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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2239 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCIONE SERGIO e dall'avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti,
in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_2
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/11/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e per l'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, nonché persona con disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dal 20.07.2022.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è affetta da: Per_1
“Diabete mellito ID con complicanze micro e macro angiopatiche ( Vasculopatia cerebrale, insufficienza venosa AAII) Artropatia degenerativa con incidenza sulla deambulazione.
Decadimento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica . Cardiopatia ipertensiva in II Classe
NYHA” Tali patologie determinano, nel loro complesso, una invalidità del Sig. , che può Parte_1
essere quantificata nella percentuale del 100 % così di seguito esplicitata: Cardiopatia ipertensiva codice 6442= 41% Diabete mellito con complicanze micro e macro codice 9309 = 41%
Decadimento cognitivo codice 1002 = 70% Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale .
Il c.t.u. ha ritenuto conclusivamente che alla ricorrente vada concesso, in base alle diagnosi poste in essere, lo status di invalido civile nella percentuale del 100 % e vada concesso lo status di portatore di handicap art 3 comma 3 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda ovvero da Luglio del 2022. Relativamente alla richiesta indennità di accompagnamento, in base alla documentazione medica, la dipendenza da terzi è certa alla data attuale della visita espletata dalla sottoscritta e retroattivamente è orientativamente oggettivabile dalla data di Maggio del 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. CP_ Su precisa -con riferimento alla contestazione dell' sulla inutilizzabilità della documentazione medica integrativa, in quanto non proveniente da struttura pubblica- che le risultanze peritali non sono solo l'esito dell'esame, da parte del consulente, della documentazione medica esibita ma anche dell'esame clinico espletato sulla periziata, in conseguenza del quale il c.t.u. ha espresso le proprie motivate conclusioni..
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile alla esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa
(luglio 2022), nonché la condizione sanitaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Maggio 2023.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate per metà, ponendo la restante metà a
CP_ carico dell' e ciò in quanto il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento è risalente al maggio 2023, ovvero da data successiva alla domanda
CP_ amministrativa ed alla visita medica disposta dalla commissione CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2239/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (20 luglio 2022), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1
delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e per il godimento dell'esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria;
2) dichiara che, con decorrenza dal mese di MAGGIO 2023, sussiste, in capo
[...]
, il requisito sanitario per beneficiare del diritto alla indennità di accompagnamento;
Parte_1
CP_
3) compensa per metà le spese di lite di entrane le fasi e condanna l' al pagamento della restante metà che si liquida, per la prima fase, in € 585,00 e per la presente fase di merito in € 1.347,50, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c., Avv. Sergio Piccione e Avv. Nunzio Ferrante;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/02/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2239 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PICCIONE SERGIO e dall'avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti,
in persona del legale rapp.te pro tempore, CP_2
resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 20/11/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_3 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e per l'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento, nonché persona con disabilità ex art. 3 comma 1 legge 104/1992 con decorrenza dal 20.07.2022.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è affetta da: Per_1
“Diabete mellito ID con complicanze micro e macro angiopatiche ( Vasculopatia cerebrale, insufficienza venosa AAII) Artropatia degenerativa con incidenza sulla deambulazione.
Decadimento cognitivo da vasculopatia cerebrale cronica . Cardiopatia ipertensiva in II Classe
NYHA” Tali patologie determinano, nel loro complesso, una invalidità del Sig. , che può Parte_1
essere quantificata nella percentuale del 100 % così di seguito esplicitata: Cardiopatia ipertensiva codice 6442= 41% Diabete mellito con complicanze micro e macro codice 9309 = 41%
Decadimento cognitivo codice 1002 = 70% Artrosi polidistrettuale a incidenza funzionale .
Il c.t.u. ha ritenuto conclusivamente che alla ricorrente vada concesso, in base alle diagnosi poste in essere, lo status di invalido civile nella percentuale del 100 % e vada concesso lo status di portatore di handicap art 3 comma 3 della legge 104/92 a partire dalla data della domanda ovvero da Luglio del 2022. Relativamente alla richiesta indennità di accompagnamento, in base alla documentazione medica, la dipendenza da terzi è certa alla data attuale della visita espletata dalla sottoscritta e retroattivamente è orientativamente oggettivabile dalla data di Maggio del 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato. CP_ Su precisa -con riferimento alla contestazione dell' sulla inutilizzabilità della documentazione medica integrativa, in quanto non proveniente da struttura pubblica- che le risultanze peritali non sono solo l'esito dell'esame, da parte del consulente, della documentazione medica esibita ma anche dell'esame clinico espletato sulla periziata, in conseguenza del quale il c.t.u. ha espresso le proprie motivate conclusioni..
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile alla esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria e per il godimento delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa
(luglio 2022), nonché la condizione sanitaria per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di Maggio 2023.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate per metà, ponendo la restante metà a
CP_ carico dell' e ciò in quanto il requisito sanitario sotteso alla prestazione della indennità di accompagnamento è risalente al maggio 2023, ovvero da data successiva alla domanda
CP_ amministrativa ed alla visita medica disposta dalla commissione CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2239/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (20 luglio 2022), sussistono, in capo a
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento Parte_1
delle prestazioni connesse allo status di persona disabile ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e per il godimento dell'esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria;
2) dichiara che, con decorrenza dal mese di MAGGIO 2023, sussiste, in capo
[...]
, il requisito sanitario per beneficiare del diritto alla indennità di accompagnamento;
Parte_1
CP_
3) compensa per metà le spese di lite di entrane le fasi e condanna l' al pagamento della restante metà che si liquida, per la prima fase, in € 585,00 e per la presente fase di merito in € 1.347,50, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c., Avv. Sergio Piccione e Avv. Nunzio Ferrante;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17/02/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano