Articolo 70 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 69Articolo 71
Versione
25 aprile 1981
Art. 70. (Disciplina e procedimento disciplinare)

Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravita': richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;
2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali e' inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;
3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita' di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;
4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;
5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianita', comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla meta' di questa, nonche' un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;
6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravita', desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;
7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari;
previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia piu' rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facolta' dell'inquisito, per le sanzioni piu' gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;
8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;
9) previsione dei casi e delle modalita' di riapertura dei procedimenti disciplinari;
10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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