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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/09/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 593 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 593 /2022
Parti: / Parte_1 Parte_2
All'udienza del 05/09/2025 alle ore 11:15, davanti al Giudice Cristina Mancini, con l'ausilio, per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013, sono presenti: per la parte ricorrente, l'avv. Sanesi;
per la parte convenuta, l'avv. Mazzetti.
L'avv. Mazzetti rappresenta sin d'ora, per correttezza, che due dei testi ( e Testimone_1 [...]
sono soci della società convenuta, con percentuali infime (pari al 4%). Tes_2
L'avv. Sanesi eccepisce l'incapacità a testimoniare, alla luce della qualità di soci e del conflitto di interessi.
Il giudice, riportandosi alla giurisprudenza in materia che non associa alla qualità di socio l'incapacità a testimoniare, dispone procedersi oltre, riservandosi di valutare l'attendibilità delle testimonianze.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a il Testimone_1
29.05.1964, a Prato, residente in [...], Prato (PO) ".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Lavoro, con contratto co.co.co, e sono socio nella società Sono Pt_2 socio dal 2011, mentre lavoro come co.co.co da circa due anni. Ho conosciuto il sig. Pt_1 personalmente, ricordo che vi sono stati degli accordi verbali circa la rinuncia a reciproche pretese tra il e l'azienda, alla luce del pregiudizio che un'azienda, in genere, subisce Pt_1 all'uscita di un'agente. Non ricordo, comunque, le circostanze di tempo e di luogo, né chi fosse presente".
ADR avv. Senesi: “non ricordo se l'accordo verbale è avvenuto durante o dopo le dimissioni del
Mi ricordo che emerse che collaborava con la nuova azienda già prima della Pt_1 Pt_1 cessazione definitiva del rapporto con motivo per cui ci furono questi incontri. La Pt_2 società è .” Parte_3
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Si dà atto che alle ore 11:28 entra in aula il ricorrente personalmente.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a Testimone_2 il 30.08.1967, a Prato, residente in [...], Firenze (FI)".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Sono socio della dal 2009 e vi lavoro, con contratto co.co.co. Ero Pt_2 presente ad una riunione circa delle problematiche di incassi, ma non ero presente ad eventuali riunioni circa le rinunce ad eventuali indennità di fine rapporto".
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del terzo testimone, il quale risulta essere già stato sentito all'interno del processo e, pertanto, viene nuovamente avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti.
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono già Testimone_3 identificato".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Sono già stato sentito nel procedimento nel 2024. Sono sempre un procacciatore di affari per Non ricordo alcun episodio in cui vi siano stati Parte_2 accordi circa reciproche rinunce società, in punto di concorrenza e sig. in punto di Pt_1 indennità e provvigioni. ".
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame della quarta testimone, la quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende
Pag. 2 di 8 la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a Testimone_4 il 10.1.1977, a Prato, residente in [...]\B, Pistoia (PT)".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Non lavoro più per ma vi ho lavorato fino al settembre 2023. Ero Pt_2 sempre dipendente quando il sig. si è dimesso. Non ho avuto modo di assistere ad una Pt_1 riunione ove vi è stato un accordo verbale tra il e la società su rinunce reciproche". Pt_1
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Sanesi contesta la deposizione del teste in quanto non attendibile, alla luce Testimone_1 dell'evidente interesse che presenta nella causa. Si riporta, per il resto, alla nota difensiva depositata, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, comunque, per le istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Mazzetti sostiene, invece, l'attendibilità del testimone in quanto l'infima quota di Tes_1 percentuale non inficia l'attendibilità. Deduce, inoltre, una sostanziale precisione del teste nel definire l'episodio. Ribadisce, come in note, che la buona fede risulta essere un principio generale che dovrebbe sussistere per tutta la durata del rapporto e, dunque, rileva che lo sviamento di clientela comporta il risarcimento del danno.
Dichiara, in merito alla proposta conciliativa, di non accettare l'offerta formulata dal giudice, controproponendo il pagamento delle provvigioni ed un contributo alle spese di lite.
L'avv. Sanesi dichiara di non accettare l'offerta di controparte e contesta le odierne circostanze.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 8 Depositata il 5 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 593 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Claudia Sanesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Giulia Mazzetti;
Parte resistente
Oggetto: rapporto di agenzia.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito condannare la resistente a pagare in favore del ricorrente, , Parte_1
l'importo di Euro 1.550,04 a titolo di provvigioni maturate, nonché l'ulteriore somma di Euro 14.472,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela e così per complessivi Euro 16.022,59 ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi professionali”.
Pag. 4 di 8 Resistente: “Respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver assunto l'incarico di agente monomandatario a tempo Parte_1 indeterminato per la società (poi in cui risultò Parte_4 Parte_2 conferito il 30.9.2011 il ramo di azienda relativo all'attività di vendita di carta, cartone et similia) a partire dal 10.9.2001.
In seguito alla cessazione del rapporto per dimissioni il 31.10.2020, il sig. chiede in questa sede Pt_1 il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela (prevista dall'art. 9 del contratto di agenzia, il quale richiama a sua volta l'art. 11 dell'accordo collettivo) ed il pagamento delle ultime fatture non saldate
(nello specifico, le nn. 7, 8, 10 del 2021), quest'ultime per un totale di 1.550,04 euro.
Il sig. sostiene il diritto a rivendicare l'indennità ascrivendo la propria determinazione di Pt_1 risolvere il contratto di agenzia a gravi inadempimenti della preponente, che da tempo provvedeva a pagare le provvigioni con importanti e sistematici ritardi, non rispettando, quindi, la tempistica prevista nel contratto di agenzia. Allega conteggio circa la quantificazione dell'indennità, chiedendo quindi la condanna della al pagamento di €. 14.472,55, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria.
2. Dopo aver sottolineato la durata ventennale del rapporto senza ostacoli e contestazioni di sorta con il sig. che anche prima aveva prestato attività per la società quale dipendente, la società Pt_1 contesta di aver posto in essere condotte tali da rendere legittima la pretesa dell'indennità suppletiva qui richiesta, sostenendo che si fosse verificata, a partire dal 2019, una criticità negli insoluti presso la clientela finale che aveva portato alla decisione, concordata nel corso di una riunione a cui l'agente avrebbe partecipato, di postergare in un margine di sessanta giorni la liquidazione delle provvisioni spettanti. Sottolinea, piuttosto, che al termine del rapporto il ricorrente, presumibilmente peraltro violando il patto di non concorrenza stabilito, avrebbe intrapreso una collaborazione con una società attiva nel medesimo settore merceologico, ovvero la Parte_5
Stante i rapporti da sempre improntati a correttezza e buona fede, deduce l'esistenza di un accordo
(soltanto verbale) per cui, da un lato, la società avrebbe rinunciato all'azione risarcitoria dovuta alla violazione del patto di non concorrenza, dall'altro, il sig. avrebbe rinunciato al pagamento delle Pt_1 ultime provvigioni e dell'indennità suppletiva di clientela, quest'ultima comunque non spettante anche per difetto dei relativi presupposti.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha richiesto il rigetto integrale della domanda.
Pag. 5 di 8 3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con l'escussione di alcuni testimoni. All'esito dell'esame complessivo delle difese e del materiale istruttorio, udita la discussione orale odierna, si ritiene che la domanda debba essere accolta.
4. I rapporti con le parti risultano regolati dal contratto di agenzia stipulato il 10.9.2001.
Su tale base, il sig. rivendica, in primo luogo, il pagamento di alcune provvigioni non riscosse. Pt_1
In base alla regola di riparto propria della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Sul punto, la difesa della società non contesta né la debenza, né la quantificazione delle provvigioni, ma sostiene (e chiede di provare per testimoni) che il ricorrente aha rinunciato al pagamento delle provvigioni (così come di eventuali ulteriori indennità) sulla scorta di un accordo verbale per la composizione bonaria delle criticità del rapporto, rappresentate, dalla parte della società, dalla condotta di sviamento e concorrenza posta in essere dall'agente.
Ebbene, come rammentato anche dalla giurisprudenza citata in sede di ordinanza dell'11.7.2015, la rinuncia di un diritto può desumersi da comportamenti concludenti o comunque incompatibili con l'intenzione di avvalersi di un diritto, ma non può essere presunta e, come tutti gli atti di rinuncia abdicativa, deve essere univoca.
L'istruttoria odierna, sotto questo profilo, non può dirsi sufficiente a provare un'effettiva rinuncia da parte di in quanto dei quattro testimoni sentiti, soltanto il teste ha ricordato una Pt_1 Tes_1 circostanza fattuale in cui si sarebbe verificata una dichiarazione in tal senso da parte dell'agente.
Tuttavia, anche a ritenere del tutto attendibile il teste sul punto, l'estrema genericità del ricordo non consente di contestualizzare effettivamente anche la stessa portata della rinuncia e quali istituti abbia o meno investito.
Pertanto, i diritti derivanti dal rapporto non possono dirsi rinunciati.
Sussistono, quindi, alla luce dell'assenza di contestazioni anche in punto di quantificazione, i presupposti per la condanna della società al pagamento della somma di €. 1.550,04 a titolo di provvigioni non corrisposte, cui devono aggiungersi, a mente del disposto dell'art. 429 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. Cass., n. 3029 del 2015), interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del recesso al saldo.
5. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, il contratto richiama, a sua volta, l'art. 10 dell'AEC applicabile al rapporto, il quale, da un lato, non collega la relativa spettanza all'incremento della clientela e/o del fatturato, dall'altro, esclude la spettanza dell'indennità in questione nel caso di scioglimento per
Pag. 6 di 8 fatto imputabile all'agente o al rappresentante. La norma contrattualcollettiva, sotto questo specifico profilo, non considera fatti imputabili all'agente o al rappresentante le dimissioni dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente.
Tale giudizio, come affermato anche dalla giurisprudenza citata in ricorso (Cass., n. 7378 del 2014), si distingue dal concetto di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto compatibile, in punto di gravità, anche con dimissioni non rassegnate ad nutum, ma con un termine di preavviso. Trattasi, dunque, di inadempimento grave nell'economia del rapporto di agenzia, ma non necessariamente tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto.
Ebbene, i documenti prodotti dal ricorrente, unitamente ai risultati dell'istruttoria, rendono verificata, ad avviso di chi scrive, la fattispecie in questione.
Risulta, difatti, documentalmente accertabile l'asserzione del ricorrente circa un reiterato ritardo nei pagamenti. Dall'altro lato, la difesa della resistente per cui tale ritardo sarebbe stato anche in caso frutto di un sostanziale accordo verbale non ha trovato adeguato riscontro e, d'altro canto, non risulta provato, a fronte di una solidità di fatturato dalla stessa affermato, che le carenze nei pagamenti siano deputabili proprio a clienti seguiti dall'agente.
e hanno difatti affermato dell'esistenza di riunioni sull'andamento, Testimone_3 Testimone_5 ma nessuno ha esplicitamente fatto riferimento ad uno slittamento concordato nel pagamento delle provvigioni. Addirittura, non riesce ad identificare uno spartiacque nell'anno 2019 in Testimone_3 cui la società colloca il diverso atteggiamento nei confronti degli agenti.
Hanno, effettivamente, collocato nella normale operatività il ritardo del pagamento come prassi usuale, ma è il dato quantitativo ad identificare come, diversamente, il ritardo non fosse di poca importanza con riferimento alla posizione del ricorrente. parla infatti di “giorni”, Testimone_3 parla di “qualche giorno”, non di più, laddove il confronto tra fatture e il conto Testimone_5 corrente di lascia emergere una distanza di 40 – 60 giorni. Pt_1
L'inadempimento, quindi, anche rispetto al termine contrattualmente stabilito, non può dirsi di scarsa importanza, proprio perché incidente sull'equilibrio contrattuale: il pagamento costituisce del resto il proprium, ovvero l'obbligazione principale della preponente.
D'altro canto, non incide in proposito (né risultano elementi che conducano a ritenere sussistente la fattispecie) l'eventuale violazione dell'obbligo di non concorrenza, in quanto avente diversa natura e finalità, di talché ogni ulteriore approfondimento risulterebbe ultroneo, perché l'eventuale attività certamente non vale a svilire l'inadempimento (questo sì accertato) della preponente. Difatti, la resistente è estremamente generica in ordine alla circostanza, né oppone formalmente eccezione di compensazione ovvero promuove domanda riconvenzionale, per cui l'eventuale accertamento non inciderebbe sulla spettanza dell'emolumento.
Pag. 7 di 8 Ad ogni modo, i clienti sentiti in proposito nulla hanno lasciato emergere in ordine ad un'attività concorrenziale dell'agente in data precedente alla cessazione dei rapporti con la resistente (anche la fattura prodotta in atti risale al 2023).
6. Attesa l'assenza di contestazione sul quantum, non rinvenendosi criticità nella quantificazione operata dal ricorrente sotto il profilo logico – matematico, sussistono i presupposti per la condanna della società al pagamento, a titolo di indennità suppletiva di clientela, della somma pari ad €. 14.472,55, cui devono aggiungersi gli accessori, analogamente alle spettanze di cui al punto 4, fino al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento, in favore di di: Parte_2 Parte_1
1) €. 1.550,04 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
2) €. 14.472,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in Parte_2
€. 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 593 /2022
Parti: / Parte_1 Parte_2
All'udienza del 05/09/2025 alle ore 11:15, davanti al Giudice Cristina Mancini, con l'ausilio, per la verbalizzazione, della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013, sono presenti: per la parte ricorrente, l'avv. Sanesi;
per la parte convenuta, l'avv. Mazzetti.
L'avv. Mazzetti rappresenta sin d'ora, per correttezza, che due dei testi ( e Testimone_1 [...]
sono soci della società convenuta, con percentuali infime (pari al 4%). Tes_2
L'avv. Sanesi eccepisce l'incapacità a testimoniare, alla luce della qualità di soci e del conflitto di interessi.
Il giudice, riportandosi alla giurisprudenza in materia che non associa alla qualità di socio l'incapacità a testimoniare, dispone procedersi oltre, riservandosi di valutare l'attendibilità delle testimonianze.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del primo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a il Testimone_1
29.05.1964, a Prato, residente in [...], Prato (PO) ".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Lavoro, con contratto co.co.co, e sono socio nella società Sono Pt_2 socio dal 2011, mentre lavoro come co.co.co da circa due anni. Ho conosciuto il sig. Pt_1 personalmente, ricordo che vi sono stati degli accordi verbali circa la rinuncia a reciproche pretese tra il e l'azienda, alla luce del pregiudizio che un'azienda, in genere, subisce Pt_1 all'uscita di un'agente. Non ricordo, comunque, le circostanze di tempo e di luogo, né chi fosse presente".
ADR avv. Senesi: “non ricordo se l'accordo verbale è avvenuto durante o dopo le dimissioni del
Mi ricordo che emerse che collaborava con la nuova azienda già prima della Pt_1 Pt_1 cessazione definitiva del rapporto con motivo per cui ci furono questi incontri. La Pt_2 società è .” Parte_3
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Si dà atto che alle ore 11:28 entra in aula il ricorrente personalmente.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del secondo testimone, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a Testimone_2 il 30.08.1967, a Prato, residente in [...], Firenze (FI)".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Sono socio della dal 2009 e vi lavoro, con contratto co.co.co. Ero Pt_2 presente ad una riunione circa delle problematiche di incassi, ma non ero presente ad eventuali riunioni circa le rinunce ad eventuali indennità di fine rapporto".
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame del terzo testimone, il quale risulta essere già stato sentito all'interno del processo e, pertanto, viene nuovamente avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti.
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono già Testimone_3 identificato".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Sono già stato sentito nel procedimento nel 2024. Sono sempre un procacciatore di affari per Non ricordo alcun episodio in cui vi siano stati Parte_2 accordi circa reciproche rinunce società, in punto di concorrenza e sig. in punto di Pt_1 indennità e provvigioni. ".
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Su istanza di parte resistente, il Giudice procede all'esame della quarta testimone, la quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, rende
Pag. 2 di 8 la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza".
Il Giudice procede all'identificazione del testimone, che risponde: "Sono nato/a Testimone_4 il 10.1.1977, a Prato, residente in [...]\B, Pistoia (PT)".
Il Giudice procede all'interrogatorio del testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Il testimone risponde: "Non lavoro più per ma vi ho lavorato fino al settembre 2023. Ero Pt_2 sempre dipendente quando il sig. si è dimesso. Non ho avuto modo di assistere ad una Pt_1 riunione ove vi è stato un accordo verbale tra il e la società su rinunce reciproche". Pt_1
Ai sensi degli artt. 126 e 207 cod. proc. civ. si dà atto che del presente verbale viene data lettura al dichiarante.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Sanesi contesta la deposizione del teste in quanto non attendibile, alla luce Testimone_1 dell'evidente interesse che presenta nella causa. Si riporta, per il resto, alla nota difensiva depositata, insistendo per l'accoglimento del ricorso e, comunque, per le istanze istruttorie non ammesse.
L'avv. Mazzetti sostiene, invece, l'attendibilità del testimone in quanto l'infima quota di Tes_1 percentuale non inficia l'attendibilità. Deduce, inoltre, una sostanziale precisione del teste nel definire l'episodio. Ribadisce, come in note, che la buona fede risulta essere un principio generale che dovrebbe sussistere per tutta la durata del rapporto e, dunque, rileva che lo sviamento di clientela comporta il risarcimento del danno.
Dichiara, in merito alla proposta conciliativa, di non accettare l'offerta formulata dal giudice, controproponendo il pagamento delle provvigioni ed un contributo alle spese di lite.
L'avv. Sanesi dichiara di non accettare l'offerta di controparte e contesta le odierne circostanze.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 3 di 8 Depositata il 5 settembre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 593 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Claudia Sanesi;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Giulia Mazzetti;
Parte resistente
Oggetto: rapporto di agenzia.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito condannare la resistente a pagare in favore del ricorrente, , Parte_1
l'importo di Euro 1.550,04 a titolo di provvigioni maturate, nonché l'ulteriore somma di Euro 14.472,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela e così per complessivi Euro 16.022,59 ovvero la diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi professionali”.
Pag. 4 di 8 Resistente: “Respingere il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di aver assunto l'incarico di agente monomandatario a tempo Parte_1 indeterminato per la società (poi in cui risultò Parte_4 Parte_2 conferito il 30.9.2011 il ramo di azienda relativo all'attività di vendita di carta, cartone et similia) a partire dal 10.9.2001.
In seguito alla cessazione del rapporto per dimissioni il 31.10.2020, il sig. chiede in questa sede Pt_1 il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela (prevista dall'art. 9 del contratto di agenzia, il quale richiama a sua volta l'art. 11 dell'accordo collettivo) ed il pagamento delle ultime fatture non saldate
(nello specifico, le nn. 7, 8, 10 del 2021), quest'ultime per un totale di 1.550,04 euro.
Il sig. sostiene il diritto a rivendicare l'indennità ascrivendo la propria determinazione di Pt_1 risolvere il contratto di agenzia a gravi inadempimenti della preponente, che da tempo provvedeva a pagare le provvigioni con importanti e sistematici ritardi, non rispettando, quindi, la tempistica prevista nel contratto di agenzia. Allega conteggio circa la quantificazione dell'indennità, chiedendo quindi la condanna della al pagamento di €. 14.472,55, oltre interessi e rivalutazione Parte_2 monetaria.
2. Dopo aver sottolineato la durata ventennale del rapporto senza ostacoli e contestazioni di sorta con il sig. che anche prima aveva prestato attività per la società quale dipendente, la società Pt_1 contesta di aver posto in essere condotte tali da rendere legittima la pretesa dell'indennità suppletiva qui richiesta, sostenendo che si fosse verificata, a partire dal 2019, una criticità negli insoluti presso la clientela finale che aveva portato alla decisione, concordata nel corso di una riunione a cui l'agente avrebbe partecipato, di postergare in un margine di sessanta giorni la liquidazione delle provvisioni spettanti. Sottolinea, piuttosto, che al termine del rapporto il ricorrente, presumibilmente peraltro violando il patto di non concorrenza stabilito, avrebbe intrapreso una collaborazione con una società attiva nel medesimo settore merceologico, ovvero la Parte_5
Stante i rapporti da sempre improntati a correttezza e buona fede, deduce l'esistenza di un accordo
(soltanto verbale) per cui, da un lato, la società avrebbe rinunciato all'azione risarcitoria dovuta alla violazione del patto di non concorrenza, dall'altro, il sig. avrebbe rinunciato al pagamento delle Pt_1 ultime provvigioni e dell'indennità suppletiva di clientela, quest'ultima comunque non spettante anche per difetto dei relativi presupposti.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha richiesto il rigetto integrale della domanda.
Pag. 5 di 8 3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite e con l'escussione di alcuni testimoni. All'esito dell'esame complessivo delle difese e del materiale istruttorio, udita la discussione orale odierna, si ritiene che la domanda debba essere accolta.
4. I rapporti con le parti risultano regolati dal contratto di agenzia stipulato il 10.9.2001.
Su tale base, il sig. rivendica, in primo luogo, il pagamento di alcune provvigioni non riscosse. Pt_1
In base alla regola di riparto propria della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Sul punto, la difesa della società non contesta né la debenza, né la quantificazione delle provvigioni, ma sostiene (e chiede di provare per testimoni) che il ricorrente aha rinunciato al pagamento delle provvigioni (così come di eventuali ulteriori indennità) sulla scorta di un accordo verbale per la composizione bonaria delle criticità del rapporto, rappresentate, dalla parte della società, dalla condotta di sviamento e concorrenza posta in essere dall'agente.
Ebbene, come rammentato anche dalla giurisprudenza citata in sede di ordinanza dell'11.7.2015, la rinuncia di un diritto può desumersi da comportamenti concludenti o comunque incompatibili con l'intenzione di avvalersi di un diritto, ma non può essere presunta e, come tutti gli atti di rinuncia abdicativa, deve essere univoca.
L'istruttoria odierna, sotto questo profilo, non può dirsi sufficiente a provare un'effettiva rinuncia da parte di in quanto dei quattro testimoni sentiti, soltanto il teste ha ricordato una Pt_1 Tes_1 circostanza fattuale in cui si sarebbe verificata una dichiarazione in tal senso da parte dell'agente.
Tuttavia, anche a ritenere del tutto attendibile il teste sul punto, l'estrema genericità del ricordo non consente di contestualizzare effettivamente anche la stessa portata della rinuncia e quali istituti abbia o meno investito.
Pertanto, i diritti derivanti dal rapporto non possono dirsi rinunciati.
Sussistono, quindi, alla luce dell'assenza di contestazioni anche in punto di quantificazione, i presupposti per la condanna della società al pagamento della somma di €. 1.550,04 a titolo di provvigioni non corrisposte, cui devono aggiungersi, a mente del disposto dell'art. 429 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza (cfr. Cass., n. 3029 del 2015), interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del recesso al saldo.
5. Quanto all'indennità suppletiva di clientela, il contratto richiama, a sua volta, l'art. 10 dell'AEC applicabile al rapporto, il quale, da un lato, non collega la relativa spettanza all'incremento della clientela e/o del fatturato, dall'altro, esclude la spettanza dell'indennità in questione nel caso di scioglimento per
Pag. 6 di 8 fatto imputabile all'agente o al rappresentante. La norma contrattualcollettiva, sotto questo specifico profilo, non considera fatti imputabili all'agente o al rappresentante le dimissioni dovute ad accertati gravi inadempimenti del preponente.
Tale giudizio, come affermato anche dalla giurisprudenza citata in ricorso (Cass., n. 7378 del 2014), si distingue dal concetto di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto compatibile, in punto di gravità, anche con dimissioni non rassegnate ad nutum, ma con un termine di preavviso. Trattasi, dunque, di inadempimento grave nell'economia del rapporto di agenzia, ma non necessariamente tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto.
Ebbene, i documenti prodotti dal ricorrente, unitamente ai risultati dell'istruttoria, rendono verificata, ad avviso di chi scrive, la fattispecie in questione.
Risulta, difatti, documentalmente accertabile l'asserzione del ricorrente circa un reiterato ritardo nei pagamenti. Dall'altro lato, la difesa della resistente per cui tale ritardo sarebbe stato anche in caso frutto di un sostanziale accordo verbale non ha trovato adeguato riscontro e, d'altro canto, non risulta provato, a fronte di una solidità di fatturato dalla stessa affermato, che le carenze nei pagamenti siano deputabili proprio a clienti seguiti dall'agente.
e hanno difatti affermato dell'esistenza di riunioni sull'andamento, Testimone_3 Testimone_5 ma nessuno ha esplicitamente fatto riferimento ad uno slittamento concordato nel pagamento delle provvigioni. Addirittura, non riesce ad identificare uno spartiacque nell'anno 2019 in Testimone_3 cui la società colloca il diverso atteggiamento nei confronti degli agenti.
Hanno, effettivamente, collocato nella normale operatività il ritardo del pagamento come prassi usuale, ma è il dato quantitativo ad identificare come, diversamente, il ritardo non fosse di poca importanza con riferimento alla posizione del ricorrente. parla infatti di “giorni”, Testimone_3 parla di “qualche giorno”, non di più, laddove il confronto tra fatture e il conto Testimone_5 corrente di lascia emergere una distanza di 40 – 60 giorni. Pt_1
L'inadempimento, quindi, anche rispetto al termine contrattualmente stabilito, non può dirsi di scarsa importanza, proprio perché incidente sull'equilibrio contrattuale: il pagamento costituisce del resto il proprium, ovvero l'obbligazione principale della preponente.
D'altro canto, non incide in proposito (né risultano elementi che conducano a ritenere sussistente la fattispecie) l'eventuale violazione dell'obbligo di non concorrenza, in quanto avente diversa natura e finalità, di talché ogni ulteriore approfondimento risulterebbe ultroneo, perché l'eventuale attività certamente non vale a svilire l'inadempimento (questo sì accertato) della preponente. Difatti, la resistente è estremamente generica in ordine alla circostanza, né oppone formalmente eccezione di compensazione ovvero promuove domanda riconvenzionale, per cui l'eventuale accertamento non inciderebbe sulla spettanza dell'emolumento.
Pag. 7 di 8 Ad ogni modo, i clienti sentiti in proposito nulla hanno lasciato emergere in ordine ad un'attività concorrenziale dell'agente in data precedente alla cessazione dei rapporti con la resistente (anche la fattura prodotta in atti risale al 2023).
6. Attesa l'assenza di contestazione sul quantum, non rinvenendosi criticità nella quantificazione operata dal ricorrente sotto il profilo logico – matematico, sussistono i presupposti per la condanna della società al pagamento, a titolo di indennità suppletiva di clientela, della somma pari ad €. 14.472,55, cui devono aggiungersi gli accessori, analogamente alle spettanze di cui al punto 4, fino al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento, in favore di di: Parte_2 Parte_1
1) €. 1.550,04 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte;
2) €. 14.472,55 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in Parte_2
€. 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 5 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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