla coinquilina Parte 1 la
corresponsione della metà dell'importo versato in dipendenza delle dedotte causali, senza sortire esito ed effetto alcuno.
Controparte_1 e Parte 1 decidevano di comune accordo di intraprendere, all'interno dell'immobile condotto in locazione, l'attività di bed breakfast, con la denominazione di: "Villa Vittoria Mini Hotel Bed & Breakfast",
destinando a tale scopo parte delle stanze in uso.
Ed infatti, le sig.re Controparte_1 Parte 1 sempre di comune accordo ed in funzione dell'attività ricettiva in fase di avvio commissionavano alla ditta
"Poligrafica US SRL" (vds la relativa fattura commerciale sub all. d) due insegne pubblicitarie, riportanti la denominazione “Villa Vittoria Mini Hotel Bed & Breakfast",
collocate nel mese di giugno 2016, con l'indicazione delle utenze telefoniche sia della deducente che del sig. Persona 1 , coniuge della sig.ra Parte 1 Parte 1 inopinatamente,All'inizio del mese di agosto 2016, la sig.ra decideva di abbandonare l'attività di gestione del BB.
Controparte_1 dovendo far fronte, da sola, alle esigenze degli ospiti A questo punto,
,
Parte del presentava al Comune di Salerno, in data 08.08.2016 Prot. 131376, apposita
S.C.I.A. per l'avvio dell'attività in oggetto a proprio nome.
Tuttavia, l'Ente Comunale, con provvedimento notificato in data 29.08.2016 intimava alla CP 1 il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast, adducendo il diniego in tal senso frapposto dalla coinquilina sig.ra Parte 1
Cessata l'attività de qua, l'immobile veniva utilizzato ad uso esclusivamente abitativo e, a tal fine, le sig.re Controparte 1 al fine di meglio e Parte 1
disciplinare la coabitazione, procedevano all'assegnazione, mediante sorteggio, delle stanze dell'appartamento e relative suppellettili, come si evince dall'apposito verbale del 26.08.2016.
Pertanto, la domanda avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n° 2506/2016
del 06.10.2016 va rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 2506/2016;
Parte 1 al pagamento, in favore di delle spese condanna Controparte 1
,
processuali, che liquida in complessivi € 1076,00, di cui € 76,00 per spese ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva
e CPA con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 10 aprile 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio