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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 1320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza avverso la sentenza non definitiva n. 1266/2024 e la sentenza n.4749/2024 del Tribunale di Milano ( est. Perillo), promossa da
(codice fiscale ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Delmiro Giacomini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Tagliapietre n.7
APPELLANTE
CONTRO
(codice fiscale ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Giuliana Nifo Sarrapochiello e Luca Di Natale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Benevento al viale degli Atlantici n. 47
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
In via principale
− in totale riforma della sentenza non definitiva Trib. Milano – sez. Lavoro n.
1266/2024 nel capo impugnato accogliere, per i motivi in fatto e in diritto dedotti ed eccepiti in atti, tutte le domande di merito così come formulate da Controparte_2
nella memoria difensiva di costituzione e risposta depositata il
[...]
1 20/09/2023 nel giudizio Trib. Milano RG 7609/2023 e così rigettare le domande tutte proposte dal siccome infondate in fatto e in diritto;
CP_1
− conseguentemente in riforma dei capi impugnati della sentenza definitiva Trib.
Milano – sez. Lavoro n° 4749/2024 accertare e dichiarare che nulla è dovuto al
GN a titolo di lavoro straordinario e regolare la condanna alle spese di lite e di
CTU in base alla soccombenza.
In via subordinata
− nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza definitiva Trib. Milano – sez. Lavoro n°
4749/2024 ridurre il quantum debeatur tenuto conto delle maggiori somme corrisposte al lavoratore in base all'accordo integrativo aziendale e regolare le spese di lite in base all'effettiva soccombenza.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
PER L' APPELLATO rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto, con consequenziale ed inevitabile confermare dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione agli scriventi procuratori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza non definitiva n.1266/2024, il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, proposto da CP_1
accertava e dichiarava che, nel corso del rapporto di lavoro con
[...]
, lo stesso ha osservato un orario di lavoro da Controparte_2
lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 20:00, con diritto al pagamento delle differenze retributive per l'orario di lavoro straordinario, disponendo la prosecuzione del giudizio per determinare le differenze retributive maturate dal ricorrente in forza del presente accertamento.
L'odierno appellante, dipendente di dal 5 maggio 2016 al 6 Controparte_2
ottobre 2022, inquadrato come operaio di livello 3S e mansioni di conducente di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali, esponeva di aver lavorato da lunedì al venerdì-sabato continuativamente guidando per 9-10 ore giornaliere ed effettuando anche operazioni di carico, consegne e pulizia e manutenzione del veicolo, per complessive 12- 13 ore di lavoro giornaliere senza retribuzione delle ore lavorate in eccesso.
2 Chiedeva dunque la condanna di al pagamento di euro Controparte_2
72.473,23 per differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Il Tribunale dopo avere raccolto prove testimoniali così statuiva “Nel presente giudizio non risulta che il ricorrente abbia sottoscritto alcunché né gli accordi richiamati nella memoria difensiva risultano richiamati nella lettera di assunzione, fermo restando che già a giugno 2022 il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, per il tramite del difensore, chiedeva il pagamento corretto delle ore di lavoro straordinarie lavorate.
Peraltro, lo stesso contratto di assunzione del ricorrente indica un orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali, circostanza che, in assenza di ulteriori indicazioni, esclude che la sua attività rientri nell'articolo 11 bis a mente del quale per i lavoratori discontinui il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali, dal che
l'inapplicabilità degli accordi di secondo livello in commento.
Può, poi, darsi per provato che il lavoratore non fosse inquadrabile quale personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue secondo le previsioni dell'articolo 11 bis
CCNL , atteso che tutti i testimoni, sia di parte ricorrente che di parte convenuta (con dichiarazioni univoche e assolutamente concordanti) hanno riferito che, oltre alla attività di guida, sulla quale ci si soffermerà ai paragrafi successivi, l'autista fosse impegnato sia nelle fasi preliminari di verifica e, quindi, di carico del mezzo che nella fasi di scarico del mezzo una volta giunto alla concessionaria (l'attività della convenuta, difatti, riguardava la consegna alle concessionarie clienti di autovetture) e successiva verifica dello stato delle vetture.
I testimoni hanno, inoltre, confermato che le attività preliminari consistevano nella verifica visiva delle condizioni delle vetture (ed eventuale segnalazione di danni) nonché dei telai sulla base della lista di carico consegnata così come, una volta scaricate presso il concessionario, eventuale accertamento, nel contraddittorio, di eventuali danni da quest'ultimo riscontrati, in quel caso con redazione di un verbale controfirmato anche dall'autista.
Risulta evidente, quindi, che quest'ultimo fosse impegnato (oltre che nella guida del mezzo) anche in ulteriori attività, senza che si possa nemmeno prefigurare la sussistenza di quei periodi di attesa tipici del lavoratore discontinuo……..Riassuntivamente, escluso, per quanto visto, che gli autisti della convenuta e, in ogni caso, il ricorrente, fossero riconducibili alla categoria dei lavoratori discontinui, alla luce dell'istruttoria espletata può darsi per provato nel presente giudizio che, giornalmente, il lavoratore fosse impegnato per complessive quattro ore in tutte le operazioni di carico (ivi
3 comprese quelle preliminari) e scarico (ivi comprese quelle successive)…….. Per quanto visto, a fronte di un orario di lavoro da contratto di 40 ore settimanali, ovvero 8 ore giornaliere, risultano 5 ore di lavoro straordinario giornaliere accertate nel presente giudizio, con la conseguenza del diritto del ricorrente alle relative differenze retributive, da calcolarsi in misura piena avendo riguardo al fatto che dall'istruttoria è emerso che gli autisti rispettassero i periodi di interruzione dalla guida e i riposi intermedi previsti per legge, richiamati anche al comma 2, art. 11, CCNL che non vanno considerati nell'orario di lavoro, ma di fatto solo formalmente coincidendo tali pause con altre attività lavorative.”
Con la sentenza definitiva n.4749/2024 il Tribunale “definitivamente pronunciando, in forza di quanto accertato con sentenza non definitiva n.1266/24 del 13/3/2024, condanna a corrispondere a Controparte_2 CP_1
la somma complessiva di euro 72.198,71 oltre interessi e rivalutazione
[...] dalle singole scadenze (come da conteggi del CTU) al saldo effettivo”.
Avverso la sentenza non definitiva n. 1266/2024, propone appello
[...]
ritenendo che il Giudice di prime cure abbia erroneamente dato Parte_1
“per provato che il lavoratore non fosse inquadrabile quale personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue secondo le previsioni dell'articolo 11 bis CCNL atteso che tutti i testimoni … hanno riferito che, oltre alla attività di guida, sulla quale ci si soffermerà ai paragrafi successivi, l'autista fosse impegnato sia nelle fasi preliminari di verifica e, quindi, di carico del mezzo che nelle fasi di scarico del mezzo una volta giunto alla concessionaria … e successiva verifica dello stato delle vetture”.
Secondo parte appellante, la statuizione del Tribunale è palesemente errata in quanto è inconferente il fatto che il oltre alle attività di guida, fosse impegnato nelle CP_1
attività di carico/scarico: i lavoratori discontinui sono infatti gli addetti a mansioni che comportano presenze giornaliere anche prolungate nel corso delle quali si alternano periodi di lavoro e periodi esclusi dal computo dell'orario di lavoro quali: periodi di interruzione della guida (di cui all'art. 7 reg. CE561/2006); periodi di riposo intermedio
(di cui all'art. 5 D.lgs 234/2007); periodi di riposo (di cui all'art. D.lgs 234/2007) e i periodi di attesa per divieto di circolazione.
L'odierno appellante ritiene altresì errata la sentenza per avere ritenuto l'inapplicabilità dell'accordo integrativo aziendale del 25/03/2011 in quanto il ricorrente non lo ha sottoscritto .
4 Il 03/04/2008 le associazioni datoriali e le OO.SS. dei dipendenti delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi hanno sottoscritto un accordo sull'orario di lavoro del personale viaggiante in applicazione di tale accordo il 25/03/2011 TVA PO
VE AT PA (oggi la convenuta – doc. 1 primo Controparte_3
grado) ha siglato con apposito accordo sindacale di secondo livello ex art. CP_4
11, comma 9 CCNL applicato, in cui si è accertato che il personale viaggiante della convenuta “opera nelle condizioni di cui all'art. 11 bis - Parte comune del CCNL delle imprese della logistica, trasporto merci e spedizione vigente e delle disposizioni di legge da detto articolo richiamate”, si è convenuta la forfetizzazione dei trattamenti economici per lavoro straordinario e indennità di trasferta e si sono stabiliti ulteriori benefici retributivi (doc. 04 primo grado). L'11/07/2012 tale accordo è stato esteso alle sedi di
Ancona e Livorno.
L'accordo prevedeva inoltre che “In assenza di formale disdetta, da comunicare per iscritto all'altra parte entro tre mesi dalla data di scadenza, l'accordo si intende rinnovato di anno in anno”: in difetto di disdetta, dunque, l'accordo si è prorogato di anno in anno ed è stato costantemente applicato.
Parte appellante censura la sentenza ritenendo che la prova testimoniale raccolta fosse inidonea a giustificare il convincimento del Tribunale sulla effettuazione da parte del di un orario giornaliero di 13 ore, di cui 4 di operazioni di carico/scarico e 9 di CP_1
guida.
Il primo Giudice, sulla base della pretesa non riconducibilità del alla categoria CP_1
dei lavoratori discontinui, alla pag. 7 della sentenza non definitiva ha statuito che “alla luce dell'istruttoria espletata può darsi per provato nel presente giudizio che, giornalmente, il lavoratore fosse impegnato per complessive 4 ore in tutte le operazioni di carico (ivi comprese quelle preliminari) e scarico (ivi comprese quelle successive)”.
Il Tribunale quindi erroneamente quantificato in 9 ore quotidiane il tempo di guida del il decisum contrasta con quanto risulta dai documenti versati in causa poiché i CP_1
rapportini delle movimentazioni attestano che il ricorrente ha spesso percorso chilometraggi incompatibili con tale statuizione.
In merito alla sentenza definitiva n.4749/2024, contesta Parte_1
invece il quesito posto al CTU poiché inidoneo a una giusta quantificazione delle somme eventualmente spettanti e contestando il Tribunale per avere condiviso l'operato del CTU affermando che il consulente avrebbe applicato “… un criterio corretto e condiviso per il calcolo laddove difettino le buste paga”.
5 Chiede quindi il rinnovo della CTU chiedendo che il perito determini l'importo delle maggiori somme percepite dal GN sulla base dell'Accordo Integrativo Aziendale a titolo di trasferte maggiorate, premio scarichi, premio di produttività e premio costi di esercizio, importo che andrà detratto da quanto risultasse dovuto.
Il perito dovrà altresì non tenere conto ed espungere i mesi di luglio 2019, febbraio
2020, gennaio e aprile 2021, da giugno a settembre 2022 per i quali risultano mancanti le buste paga.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 06.02.2025 . CP_1
All'udienza del 18 febbraio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'appello è infondato e va respinto.
Relativamente al primo motivo di gravame il collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente disconosciuto la natura discontinua della prestazione lavorativa del
GN.
Ed invero, secondo l'art. 11 bis ccnl di settore “In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06,
3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
Nel caso di specie, il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti indica un orario di lavoro di 40 ore settimanali, circostanza che, in assenza di ulteriori indicazioni , esclude che l'attività del possa rientrare nell'art. 11 bis di cui sopra è cenno. CP_1
Tutti i testi escussi, sia di parte appellante che di parte appellata con dichiarazioni univoche ed assolutamente concordanti, hanno riferito che durante il rapporto di lavoro , il oltre alla attività di guida era impegnato sia nelle fasi preliminari di verifica CP_1
e, quindi, di carico del mezzo che nella fasi di scarico una volta giunto alla concessionaria e alla successiva verifica dello stato delle vetture.
6 I testimoni hanno inoltre confermato che le attività preliminari consistevano nella verifica visiva delle condizioni delle vetture, ed eventuale segnalazione di danni, nonché dei telai sulla base della lista di carico consegnata, mentre una volta scaricate le stesse presso il concessionario, bisognava effettuare l'accertamento di eventuali danni e redigere un verbale controfirmato anche dall'autista.
Circa la denunciata erroneità della sentenza impugnata per avere escluso l'applicabilità dell'accordo integrativo aziendale del 25.03.2011, occorre evidenziare che il è CP_1
stato assunto dalla odierna appellante successivamente alla sottoscrizione del detto accordo e che, pertanto, non ha mai avuto contezza dell'esistenza dell'accordo in quanto non solo mai sottoscritto, ma neanche richiamato nel contratto di lavoro che, di contro, riporta esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale .
Peraltro ,l'istruttoria svolta in primo grado, evidenzia che l'attività lavorativa prestata dal non si configuri come “discontinua”, anche in considerazione del fatto che gli CP_1 accordi territoriali invocati dall'odierna appellante non potrebbero comunque sovrapporsi, in termini di accertamento e di qualificazione, al concreto atteggiarsi in punto di fatto del singolo rapporto di lavoro.
In merito alle censure mosse alla sentenza sull'accertamento dell'orario di lavoro svolto dal è opportuno premettere che il lavoratore che chieda il riconoscimento del CP_1
compenso per lavoro straordinario deve provare l'esecuzione della prestazione lavorativa
'in eccedenza' rispetto all'orario normale, allegando prova piena e rigorosa delle circostanze dedotte a sostegno.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 12434 del 25.05.2006).
Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni dei testi escussi sono univoche, concordanti e convergenti e, pertanto, offrono il rigoroso supporto probatorio preteso dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'orario straordinario.
7 Correttamente il Giudice di prime cure, dalla istruttoria espletata, ha statuito che il
GN durante il rapporto di lavoro con la abbia svolto Controparte_2
5 ore di lavoro straordinario al giorno, dal lunedì al venerdì, risultando pacifico che il
GN cominciava la propria giornata lavorativa alle ore 07 del mattino e la stessa terminava non prima delle ore 21; durante la giornata il non usufruiva di CP_1
interruzioni, di pause o di riposi intermedi: quando non era impegnato alla guida dell'autoarticolato provvedere alle fasi preliminari di verifica e, successivamente, di carico delle autovetture, nonché alle fasi di scarico una volta giunto presso il concessionario ed alla successiva verifica in contraddittorio con il concessionario.
Il teste ha chiaramente dichiarato: “poteva succedere che la pausa Testimone_1 pranzo dell'autista corrispondesse ai momenti di carico o scarico del mezzo”.
Circa le contestazioni mosse alla CTU, si evidenzia che le uniche doglianze avanzate dal consulente tecnico di parte della Società, nel corso del giudizio di primo grado sono state: “Ho esaminato la bozza della relazione peritale e, stante il quesito formulato devo insistere sulla necessità di espungere i periodi per Legge esclusi dal computo dell'orario di lavoro;
questo anche in considerazione del fatto che: - il teste all'udienza del Tes_2
12/12/2023 ha dato atto che venivano effettuate sia le pause pranzo che le interruzioni della guida (pur se a suo dire a volte coincidenti); - il teste ha dichiarato di Tes_3 avere rispettato le pause di legge”.
Nulla ha obiettato in merito alle maggiori somme percepite dal sulla base CP_1 dell'Accordo Integrativo Aziendale a titolo di trasferte maggiorate, premio scarichi, premio di produttività e premio costi di esercizio, che avrebbero, in ogni caso, presupposto l'applicabilità, nel rapporto lavorativo oggetto di causa, dell'accordo integrativo aziendale del 25.03.2011.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Milano ha fatto proprio le conclusioni del CTU, così argomentando: “Ebbene, il CTU, con esame logico, coerente ed obiettivo piena- mente condiviso dal giudicante (avendo preciso riguardo a quanto deciso nella citata sentenza non definitiva e dei criteri di conteggio ivi indicati), facendo corretto utilizzo quale base di calcolo del CCNL applicabile al rapporto sulla base del livello di inquadramento del ricorrente, individuati i minimi tabellari e l'elemento distinto della retribuzione, nonché gli aumenti previsti successivamente dai rinnovi contrattuali, applicando, in-fine, un criterio corretto e condiviso per il calcolo laddove difettino le buste paga, così ha concluso il proprio elaborato: le differenze retributive dovute al Sig.
seguendo i criteri direttivi indicati dal Giudice nei quesiti e tenuto Controparte_1
8 conto delle somme spettanti per lavoro straordinario per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 05/05/2016 al 06/10/2022 pari ad € 88.700,32 e degli importi già percepiti per lavoro straordinario pari ad € 16.501,61, ammontano ad € 72.198,71”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore degli avvocati antistatari.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1266/2024 e la sentenza definitiva n.4749/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.5.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano,18.02.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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