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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10655/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità precontrattuale ”, promossa
DA
C.F. , in persona del direttore generale, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, e del procuratore generale alle Parte_2
liti, Avv. Leopoldo Conti (C.F. PEC - C.F._1 Email_1
FAX 010/588372), in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaro di Venezia-Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6 novembre 2013 (doc. 1), Persona_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Palermo (PA), presso lo studio dell'avv. Angelo
Petralia , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il predetto avv. Leopoldo
Conti, del Foro di Genova, giusta procura in atti
- attore -
CONTRO
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore ed il Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappr.te
[...] P.IVA_3
pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
; fax: 091527080; PEC: ads. , presso i cui uffici, siti P.IVA_4 Email_2
in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 domiciliano ex lege
-convenuti- -
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 17 ottobre 2024 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, in Controparte_3 P.IVA_2 qualità di Amministrazione statale in cui è inserito l' , chiedendo la Controparte_4 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da lesione del legittimo affidamento in ordine all' esistenza di un credito cedutogli dalla società e certificato dalla PA con la procedura CP_5 di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge n° 2 del 28.01.2009.
Rilevava parte attrice :
- di avere sottoscritto in data 24.4.2018 un contratto di factoring con la società la CP_5 quale aveva manifestato l'intendimento di avvalersi dei servizi finanziari offerti dalla banca per lo smobilizzo di crediti nei confronti di proprie controparti commerciali (doc. 2).
- che successivamente alla sottoscrizione del suddetto contratto, le aveva ceduto, CP_5
mediante procedura semplificata di cessione, il credito dell'importo di euro 1.554.908,80, certificato su piattaforma MEF ex art. 37, co. 7 bis, D.L. n° 66/2014, vantato dalla stessa CP_5
Par nei confronti di (docc- 3-68); Controparte_6
- -che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Infrastrutture Provveditorati
, aveva preso atto dell'intervenuta Controparte_7 Controparte_6
cessione , senza nulla opporre nel termine di legge;
- di avere erogato in favore di una volta perfezionatasi la cessione del credito., CP_5
anticipazioni, non recuperate in seguito, per euro 1.278.278,54 (docc. 129-208);
- che , tuttavia, non aveva in seguito corrisposto l'importo Pt_4 Controparte_6
oggetto dei crediti ceduti;
- di avere allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma oggetto dei crediti ceduti;
- che, a seguito di opposizione del , il Tribunale di Palermo aveva revocato il CP_1
decreto ingiuntivo per inesistenza del credito, tenuto conto delle numerose irregolarità riscontrate nella aggiudicazione della fornitura sub specie : carenza ,in relazione a tutti i contratti sottostanti le fatture emesse, delle dichiarazioni dell'affidatario sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal “codice degli contratti pubblici”, mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016; mancanza dell'impegno di spesa. Sulla base di tali premesse , ritenendo che la certificazione ex art comma 3-bis del Decreto Legge
29 novembre 2008 n. 185 integrasse un atto di riconoscimento del debito da parte della PA, idoneo a ingenerare nel cessionario un legittimo l'affidamento sull'effettiva corretta esecuzione delle prestazioni e, pertanto, sulla certezza del relativo pagamento, chiedeva la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno , quantificato in Euro 1.278.278,54, pari all'importo erogato in favore della cedente a titolo di anticipazioni, poi non recuperate.
Con comparsa di costituzione del 12.12.20 si costituiva in giudizio il convenuto , CP_1
eccependo, in via preliminare, la litispendenza tra l'odierno giudizio e quello iscritto al n. 21339/19
, di opposizione al D.I. n. 5899/19 emesso in favore della banca e nei confronti del CP_1
proprio per i crediti oggetto della cessione .
Nel merito, la P.A convenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva , dovendo la banca rivolgere le proprie istanze risarcitorie nei confronti della società per avere CP_5 quest'ultima ceduto un credito inesistente alla luce delle verifiche effettate ex post dal Ministero .
Sotto tale aspetto , la PA negava l'esistenza del credito ceduto, derivante da procedure di affidamento affette da numerose irregolarità , come accertato dalla commissione ispettiva istituita a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Disciplina ed eccepiva , al riguardo, la nullità dei contratti fonte dei crediti ceduti .
Inoltre , parte convenuta negava la qualificazione della certificazione in termini di riconoscimento del debito trattandosi di una mera dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale.
Infine, la P.a. resistente , sottolineava come l'affidamento invocato ex adverso non potesse essere ricondotto a una condotta negligente del Ministero , ma, tenuto conto che i crediti ceduti erano frutto di procedure affette da gravi criticità sotto vari aspetti, esso era frutto di una condotta negligente, imprudente o, anche fraudolenta da parte del privato o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.; tanto più che trattasi nel caso di specie di operatori economici dotati di un elevato grado di professionalità, ai quali è quindi richiesta un maggior grado di attenzione e diligenza nello svolgimento dei propri compiti, nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal caso concreto.
La domanda è fondata.
Va premesso che è documentale oltre che incontestato che:
Pt_
- in data 24.4.2018 la banca sottoscriveva un contratto di factoring con la società
[...]
CP_
la quale aveva manifestato l'intendimento di avvalersi dei servizi finanziari offerti dalla banca per lo smobilizzo di crediti nei confronti di proprie controparti commerciali
(doc. 2). - - successivamente alla sottoscrizione del suddetto contratto, aveva ceduto alla CP_5
mediante procedura semplificata di cessione ex art. 37, co. 7 bis, D.L. n° Parte_1
66/2014, i crediti -tutti certificati ex art 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre
Parte 2008 n. 185 - sorti in suo favore nei confronti di (docc- 3- Controparte_6
68),
- - il Controparte_8
, prendeva atto dell'intervenuta cessione e, come
[...] Controparte_6 previsto dall'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66 del 24/04/2014 – L. n. 89 del 26/06/2014, espressamente accettava e/o non rifiutava le cessioni entro sette giorni dalla comunicazione delle stesse mediante la piattaforma elettronica, (docc. 69-128),
- - la CA , quindi, ottenuto il credito nei confronti di OO. Controparte_6 dell'importo di Euro 1.554.908,80, aveva erogato, in favore di anticipazioni, non CP_5
recuperate in seguito, per Euro 1.278.278,54 (docc. 129-208); Parte
- La , tuttavia, non aveva in seguito corrisposto l'importo Controparte_6
oggetto dei crediti ceduto;
Pt_
- la banca aveva allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma oggetto dei crediti ceduti;
- a seguito di opposizione del , il Tribunale di Palermo aveva revocato il decreto CP_1
ingiuntivo per inesistenza del credito tenuto conto delle numerose irregolarità riscontrate nella aggiudicazione della fornitura sub specie : carenza in relazione a tutti i contratti sottostanti le fatture emesse delle dichiarazioni dell'affidatario sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal
“codice degli contratti pubblici”, la mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016; mancanza dell'impegno di spesa .
Ora, ciò detto, va precisato, anche al fine di affermare la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, che nella presente controversia il tema che viene in rilievo è quello della idoneità della certificazione di cui all'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 a ingenerare nel cessionario del credito un legittimo affidamento sulla affidabilità del credito ( sub specie sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità) mentre la questione relativa alla effettiva esistenza di detto credito ( e quindi gli eventuali vizi del titolo genetico della pretesa creditoria ) non rileva nell'odierna controversia se non in termini di definitiva produzione in capo alla banca attrice del danno ( derivante dalla definita impossibilità di recuperare il credito cedutogli ). In altri termini, va distinto il profilo relativo all'accertamento giudiziale della sussistenza o meno del credito ceduto - verifica che certamente non è preclusa dal rilascio della certificazione - ( aspetto questo oggetto del diverso giudizio RG 21339 /19 concluso con la citata sentenza di accoglimento dell'opposizione a d.i. ), dal diverso profilo - quello appunto risarcitorio- inerente alla lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.a. dall'avvenuto rilascio della certificazione ( resa colposamente in assenza di presupposti di legge).
I profili di connessione tra le due cause attengono, quindi, al più al profilo della definitiva produzione del danno;
invero, stante la sussistenza e attualità del pregiudizio derivante dalla anticipazione della somma alla cedente e dalla revoca del d.i, , detto danno diverrà definitivo solo in caso di conferma in sede di gravame della sentenza impugnata.
Tale connessione non, però, giustifica la sospensione necessaria del giudizio ex art 295 cpc ma al più quella facoltativa ex art 337 cpc, il cui esercizio, tuttavia, , secondo quanto precisato dalla
Suprema Corte Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022 ), è oggetto di un potere discrezionale del giudice, purché motivato ( “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, nell'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione).
Ora , nel caso in esame non si ritiene necessario disporre la chiesta sospensione ex art 337 cpc tenuto conto:
- delle molteplici ragioni , tutte condivisibili su cui si fonda la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, che qui devono intendersi integralmente richiamate;
- Dei motivi dell'atto di appello di che non consentono, allo stato, di effettuare una Pt_1
prognosi favorevole sull'accoglimento del gravame : invero , quanto al primo motivo di appello , anche a anche a volere ritenere la cessione opponibile alla PA e a volere ritenere la certificazione quale dichiarazione confessoria – qualificazione questa che sembra diverso escludere alla luce dei funzionamento della piattaforma e dei controlli- , ciò non impedirebbe alla PA ceduta di far valere la nullità del contratto per violazione di norme imperative sulla contabilità pubblica;
quanto al secondo profilo i profili di nullità dei contratti sono stato specificatamente dedotti dell'opponente ed in effetti mai contestato dalle controparti;
( Manca il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento previsto dall 'art. 31 del D.l gs 50/2016 . Unico riferimento alla figura del RUP è contenuto nel documento rilasciato dall'ANAC per lo smart gig dell'affidamento ove risulta che il consegnatario ha assunto a tali fini il ruolo di R U P;
Manca una determina a contrarre e tutti gli elementi indispensabili, quali capitolato tecnico, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, per la corretta esecuzione della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;
Mancano le attestazioni relative alla verifica sul portale acquisti in rete della convenzioni consip;
In aperta violazione del principio di divieto di frazionamento degli appalti (e forniture) nel caso di specie si è proceduto con più procedure di affidamento diretto entro il limite di €. 40.000,00; affidamento diretto entro il limite di €. 40.000,00 aventi ad ad oggetto i medesimi o i medesimi tipi di forniture, comunque accomunate dal medesimo fine. tipi di forniture, comunque accomunate dal medesimo fine- Manca la copertura finanziaria: l'affidamento,, infatti,, è stato operato è stato operato senza una copertura della spesa risultante da apposita determinazione a contrarre che desse precise indicazioni della fonte di finanziamento Nessuna verifica è stata effettuata in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dal d. Igs 50/2016 a carico della ditta affidataria) ; per altro la carenza di copertura finanziaria, che già di per sé sarebbe idonea a determinare la nullità , continua a non essere contestata nemmeno nell'atto di appello.
Ciò precisato, va ricordato, che, al fine di consentire ai fornitori lo smobilizzo di crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo ad un debitore PA, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un
Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”. La certificazione ex art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 ,è, quindi funzionale a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.,; a tal fine le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali)
La certificazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile
Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili . Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili.
Alla luce di quanto appena affermato, al di à della qualificazione della certificazione in termini di riconoscimento del debito , è indubbio che , presupponendo il rilascio della certificazione la verifica positiva della sussistenza di un credito certo liquido e esigibile , l'avvenuta positiva certificazione del credito ingenera nel cessionario un legittimo affidamento sulla sussistenza di detti requisiti, affidamento idoneo a orientare la condotta successiva dell'istituito di credito.
Invero, la PA che rilascia detta certificazione in assenza dei presupposti di legge - certezza liquidità esigibilità la cui sussistenza ella avrebbe dovuto verificare -pone in essere una condotta illecita - generatrice di danno.
Nella specie, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato. ( cass. Civ. sez. U - , Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023):
Passando al caso in esame è indubbio che : - il abbia rilasciato la certificazione ex art 9 Controparte_3
comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, omettendo di effettuare le dovute verifiche sulla certezza del debito, che, infatti, a seguito di verifica ex post, effettuate dalla stessa p.a. ( ed infine , in esito all'accertamento giudiziale) è risultato inesistente a cagione delle numerose irregolarità nell'affidamento delle forniture , che il avrebbe CP_1
dovuto rilevare prima di emettere certificazione;
- L' , facendo affidamento sull'esistenza del credito, a seguito dell'accettazione della Pt_1
cessione del credito, ha erogato, in favore di anticipazioni, per euro CP_5
Pt_ 1.278.278,54 (docc. 129-208); né può addebitarsi alcuna condotta colposa a che correttamente ha riposto fiducia sulla certificazione e che per altro non era in grado nemmeno di controllare – non avendo a disposizione i relativi atti- la correttezza dell'iter amministrativo dell'affidamento cui era sorto il credito;
Contro
- L'erogato a l'importo non è stato, ad oggi, recuperato (avverso il decreto ingiuntivo Contr chiesto da contro quest'ultima invero ha proposto opposizione e il giudizio ad Pt_1
oggi è sospeso) mentre il credito ceduto è stato perso, anche a seguito della revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza resa in sede di opposizione celebrato innanzi al
Tribunale di Palermo.
Ne consegue che per effetto della condotta colposa del convenuto , l'attrice ha patito un CP_1 danno che va identificato nell'importo delle anticipazioni non recuperate pari a euro 1.278.278,54
Sulla somma così va riconosciuta, in anno rivalutata, spettano gli interessi al tasso al tasso legale ex art 1284 c 1 cc - non vertendosi in materia di transazioni commerciali ma di credito risarcitorio da lesione del legittimo affidamento - dalla data del 16.11.18 ( data del bonifico a ) sino alla data della domanda ( 9.9.20) e al tasso ex art 1284 c 4 cc da tale ultima data sino fino all'effettivo soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di minimi edittali relativi allo scaglione sino ad euro 2.000.000
PQM
Il Tribunale di Palermo- terza sezione civile- disattesa ogni altra domanda , eccezione e difesa , definitivamente pronunciando:
Condanna Controparte_9
al pagamento a titolo di risarcimento del danno per
[...] responsabilità precontrattuale in favore di dell'importo di euro 1. 278.278,54, oltre a Parte_1
interessi, sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici instat , al tasso a legale ex art 1284 c 1 cc - dalla data del 16.11.18 sino alla data della domanda ( 9.9.20) e, al tasso ex art 1284 c 4 cc, da tale ultima data sino fino all'effettivo soddisfo;
condanna il Controparte_9
al pagamento in
[...] favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 1.713,00 per spese vive e euro per
18.977,00 per compensi oltre a spese generali iva e cpa nella misura di legge
Palermo il 3.1.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE Il Tribunale di Palermo nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10655/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità precontrattuale ”, promossa
DA
C.F. , in persona del direttore generale, dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, e del procuratore generale alle Parte_2
liti, Avv. Leopoldo Conti (C.F. PEC - C.F._1 Email_1
FAX 010/588372), in virtù di procura generale alle liti per atto autenticato nelle firme dal notaro di Venezia-Mestre, Rep.n.34227/Rac.n.10599 in data 6 novembre 2013 (doc. 1), Persona_1
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Palermo (PA), presso lo studio dell'avv. Angelo
Petralia , che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con il predetto avv. Leopoldo
Conti, del Foro di Genova, giusta procura in atti
- attore -
CONTRO
(cod. fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Ministro pro tempore ed il Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona del legale rappr.te
[...] P.IVA_3
pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
; fax: 091527080; PEC: ads. , presso i cui uffici, siti P.IVA_4 Email_2
in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 domiciliano ex lege
-convenuti- -
Conclusioni delle parti come da verbale della udienza del 17 ottobre 2024 in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, in Controparte_3 P.IVA_2 qualità di Amministrazione statale in cui è inserito l' , chiedendo la Controparte_4 condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da lesione del legittimo affidamento in ordine all' esistenza di un credito cedutogli dalla società e certificato dalla PA con la procedura CP_5 di cui all'art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge n° 2 del 28.01.2009.
Rilevava parte attrice :
- di avere sottoscritto in data 24.4.2018 un contratto di factoring con la società la CP_5 quale aveva manifestato l'intendimento di avvalersi dei servizi finanziari offerti dalla banca per lo smobilizzo di crediti nei confronti di proprie controparti commerciali (doc. 2).
- che successivamente alla sottoscrizione del suddetto contratto, le aveva ceduto, CP_5
mediante procedura semplificata di cessione, il credito dell'importo di euro 1.554.908,80, certificato su piattaforma MEF ex art. 37, co. 7 bis, D.L. n° 66/2014, vantato dalla stessa CP_5
Par nei confronti di (docc- 3-68); Controparte_6
- -che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Infrastrutture Provveditorati
, aveva preso atto dell'intervenuta Controparte_7 Controparte_6
cessione , senza nulla opporre nel termine di legge;
- di avere erogato in favore di una volta perfezionatasi la cessione del credito., CP_5
anticipazioni, non recuperate in seguito, per euro 1.278.278,54 (docc. 129-208);
- che , tuttavia, non aveva in seguito corrisposto l'importo Pt_4 Controparte_6
oggetto dei crediti ceduti;
- di avere allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma oggetto dei crediti ceduti;
- che, a seguito di opposizione del , il Tribunale di Palermo aveva revocato il CP_1
decreto ingiuntivo per inesistenza del credito, tenuto conto delle numerose irregolarità riscontrate nella aggiudicazione della fornitura sub specie : carenza ,in relazione a tutti i contratti sottostanti le fatture emesse, delle dichiarazioni dell'affidatario sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal “codice degli contratti pubblici”, mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016; mancanza dell'impegno di spesa. Sulla base di tali premesse , ritenendo che la certificazione ex art comma 3-bis del Decreto Legge
29 novembre 2008 n. 185 integrasse un atto di riconoscimento del debito da parte della PA, idoneo a ingenerare nel cessionario un legittimo l'affidamento sull'effettiva corretta esecuzione delle prestazioni e, pertanto, sulla certezza del relativo pagamento, chiedeva la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno , quantificato in Euro 1.278.278,54, pari all'importo erogato in favore della cedente a titolo di anticipazioni, poi non recuperate.
Con comparsa di costituzione del 12.12.20 si costituiva in giudizio il convenuto , CP_1
eccependo, in via preliminare, la litispendenza tra l'odierno giudizio e quello iscritto al n. 21339/19
, di opposizione al D.I. n. 5899/19 emesso in favore della banca e nei confronti del CP_1
proprio per i crediti oggetto della cessione .
Nel merito, la P.A convenuta deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva , dovendo la banca rivolgere le proprie istanze risarcitorie nei confronti della società per avere CP_5 quest'ultima ceduto un credito inesistente alla luce delle verifiche effettate ex post dal Ministero .
Sotto tale aspetto , la PA negava l'esistenza del credito ceduto, derivante da procedure di affidamento affette da numerose irregolarità , come accertato dalla commissione ispettiva istituita a tal fine dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Disciplina ed eccepiva , al riguardo, la nullità dei contratti fonte dei crediti ceduti .
Inoltre , parte convenuta negava la qualificazione della certificazione in termini di riconoscimento del debito trattandosi di una mera dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale.
Infine, la P.a. resistente , sottolineava come l'affidamento invocato ex adverso non potesse essere ricondotto a una condotta negligente del Ministero , ma, tenuto conto che i crediti ceduti erano frutto di procedure affette da gravi criticità sotto vari aspetti, esso era frutto di una condotta negligente, imprudente o, anche fraudolenta da parte del privato o dell'operatore economico che entra in contatto con la P.A.; tanto più che trattasi nel caso di specie di operatori economici dotati di un elevato grado di professionalità, ai quali è quindi richiesta un maggior grado di attenzione e diligenza nello svolgimento dei propri compiti, nonché l'adozione di ogni cautela utile o necessaria richiesta dal caso concreto.
La domanda è fondata.
Va premesso che è documentale oltre che incontestato che:
Pt_
- in data 24.4.2018 la banca sottoscriveva un contratto di factoring con la società
[...]
CP_
la quale aveva manifestato l'intendimento di avvalersi dei servizi finanziari offerti dalla banca per lo smobilizzo di crediti nei confronti di proprie controparti commerciali
(doc. 2). - - successivamente alla sottoscrizione del suddetto contratto, aveva ceduto alla CP_5
mediante procedura semplificata di cessione ex art. 37, co. 7 bis, D.L. n° Parte_1
66/2014, i crediti -tutti certificati ex art 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre
Parte 2008 n. 185 - sorti in suo favore nei confronti di (docc- 3- Controparte_6
68),
- - il Controparte_8
, prendeva atto dell'intervenuta cessione e, come
[...] Controparte_6 previsto dall'art. 37, comma 7 bis, del D.L. n. 66 del 24/04/2014 – L. n. 89 del 26/06/2014, espressamente accettava e/o non rifiutava le cessioni entro sette giorni dalla comunicazione delle stesse mediante la piattaforma elettronica, (docc. 69-128),
- - la CA , quindi, ottenuto il credito nei confronti di OO. Controparte_6 dell'importo di Euro 1.554.908,80, aveva erogato, in favore di anticipazioni, non CP_5
recuperate in seguito, per Euro 1.278.278,54 (docc. 129-208); Parte
- La , tuttavia, non aveva in seguito corrisposto l'importo Controparte_6
oggetto dei crediti ceduto;
Pt_
- la banca aveva allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma oggetto dei crediti ceduti;
- a seguito di opposizione del , il Tribunale di Palermo aveva revocato il decreto CP_1
ingiuntivo per inesistenza del credito tenuto conto delle numerose irregolarità riscontrate nella aggiudicazione della fornitura sub specie : carenza in relazione a tutti i contratti sottostanti le fatture emesse delle dichiarazioni dell'affidatario sul possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal
“codice degli contratti pubblici”, la mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co. 2, d.lgs. 50/2016; mancanza dell'impegno di spesa .
Ora, ciò detto, va precisato, anche al fine di affermare la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, che nella presente controversia il tema che viene in rilievo è quello della idoneità della certificazione di cui all'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 a ingenerare nel cessionario del credito un legittimo affidamento sulla affidabilità del credito ( sub specie sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità) mentre la questione relativa alla effettiva esistenza di detto credito ( e quindi gli eventuali vizi del titolo genetico della pretesa creditoria ) non rileva nell'odierna controversia se non in termini di definitiva produzione in capo alla banca attrice del danno ( derivante dalla definita impossibilità di recuperare il credito cedutogli ). In altri termini, va distinto il profilo relativo all'accertamento giudiziale della sussistenza o meno del credito ceduto - verifica che certamente non è preclusa dal rilascio della certificazione - ( aspetto questo oggetto del diverso giudizio RG 21339 /19 concluso con la citata sentenza di accoglimento dell'opposizione a d.i. ), dal diverso profilo - quello appunto risarcitorio- inerente alla lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.a. dall'avvenuto rilascio della certificazione ( resa colposamente in assenza di presupposti di legge).
I profili di connessione tra le due cause attengono, quindi, al più al profilo della definitiva produzione del danno;
invero, stante la sussistenza e attualità del pregiudizio derivante dalla anticipazione della somma alla cedente e dalla revoca del d.i, , detto danno diverrà definitivo solo in caso di conferma in sede di gravame della sentenza impugnata.
Tale connessione non, però, giustifica la sospensione necessaria del giudizio ex art 295 cpc ma al più quella facoltativa ex art 337 cpc, il cui esercizio, tuttavia, , secondo quanto precisato dalla
Suprema Corte Ordinanza n. 16051 del 18/05/2022 ), è oggetto di un potere discrezionale del giudice, purché motivato ( “L'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente il richiamo, nell'ordinanza di sospensione del processo, del provvedimento con cui era stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante, disposta dal giudice d'appello sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione).
Ora , nel caso in esame non si ritiene necessario disporre la chiesta sospensione ex art 337 cpc tenuto conto:
- delle molteplici ragioni , tutte condivisibili su cui si fonda la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, che qui devono intendersi integralmente richiamate;
- Dei motivi dell'atto di appello di che non consentono, allo stato, di effettuare una Pt_1
prognosi favorevole sull'accoglimento del gravame : invero , quanto al primo motivo di appello , anche a anche a volere ritenere la cessione opponibile alla PA e a volere ritenere la certificazione quale dichiarazione confessoria – qualificazione questa che sembra diverso escludere alla luce dei funzionamento della piattaforma e dei controlli- , ciò non impedirebbe alla PA ceduta di far valere la nullità del contratto per violazione di norme imperative sulla contabilità pubblica;
quanto al secondo profilo i profili di nullità dei contratti sono stato specificatamente dedotti dell'opponente ed in effetti mai contestato dalle controparti;
( Manca il provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento previsto dall 'art. 31 del D.l gs 50/2016 . Unico riferimento alla figura del RUP è contenuto nel documento rilasciato dall'ANAC per lo smart gig dell'affidamento ove risulta che il consegnatario ha assunto a tali fini il ruolo di R U P;
Manca una determina a contrarre e tutti gli elementi indispensabili, quali capitolato tecnico, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, per la corretta esecuzione della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto;
Mancano le attestazioni relative alla verifica sul portale acquisti in rete della convenzioni consip;
In aperta violazione del principio di divieto di frazionamento degli appalti (e forniture) nel caso di specie si è proceduto con più procedure di affidamento diretto entro il limite di €. 40.000,00; affidamento diretto entro il limite di €. 40.000,00 aventi ad ad oggetto i medesimi o i medesimi tipi di forniture, comunque accomunate dal medesimo fine. tipi di forniture, comunque accomunate dal medesimo fine- Manca la copertura finanziaria: l'affidamento,, infatti,, è stato operato è stato operato senza una copertura della spesa risultante da apposita determinazione a contrarre che desse precise indicazioni della fonte di finanziamento Nessuna verifica è stata effettuata in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dal d. Igs 50/2016 a carico della ditta affidataria) ; per altro la carenza di copertura finanziaria, che già di per sé sarebbe idonea a determinare la nullità , continua a non essere contestata nemmeno nell'atto di appello.
Ciò precisato, va ricordato, che, al fine di consentire ai fornitori lo smobilizzo di crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo ad un debitore PA, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un
Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”. La certificazione ex art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 ,è, quindi funzionale a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.,; a tal fine le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali)
La certificazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza di un credito certo liquido ed esigibile
Il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili . Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili.
Alla luce di quanto appena affermato, al di à della qualificazione della certificazione in termini di riconoscimento del debito , è indubbio che , presupponendo il rilascio della certificazione la verifica positiva della sussistenza di un credito certo liquido e esigibile , l'avvenuta positiva certificazione del credito ingenera nel cessionario un legittimo affidamento sulla sussistenza di detti requisiti, affidamento idoneo a orientare la condotta successiva dell'istituito di credito.
Invero, la PA che rilascia detta certificazione in assenza dei presupposti di legge - certezza liquidità esigibilità la cui sussistenza ella avrebbe dovuto verificare -pone in essere una condotta illecita - generatrice di danno.
Nella specie, la responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'azione amministrativa - avente quale presupposto il mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sulla P.A. - ha natura contrattuale e va inquadrato nello schema della responsabilità "relazionale" (o "da contatto sociale qualificato", idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.), sia nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, sia in caso di emanazione di un provvedimento lesivo, sia nell'ipotesi di emissione e successivo annullamento di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato. ( cass. Civ. sez. U - , Ordinanza n. 1567 del 19/01/2023):
Passando al caso in esame è indubbio che : - il abbia rilasciato la certificazione ex art 9 Controparte_3
comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, omettendo di effettuare le dovute verifiche sulla certezza del debito, che, infatti, a seguito di verifica ex post, effettuate dalla stessa p.a. ( ed infine , in esito all'accertamento giudiziale) è risultato inesistente a cagione delle numerose irregolarità nell'affidamento delle forniture , che il avrebbe CP_1
dovuto rilevare prima di emettere certificazione;
- L' , facendo affidamento sull'esistenza del credito, a seguito dell'accettazione della Pt_1
cessione del credito, ha erogato, in favore di anticipazioni, per euro CP_5
Pt_ 1.278.278,54 (docc. 129-208); né può addebitarsi alcuna condotta colposa a che correttamente ha riposto fiducia sulla certificazione e che per altro non era in grado nemmeno di controllare – non avendo a disposizione i relativi atti- la correttezza dell'iter amministrativo dell'affidamento cui era sorto il credito;
Contro
- L'erogato a l'importo non è stato, ad oggi, recuperato (avverso il decreto ingiuntivo Contr chiesto da contro quest'ultima invero ha proposto opposizione e il giudizio ad Pt_1
oggi è sospeso) mentre il credito ceduto è stato perso, anche a seguito della revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza resa in sede di opposizione celebrato innanzi al
Tribunale di Palermo.
Ne consegue che per effetto della condotta colposa del convenuto , l'attrice ha patito un CP_1 danno che va identificato nell'importo delle anticipazioni non recuperate pari a euro 1.278.278,54
Sulla somma così va riconosciuta, in anno rivalutata, spettano gli interessi al tasso al tasso legale ex art 1284 c 1 cc - non vertendosi in materia di transazioni commerciali ma di credito risarcitorio da lesione del legittimo affidamento - dalla data del 16.11.18 ( data del bonifico a ) sino alla data della domanda ( 9.9.20) e al tasso ex art 1284 c 4 cc da tale ultima data sino fino all'effettivo soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base di minimi edittali relativi allo scaglione sino ad euro 2.000.000
PQM
Il Tribunale di Palermo- terza sezione civile- disattesa ogni altra domanda , eccezione e difesa , definitivamente pronunciando:
Condanna Controparte_9
al pagamento a titolo di risarcimento del danno per
[...] responsabilità precontrattuale in favore di dell'importo di euro 1. 278.278,54, oltre a Parte_1
interessi, sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici instat , al tasso a legale ex art 1284 c 1 cc - dalla data del 16.11.18 sino alla data della domanda ( 9.9.20) e, al tasso ex art 1284 c 4 cc, da tale ultima data sino fino all'effettivo soddisfo;
condanna il Controparte_9
al pagamento in
[...] favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 1.713,00 per spese vive e euro per
18.977,00 per compensi oltre a spese generali iva e cpa nella misura di legge
Palermo il 3.1.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.