TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3259 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3259 /2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il 30 dicembre Parte_1 C.F._1
1976 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI
SABRINA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...], Poltava Controparte_1 C.F._2
(Ucraina) il 6 aprile 1977 e residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 11.12.2023 rinunciando ai punti 3 e 6 relativi all'affidamento congiunto e alla regolamentazione delle visite del figlio, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per come di seguito integralmente trascritte: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) assegnare la casa coniugale sita a Sant'Angelo di GA (FC) in Via Antonio Meucci n.57 (int.12) alla Sig.ra la quale ivi Parte_1 resterà a vivere unitamente al figlio minore 4) porre a carico del Sig. un contributo per il Per_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
5) disporre che la Sig.ra continui a percepire in via esclusiva e dunque per l'intero l'assegno unico universale per il Parte_1 figlio minore (pertanto anche la quota parte spettante al padre;
7) dato atto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti, che nulla sarà dovuto l'uno all'altra a titolo di contributo al mantenimento del coniuge''.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 ha adito il Tribunale di Forlì, per ottenere Parte_2 la separazione giudiziale dal coniuge , con cui ha contratto matrimonio civile il 3 Controparte_1 febbraio 2007 in Bellaria Igea-Marina, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26 novembre 2006. I coniugi hanno convissuto per circa quindici Per_1 anni, inizialmente in Bellaria Igea-Marina, fino a quando, a causa di difficoltà economiche legate ai debiti del resistente, sono stati costretti a lasciare l'abitazione. La ricorrente si è trasferita con il figlio in
Sant'Angelo di GA. Durante la convivenza, ha manifestato comportamenti aggressivi e CP_1 ha contratto numerosi debiti, costringendo la moglie a svolgere più lavori per sostenere la famiglia. Nel
2016, la convivenza è cessata e il resistente è tornato in Ucraina, dove tuttora risiede e lavora come operaio. A seguito del conflitto armato, è stato chiamato alle armi. Il resistente mantiene contatti telefonici regolari con il figlio e contribuisce al suo mantenimento con versamenti mensili di circa €100/150. La ricorrente è economicamente autosufficiente, non possiede beni immobili né conti correnti bancari, ma
è intestataria di carte prepagate e libretti di risparmio con giacenze modeste. Il resistente, secondo quanto noto alla ricorrente, non possiede beni né conti attivi in Italia. Le parti sono separate di fatto dal 2016 e non è stata ristabilita la convivenza coniugale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale propria dell'unione matrimoniale.
All'udienza del 21.01.2025 dinanzi al Giudice delegato compariva la sola ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, provvedeva a sentirla. La donna confermava quanto indicato in ricorso ribadendo l'assenza di indipendenza economica del figlio.
In seguito, con l'ordinanza depositata in data 24.3.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di autorizzava i coniugi a vivere separati;
stabiliva l'obbligo posto a carico Controparte_1 del padre di versare assegno mensile alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 175 al mese;
disponeva che il padre e la madre provvedessero nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi al Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016.
Successivamente, all'udienza del 16.09.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 11.12.2023 rinunciando ai punti 3 e 6 e trascritte in epigrafe. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento del resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Il figlio recentemente divenuto maggiorenne e convivente con la madre, non è economicamente Per_1 autosufficiente, sicché permane l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-septies c.c. Il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna documentazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. Dalle informazioni fornite dalla ricorrente emerge che egli si trova in Ucraina e svolge attività di operaio, circostanza che consente di presumere una capacità contributiva, sia pure limitata. In assenza di dati precisi, ma non essendo neanche emerse limitazioni della capacità lavorativa del padre, il giudice deve comunque assicurare un contributo proporzionato alle esigenze del figlio e alle presumibili possibilità del genitore obbligato, evitando che la contumacia si traduca in un pregiudizio per il diritto al mantenimento. Pertanto, si ritiene equo fissare un assegno minimo di euro
175 mensili, quale misura simbolica ma concreta, idonea a concorrere alle spese ordinarie del figlio e coerente con la verosimile capacità economica di un lavoratore dipendente, senza gravare in modo eccessivo sul resistente. La cifra dovrà essere versata alla madre convivente con il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo in uso presso questo Tribunale. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre, data la convivenza continuativa con il figlio.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare si rileva che la casa attualmente abitata dalla ricorrente e dal figlio non risulta essere stata il costante punto di aggregazione della famiglia, poiché locata dalla sola ricorrente quando la stabile convivenza coniugale si era già interrotta, pertanto, non sussistono i presupposti per procedere alla relativa assegnazione.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, temperato dalla natura delle questioni familiari e dall'accoglimento parziale della domanda di mantenimento. Si ritiene equo compensare un terzo delle spese tra le parti con condanna del resistente contumace a rifondere allo Stato i restanti due terzi, essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione è effettuata per intero come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate;
fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, nella causa promossa da nei confronti di Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. pronunzia la separazione personale fra nata a [...] il 30 Parte_2 dicembre 1976 e nato a [...], Poltava (Ucraina) il 6 aprile 1977, Controparte_1 unitisi in matrimonio il 3 febbraio 2007 in Bellaria Igea-Marina (RN), atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2007. Ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Bellaria Igea-Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune.
2. dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 175,00 entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
3. dispone che l'assegno Unico e Universale per il figlio a carico sia percepito dalla madre interamente.
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare non sussistendone i presupposti.
5. Liquida per intero le spese di lite in € 2.906,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
compensa per un terzo le spese e condanna il resistente contumace al pagamento in favore dello Stato dei restanti due terzi.
6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3259 /2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il 30 dicembre Parte_1 C.F._1
1976 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. SANTUCCI
SABRINA elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nato a [...], Poltava Controparte_1 C.F._2
(Ucraina) il 6 aprile 1977 e residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 11.12.2023 rinunciando ai punti 3 e 6 relativi all'affidamento congiunto e alla regolamentazione delle visite del figlio, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per come di seguito integralmente trascritte: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo reciproco di improntare la loro condotta futura al massimo mutuo rispetto;
2) assegnare la casa coniugale sita a Sant'Angelo di GA (FC) in Via Antonio Meucci n.57 (int.12) alla Sig.ra la quale ivi Parte_1 resterà a vivere unitamente al figlio minore 4) porre a carico del Sig. un contributo per il Per_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
5) disporre che la Sig.ra continui a percepire in via esclusiva e dunque per l'intero l'assegno unico universale per il Parte_1 figlio minore (pertanto anche la quota parte spettante al padre;
7) dato atto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti, che nulla sarà dovuto l'uno all'altra a titolo di contributo al mantenimento del coniuge''.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 ha adito il Tribunale di Forlì, per ottenere Parte_2 la separazione giudiziale dal coniuge , con cui ha contratto matrimonio civile il 3 Controparte_1 febbraio 2007 in Bellaria Igea-Marina, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26 novembre 2006. I coniugi hanno convissuto per circa quindici Per_1 anni, inizialmente in Bellaria Igea-Marina, fino a quando, a causa di difficoltà economiche legate ai debiti del resistente, sono stati costretti a lasciare l'abitazione. La ricorrente si è trasferita con il figlio in
Sant'Angelo di GA. Durante la convivenza, ha manifestato comportamenti aggressivi e CP_1 ha contratto numerosi debiti, costringendo la moglie a svolgere più lavori per sostenere la famiglia. Nel
2016, la convivenza è cessata e il resistente è tornato in Ucraina, dove tuttora risiede e lavora come operaio. A seguito del conflitto armato, è stato chiamato alle armi. Il resistente mantiene contatti telefonici regolari con il figlio e contribuisce al suo mantenimento con versamenti mensili di circa €100/150. La ricorrente è economicamente autosufficiente, non possiede beni immobili né conti correnti bancari, ma
è intestataria di carte prepagate e libretti di risparmio con giacenze modeste. Il resistente, secondo quanto noto alla ricorrente, non possiede beni né conti attivi in Italia. Le parti sono separate di fatto dal 2016 e non è stata ristabilita la convivenza coniugale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale propria dell'unione matrimoniale.
All'udienza del 21.01.2025 dinanzi al Giudice delegato compariva la sola ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, provvedeva a sentirla. La donna confermava quanto indicato in ricorso ribadendo l'assenza di indipendenza economica del figlio.
In seguito, con l'ordinanza depositata in data 24.3.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di autorizzava i coniugi a vivere separati;
stabiliva l'obbligo posto a carico Controparte_1 del padre di versare assegno mensile alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio nella misura di euro 175 al mese;
disponeva che il padre e la madre provvedessero nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi al Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016.
Successivamente, all'udienza del 16.09.2025, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo depositato in data 11.12.2023 rinunciando ai punti 3 e 6 e trascritte in epigrafe. Preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale, avanzata in atti dalla ricorrente e non opposta dal resistente contumace, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e delle circostanze fattuali concretamente emerse e tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la convivenza sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento del resistente contumace che ha dimostrato il proprio disinteresse nei confronti della vicenda tale da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della continuativa convivenza.
Il figlio recentemente divenuto maggiorenne e convivente con la madre, non è economicamente Per_1 autosufficiente, sicché permane l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-septies c.c. Il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna documentazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale. Dalle informazioni fornite dalla ricorrente emerge che egli si trova in Ucraina e svolge attività di operaio, circostanza che consente di presumere una capacità contributiva, sia pure limitata. In assenza di dati precisi, ma non essendo neanche emerse limitazioni della capacità lavorativa del padre, il giudice deve comunque assicurare un contributo proporzionato alle esigenze del figlio e alle presumibili possibilità del genitore obbligato, evitando che la contumacia si traduca in un pregiudizio per il diritto al mantenimento. Pertanto, si ritiene equo fissare un assegno minimo di euro
175 mensili, quale misura simbolica ma concreta, idonea a concorrere alle spese ordinarie del figlio e coerente con la verosimile capacità economica di un lavoratore dipendente, senza gravare in modo eccessivo sul resistente. La cifra dovrà essere versata alla madre convivente con il figlio entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo in uso presso questo Tribunale. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre, data la convivenza continuativa con il figlio.
Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare si rileva che la casa attualmente abitata dalla ricorrente e dal figlio non risulta essere stata il costante punto di aggregazione della famiglia, poiché locata dalla sola ricorrente quando la stabile convivenza coniugale si era già interrotta, pertanto, non sussistono i presupposti per procedere alla relativa assegnazione.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, temperato dalla natura delle questioni familiari e dall'accoglimento parziale della domanda di mantenimento. Si ritiene equo compensare un terzo delle spese tra le parti con condanna del resistente contumace a rifondere allo Stato i restanti due terzi, essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione è effettuata per intero come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, complessità bassa, valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate;
fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, nella causa promossa da nei confronti di Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
1. pronunzia la separazione personale fra nata a [...] il 30 Parte_2 dicembre 1976 e nato a [...], Poltava (Ucraina) il 6 aprile 1977, Controparte_1 unitisi in matrimonio il 3 febbraio 2007 in Bellaria Igea-Marina (RN), atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2007. Ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile del comune di Bellaria Igea-Marina (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune.
2. dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad € 175,00 entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
3. dispone che l'assegno Unico e Universale per il figlio a carico sia percepito dalla madre interamente.
4. Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare non sussistendone i presupposti.
5. Liquida per intero le spese di lite in € 2.906,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
compensa per un terzo le spese e condanna il resistente contumace al pagamento in favore dello Stato dei restanti due terzi.
6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il giudice rel. ed est. dott.ssa Serena Chimichi