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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/08/2025, n. 4266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4266 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1699/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], is. Parte_1
413, c.f. , E , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 ed ivi residente in [...], is. 413, cf , CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Dario Seminara e Marco Leo;
Attrici
Contro
, in persona del sindaco pro tempore, C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
presso la casa comunale di Via Dante n. 28, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2
Antonio Lo Bianco, elettivamente domiciliato in Catania Via Francesco Crispi n. 225 presso lo studio dell'avv.to Claudio Milazzo;
Convenuto
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Controparte_1 convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne hanno Controparte_2 chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, a far data dall'11 gennaio 1990 sino al 13 settembre 2021, sì come afferente ai terreni censiti in catasto al foglio 2, particelle n. 844, di estensione pari a mq. 1500, e n. 1285, di estensione pari, per la parte di interesse, a mq. 3010, entrambi di derivazione dal più ampio appezzamento in catasto al foglio 2, particella 91.
Esponevano, a fondamento della domanda: che, con le ordinanze n. 4 dell'11 gennaio 1983 e 17 del 26 febbraio 1985, il Comune di aveva autorizzato, al fine di procedere alla realizzazione dell'approvato CP_2 programma edilizio di alloggi sociali, l'occupazione in via temporanea e di urgenza del dato terreno, di proprietà di , rispettivamente marito e padre;
Controparte_3 che esse attrici erano succedute al de cuius, sì come deceduto in data 20 gennaio 2000, nella titolarità della quota parte del 25% della particella 844 e nell'intero della proprietà della particella 1285; che, non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, alla scadenza dell'11 gennaio
1990 l'occupazione era divenuta illegittima;
che, al fine di ottenere l'indennità di occupazione legittima, esse deducenti avevano adito la
Corte di appello di Catania che, alla fine di un lungo giudizio, aveva riconosciuto loro il relativo diritto con la sentenza n. 1259/2009 RG;
Part che, con la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2021, la del Comune aveva CP_2 indi dichiarato il mantenimento dell'interesse pubblico sulle aree irreversibilmente modificate dall'attività edificatoria frattanto intrapresa, al contempo dando mandato ai competenti uffici di procedere alla restituzione di quelle ritenute indifferenti;
pagina 2 di 8 che, con i processi verbali del 13 settembre 2021, il Comune di aveva restituito la CP_2 particella 844 ed anche la particella 1285, per la porzione di area estesa m. 3010.
Tutto ciò premesso dichiaravano di avere diritto alla pretesa indennità di occupazione illegittima da determinarsi, in via analogica con quanto prescritto dall'art. 42 bis comma 3°
DPR 327/2001, nella misura pari al 5% del valore espropriativo, sì come determinato con riferimento all'anno 1990 nell'ambito del giudizio per l'occupazione di urgenza conseguente alle ordinanze sindacali del 1983 e del 1985.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda, al contempo opponendo l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'azionato diritto.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 30 aprile 2025 è stata posta in decisione previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
---------
Motivi della decisione
La dedotta controversia costituisce l'ulteriore sviluppo della vicenda espropriativa che ha avuto inizio con le ordinanze n. 4 dell'11 gennaio 1983 e 17 del 26 febbraio 1985, a mezzo delle quali il Comune di ha autorizzato, al fine di procedere alla realizzazione CP_2 dell'approvato programma edilizio di alloggi sociali, l'occupazione in via temporanea e di urgenza del terreno, di proprietà di , rispettivamente marito e padre, Controparte_3 censito in catasto al foglio 2 particella 91, ed ha avuto seguito con il decreto di occupazione ed urgenza n. 4 dell'11 gennaio 1983, in forza del quale la società cooperativa interessata si
è poi immessa nel possesso, segnatamente il 12 marzo 1983.
Non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, alla scadenza dell'11 gennaio 1990,
l'occupazione è naturalmente divenuta illegittima.
In fatto è accaduto che, con la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2021, la GM del di CP_2
ha dichiarato il mantenimento dell'interesse pubblico sulle aree irreversibilmente CP_2 modificate dall'attività edificatoria frattanto intrapresa, al contempo dando mandato ai pagina 3 di 8 competenti uffici di procedere alla restituzione di quelle ritenute indifferenti, di talchè si è determinata, per un verso, quanto alla parte di interesse pubblico, la fattispecie di acquisizione sanante ed art. 42bis dpr 327/2021, e si è proceduto, per altro verso, con i processi verbali del 13 settembre 2021, alla restituzione in favore delle odierne attrici della restante porzione, segnatamente la particella 844 ed anche la particella 1285, per la porzione di area estesa m. 3010.
In punto di diritto, a seguito di un lungo giudizio, la adita Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1259/2009 RG - definitivamente confermata, a seguito di ricorso per cassazione, dalla sentenza n. 267/2014 RG, in ultimo convalidata dalla sentenza della Corte di legittimità
n. 23675/2017 RG con la quale è stato rigettato il ricorso del di - ha CP_2 CP_2 liquidato l'indennità di occupazione legittima sino all'11 gennaio 1990.
Con la recente sentenza n. 1347/2024 RG, resa in data 4 settembre 2024, la stessa Corte ha indi determinato, quanto alla porzione di interesse pubblico, l'indennità dovuta in forza del decreto di acquisizione sanante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis dpr 327/2021, sì come determinato in €. 463.902,00, in esso compreso il pregiudizio non patrimoniale, oltre al
5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo.
La richiesta qui articolata afferisce al risarcimento dei danni che si assumono subiti a seguito dell'illegittima occupazione dei terreni, di poi restituiti il 12 settembre 2021.
La domanda, come è di tutta evidenza, introduce il tema, assai dibattuto, dell'occupazione sine titulo di immobile altrui.
Secondo taluni l'occupazione illegittima costituirebbe una fattispecie in cui il danno alla facoltà di godimento va ritenuto in re ipsa: ispirata a questo indirizzo è, ad esempio, Cassazione civile, sez. II, 07 agosto 2012, n. 14213, secondo cui: “la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. Ne consegue che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del
pagina 4 di 8 proprietario medesimo e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso [Cass. nn. 1123/98, 1373/99,
649/00, 7692/01, 13630/01, 827/06, 10498/06, 3251/08 e 5568/10]./A conclusioni non diverse deve pervenirsi nell'ipotesi, affatto simile, in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, sì da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti”).
Si tratta in effetti di un orientamento che va necessariamente armonizzato con le norme che disciplinano la responsabilità aquiliana, comprese, tra queste, quelle di cui all'art. 2056 e
1226 c. c., di talchè è stato coevamente elaborato nella giurisprudenza di legittimità il diverso principio di diritto per il quale “poiché il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d'un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale;
l'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate” (Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25849; in termini vedasi pure Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202).
Ebbene, tale principio è stato ribadito e tenuto fermo fino a tempi recenti: così, secondo
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, n. 25898, “nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno
l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle
pagina 5 di 8 presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
La questione si può dire risolta con le sentenze di legittimità – vedi Cass. 2021 n. 14268 - secondo le quali, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n.
26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost.
Con il che va definitivamente richiamato il principio sancito da Cass. SU 2022 n. 33645 a tenore del quale “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Tutto ciò premesso, la domanda articolata da e non Parte_1 Controparte_1 merita accoglimento.
pagina 6 di 8 La difesa delle attrici, invero, non ha allegato e, per vero, nemmeno provato le circostanze dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto, essendosi limitata a denunciare l'occupazione a far data dalla cessazione del periodo di occupazione legittima.
Tuttavia, il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione e della prova dell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali (cfr. Cass. n. 14268/2021): se è vero che la prova del danno può essere indiziaria, è altrettanto vero che il ragionamento presuntivo può essere svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte istante, dai quali il Giudice possa sillogisticamente desumere la natura e l'entità del danno.
La generica indicazione dell'occupazione sine titulo deve insomma ritenersi insufficiente a concretizzare il supporto fattuale della domanda, ciò in quanto l'allegazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della lesione della situazione giuridica della quale l'istante è titolare deve necessariamente fondarsi sulla rappresentazione di elementi empirici diversi dal fatto in sé del fatto illecito contestato, nel che in effetti è del tutto mancata la difesa delle attrici.
In realtà nella vicenda dedotta in giudizio vi è di più.
I processi verbali di riconsegna attestano che l'area della cui occupazione si controverte era incolta ed abbandonata, il lotto non era recintato, comunque facilmente accessibile, su di esso non insisteva alcun manufatto. Le ricorrenti, d'altra parte, sono ben a conoscenza che il terreno è caratterizzato da forte acclività.
Ne viene, con evidenza, che, contrariamente quanto presuntivamente sussumibile nell'ordine delle cose, la natura dell'area in contestazione non può dirsi normalmente fruttifera, in quanto priva della concreta possibilità di conseguire alcuna delle utilità, foss'anche figurative, astrattamente ricavabili, che infatti nemmeno la difesa delle sig.re ha Controparte_4 curato di evidenziare, e che soltanto un'attività di trasformazione del terreno avrebbe potuto legittimare.
pagina 7 di 8 Tutto quanto sopra per rigettare la domanda. E' assorbita a tal punto l'eccezione di estinzione per prescrizione, pur formulata dalla difesa dell'ente pubblico.
L'esito del giudizio impone la condanna delle attrici in solido alla refusione in favore del delle spese processuali a misura del DM 147/2018 ((valore della Controparte_2 causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1699/2023 RG, così statuisce:
Rigetta la domanda proposta da e che condanna, Parte_1 Controparte_1 in solido, alla refusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_2 liquidano in €. 7.616,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 14 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1699/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], is. Parte_1
413, c.f. , E , nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 ed ivi residente in [...], is. 413, cf , CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Dario Seminara e Marco Leo;
Attrici
Contro
, in persona del sindaco pro tempore, C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
presso la casa comunale di Via Dante n. 28, rappresentato e difeso dall'avv.to CP_2
Antonio Lo Bianco, elettivamente domiciliato in Catania Via Francesco Crispi n. 225 presso lo studio dell'avv.to Claudio Milazzo;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 30 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Controparte_1 convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, il e ne hanno Controparte_2 chiesto la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, a far data dall'11 gennaio 1990 sino al 13 settembre 2021, sì come afferente ai terreni censiti in catasto al foglio 2, particelle n. 844, di estensione pari a mq. 1500, e n. 1285, di estensione pari, per la parte di interesse, a mq. 3010, entrambi di derivazione dal più ampio appezzamento in catasto al foglio 2, particella 91.
Esponevano, a fondamento della domanda: che, con le ordinanze n. 4 dell'11 gennaio 1983 e 17 del 26 febbraio 1985, il Comune di aveva autorizzato, al fine di procedere alla realizzazione dell'approvato CP_2 programma edilizio di alloggi sociali, l'occupazione in via temporanea e di urgenza del dato terreno, di proprietà di , rispettivamente marito e padre;
Controparte_3 che esse attrici erano succedute al de cuius, sì come deceduto in data 20 gennaio 2000, nella titolarità della quota parte del 25% della particella 844 e nell'intero della proprietà della particella 1285; che, non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, alla scadenza dell'11 gennaio
1990 l'occupazione era divenuta illegittima;
che, al fine di ottenere l'indennità di occupazione legittima, esse deducenti avevano adito la
Corte di appello di Catania che, alla fine di un lungo giudizio, aveva riconosciuto loro il relativo diritto con la sentenza n. 1259/2009 RG;
Part che, con la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2021, la del Comune aveva CP_2 indi dichiarato il mantenimento dell'interesse pubblico sulle aree irreversibilmente modificate dall'attività edificatoria frattanto intrapresa, al contempo dando mandato ai competenti uffici di procedere alla restituzione di quelle ritenute indifferenti;
pagina 2 di 8 che, con i processi verbali del 13 settembre 2021, il Comune di aveva restituito la CP_2 particella 844 ed anche la particella 1285, per la porzione di area estesa m. 3010.
Tutto ciò premesso dichiaravano di avere diritto alla pretesa indennità di occupazione illegittima da determinarsi, in via analogica con quanto prescritto dall'art. 42 bis comma 3°
DPR 327/2001, nella misura pari al 5% del valore espropriativo, sì come determinato con riferimento all'anno 1990 nell'ambito del giudizio per l'occupazione di urgenza conseguente alle ordinanze sindacali del 1983 e del 1985.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , il quale Controparte_2 chiedeva il rigetto della domanda, al contempo opponendo l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'azionato diritto.
La causa, senza svolgimento di attività istruttoria, acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 30 aprile 2025 è stata posta in decisione previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
La dedotta controversia costituisce l'ulteriore sviluppo della vicenda espropriativa che ha avuto inizio con le ordinanze n. 4 dell'11 gennaio 1983 e 17 del 26 febbraio 1985, a mezzo delle quali il Comune di ha autorizzato, al fine di procedere alla realizzazione CP_2 dell'approvato programma edilizio di alloggi sociali, l'occupazione in via temporanea e di urgenza del terreno, di proprietà di , rispettivamente marito e padre, Controparte_3 censito in catasto al foglio 2 particella 91, ed ha avuto seguito con il decreto di occupazione ed urgenza n. 4 dell'11 gennaio 1983, in forza del quale la società cooperativa interessata si
è poi immessa nel possesso, segnatamente il 12 marzo 1983.
Non essendo stato emesso il decreto di espropriazione, alla scadenza dell'11 gennaio 1990,
l'occupazione è naturalmente divenuta illegittima.
In fatto è accaduto che, con la deliberazione n. 4 del 21 gennaio 2021, la GM del di CP_2
ha dichiarato il mantenimento dell'interesse pubblico sulle aree irreversibilmente CP_2 modificate dall'attività edificatoria frattanto intrapresa, al contempo dando mandato ai pagina 3 di 8 competenti uffici di procedere alla restituzione di quelle ritenute indifferenti, di talchè si è determinata, per un verso, quanto alla parte di interesse pubblico, la fattispecie di acquisizione sanante ed art. 42bis dpr 327/2021, e si è proceduto, per altro verso, con i processi verbali del 13 settembre 2021, alla restituzione in favore delle odierne attrici della restante porzione, segnatamente la particella 844 ed anche la particella 1285, per la porzione di area estesa m. 3010.
In punto di diritto, a seguito di un lungo giudizio, la adita Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1259/2009 RG - definitivamente confermata, a seguito di ricorso per cassazione, dalla sentenza n. 267/2014 RG, in ultimo convalidata dalla sentenza della Corte di legittimità
n. 23675/2017 RG con la quale è stato rigettato il ricorso del di - ha CP_2 CP_2 liquidato l'indennità di occupazione legittima sino all'11 gennaio 1990.
Con la recente sentenza n. 1347/2024 RG, resa in data 4 settembre 2024, la stessa Corte ha indi determinato, quanto alla porzione di interesse pubblico, l'indennità dovuta in forza del decreto di acquisizione sanante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis dpr 327/2021, sì come determinato in €. 463.902,00, in esso compreso il pregiudizio non patrimoniale, oltre al
5% annuo per il periodo di occupazione senza titolo.
La richiesta qui articolata afferisce al risarcimento dei danni che si assumono subiti a seguito dell'illegittima occupazione dei terreni, di poi restituiti il 12 settembre 2021.
La domanda, come è di tutta evidenza, introduce il tema, assai dibattuto, dell'occupazione sine titulo di immobile altrui.
Secondo taluni l'occupazione illegittima costituirebbe una fattispecie in cui il danno alla facoltà di godimento va ritenuto in re ipsa: ispirata a questo indirizzo è, ad esempio, Cassazione civile, sez. II, 07 agosto 2012, n. 14213, secondo cui: “la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicché tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui, dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo. Ne consegue che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del
pagina 4 di 8 proprietario medesimo e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifera di esso [Cass. nn. 1123/98, 1373/99,
649/00, 7692/01, 13630/01, 827/06, 10498/06, 3251/08 e 5568/10]./A conclusioni non diverse deve pervenirsi nell'ipotesi, affatto simile, in cui uno solo dei comproprietari sottragga la cosa comune al godimento degli altri, sì da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti”).
Si tratta in effetti di un orientamento che va necessariamente armonizzato con le norme che disciplinano la responsabilità aquiliana, comprese, tra queste, quelle di cui all'art. 2056 e
1226 c. c., di talchè è stato coevamente elaborato nella giurisprudenza di legittimità il diverso principio di diritto per il quale “poiché il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d'un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale;
l'affermazione del danno in re ipsa si riferisce, dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate” (Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 2008, n. 25849; in termini vedasi pure Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202).
Ebbene, tale principio è stato ribadito e tenuto fermo fino a tempi recenti: così, secondo
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, n. 25898, “nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno
l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle
pagina 5 di 8 presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione”.
La questione si può dire risolta con le sentenze di legittimità – vedi Cass. 2021 n. 14268 - secondo le quali, nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n.
26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost.
Con il che va definitivamente richiamato il principio sancito da Cass. SU 2022 n. 33645 a tenore del quale “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”.
Tutto ciò premesso, la domanda articolata da e non Parte_1 Controparte_1 merita accoglimento.
pagina 6 di 8 La difesa delle attrici, invero, non ha allegato e, per vero, nemmeno provato le circostanze dalle quali far discendere in via presuntiva l'esistenza del danno richiesto, essendosi limitata a denunciare l'occupazione a far data dalla cessazione del periodo di occupazione legittima.
Tuttavia, il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione e della prova dell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali (cfr. Cass. n. 14268/2021): se è vero che la prova del danno può essere indiziaria, è altrettanto vero che il ragionamento presuntivo può essere svolto solo in presenza di elementi certi offerti dalla parte istante, dai quali il Giudice possa sillogisticamente desumere la natura e l'entità del danno.
La generica indicazione dell'occupazione sine titulo deve insomma ritenersi insufficiente a concretizzare il supporto fattuale della domanda, ciò in quanto l'allegazione delle conseguenze pregiudizievoli sofferte a causa della lesione della situazione giuridica della quale l'istante è titolare deve necessariamente fondarsi sulla rappresentazione di elementi empirici diversi dal fatto in sé del fatto illecito contestato, nel che in effetti è del tutto mancata la difesa delle attrici.
In realtà nella vicenda dedotta in giudizio vi è di più.
I processi verbali di riconsegna attestano che l'area della cui occupazione si controverte era incolta ed abbandonata, il lotto non era recintato, comunque facilmente accessibile, su di esso non insisteva alcun manufatto. Le ricorrenti, d'altra parte, sono ben a conoscenza che il terreno è caratterizzato da forte acclività.
Ne viene, con evidenza, che, contrariamente quanto presuntivamente sussumibile nell'ordine delle cose, la natura dell'area in contestazione non può dirsi normalmente fruttifera, in quanto priva della concreta possibilità di conseguire alcuna delle utilità, foss'anche figurative, astrattamente ricavabili, che infatti nemmeno la difesa delle sig.re ha Controparte_4 curato di evidenziare, e che soltanto un'attività di trasformazione del terreno avrebbe potuto legittimare.
pagina 7 di 8 Tutto quanto sopra per rigettare la domanda. E' assorbita a tal punto l'eccezione di estinzione per prescrizione, pur formulata dalla difesa dell'ente pubblico.
L'esito del giudizio impone la condanna delle attrici in solido alla refusione in favore del delle spese processuali a misura del DM 147/2018 ((valore della Controparte_2 causa: €. 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi medi – tutte le fasi processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1699/2023 RG, così statuisce:
Rigetta la domanda proposta da e che condanna, Parte_1 Controparte_1 in solido, alla refusione, in favore del , delle spese processuali che si Controparte_2 liquidano in €. 7.616,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 14 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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