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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 339/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 339/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 513, C.F. e P. Parte_1
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Ferrari del Foro di P.IVA_1
Modena e dall'avv. Francesca Ascoli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio e la persona dell'avv. Francesca Ascoli in
Ancona, p.zza Stamira n. 10
- Appellante -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, corrente in IA (An), via Collepaganello, 20/A, P.
IVA , nonché nell'interesse della sig.ra , quale erede di P.IVA_2 CP_1
e quale socia illimitatamente responsabile della soc. Parte_2 [...]
tutti elettivamente domiciliati in Controparte_1
IA (An), Via F. Turati, 15, presso lo studio dell'Avv. Anna Mercuri, che li rappresenta e difende
- Appellati -
- Appellato Controparte_2
contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal
Tribunale di Ancona il 05/10/2021 nella causa R.G. n. 4736/2017, pubblicata in pari data, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza della sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal Tribunale di
Ancona il 05/10/2021 nella causa R.G. n. 4736/2017, pubblicata in pari data, non notificata, e, in accoglimento dei motivi di gravame di cui alla parte espositiva, accogliere integralmente le conclusioni spiegate in primo grado da e, Parte_1
dunque:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la proponibilità / procedibilità dell'azione di indebito arricchimento;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che sull'immobile sito in IA, via Buozzi n. 14/C-D
pag. 2/16 di proprietà di Parte_3
sono state realizzate migliorie a seguito dei lavori eseguiti dalla
[...]
concludente per un valore di € 47.509,44 (al lordo dell'I.V.A.) o per la diversa somma risultante in corso di causa;
- accertato che la concludente non ha ottenuto il pagamento del proprio credito pari ad € 50.000,00 dal committente dei lavori, accertare e dichiarare che si è verificato un indebito arricchimento di Parte_3
a discapito della concludente;
[...]
- per l'effetto, condannare gli appellati, al pagamento della somma di € 47.509,44
(al lordo dell'I.V.A.) o, in subordine, di € 43.190,40 (al lordo dell'I.V.A.), corrispondente alle migliorie realizzate sull'immobile per cui è causa al netto del
10% corrispondente all'utile di impresa come accertato dalla C.T.U. svolta nel primo grado di giudizio, ovvero comunque della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa;
Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta:
-confermare la sentenza di primo grado;
-dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità all'esercizio dell'azione di indebito arricchimento alla Soc. attrice ex art. 2042 c.c. per le tutte le Parte_1
motivazioni di fatto e di diritto contenute in premessa e negli atti tutti di causa;
- respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande attoree e per l'effetto accertare e dichiarare che non si è verificato alcun indebito arricchimento da parte della e dei soci illimitatamente Parte_3
responsabili;
-condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Controparte_3
96 cpc in favore di parte appellata e nella misura che equitativamente il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
pag. 3/16 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società evocava in giudizio la ditta Parte_1 [...]
nonché i singoli soci e Parte_3 Parte_3
assumendo quanto segue: nell'anno 2011 la società attrice aveva Parte_4
stipulato con la società un contratto di appalto avente ad oggetto opere di CP_4
manutenzione e di ristrutturazione relative ad un immobile sito in IA via Buozzi
n. 14/ C-D, concesso in locazione alla dalla ditta CP_4 [...]
Dopo aver eseguito i lavori alla Parte_3 presenza anche del proprietario che acconsentiva all'esecuzione, e Parte_3
consegnato tempestivamente alla le opere ultimate, che le aveva accettate CP_4 senza riserve e riconoscendo il corrispettivo pattuito di €. 47.509,44, la committente non provvedeva al pagamento del compenso e le cambiali, sottoscritte per avallo dalla società La Perla delle Marche soc. coop. che nelle more era subentrata alla CP_4 nell'immobile, erano tornate insolute. Aveva quindi intrapreso un'azione esecutiva nei confronti della , riuscendo a recuperare solo la somma di €. 900,00, mentre la CP_4
Perla delle Marche era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona. Parte attrice ha dedotto che la aveva riacquisito un bene che, Parte_3
grazie alle opere svolte da essa attrice, risultava migliorato e di maggior valore rispetto al momento in cui lo aveva concesso in locazione, ha affermato che, pertanto, la ditta convenuta aveva ottenuto un significativo arricchimento rappresentato dal maggior valore dell'immobile in conseguenza delle opere di ristrutturazione da essa realizzate.
Per questi motivi
chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €.
47.509,44 oltre accessori, a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano la Parte_3
ed i soci e contestando
[...] Parte_3 Parte_2 la domanda attorea, in particolare deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta ex art. 2041 c.c. sotto diversi profili: 1) per la natura sussidiaria dell'azione di indebito arricchimento, in quanto la non aveva dato prova di Parte_1
avere intrapreso e coltivato alcuna azione nei confronti della ovvero della CP_4
pag. 4/16 Perla delle Marche, 2) per carenza di prova dell'asserito arricchimento derivato ad essa convenuta da opere poste in essere dall'attrice; 3) per il fatto che il contratto all'art. 10 prevedeva che;
“…in ogni caso i miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore resteranno al termine della locazione di proprietà della locatrice, anche se autorizzati, senza alcun obbligo per la locatrice stessa al rimborso spese o corresponsione di indennità”; concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU, all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
In tale sede parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso di ed il Parte_2
giudizio veniva interrotto.
Con ricorso in riassunzione, la società ha chiesto la prosecuzione del giudizio Parte_1
riproponendo le medesime difese già svolte.
Si è costituita in giudizio in qualità di erede di la CP_1 Parte_2
quale ha ribadito le precedenti difese.
Con sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal Tribunale di Ancona il
05/10/2021 così veniva deciso
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
-pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si sono costituiti in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore chiedendo in primis CP_1 dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità all'esercizio dell'azione di indebito arricchimento alla Soc. attrice ex art. 2042 c.c. ed in secundiis il rigetto nel Parte_1
merito delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
pag. 5/16 L'appellato è rimasto contumace Controparte_2
Sulla precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2024.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di prime cure, deducendo l'errata qualificazione della domanda attorea in quanto ritenuta finalizzata alla condanna dei convenuti al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto, laddove invece si chiedeva la condanna degli stessi al pagamento delle sole migliorie apportate all'immobile.
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa, carente e contraddittoria motivazione resa dal Giudice di prime cure, che si sarebbe limitato ad argomentare sui costi affrontati dalla società appellante e non corrisposti dalle parti appellate, omettendo invece ogni valutazione circa il maggior valore del bene a seguito delle migliorie apportate con i lavori eseguiti.
Con il terzo motivo di appello viene censurata l'errata valutazione del materiale probatorio prodotto dagli appellanti nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non essendo corretta la statuizione secondo cui non risulta provato l'ammontare dei costi effettivamente affrontati dalla società appellante per eseguire l'appalto.
Con il quarto motivo si impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione circa il riconoscimento a favore dell'appellante almeno dell'importo relativo all'IVA anticipata dalla parte appellante.
Infine con il quinto motivo di appello si impugna la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la richiesta della parte appellante avente ad oggetto la convocazione del
CTU a chiarimenti.
L'appello non merita accoglimento e la domanda va rigettata seppur con motivazione diversa da quella resa in primo grado.
Va preliminarmente evasa, in forza del principio della ragione più liquida e costituendo un presupposto dell'azione che può essere appunto rilevato anche d'ufficio al momento pag. 6/16 della decisione, la questione giuridica attinente alla ammissibilità della azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta, in primo grado, dalla parte attrice odierna appellante sia, parlando in termini generali, per quanto riguarda il rispetto del requisito della sussidiarietà di detta azione sia, scendendo nello specifico, per quanto attiene allo species juris dell'azione radicata nei confronti di un soggetto terzo, quale diretta emanazione della fattispecie dell'arricchimento cd. indiretto.
In termini generali ed in punto di diritto l'art. 2042 c.c. sancisce il c.d. principio di sussidiarietà che caratterizza l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., secondo cui il rimedio “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”
Valga all'uopo la pronuncia della Suprema Corte che sancisce che “In ipotesi di
"arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere
l'"insolvenza" come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione verso il fallito attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare). (Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, n.1708). Ancora il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c., comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. 5-8-2003 n. 11835;
Cass. 9- 5-2002 n. 6647; Cass. 20-11-2002 n. 16340; Cass. 27-6-1998 n. 6355).
La ratio sottesa a tali pronunce discende dal principio che il creditore, prima di agire verso il terzo esperendo azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve porre in atto nei confronti dell'obbligato tutte le azione giudiziali previste per il recupero forzoso del proprio credito.
pag. 7/16 Declinando tali principi al caso di specie va ripreso quanto motivato dal Giudice di prime cure nella sentenza di primo grado ove si legge che “ si rileva che è infondata
l'eccezione della convenuta di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
La natura sussidiaria dell'azione è stata riconosciuta anche nella fattispecie in cui, pur essendo concretamente esperibile un'azione nei confronti di un terzo, quest'ultimo non sia solvibile (Cass. sent. n. 11461 del 17.5.2007).
Tale fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto è documentato che la debitrice la
Perla delle Marche è stata dichiarata fallita ed il curatore ha comunicato che il saldo attivo complessivo è insufficiente a soddisfare i creditori chirografari come appunto la
Parte_1
Pertanto, rispetto all'azione contrattuale esperita dalla si prospetta la non Parte_1 solvibilità del debitore e, quindi, l'astratta esperibilità dell'azione residuale di ingiustificato arricchimento”.
Tale motivazione va però modificata alla luce delle difese ex art. 346 c.p.c. degli appellati, che ribadiscono l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto di sussidiarità e per sussistenza di una giusta causa giustificatrice del dedotto spostamento patrimoniale, ed oppongono come la società appellante non abbia aggredito il patrimonio dei singoli soci della i quali, trattandosi di società in nome CP_4
collettivo, risultavano illimitatamente responsabili.
In realtà dalla documentazione prodotta in primo grado dalla odierna appellante si evince che:
- la è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Pt_1
Tribunale di Ancona nei confronti dei sigg.ri e socie CP_5 CP_6
della (doc. 23); Parte_5
- il compendio pignorato consisteva in un immobile del valore di euro 129.769,50 sul quale pendevano n. 3 ipoteche rispettivamente dell'importo di euro 270.000,00 a favore pag. 8/16 della Cassa di Risparmio di IA di Cupramontana, euro 4.448,22 a favore di euro 40.000,00 a favore di . Spa (doc.25); Parte_6 CP_7
- il creditore procedente vantava un credito di euro 218.226,89 e vi erano Parte_7
altri creditori intervenuti (doc. 25);
- il consulente tecnico d'ufficio rilevava altresì la non commercializzazione del bene per irregolarità edilizia e la violazione della legge sismica (doc. 25);
- tutto ciò lasciava ragionevolmente presupporre il non soddisfacimento del credito da parte della . Pt_1
La società appellante ha quindi previamente posto in essere ogni possibile rimedio giuridicamente previsto per il recupero del proprio credito nei confronti del soggetto obbligato.
Tuttavia, occorre valutare l'ammissibilità dell'azione svolta dalla parte appellante, atteso che nel caso di specie si prospetta un arricchimento cd. indiretto, che ricorre quando l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Per quanto attiene al nesso di correlazione tra arricchimento e impoverimento, “la giurisprudenza di questa Corte (già a partire da Cass. sez. U. 2 febbraio 1963, n. 183) è nel senso che ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. è necessario che l'impoverimento e
l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, sulla base della c.d. teoria dell'unicità del fatto costitutivo, con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. sez. U. 8 ottobre 2008, n. 24772 la quale ha riaffermato la necessità, oltre che della mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, della unicità del fatto causativo di impoverimento e arricchimento, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui
pag. 9/16 era destinata la prestazione dell'impoverito, pur ritenendosi, tuttavia, che, avendo
l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla pubblica amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12886); ed ancora: L'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse
e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita. (Cassazione civile sez. I, 27/02/2023, n.5865):
In particolare, nel declinare tale principio alla fattispecie de qua, vale il principio secondo cui “colui il quale abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato, non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito per il prezzo, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale ovvero in forza dell'art. 1592 c.c., i miglioramenti siano stati acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il committente delle opera suddette (Cass. 17 febbraio 1984 n. 1189; conf. Cass. 22 maggio 1982 n. 3137, che a sua volta ha recepito il remoto precedente in termini di Cass. 16 aprile 1952 n. 1002). Questa regola specifica della locazione costituisce applicazione del principio generale per cui l'azione di ingiustificato arricchimento postula, per la sua proponibilità, che manchi una giusta causa, la quale invece sussiste quando lo spostamento patrimoniale deriva comunque da un contratto, almeno sino a quando questo non sia annullato, rescisso o risolto
pag. 10/16 (Cass. 14 maggio 1997 n. 4235; 8 ottobre 1990 n. 9859). Ben s'intende poi che, se il locatore fosse obbligato, per aver prestato il consenso all'esecuzione dei miglioramenti,
a pagare al conduttore l'indennità di cui all'art. 1592 C.c., a maggior ragione non potrebbe esperirsi dall'esecutore contro il locatore l'azione in esame, non sussistendo in capo a quest'ultimo, in tale ipotesi, nessun arricchimento giuridicamente rilevante e difettando quindi il presupposto primo del rimedio previsto dall'art. 2041 C.c
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2002, n.7627 parte motiva, ripresa in ultimo da
Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, n.29672).
In altri termini in caso di contratto di locazione di un immobile tra il terzo beneficiario, quale locatore, e il soggetto obbligato verso il depauperato, quale conduttore, deve essere escluso un ingiustificato arricchimento del locatore in danno al depauperato per miglioramenti derivanti da opere di ristrutturazione eseguiti sull'immobile locato su incarico del conduttore, qualora ai sensi dell'art. 1592 c.c. o in virtù di apposita clausola contrattuale detti miglioramenti siano acquisiti dal locatore senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione. In tal caso, infatti, il vantaggio del locatore trova causa giustificatrice nel contratto di locazione concluso con il conduttore committente, quale contratto indubitabilmente oneroso per il locatore, in quanto esso si obbliga a far godere al conduttore l'immobile, almeno finché tale contratto non sia annullato, rescisso o risolto.
Ritornando al caso di specie, sulla base delle allegazioni ex partis e di quanto accertato dal Consulente tecnico d'ufficio in sede di redazione dell'elaborato peritale, si deve rilevare quanto segue.
I rapporti tra il beneficiario dell'arricchimento, la locatrice Parte_3
, e le società conduttrici e La Perla delle Marche Soc.
[...] Parte_5
Coop. ovvero i soggetti obbligati verso l'odierna appellante stante l'incarico Parte_1 affidatogli per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, sono regolati da due contratti di locazione;
il primo stipulato in data 01/12/2007 la e la dal quale si evince all'Art.10 Parte_3 Parte_5
(Innovazioni e miglioramenti) che “Il Conduttore non potrà compiere innovazioni o modifiche alla porzione immobiliare locata ed agli impianti ivi esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Locatrice. In ogni caso i miglioramenti e le
pag. 11/16 addizioni eseguite dal Conduttore, ed in genere i fissi e gli infissi, resteranno al termine della locazione di proprietà della Locatrice, anche se autorizzati, senza alcun obbligo per la Locatrice stessa al rimborso spese o corresponsione di indennità. Resta comunque salva per la Locatrice la facoltà di pretendere ed ottenere la rimessa in pristino del locale a spese del Conduttore, al termine della locazione."
Il secondo stipulato in data 31 agosto 2011, tra la locatrice Parte_3
e la società “La Perla delle Marche Soc. Coop.” che prevedeva:
[...]
“Articolo 6: IMMISSIONE NEL POSSESSO, ADDIZIONI E MIGLIORIE
6.1 Si dà atto che la Conduttrice è stata immessa materialmente nel possesso dell'immobile a far data dal 14.01. 2011 al solo ed esclusivo scopo di consentire a quest'ultima di effettuare le lavorazioni e/ o operazioni necessarie alla sistemazione dei locali secondo le proprie esigenze imprenditoriali, produttive e commerciali, così come da Segnalazione certificata di inizio attività n. 1972 del 14.01. 2011 e relativi allegati, depositata presso il Comune di IA (AN), Settore Assetto del Territorio, che si allega al presente contratto e che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante e
(All. B)
6.2 Le Parti pattuiscono che tutte le lavorazioni ed opere di cui al precedente punto 6.1 siano poste ad esclusivo carico e spese della Conduttrice, la quale dichiara sin da ora di manlevare la Locatrice da ogni e qualsivoglia onere e / o pretesa, anche risarcitoria
, che dovesse essere sollevata da terzi soggetti in relazione alle opere ed ai lavori effettuati e/o da effettuarsi, nonché rispetto al mancato pagamento delle medesime, esonerando la Locatrice da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o onere in tal senso.
6.3 I lavori di allestimento, di sistemazione e decorazione interna, nonché quelli relativi agli impianti nella Porzione locata saranno eseguiti dalla Conduttrice a proprie cure, spese e responsabilità, dietro approvazione per iscritto dal relativo progetto da parte della Locatrice.
6.4 La Conduttrice permetterà alla Locatrice di contestare la conformità dei lavori eseguiti alla normativa edilizia e alla particolare destinazione d'uso del locale e, in caso di non conformità, la locatrice potrà prescrivere opere complementari o modificative che dovranno essere eseguite dalla Conduttrice senza indugio, in mancanza di esecuzione di tali opere, previa diffida ad adempiere da inviarsi a mezzo
pag. 12/16 raccomandata A.R.., la Conduttrice sarà tenuta a versare alla Locatrice, titolo di penale irriducibile, in aggiunta al canone di locazione pattuito, un'indennità pari al valore n.1 (una) mensilità di canone ogni 15 (quindici) giorni di ritardo fino ad 1 (una) annualità di canone, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno ed ogni altro rimedio di contratto e /o di legge.
6.5 La Conduttrice non può compiere alcun lavoro aggiunta a miglioria e barra o innovazione senza il preventivo consenso scritto del locatore fermo restando che, anche se autorizzata, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese della conduttrice e verranno rimossi, sempre a cura e spese della Conduttrice, fine locazione.
6.6 Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione e/ o miglioria, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. In deroga agli articoli 1592 e 1593 c.c., la conduttrice dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi indennità e / o pretesa per miglioramenti, innovazioni e addizioni ad essa apportate, anche se eseguiti col consenso della locatrice, ivi compresi quelli di cui al precedente punto 6.1”
Per quanto riguarda le pratiche edilizie occorse per l'esecuzione di tali lavori di modifica degli immobili oggetto di causa il CTU accerta che:
“Risultano essere state presentate nel tempo diverse pratiche edilizie per questi immobili, tra le quali quelle per Sanatoria Edilizia e Condono Edilizio, di seguito riportate:……
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.1972 del 14/01/2011 a nome della al fine dell'esecuzione di lavori di Parte_3 manutenzione straordinaria dell'immobile somma dell'unione dei tre immobili “A”,
“B” e “C”;
- a questa è seguita una Richiesta di Voltura ricevuta dal Comune di IA in data
11/10/2011, dove la ha chiesto di volturare Parte_3
alla ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l. la SCIA precedente n.1972/2011;
- 1°Variante - Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.24479 del 28/05/2012 a nome della ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l.;
pag. 13/16 - 2°Variante - Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.19579 del 16/04/2013, sempre a nome della ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l.. (pag. 37)
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto dimostrato che l'arricchimento di cui ha beneficiato il locatore non può considerarsi sine titulo o derivante Parte_8
da un atto a tiolo gratuito bensì trae fondamento da plurimi contratti di locazione.
Tale tipologia negoziale ha tra i tratti tipici indubitabilmente quello della onerosità
(ciascuna parte, al fine di procurarsi un'utilità economica, sopporta un sacrificio patrimoniale: il locatore si priva del godimento del bene in cambio del canone;
il conduttore assume l'obbligo di corrispondere il corrispettivo, al fine di conseguire il godimento del bene) con l'esclusione quindi della gratuità che rappresenta requisito indefettibile di ammissibilità dell'azione di arricchimento indiretto.
Inoltre, in caso di migliorie intervenute sul bene immobile locato, vale la regola generale prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. 1592 c.c. ovvero che
“Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata“ ai sensi dell'art. 1592 c.c. , precetto normativo confluito nella apposita clausola contrattuale contenuta in entrambi i contratti, sopra richiamata, a mente della quale i miglioramenti erano acquisiti senza obbligo di indennizzo da parte del locatore alla cessazione della locazione.
Ne deriva che sussiste la giusta causa del dedotto spostamento patrimoniale - e per contro non sussiste l'ingiustizia dell'arricchimento - perché l'art. 1592 c.c. stabilisce il principio generale, che non risulta essere stato derogato dalle parti, secondo cui il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.
Per completezza va, infine, rilevato che il precetto normativo può essere derogato a mente della seconda parte del medesimo comma dell'art. 1592 c.c. laddove si dispone che “Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”
Nel caso di specie, il consenso del locatore all'esecuzione dei lavori di miglioramento potrebbe essere indirettamente desunto dall'avvio della pratica edilizia “- Segnalazione
Certificata di Inizio Attività n.1972 del 14/01/2011 a nome della
[...] al fine dell'esecuzione di lavori di manutenzione Parte_3
pag. 14/16 straordinaria dell'immobile somma dell'unione dei tre immobili “A”, “B” e “C” , la cui esecuzione sarebbe stata in parte affidata alla società appellante.
Ma ciò non sposta l'esito della controversia, atteso che anche qualora si dovesse - in ipotesi e contrariamente al dettato del contratto - ritenere che fosse Parte_8
tenuta a pagare ai conduttori e La Perla Delle Marche un'indennità di cui CP_4
all'art. 1592 c.c., a maggior ragione non potrebbe esperirsi dall'esecutore contro il locatore l'azione di arricchimento, non sussistendo in capo a quest'ultimo, in tale ipotesi, nessun arricchimento giuridicamente rilevante e difettando quindi il presupposto primo del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c.
Per questi motivi
va ritenuta l'inammissibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041
c.c. svolta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
L'appello va quindi rigettato anche se la motivazione della sentenza va modificata.
Le spese di lite andranno liquidate sulla base della soccombenza.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
P. I.V.A. contro P.IVA_1 Controparte_1
P. IVA avverso la sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa
[...] P.IVA_2
dal Tribunale di Ancona il 05/10/2021 così decide
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano
[...]
pag. 15/16 nella somma di € 2.058,00+1.18,00+3.470,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, lì 7.01.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 339/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 339/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
con sede in Sassuolo (MO), via Radici in Piano n. 513, C.F. e P. Parte_1
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Ferrari del Foro di P.IVA_1
Modena e dall'avv. Francesca Ascoli del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio e la persona dell'avv. Francesca Ascoli in
Ancona, p.zza Stamira n. 10
- Appellante -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, corrente in IA (An), via Collepaganello, 20/A, P.
IVA , nonché nell'interesse della sig.ra , quale erede di P.IVA_2 CP_1
e quale socia illimitatamente responsabile della soc. Parte_2 [...]
tutti elettivamente domiciliati in Controparte_1
IA (An), Via F. Turati, 15, presso lo studio dell'Avv. Anna Mercuri, che li rappresenta e difende
- Appellati -
- Appellato Controparte_2
contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal
Tribunale di Ancona il 05/10/2021 nella causa R.G. n. 4736/2017, pubblicata in pari data, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza della sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal Tribunale di
Ancona il 05/10/2021 nella causa R.G. n. 4736/2017, pubblicata in pari data, non notificata, e, in accoglimento dei motivi di gravame di cui alla parte espositiva, accogliere integralmente le conclusioni spiegate in primo grado da e, Parte_1
dunque:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la proponibilità / procedibilità dell'azione di indebito arricchimento;
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che sull'immobile sito in IA, via Buozzi n. 14/C-D
pag. 2/16 di proprietà di Parte_3
sono state realizzate migliorie a seguito dei lavori eseguiti dalla
[...]
concludente per un valore di € 47.509,44 (al lordo dell'I.V.A.) o per la diversa somma risultante in corso di causa;
- accertato che la concludente non ha ottenuto il pagamento del proprio credito pari ad € 50.000,00 dal committente dei lavori, accertare e dichiarare che si è verificato un indebito arricchimento di Parte_3
a discapito della concludente;
[...]
- per l'effetto, condannare gli appellati, al pagamento della somma di € 47.509,44
(al lordo dell'I.V.A.) o, in subordine, di € 43.190,40 (al lordo dell'I.V.A.), corrispondente alle migliorie realizzate sull'immobile per cui è causa al netto del
10% corrispondente all'utile di impresa come accertato dalla C.T.U. svolta nel primo grado di giudizio, ovvero comunque della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa;
Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta:
-confermare la sentenza di primo grado;
-dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità all'esercizio dell'azione di indebito arricchimento alla Soc. attrice ex art. 2042 c.c. per le tutte le Parte_1
motivazioni di fatto e di diritto contenute in premessa e negli atti tutti di causa;
- respingere perché infondate in fatto e in diritto le domande attoree e per l'effetto accertare e dichiarare che non si è verificato alcun indebito arricchimento da parte della e dei soci illimitatamente Parte_3
responsabili;
-condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. Controparte_3
96 cpc in favore di parte appellata e nella misura che equitativamente il Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
pag. 3/16 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società evocava in giudizio la ditta Parte_1 [...]
nonché i singoli soci e Parte_3 Parte_3
assumendo quanto segue: nell'anno 2011 la società attrice aveva Parte_4
stipulato con la società un contratto di appalto avente ad oggetto opere di CP_4
manutenzione e di ristrutturazione relative ad un immobile sito in IA via Buozzi
n. 14/ C-D, concesso in locazione alla dalla ditta CP_4 [...]
Dopo aver eseguito i lavori alla Parte_3 presenza anche del proprietario che acconsentiva all'esecuzione, e Parte_3
consegnato tempestivamente alla le opere ultimate, che le aveva accettate CP_4 senza riserve e riconoscendo il corrispettivo pattuito di €. 47.509,44, la committente non provvedeva al pagamento del compenso e le cambiali, sottoscritte per avallo dalla società La Perla delle Marche soc. coop. che nelle more era subentrata alla CP_4 nell'immobile, erano tornate insolute. Aveva quindi intrapreso un'azione esecutiva nei confronti della , riuscendo a recuperare solo la somma di €. 900,00, mentre la CP_4
Perla delle Marche era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona. Parte attrice ha dedotto che la aveva riacquisito un bene che, Parte_3
grazie alle opere svolte da essa attrice, risultava migliorato e di maggior valore rispetto al momento in cui lo aveva concesso in locazione, ha affermato che, pertanto, la ditta convenuta aveva ottenuto un significativo arricchimento rappresentato dal maggior valore dell'immobile in conseguenza delle opere di ristrutturazione da essa realizzate.
Per questi motivi
chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di €.
47.509,44 oltre accessori, a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano la Parte_3
ed i soci e contestando
[...] Parte_3 Parte_2 la domanda attorea, in particolare deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta ex art. 2041 c.c. sotto diversi profili: 1) per la natura sussidiaria dell'azione di indebito arricchimento, in quanto la non aveva dato prova di Parte_1
avere intrapreso e coltivato alcuna azione nei confronti della ovvero della CP_4
pag. 4/16 Perla delle Marche, 2) per carenza di prova dell'asserito arricchimento derivato ad essa convenuta da opere poste in essere dall'attrice; 3) per il fatto che il contratto all'art. 10 prevedeva che;
“…in ogni caso i miglioramenti e le addizioni eseguite dal conduttore resteranno al termine della locazione di proprietà della locatrice, anche se autorizzati, senza alcun obbligo per la locatrice stessa al rimborso spese o corresponsione di indennità”; concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e CTU, all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
In tale sede parte convenuta dichiarava l'avvenuto decesso di ed il Parte_2
giudizio veniva interrotto.
Con ricorso in riassunzione, la società ha chiesto la prosecuzione del giudizio Parte_1
riproponendo le medesime difese già svolte.
Si è costituita in giudizio in qualità di erede di la CP_1 Parte_2
quale ha ribadito le precedenti difese.
Con sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa dal Tribunale di Ancona il
05/10/2021 così veniva deciso
“
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda attorea;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
-pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.”
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado prospettando i motivi di appello di seguito riportati.
Si sono costituiti in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore chiedendo in primis CP_1 dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità all'esercizio dell'azione di indebito arricchimento alla Soc. attrice ex art. 2042 c.c. ed in secundiis il rigetto nel Parte_1
merito delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
pag. 5/16 L'appellato è rimasto contumace Controparte_2
Sulla precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1.10.2024.
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza di prime cure, deducendo l'errata qualificazione della domanda attorea in quanto ritenuta finalizzata alla condanna dei convenuti al pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto, laddove invece si chiedeva la condanna degli stessi al pagamento delle sole migliorie apportate all'immobile.
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa, carente e contraddittoria motivazione resa dal Giudice di prime cure, che si sarebbe limitato ad argomentare sui costi affrontati dalla società appellante e non corrisposti dalle parti appellate, omettendo invece ogni valutazione circa il maggior valore del bene a seguito delle migliorie apportate con i lavori eseguiti.
Con il terzo motivo di appello viene censurata l'errata valutazione del materiale probatorio prodotto dagli appellanti nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non essendo corretta la statuizione secondo cui non risulta provato l'ammontare dei costi effettivamente affrontati dalla società appellante per eseguire l'appalto.
Con il quarto motivo si impugna la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure ha omesso ogni motivazione circa il riconoscimento a favore dell'appellante almeno dell'importo relativo all'IVA anticipata dalla parte appellante.
Infine con il quinto motivo di appello si impugna la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la richiesta della parte appellante avente ad oggetto la convocazione del
CTU a chiarimenti.
L'appello non merita accoglimento e la domanda va rigettata seppur con motivazione diversa da quella resa in primo grado.
Va preliminarmente evasa, in forza del principio della ragione più liquida e costituendo un presupposto dell'azione che può essere appunto rilevato anche d'ufficio al momento pag. 6/16 della decisione, la questione giuridica attinente alla ammissibilità della azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta, in primo grado, dalla parte attrice odierna appellante sia, parlando in termini generali, per quanto riguarda il rispetto del requisito della sussidiarietà di detta azione sia, scendendo nello specifico, per quanto attiene allo species juris dell'azione radicata nei confronti di un soggetto terzo, quale diretta emanazione della fattispecie dell'arricchimento cd. indiretto.
In termini generali ed in punto di diritto l'art. 2042 c.c. sancisce il c.d. principio di sussidiarietà che caratterizza l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., secondo cui il rimedio “non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”
Valga all'uopo la pronuncia della Suprema Corte che sancisce che “In ipotesi di
"arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l'indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l'istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest'ultimo, dovendosi intendere
l'"insolvenza" come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l'azione verso il fallito attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare). (Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, n.1708). Ancora il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c., comporta che detta azione non possa essere esperita non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto (Cass. 5-8-2003 n. 11835;
Cass. 9- 5-2002 n. 6647; Cass. 20-11-2002 n. 16340; Cass. 27-6-1998 n. 6355).
La ratio sottesa a tali pronunce discende dal principio che il creditore, prima di agire verso il terzo esperendo azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., deve porre in atto nei confronti dell'obbligato tutte le azione giudiziali previste per il recupero forzoso del proprio credito.
pag. 7/16 Declinando tali principi al caso di specie va ripreso quanto motivato dal Giudice di prime cure nella sentenza di primo grado ove si legge che “ si rileva che è infondata
l'eccezione della convenuta di inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c.
La natura sussidiaria dell'azione è stata riconosciuta anche nella fattispecie in cui, pur essendo concretamente esperibile un'azione nei confronti di un terzo, quest'ultimo non sia solvibile (Cass. sent. n. 11461 del 17.5.2007).
Tale fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto è documentato che la debitrice la
Perla delle Marche è stata dichiarata fallita ed il curatore ha comunicato che il saldo attivo complessivo è insufficiente a soddisfare i creditori chirografari come appunto la
Parte_1
Pertanto, rispetto all'azione contrattuale esperita dalla si prospetta la non Parte_1 solvibilità del debitore e, quindi, l'astratta esperibilità dell'azione residuale di ingiustificato arricchimento”.
Tale motivazione va però modificata alla luce delle difese ex art. 346 c.p.c. degli appellati, che ribadiscono l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto di sussidiarità e per sussistenza di una giusta causa giustificatrice del dedotto spostamento patrimoniale, ed oppongono come la società appellante non abbia aggredito il patrimonio dei singoli soci della i quali, trattandosi di società in nome CP_4
collettivo, risultavano illimitatamente responsabili.
In realtà dalla documentazione prodotta in primo grado dalla odierna appellante si evince che:
- la è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Pt_1
Tribunale di Ancona nei confronti dei sigg.ri e socie CP_5 CP_6
della (doc. 23); Parte_5
- il compendio pignorato consisteva in un immobile del valore di euro 129.769,50 sul quale pendevano n. 3 ipoteche rispettivamente dell'importo di euro 270.000,00 a favore pag. 8/16 della Cassa di Risparmio di IA di Cupramontana, euro 4.448,22 a favore di euro 40.000,00 a favore di . Spa (doc.25); Parte_6 CP_7
- il creditore procedente vantava un credito di euro 218.226,89 e vi erano Parte_7
altri creditori intervenuti (doc. 25);
- il consulente tecnico d'ufficio rilevava altresì la non commercializzazione del bene per irregolarità edilizia e la violazione della legge sismica (doc. 25);
- tutto ciò lasciava ragionevolmente presupporre il non soddisfacimento del credito da parte della . Pt_1
La società appellante ha quindi previamente posto in essere ogni possibile rimedio giuridicamente previsto per il recupero del proprio credito nei confronti del soggetto obbligato.
Tuttavia, occorre valutare l'ammissibilità dell'azione svolta dalla parte appellante, atteso che nel caso di specie si prospetta un arricchimento cd. indiretto, che ricorre quando l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito.
Per quanto attiene al nesso di correlazione tra arricchimento e impoverimento, “la giurisprudenza di questa Corte (già a partire da Cass. sez. U. 2 febbraio 1963, n. 183) è nel senso che ai fini dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. è necessario che l'impoverimento e
l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, sulla base della c.d. teoria dell'unicità del fatto costitutivo, con la conseguenza che il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro. Tale orientamento è stato ribadito da Cass. sez. U. 8 ottobre 2008, n. 24772 la quale ha riaffermato la necessità, oltre che della mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito, della unicità del fatto causativo di impoverimento e arricchimento, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui
pag. 9/16 era destinata la prestazione dell'impoverito, pur ritenendosi, tuttavia, che, avendo
l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla pubblica amministrazione, in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito.” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12886); ed ancora: L'azione di ingiustificato arricchimento può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse
e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita. (Cassazione civile sez. I, 27/02/2023, n.5865):
In particolare, nel declinare tale principio alla fattispecie de qua, vale il principio secondo cui “colui il quale abbia eseguito, su incarico del conduttore di un immobile, opere di miglioramento dell'immobile locato, non può, ove il conduttore non l'abbia soddisfatto del suo credito per il prezzo, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso il locatore al quale, in virtù di apposita clausola contrattuale ovvero in forza dell'art. 1592 c.c., i miglioramenti siano stati acquisiti senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione, trovando il vantaggio del locatore causa giustificatrice nel rapporto di locazione intercorso con il committente delle opera suddette (Cass. 17 febbraio 1984 n. 1189; conf. Cass. 22 maggio 1982 n. 3137, che a sua volta ha recepito il remoto precedente in termini di Cass. 16 aprile 1952 n. 1002). Questa regola specifica della locazione costituisce applicazione del principio generale per cui l'azione di ingiustificato arricchimento postula, per la sua proponibilità, che manchi una giusta causa, la quale invece sussiste quando lo spostamento patrimoniale deriva comunque da un contratto, almeno sino a quando questo non sia annullato, rescisso o risolto
pag. 10/16 (Cass. 14 maggio 1997 n. 4235; 8 ottobre 1990 n. 9859). Ben s'intende poi che, se il locatore fosse obbligato, per aver prestato il consenso all'esecuzione dei miglioramenti,
a pagare al conduttore l'indennità di cui all'art. 1592 C.c., a maggior ragione non potrebbe esperirsi dall'esecutore contro il locatore l'azione in esame, non sussistendo in capo a quest'ultimo, in tale ipotesi, nessun arricchimento giuridicamente rilevante e difettando quindi il presupposto primo del rimedio previsto dall'art. 2041 C.c
(Cassazione civile sez. III, 24/05/2002, n.7627 parte motiva, ripresa in ultimo da
Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, n.29672).
In altri termini in caso di contratto di locazione di un immobile tra il terzo beneficiario, quale locatore, e il soggetto obbligato verso il depauperato, quale conduttore, deve essere escluso un ingiustificato arricchimento del locatore in danno al depauperato per miglioramenti derivanti da opere di ristrutturazione eseguiti sull'immobile locato su incarico del conduttore, qualora ai sensi dell'art. 1592 c.c. o in virtù di apposita clausola contrattuale detti miglioramenti siano acquisiti dal locatore senza obbligo di indennizzo alla cessazione della locazione. In tal caso, infatti, il vantaggio del locatore trova causa giustificatrice nel contratto di locazione concluso con il conduttore committente, quale contratto indubitabilmente oneroso per il locatore, in quanto esso si obbliga a far godere al conduttore l'immobile, almeno finché tale contratto non sia annullato, rescisso o risolto.
Ritornando al caso di specie, sulla base delle allegazioni ex partis e di quanto accertato dal Consulente tecnico d'ufficio in sede di redazione dell'elaborato peritale, si deve rilevare quanto segue.
I rapporti tra il beneficiario dell'arricchimento, la locatrice Parte_3
, e le società conduttrici e La Perla delle Marche Soc.
[...] Parte_5
Coop. ovvero i soggetti obbligati verso l'odierna appellante stante l'incarico Parte_1 affidatogli per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa, sono regolati da due contratti di locazione;
il primo stipulato in data 01/12/2007 la e la dal quale si evince all'Art.10 Parte_3 Parte_5
(Innovazioni e miglioramenti) che “Il Conduttore non potrà compiere innovazioni o modifiche alla porzione immobiliare locata ed agli impianti ivi esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Locatrice. In ogni caso i miglioramenti e le
pag. 11/16 addizioni eseguite dal Conduttore, ed in genere i fissi e gli infissi, resteranno al termine della locazione di proprietà della Locatrice, anche se autorizzati, senza alcun obbligo per la Locatrice stessa al rimborso spese o corresponsione di indennità. Resta comunque salva per la Locatrice la facoltà di pretendere ed ottenere la rimessa in pristino del locale a spese del Conduttore, al termine della locazione."
Il secondo stipulato in data 31 agosto 2011, tra la locatrice Parte_3
e la società “La Perla delle Marche Soc. Coop.” che prevedeva:
[...]
“Articolo 6: IMMISSIONE NEL POSSESSO, ADDIZIONI E MIGLIORIE
6.1 Si dà atto che la Conduttrice è stata immessa materialmente nel possesso dell'immobile a far data dal 14.01. 2011 al solo ed esclusivo scopo di consentire a quest'ultima di effettuare le lavorazioni e/ o operazioni necessarie alla sistemazione dei locali secondo le proprie esigenze imprenditoriali, produttive e commerciali, così come da Segnalazione certificata di inizio attività n. 1972 del 14.01. 2011 e relativi allegati, depositata presso il Comune di IA (AN), Settore Assetto del Territorio, che si allega al presente contratto e che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante e
(All. B)
6.2 Le Parti pattuiscono che tutte le lavorazioni ed opere di cui al precedente punto 6.1 siano poste ad esclusivo carico e spese della Conduttrice, la quale dichiara sin da ora di manlevare la Locatrice da ogni e qualsivoglia onere e / o pretesa, anche risarcitoria
, che dovesse essere sollevata da terzi soggetti in relazione alle opere ed ai lavori effettuati e/o da effettuarsi, nonché rispetto al mancato pagamento delle medesime, esonerando la Locatrice da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o onere in tal senso.
6.3 I lavori di allestimento, di sistemazione e decorazione interna, nonché quelli relativi agli impianti nella Porzione locata saranno eseguiti dalla Conduttrice a proprie cure, spese e responsabilità, dietro approvazione per iscritto dal relativo progetto da parte della Locatrice.
6.4 La Conduttrice permetterà alla Locatrice di contestare la conformità dei lavori eseguiti alla normativa edilizia e alla particolare destinazione d'uso del locale e, in caso di non conformità, la locatrice potrà prescrivere opere complementari o modificative che dovranno essere eseguite dalla Conduttrice senza indugio, in mancanza di esecuzione di tali opere, previa diffida ad adempiere da inviarsi a mezzo
pag. 12/16 raccomandata A.R.., la Conduttrice sarà tenuta a versare alla Locatrice, titolo di penale irriducibile, in aggiunta al canone di locazione pattuito, un'indennità pari al valore n.1 (una) mensilità di canone ogni 15 (quindici) giorni di ritardo fino ad 1 (una) annualità di canone, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno ed ogni altro rimedio di contratto e /o di legge.
6.5 La Conduttrice non può compiere alcun lavoro aggiunta a miglioria e barra o innovazione senza il preventivo consenso scritto del locatore fermo restando che, anche se autorizzata, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese della conduttrice e verranno rimossi, sempre a cura e spese della Conduttrice, fine locazione.
6.6 Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione e/ o miglioria, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. In deroga agli articoli 1592 e 1593 c.c., la conduttrice dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi indennità e / o pretesa per miglioramenti, innovazioni e addizioni ad essa apportate, anche se eseguiti col consenso della locatrice, ivi compresi quelli di cui al precedente punto 6.1”
Per quanto riguarda le pratiche edilizie occorse per l'esecuzione di tali lavori di modifica degli immobili oggetto di causa il CTU accerta che:
“Risultano essere state presentate nel tempo diverse pratiche edilizie per questi immobili, tra le quali quelle per Sanatoria Edilizia e Condono Edilizio, di seguito riportate:……
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.1972 del 14/01/2011 a nome della al fine dell'esecuzione di lavori di Parte_3 manutenzione straordinaria dell'immobile somma dell'unione dei tre immobili “A”,
“B” e “C”;
- a questa è seguita una Richiesta di Voltura ricevuta dal Comune di IA in data
11/10/2011, dove la ha chiesto di volturare Parte_3
alla ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l. la SCIA precedente n.1972/2011;
- 1°Variante - Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.24479 del 28/05/2012 a nome della ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l.;
pag. 13/16 - 2°Variante - Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.19579 del 16/04/2013, sempre a nome della ditta La Perla delle Marche Soc. Coop. a.r.l.. (pag. 37)
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta pertanto dimostrato che l'arricchimento di cui ha beneficiato il locatore non può considerarsi sine titulo o derivante Parte_8
da un atto a tiolo gratuito bensì trae fondamento da plurimi contratti di locazione.
Tale tipologia negoziale ha tra i tratti tipici indubitabilmente quello della onerosità
(ciascuna parte, al fine di procurarsi un'utilità economica, sopporta un sacrificio patrimoniale: il locatore si priva del godimento del bene in cambio del canone;
il conduttore assume l'obbligo di corrispondere il corrispettivo, al fine di conseguire il godimento del bene) con l'esclusione quindi della gratuità che rappresenta requisito indefettibile di ammissibilità dell'azione di arricchimento indiretto.
Inoltre, in caso di migliorie intervenute sul bene immobile locato, vale la regola generale prevista dalla prima parte del primo comma dell'art. 1592 c.c. ovvero che
“Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata“ ai sensi dell'art. 1592 c.c. , precetto normativo confluito nella apposita clausola contrattuale contenuta in entrambi i contratti, sopra richiamata, a mente della quale i miglioramenti erano acquisiti senza obbligo di indennizzo da parte del locatore alla cessazione della locazione.
Ne deriva che sussiste la giusta causa del dedotto spostamento patrimoniale - e per contro non sussiste l'ingiustizia dell'arricchimento - perché l'art. 1592 c.c. stabilisce il principio generale, che non risulta essere stato derogato dalle parti, secondo cui il conduttore non ha diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.
Per completezza va, infine, rilevato che il precetto normativo può essere derogato a mente della seconda parte del medesimo comma dell'art. 1592 c.c. laddove si dispone che “Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna”
Nel caso di specie, il consenso del locatore all'esecuzione dei lavori di miglioramento potrebbe essere indirettamente desunto dall'avvio della pratica edilizia “- Segnalazione
Certificata di Inizio Attività n.1972 del 14/01/2011 a nome della
[...] al fine dell'esecuzione di lavori di manutenzione Parte_3
pag. 14/16 straordinaria dell'immobile somma dell'unione dei tre immobili “A”, “B” e “C” , la cui esecuzione sarebbe stata in parte affidata alla società appellante.
Ma ciò non sposta l'esito della controversia, atteso che anche qualora si dovesse - in ipotesi e contrariamente al dettato del contratto - ritenere che fosse Parte_8
tenuta a pagare ai conduttori e La Perla Delle Marche un'indennità di cui CP_4
all'art. 1592 c.c., a maggior ragione non potrebbe esperirsi dall'esecutore contro il locatore l'azione di arricchimento, non sussistendo in capo a quest'ultimo, in tale ipotesi, nessun arricchimento giuridicamente rilevante e difettando quindi il presupposto primo del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c.
Per questi motivi
va ritenuta l'inammissibilità dell'azione di arricchimento ex art. 2041
c.c. svolta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
L'appello va quindi rigettato anche se la motivazione della sentenza va modificata.
Le spese di lite andranno liquidate sulla base della soccombenza.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
P. I.V.A. contro P.IVA_1 Controparte_1
P. IVA avverso la sentenza n. 1201/2021, rep. n. 3263/2021, emessa
[...] P.IVA_2
dal Tribunale di Ancona il 05/10/2021 così decide
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano
[...]
pag. 15/16 nella somma di € 2.058,00+1.18,00+3.470,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara parte appellante tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Ancona, lì 7.01.2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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