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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2537/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Benedetto Filippo); Parte_1
E
, nato in [...] l'[...] (con l'avv. Di Benedetto Filippo); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
ES (TP) il 19/11/1996 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
13/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 4051/2019 del 18/09/2019 e sentenza n. 2716 del 16/09/2020, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I figli , e , i quali hanno ormai raggiunta la Per_1 Persona_2 Persona_3
maggiore età, rimarranno liberi di decidere in piena autonomia tempi e modi di permanenza o frequentazione con i genitori.
B) Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 350,00 CP_1 Parte_1
(trecentocinquanta/00) mensili, soggetta a rivalutazione Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo che sarà da costui versato entro il Persona_3 giorno 5 di ogni mese.
Le spese di natura straordinaria – anche in assenza di previo accordo ed in ossequio al vigente protocollo sulle spese extra assegno per il mantenimento dei figli in vigore presso questo
Tribunale – saranno sostenute dai coniugi in ragione del 30% a carico della signora Pt_1
e del 70% a carico del signor . CP_1
C) Reciprocamente si impegnano i ricorrenti a comunicare l'un l'altro e con ogni opportuna sollecitudine ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza, nonché ogni periodico allontanamento dagli stessi.
D) Con la sottoscrizione del presente i signori e acconsentono reciprocamente Pt_1 CP_1
a che ognuno di essi possa recarsi all'estero per motivi lavorativi, turistici od altro ed in relazione a ciò formalmente ed ad ogni consequenziale effetto di legge manifestano il reciproco consenso al rilascio da parte delle competenti Autorità dei rispettivi passaporti” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ES (TP), in data
19/11/1996, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato in [...] l'[...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 5, parte I, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2537/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Di Benedetto Filippo); Parte_1
E
, nato in [...] l'[...] (con l'avv. Di Benedetto Filippo); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
ES (TP) il 19/11/1996 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
13/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 4051/2019 del 18/09/2019 e sentenza n. 2716 del 16/09/2020, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) I figli , e , i quali hanno ormai raggiunta la Per_1 Persona_2 Persona_3
maggiore età, rimarranno liberi di decidere in piena autonomia tempi e modi di permanenza o frequentazione con i genitori.
B) Il signor corrisponderà alla signora la somma di € 350,00 CP_1 Parte_1
(trecentocinquanta/00) mensili, soggetta a rivalutazione Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , importo che sarà da costui versato entro il Persona_3 giorno 5 di ogni mese.
Le spese di natura straordinaria – anche in assenza di previo accordo ed in ossequio al vigente protocollo sulle spese extra assegno per il mantenimento dei figli in vigore presso questo
Tribunale – saranno sostenute dai coniugi in ragione del 30% a carico della signora Pt_1
e del 70% a carico del signor . CP_1
C) Reciprocamente si impegnano i ricorrenti a comunicare l'un l'altro e con ogni opportuna sollecitudine ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza, nonché ogni periodico allontanamento dagli stessi.
D) Con la sottoscrizione del presente i signori e acconsentono reciprocamente Pt_1 CP_1
a che ognuno di essi possa recarsi all'estero per motivi lavorativi, turistici od altro ed in relazione a ciò formalmente ed ad ogni consequenziale effetto di legge manifestano il reciproco consenso al rilascio da parte delle competenti Autorità dei rispettivi passaporti” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in ES (TP), in data
19/11/1996, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato in [...] l'[...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 5, parte I, dell'anno 1996, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.