Articolo 22 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 21Articolo 23
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12 agosto 1982
Art. 22.
Lo stanziamento di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123 , recante norme sui contributi agli enti culturali, e' aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 3.000 milioni.
L'incremento sara' ripartito tra gli istituti culturali regolamentati dalla legge 2 aprile 1980, n. 123 , ed inseriti nella tabella approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 624 .
Entrata in vigore il 12 agosto 1982