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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 21/05/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 832/2024 promossa da:
(C.F. con Avv.ti NISTRI VIERI e Parte_1 C.F._1
SANTARELLI LUCA
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. l'Ing. con Avv. ANDREI CP_2
ALESSIO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 236/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/03/2024
CONCLUSIONI
In data 21/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 236/2024 emessa e pubblicata in data 19.03.2024 dal Tribunale di Prato, dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer, notificata in data 21.03.2024, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. R.G. 1117/2021 e per l'effetto in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per vizio di pagina 1 di 11 ultrapetizione; nel merito, in riforma della sentenza emessa, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal sig. osì come qui di seguito integralmente e Pt_1 fedelmente ritrascritte: “in via preliminare accerti e dichiari come nulla la clausola che prevede il deposito cauzionale infruttifero;
nel merito condanni parte resistente a:
- restituire il deposito cauzionale di euro 15.850 oltre interessi legali maturati sul medesimo dal 31.08.2011;
- restituire la somma di euro 12.032,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo in ordine ai maggiori canoni pagati rispetto a quelli previsti nel contratto, salvo il più o meno che sarà ritenuto di ragione e di giustizia;
- rifondere le spese relative alla fase della mediazione nel compenso accordato (in deroga riduttiva al tariffario) in euro 1536,00 oltre spese generali, CAP IVA ed esborsi di mediazione (docc.ti 11-13).
Con vittoria di spese di causa peritali e giudiziarie”
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ex DM 147/2022.
In via istruttoria, si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado.
Si rinnovano inoltre le richieste già avanzate e non ammesse in primo grado e quindi si chiede ammettersi:
- CTU fiscale sui conti correnti della AGP Alberghi Gestione Propria S.p.A. all'epoca dei fatti
- periodo 2013/2019;
- interrogatorio formale del l.r.p.t. della AGP Alberghi Gestione Propria S.p.A. sul seguente capitolo di prova: “DCV che ha percepito i canoni come da documento che Le si mostra” (cfr. fascicolo primo grado occ.ti 9-10)”. Pt_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa e respinta, rigettare integralmente l'appello proposto dal Pt_1 avverso la sentenza n. 236/2024 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
[...]
e per l'effetto confermare in toto il decisum impugnato. Condannare conseguentemente l'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 236/2024 pubblicata il 19/03/2024, respingeva il ricorso ex art. 447 bis e 426 c.p.c. proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
condannandolo alla rifusione delle spese processuali e di Controparte_1 mediazione.
1.1. Nelle premesse del ricorso, depositato il 22.4.2021, l' esponeva di essere stato Pt_1 affittuario del ramo di azienda costituito del complesso immobiliare sportivo di proprietà della resistente posto in Calenzano, Via V. Emanuele 1-3 (in particolare essendosi reso cessionario, in data 2.8.2011, del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 19.11.2003
pagina 2 di 11 dalla Elios s.n.c. di EL IC & C.); di avere attivato, in data 7.11.2019, un procedimento di mediazione (poi terminato con esito negativo) per l'insorta controversia con la concedente avente ad oggetto, tra l'altro, anche la restituzione dei canoni pagati in eccesso a quanto contrattualmente previsto;
di avere interesse alla ripetizione dei maggiori canoni percepiti dalla proprietà, dal 2013 al 2019, pari ad € 12.032,00, e del deposito cauzionale, pari ad € 15.850,00, indebitamente trattenuto della resistente nonostante il rilascio avvenuto il
26.6.2020; che la clausola contrattuale che qualificava detto deposito come “infruttifero” (art. 3 del contratto di affitto di azienda) era contraria a norma imperativa, pertanto erano dovuti anche i relativi interessi. Concludeva dunque chiedendo, previa declaratoria di nullità della suddetta clausola, la condanna della controparte a: - restituire il deposito cauzionale di €
15.850,00 oltre interessi legali maturati sul medesimo dal 31.8.2011; - restituire la somma di
€ 12.032,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo, in ordine ai maggiori canoni pagati rispetto a quelli previsti nel contratto, salvo il più o il meno ritenuto di ragione e di giustizia;
- rifondere le spese relative alla fase della mediazione nel compenso concordato (in deroga riduttiva al tariffario) in € 1.536,00 oltre spese generali, CAP, IVA ed esborsi di mediazione, in aggiunta alle spese di lite.
1.2 La (di seguito, per brevità, “AGP”), nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, resisteva alle domande e in particolare: a) eccepiva l'improcedibilità della domanda di restituzione del deposito cauzionale, poiché non oggetto del procedimento di mediazione;
b) eccepiva la “inammissibilità/improcedibilità” della domanda di restituzione della somma di € 12.032,00, per decadenza, e della domanda volta a far valere l'invalidità dell'art. 3) del contratto di affitto di azienda, per prescrizione;
c) contestava che vi fosse stata la dazione del deposito cauzionale indicato, negando, al riguardo, la veridicità della postilla a penna contenuta nel verbale di rilascio, con cui si prevedeva che la caparra sarebbe stata restituita in un momento successivo, in quanto a proprio dire aggiunta successivamente alla firma del legale rappresentante di AGP;
d) obiettava, quanto alla domanda restitutoria per asseriti canoni pagati in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali, che essa non teneva conto dell'adeguamento ISTAT, né dell'accordo raggiunto dalle parti “in merito al canone aggiuntivo da pagare in misura minima ogni mese all'affittante”, dimostrato tra l'altro dal fatto che le somme erano state interamente fatturate e versate dal ricorrente, dal 2013/2014 sino al 2018/2019, in assenza di contestazioni;
e) osservava quindi che gli importi richiesti non erano affatto dovuti, essendo anzi l' debitore dell'affittante, avendo omesso il Pt_1 pagamento del canone di affitto dal marzo 2019 sino alla riconsegna dell'azienda avvenuta in pagina 3 di 11 data 26.6.2020, con conseguente credito della resistente di complessivi € 12.384,00, oltre iva e rivalutazione ISTAT del canone dal 2008.
1.4 Il Tribunale, dopo avere assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione sulla domanda relativa alla restituzione del deposito cauzionale (che veniva instaurato e aveva esito negativo), non ammetteva le richieste istruttorie avanzate (la CTU fiscale chiesta dal ricorrente “in quanto esplorativa”, gli interrogatori formali chiesti dalle parti “perché irrilevant[i] ai fini del decidere”) e decideva la causa, a seguito di discussione orale, con la sentenza oggi appellata.
Il giudice di prime cure rigettava le domande ritenendo:
- che non vi fosse prova dell'effettiva dazione del deposito cauzionale chiesto in restituzione
(né da parte dell'originario affittuario, né da parte dell' , in quanto la relativa clausola Pt_1 contrattuale faceva riferimento solo ad un impegno futuro di versamento del deposito, nei 30 giorni successivi alla stipula, e il verbale di rilascio non forniva adeguato supporto probatorio, posto che non vi era indicato l'importo del deposito e che la postilla era stata contestata dalla resistente in ordine alla autenticità e riferibilità a sé stessa;
- che, con ciò, restasse assorbita la domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola sulla natura infruttifera del deposito;
- che, parimenti, fosse infondata la pretesa di restituzione di canoni versati in eccesso, giacché, pur in mancanza della necessaria prova scritta (ex art. 2556 c.c.) dell'accordo verbale per il versamento di un maggior canone dedotto dalla resistente, quest'ultima vantava un credito incontestato di ammontare superiore, essendo pacifico il mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario a partire dal marzo 2019 (compreso) fino al rilascio dell'azienda, per complessivi € 12.384,00 oltre accessori, sicché, “stante la fondatezza dell'eccezione di compensazione”, proponibile anche in mancanza di formule sacramentali, nulla era dovuto al ricorrente.
2. ha impugnato la pronuncia sostenendone l'erroneità per i seguenti motivi: Parte_1
I) la sentenza sarebbe nulla per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale di Prato operato una compensazione non richiesta dalla parte resistente, la quale, in comparsa di costituzione e risposta, si era limitata a delle mere affermazioni sulla morosità dell' non assimilabili Pt_1 alla formulazione di una domanda o eccezione di compensazione;
pagina 4 di 11 II) Il Tribunale avrebbe comunque errato nel valutare il materiale probatorio, imputando all' una morosità inesistente e smentita dagli incartamenti di causa, visti i pagamenti Pt_1 documentati dallo stesso con le fatture quietanzate rilasciate dalla AGP e la dichiarazione di questa, nel verbale di riconsegna, di non avere più nulla a pretendere dall'affittuario in virtù dell'anticipato rilascio, valevole in ipotesi quale rinuncia ad ogni diritto di credito;
III) ingiustamente, pertanto, vi sarebbe stato il rigetto della domanda di restituzione della cifra di € 12.032,00 per i canoni corrisposti in eccesso, così come emergenti dalla scheda riepilogativa dei pagamenti e dalle fatture quietanzate prodotte, una volta esclusa la prova dell'accordo verbale di maggiorazione del canone sostenuto dalla resistente, considerata, per di più, la nullità di un simile accordo per contrasto con le previsioni della legge 392/1978 (in particolare l'art. 79), da ritenersi applicabili anche all'affitto di azienda, contrariamente a quanto espresso in sentenza;
IV) erroneamente, ancora, il giudice avrebbe negato il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, potendosi ricavare la prova del relativo versamento dal verbale di rilascio;
al riguardo entrambe le motivazioni svolte in sentenza per escludere l'idoneità probatoria di detto documento erano censurabili, in quanto (i) l'importo del deposito cauzionale, anche se non riportato nel verbale, era assolutamente certo, corrispondendo alla somma di € 15.850,00 indicata nel contratto di affitto;
inoltre (ii) la AGP non aveva contestato l'impegno alla restituzione espresso nel verbale ma soltanto l'inciso successivo (“le parti dichiarano che verrà restituita in seguito”) riferito esclusivamente ai tempi di restituzione, senza oltretutto provarne l'aggiunta dopo la propria firma;
V) si rendeva dunque necessario riproporre la questione, dichiarata assorbita nella sentenza, della nullità della clausola relativa al carattere infruttifero del deposito, da ritenersi fondata alla luce della norma imperativa dell'art. 11 L. 392/1978, anch'essa applicabile all'affitto di azienda;
VI) ingiusta, in conseguenza, sarebbe stata la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite e di mediazione, queste ultime oltretutto liquidate oltre i tariffari di legge.
3. Radicatosi il contraddittorio, la AGP si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, reiterando le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 5 di 11 4. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 21.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in presenza.
***
L'appello è solo in parte fondato, per le ragioni appresso specificate.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
Il credito restitutorio (per canoni corrisposti in eccesso) per cui ha agito il ricorrente ed il controcredito (per omesso pagamento di canoni) indicato dalla resistente all'atto della sua costituzione in primo grado trovano origine da un unico rapporto, ossia l'affitto di ramo d'azienda del 19.11.2003 nel quale l' ubentrava con contratto del 2.8.2011. Pt_1
Sono perciò applicabili i principi sulla compensazione c.d. impropria (cfr. Cass. 16349/2007 e
7063/2021, sia pure emesse in materia previdenziale, sulla ricorrenza di tale figura anche in caso di credito da restituzione di indebito che si ricolleghi, comunque, al medesimo rapporto posto a base del controcredito).
Come al riguardo precisato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso” (Cass. 6700/2024; cfr., altresì, Cass. 33872/2022 e 4825/2019).
Nel caso di specie la AGP aveva chiaramente dedotto dinanzi al Tribunale di Prato, fin dall'atto della sua tempestiva costituzione, l'esistenza del suo controcredito, esattamente individuabile, e, sebbene in modo non del tutto compiutamente espresso, aveva anche manifestato la volontà di avvalersene.
Invero, nel trattare, al punto n. 2) della comparsa, della domanda di restituzione della somma di € 12.032,00 avanzata dall' la resistente testualmente affermava che “gli importi Pt_1 richiesti dal ricorrente ed ivi individuati non sono assolutamente dovuti, anzi risulta che
l' è debitore dell'affittante. In primo luogo. Parte avversa non tiene conto, né Pt_1
pagina 6 di 11 dell'aggiornamento ISTAT nella misura del 100 % delle variazioni accertate a decorrere dal
19.11.2008; né del chiaro accordo raggiunto dalle parti in merito al canone aggiuntivo da pagare in misura minima ogni mese all'affittante…In secondo luogo. Alcuna ragione fornisce controparte in merito al mancato pagamento del canone di affitto all'affittante dal febbraio 2019 sino al momento del rilascio e della consegna dell'azienda il giorno
26.6.2020…Il canone non è stato pagato dall'affittuario dal marzo 2019 (compreso) sino alla riconsegna dell'azienda il 26.6.2020…con conseguente mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario per complessivi euro 12.384,00, oltre iva e rivalutazione ISTAT del canone dal 2008. In conseguenza di ciò, l'affittante risulta creditore dell' Parte_1 dell'importo di euro 12.384,00, oltre all'Iva e rivalutazione ISTAT dal 2008 sino al 26.6.20”.
Con tali proposizioni la AGP evidentemente opponeva alla pretesa del ricorrente tanto eccezioni relative all'esatta misura del canone dovuto, quanto l'esistenza di un proprio controcredito per omessi pagamenti.
Ciò era sufficiente affinché giudice potesse procedere all'elisione delle rispettive partite, anche in mancanza di una espressa richiesta di compensazione formulata dalla resistente (per l'ipotesi in cui il credito azionato in via principale dal ricorrente avesse trovato riconoscimento).
Pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione non sussiste.
6. Per quanto riguarda la questione dell'esistenza della morosità, gli assunti dell'appellante sono sforniti di prova.
In primis è da rilevare che nessuna contestazione vi è stata in primo grado circa il credito per mancato pagamento dei canoni allegato dall'appellata.
Ad ogni modo le fatture prodotte dal ricorrente, relativamente ai mesi di cui si discute (da marzo 2019 in poi), non sono accompagnate da alcuna quietanza, né vi è altro riscontro del loro pagamento ovvero di una rinuncia al credito.
Non ha certamente tale valenza la frase contenuta nel verbale di rilascio del 26.6.2020 richiamata dall'appellante (“il Signor nella qualità detta, dichiara che nulla ha CP_2 da avere o pretendere dal signor in virtù dell'anticipato rilascio”) in quanto Parte_1 verosimilmente riferibile alle (sole) rivendicazioni economiche legate, appunto, all'“anticipato rilascio” del compendio aziendale. Tale conclusione è avvalorata dal precedente tenore dello scritto, incentrato proprio e soltanto sul tema della riconsegna anticipata dei beni pagina 7 di 11 (“premettiamo…è sorto tra le parti accordo in merito al rilascio anticipato del suddetto ramo di azienda…il signor nella qualità detta, accetta il rilascio dell'azienda di Parte_2 ogni bene immobile arredo e corredo che lo compone nello stato in cui si trova senza nulla eccepire o contestare”) come pure dalla frase con cui si conclude il documento (“il presente verbale vale solo ai fini del rilascio”).
Si aggiunga che lo stesso prospetto del dare/avere prodotto sub doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente evidenzia pagamenti solo fino al 2018/2019 e relativi solo a parte dell'annualità.
Va dunque confermata, sul punto, la decisione impugnata.
7. Il terzo motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei primi due.
L'esistenza del credito del ricorrente per la ripetizione delle maggiori somme versate non è in discussione.
Al riguardo si deve osservare che la AGP non ha proposto appello incidentale alla pronuncia di primo grado nella parte in cui questa ha disatteso i suoi argomenti volti a contrastare l'esistenza del credito (ovvero l'asserito accordo intervenuto tra le parti legittimante i maggiori incassi e l'applicabilità alla fattispecie della normativa di cui alla L. 392/1978, richiamata in particolare dalla AGP per farne derivare l'assoggettamento dell'azione restitutoria al termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 79).
Come precisato dalla S.C., “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass.
25876/2024)
Per altro verso, l'appellata ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., che tuttavia era stata formulata solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado e che dunque va giudicata senz'altro inammissibile per tardività.
pagina 8 di 11 Il fatto è, però, che, stante l'operare della compensazione impropria con il controcredito di
AGP, la domanda di pagamento dell' on comunque può trovare accoglimento. Pt_1
8. Il quarto motivo di appello è, invece, fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i documenti prodotti in primo grado, in particolare il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2003 ed il verbale di rilascio, specie se considerati unitariamente, consentono di ritenere dimostrato il versamento del deposito cauzionale.
Partendo dall'ultimo documento, il verbale citato presenta una parte dattiloscritta del seguente tenore letterale, al punto 4: “il Signor nella qualità detta, dichiara che CP_2 nulla ha da avere o pretendere dal signor in virtù dell'anticipato rilascio e Parte_1 restituisce allo stesso signor la caparra costituita di euro…..”; subito dopo Parte_1
(con inizio dai puntini sospensivi e comunque sopra la firma delle parti, apposta in calce all'intero testo) si trova aggiunta la scritta a mano “le parti dichiarano che verrà restituita in seguito”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (così Cass.
635/2024).
Dunque, la AGP, per contestare validamente la riconducibilità a sé della dichiarazione aggiunta al testo dattiloscritto, avrebbe dovuto proporre (e non lo ha fatto) querela di falso.
Tra l'altro nessuna spiegazione è stata data dalla resistente rispetto alla firma di un documento che, comunque, a parte l'aggiunta a penna, menzionava espressamente la restituzione di una “caparra” (“restituisce allo stesso signor la caparra Parte_1 costituita di euro…”), termine che, all'evidenza, richiama il concetto di deposito cauzionale, data la tipologia del contratto stipulato.
Nel contratto di affitto di ramo d'azienda del 19.11.2003 era espressamente previsto il rilascio di un deposito cauzionale di € 15.850,00, come da effettuarsi entro 30 giorni dalla firma.
pagina 9 di 11 Sicché il riferimento alla “caparra” nel successivo verbale si lega con ogni evidenza logica proprio a quel deposito (nessuna delle parti, del resto, ha accennato ad altre dazioni di denaro avvenute da parte dell'affittuario in favore del concedente).
Il mancato richiamo della cifra nel verbale non è poi dirimente, perché, dovendo presumersi che un versamento vi fu (giacché altrimenti nessun senso avrebbe avuto la dichiarazione delle parti che la “caparra” sarebbe stata “restituita in seguito”) era onere della AGP provarne l'eventuale minore ammontare rispetto a quello del deposito stabilito.
In definitiva, dunque, la domanda di restituzione della cifra di € 15.850,00 merita accoglimento, considerato il subentro dell'appellante nella posizione creditoria dell'originario contraente affittuario e stante la mancata prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione restitutoria.
9. Circa la spettanza degli interessi, se è vero che “l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dall'art. 11, legge n. 392 del 1978, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione, e, conseguentemente, sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma” (Cass.
12117/2003) e se è parimenti vero che la norma dell'art. 11 è applicabile, per il richiamo operato dall'art. 41, anche alle locazioni a scopo commerciale, va confermato, anche a questi fini, il giudizio compiuto dal giudice di primo grado sulla non estensibilità di detta disciplina anche all'affitto di azienda (o di un suo ramo) che è figura contrattuale essenzialmente diversa e nella quale nemmeno si rinviene, sempre e comunque, quella differenza di forza contrattuale tra le parti che è alla base delle disposizioni imperative di legge in materia di locazione.
Dunque, va ritenuto che legittimamente le parti poterono stabilire il carattere infruttifero del deposito cauzionale, non essendo configurabile una nullità della clausola.
Ne consegue il rigetto della pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuti gli interessi maturati sulla somma in corso di rapporto, potendo egli esigere solo gli interessi legali dalla domanda al saldo.
10. L'accoglimento del motivo di appello relativo alla restituzione del deposito cauzionale impone di rideterminare, complessivamente, le spese di lite per i due gradi di giudizio.
pagina 10 di 11 Può in proposito senz'altro individuarsi una soccombenza reciproca delle parti, dato che ciascuna di esse è risultata vittoriosa su una domanda e soccombente sull'altra.
Ricorrono perciò giustificati motivi per compensare interamente le spese processuali e di mediazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 236/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
19/03/2024, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a restituire a la somma di € 15.850,00 versata a titolo di Parte_1 deposito cauzionale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite e di mediazione.
Firenze, camera di consiglio del 21/05/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile
LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato all'udienza del 21/05/2025 mediante lettura del dispositivo ex art. 437 co. 1^ c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 832/2024 promossa da:
(C.F. con Avv.ti NISTRI VIERI e Parte_1 C.F._1
SANTARELLI LUCA
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. l'Ing. con Avv. ANDREI CP_2
ALESSIO
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 236/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 19/03/2024
CONCLUSIONI
In data 21/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 236/2024 emessa e pubblicata in data 19.03.2024 dal Tribunale di Prato, dott.ssa E. Bartoloni Saint Omer, notificata in data 21.03.2024, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. R.G. 1117/2021 e per l'effetto in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per vizio di pagina 1 di 11 ultrapetizione; nel merito, in riforma della sentenza emessa, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal sig. osì come qui di seguito integralmente e Pt_1 fedelmente ritrascritte: “in via preliminare accerti e dichiari come nulla la clausola che prevede il deposito cauzionale infruttifero;
nel merito condanni parte resistente a:
- restituire il deposito cauzionale di euro 15.850 oltre interessi legali maturati sul medesimo dal 31.08.2011;
- restituire la somma di euro 12.032,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo in ordine ai maggiori canoni pagati rispetto a quelli previsti nel contratto, salvo il più o meno che sarà ritenuto di ragione e di giustizia;
- rifondere le spese relative alla fase della mediazione nel compenso accordato (in deroga riduttiva al tariffario) in euro 1536,00 oltre spese generali, CAP IVA ed esborsi di mediazione (docc.ti 11-13).
Con vittoria di spese di causa peritali e giudiziarie”
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ex DM 147/2022.
In via istruttoria, si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado.
Si rinnovano inoltre le richieste già avanzate e non ammesse in primo grado e quindi si chiede ammettersi:
- CTU fiscale sui conti correnti della AGP Alberghi Gestione Propria S.p.A. all'epoca dei fatti
- periodo 2013/2019;
- interrogatorio formale del l.r.p.t. della AGP Alberghi Gestione Propria S.p.A. sul seguente capitolo di prova: “DCV che ha percepito i canoni come da documento che Le si mostra” (cfr. fascicolo primo grado occ.ti 9-10)”. Pt_1
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni domanda, istanza ed eccezione contraria disattesa e respinta, rigettare integralmente l'appello proposto dal Pt_1 avverso la sentenza n. 236/2024 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale
[...]
e per l'effetto confermare in toto il decisum impugnato. Condannare conseguentemente l'appellante alle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 236/2024 pubblicata il 19/03/2024, respingeva il ricorso ex art. 447 bis e 426 c.p.c. proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
condannandolo alla rifusione delle spese processuali e di Controparte_1 mediazione.
1.1. Nelle premesse del ricorso, depositato il 22.4.2021, l' esponeva di essere stato Pt_1 affittuario del ramo di azienda costituito del complesso immobiliare sportivo di proprietà della resistente posto in Calenzano, Via V. Emanuele 1-3 (in particolare essendosi reso cessionario, in data 2.8.2011, del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 19.11.2003
pagina 2 di 11 dalla Elios s.n.c. di EL IC & C.); di avere attivato, in data 7.11.2019, un procedimento di mediazione (poi terminato con esito negativo) per l'insorta controversia con la concedente avente ad oggetto, tra l'altro, anche la restituzione dei canoni pagati in eccesso a quanto contrattualmente previsto;
di avere interesse alla ripetizione dei maggiori canoni percepiti dalla proprietà, dal 2013 al 2019, pari ad € 12.032,00, e del deposito cauzionale, pari ad € 15.850,00, indebitamente trattenuto della resistente nonostante il rilascio avvenuto il
26.6.2020; che la clausola contrattuale che qualificava detto deposito come “infruttifero” (art. 3 del contratto di affitto di azienda) era contraria a norma imperativa, pertanto erano dovuti anche i relativi interessi. Concludeva dunque chiedendo, previa declaratoria di nullità della suddetta clausola, la condanna della controparte a: - restituire il deposito cauzionale di €
15.850,00 oltre interessi legali maturati sul medesimo dal 31.8.2011; - restituire la somma di
€ 12.032,00 oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo, in ordine ai maggiori canoni pagati rispetto a quelli previsti nel contratto, salvo il più o il meno ritenuto di ragione e di giustizia;
- rifondere le spese relative alla fase della mediazione nel compenso concordato (in deroga riduttiva al tariffario) in € 1.536,00 oltre spese generali, CAP, IVA ed esborsi di mediazione, in aggiunta alle spese di lite.
1.2 La (di seguito, per brevità, “AGP”), nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, resisteva alle domande e in particolare: a) eccepiva l'improcedibilità della domanda di restituzione del deposito cauzionale, poiché non oggetto del procedimento di mediazione;
b) eccepiva la “inammissibilità/improcedibilità” della domanda di restituzione della somma di € 12.032,00, per decadenza, e della domanda volta a far valere l'invalidità dell'art. 3) del contratto di affitto di azienda, per prescrizione;
c) contestava che vi fosse stata la dazione del deposito cauzionale indicato, negando, al riguardo, la veridicità della postilla a penna contenuta nel verbale di rilascio, con cui si prevedeva che la caparra sarebbe stata restituita in un momento successivo, in quanto a proprio dire aggiunta successivamente alla firma del legale rappresentante di AGP;
d) obiettava, quanto alla domanda restitutoria per asseriti canoni pagati in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali, che essa non teneva conto dell'adeguamento ISTAT, né dell'accordo raggiunto dalle parti “in merito al canone aggiuntivo da pagare in misura minima ogni mese all'affittante”, dimostrato tra l'altro dal fatto che le somme erano state interamente fatturate e versate dal ricorrente, dal 2013/2014 sino al 2018/2019, in assenza di contestazioni;
e) osservava quindi che gli importi richiesti non erano affatto dovuti, essendo anzi l' debitore dell'affittante, avendo omesso il Pt_1 pagamento del canone di affitto dal marzo 2019 sino alla riconsegna dell'azienda avvenuta in pagina 3 di 11 data 26.6.2020, con conseguente credito della resistente di complessivi € 12.384,00, oltre iva e rivalutazione ISTAT del canone dal 2008.
1.4 Il Tribunale, dopo avere assegnato termine per introdurre il procedimento di mediazione sulla domanda relativa alla restituzione del deposito cauzionale (che veniva instaurato e aveva esito negativo), non ammetteva le richieste istruttorie avanzate (la CTU fiscale chiesta dal ricorrente “in quanto esplorativa”, gli interrogatori formali chiesti dalle parti “perché irrilevant[i] ai fini del decidere”) e decideva la causa, a seguito di discussione orale, con la sentenza oggi appellata.
Il giudice di prime cure rigettava le domande ritenendo:
- che non vi fosse prova dell'effettiva dazione del deposito cauzionale chiesto in restituzione
(né da parte dell'originario affittuario, né da parte dell' , in quanto la relativa clausola Pt_1 contrattuale faceva riferimento solo ad un impegno futuro di versamento del deposito, nei 30 giorni successivi alla stipula, e il verbale di rilascio non forniva adeguato supporto probatorio, posto che non vi era indicato l'importo del deposito e che la postilla era stata contestata dalla resistente in ordine alla autenticità e riferibilità a sé stessa;
- che, con ciò, restasse assorbita la domanda volta alla declaratoria di nullità della clausola sulla natura infruttifera del deposito;
- che, parimenti, fosse infondata la pretesa di restituzione di canoni versati in eccesso, giacché, pur in mancanza della necessaria prova scritta (ex art. 2556 c.c.) dell'accordo verbale per il versamento di un maggior canone dedotto dalla resistente, quest'ultima vantava un credito incontestato di ammontare superiore, essendo pacifico il mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario a partire dal marzo 2019 (compreso) fino al rilascio dell'azienda, per complessivi € 12.384,00 oltre accessori, sicché, “stante la fondatezza dell'eccezione di compensazione”, proponibile anche in mancanza di formule sacramentali, nulla era dovuto al ricorrente.
2. ha impugnato la pronuncia sostenendone l'erroneità per i seguenti motivi: Parte_1
I) la sentenza sarebbe nulla per vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale di Prato operato una compensazione non richiesta dalla parte resistente, la quale, in comparsa di costituzione e risposta, si era limitata a delle mere affermazioni sulla morosità dell' non assimilabili Pt_1 alla formulazione di una domanda o eccezione di compensazione;
pagina 4 di 11 II) Il Tribunale avrebbe comunque errato nel valutare il materiale probatorio, imputando all' una morosità inesistente e smentita dagli incartamenti di causa, visti i pagamenti Pt_1 documentati dallo stesso con le fatture quietanzate rilasciate dalla AGP e la dichiarazione di questa, nel verbale di riconsegna, di non avere più nulla a pretendere dall'affittuario in virtù dell'anticipato rilascio, valevole in ipotesi quale rinuncia ad ogni diritto di credito;
III) ingiustamente, pertanto, vi sarebbe stato il rigetto della domanda di restituzione della cifra di € 12.032,00 per i canoni corrisposti in eccesso, così come emergenti dalla scheda riepilogativa dei pagamenti e dalle fatture quietanzate prodotte, una volta esclusa la prova dell'accordo verbale di maggiorazione del canone sostenuto dalla resistente, considerata, per di più, la nullità di un simile accordo per contrasto con le previsioni della legge 392/1978 (in particolare l'art. 79), da ritenersi applicabili anche all'affitto di azienda, contrariamente a quanto espresso in sentenza;
IV) erroneamente, ancora, il giudice avrebbe negato il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, potendosi ricavare la prova del relativo versamento dal verbale di rilascio;
al riguardo entrambe le motivazioni svolte in sentenza per escludere l'idoneità probatoria di detto documento erano censurabili, in quanto (i) l'importo del deposito cauzionale, anche se non riportato nel verbale, era assolutamente certo, corrispondendo alla somma di € 15.850,00 indicata nel contratto di affitto;
inoltre (ii) la AGP non aveva contestato l'impegno alla restituzione espresso nel verbale ma soltanto l'inciso successivo (“le parti dichiarano che verrà restituita in seguito”) riferito esclusivamente ai tempi di restituzione, senza oltretutto provarne l'aggiunta dopo la propria firma;
V) si rendeva dunque necessario riproporre la questione, dichiarata assorbita nella sentenza, della nullità della clausola relativa al carattere infruttifero del deposito, da ritenersi fondata alla luce della norma imperativa dell'art. 11 L. 392/1978, anch'essa applicabile all'affitto di azienda;
VI) ingiusta, in conseguenza, sarebbe stata la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite e di mediazione, queste ultime oltretutto liquidate oltre i tariffari di legge.
3. Radicatosi il contraddittorio, la AGP si è costituita in giudizio assumendo l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, reiterando le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 5 di 11 4. La causa è stata decisa (mediante emissione del dispositivo) in data 21.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di discussione orale in presenza.
***
L'appello è solo in parte fondato, per le ragioni appresso specificate.
5. Il primo motivo di appello è infondato.
Il credito restitutorio (per canoni corrisposti in eccesso) per cui ha agito il ricorrente ed il controcredito (per omesso pagamento di canoni) indicato dalla resistente all'atto della sua costituzione in primo grado trovano origine da un unico rapporto, ossia l'affitto di ramo d'azienda del 19.11.2003 nel quale l' ubentrava con contratto del 2.8.2011. Pt_1
Sono perciò applicabili i principi sulla compensazione c.d. impropria (cfr. Cass. 16349/2007 e
7063/2021, sia pure emesse in materia previdenziale, sulla ricorrenza di tale figura anche in caso di credito da restituzione di indebito che si ricolleghi, comunque, al medesimo rapporto posto a base del controcredito).
Come al riguardo precisato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso” (Cass. 6700/2024; cfr., altresì, Cass. 33872/2022 e 4825/2019).
Nel caso di specie la AGP aveva chiaramente dedotto dinanzi al Tribunale di Prato, fin dall'atto della sua tempestiva costituzione, l'esistenza del suo controcredito, esattamente individuabile, e, sebbene in modo non del tutto compiutamente espresso, aveva anche manifestato la volontà di avvalersene.
Invero, nel trattare, al punto n. 2) della comparsa, della domanda di restituzione della somma di € 12.032,00 avanzata dall' la resistente testualmente affermava che “gli importi Pt_1 richiesti dal ricorrente ed ivi individuati non sono assolutamente dovuti, anzi risulta che
l' è debitore dell'affittante. In primo luogo. Parte avversa non tiene conto, né Pt_1
pagina 6 di 11 dell'aggiornamento ISTAT nella misura del 100 % delle variazioni accertate a decorrere dal
19.11.2008; né del chiaro accordo raggiunto dalle parti in merito al canone aggiuntivo da pagare in misura minima ogni mese all'affittante…In secondo luogo. Alcuna ragione fornisce controparte in merito al mancato pagamento del canone di affitto all'affittante dal febbraio 2019 sino al momento del rilascio e della consegna dell'azienda il giorno
26.6.2020…Il canone non è stato pagato dall'affittuario dal marzo 2019 (compreso) sino alla riconsegna dell'azienda il 26.6.2020…con conseguente mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario per complessivi euro 12.384,00, oltre iva e rivalutazione ISTAT del canone dal 2008. In conseguenza di ciò, l'affittante risulta creditore dell' Parte_1 dell'importo di euro 12.384,00, oltre all'Iva e rivalutazione ISTAT dal 2008 sino al 26.6.20”.
Con tali proposizioni la AGP evidentemente opponeva alla pretesa del ricorrente tanto eccezioni relative all'esatta misura del canone dovuto, quanto l'esistenza di un proprio controcredito per omessi pagamenti.
Ciò era sufficiente affinché giudice potesse procedere all'elisione delle rispettive partite, anche in mancanza di una espressa richiesta di compensazione formulata dalla resistente (per l'ipotesi in cui il credito azionato in via principale dal ricorrente avesse trovato riconoscimento).
Pertanto, il denunciato vizio di ultrapetizione non sussiste.
6. Per quanto riguarda la questione dell'esistenza della morosità, gli assunti dell'appellante sono sforniti di prova.
In primis è da rilevare che nessuna contestazione vi è stata in primo grado circa il credito per mancato pagamento dei canoni allegato dall'appellata.
Ad ogni modo le fatture prodotte dal ricorrente, relativamente ai mesi di cui si discute (da marzo 2019 in poi), non sono accompagnate da alcuna quietanza, né vi è altro riscontro del loro pagamento ovvero di una rinuncia al credito.
Non ha certamente tale valenza la frase contenuta nel verbale di rilascio del 26.6.2020 richiamata dall'appellante (“il Signor nella qualità detta, dichiara che nulla ha CP_2 da avere o pretendere dal signor in virtù dell'anticipato rilascio”) in quanto Parte_1 verosimilmente riferibile alle (sole) rivendicazioni economiche legate, appunto, all'“anticipato rilascio” del compendio aziendale. Tale conclusione è avvalorata dal precedente tenore dello scritto, incentrato proprio e soltanto sul tema della riconsegna anticipata dei beni pagina 7 di 11 (“premettiamo…è sorto tra le parti accordo in merito al rilascio anticipato del suddetto ramo di azienda…il signor nella qualità detta, accetta il rilascio dell'azienda di Parte_2 ogni bene immobile arredo e corredo che lo compone nello stato in cui si trova senza nulla eccepire o contestare”) come pure dalla frase con cui si conclude il documento (“il presente verbale vale solo ai fini del rilascio”).
Si aggiunga che lo stesso prospetto del dare/avere prodotto sub doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente evidenzia pagamenti solo fino al 2018/2019 e relativi solo a parte dell'annualità.
Va dunque confermata, sul punto, la decisione impugnata.
7. Il terzo motivo di appello resta assorbito dal rigetto dei primi due.
L'esistenza del credito del ricorrente per la ripetizione delle maggiori somme versate non è in discussione.
Al riguardo si deve osservare che la AGP non ha proposto appello incidentale alla pronuncia di primo grado nella parte in cui questa ha disatteso i suoi argomenti volti a contrastare l'esistenza del credito (ovvero l'asserito accordo intervenuto tra le parti legittimante i maggiori incassi e l'applicabilità alla fattispecie della normativa di cui alla L. 392/1978, richiamata in particolare dalla AGP per farne derivare l'assoggettamento dell'azione restitutoria al termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 79).
Come precisato dalla S.C., “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” (Cass.
25876/2024)
Per altro verso, l'appellata ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2948 n. 3 c.c., che tuttavia era stata formulata solo nelle note conclusive del giudizio di primo grado e che dunque va giudicata senz'altro inammissibile per tardività.
pagina 8 di 11 Il fatto è, però, che, stante l'operare della compensazione impropria con il controcredito di
AGP, la domanda di pagamento dell' on comunque può trovare accoglimento. Pt_1
8. Il quarto motivo di appello è, invece, fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i documenti prodotti in primo grado, in particolare il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2003 ed il verbale di rilascio, specie se considerati unitariamente, consentono di ritenere dimostrato il versamento del deposito cauzionale.
Partendo dall'ultimo documento, il verbale citato presenta una parte dattiloscritta del seguente tenore letterale, al punto 4: “il Signor nella qualità detta, dichiara che CP_2 nulla ha da avere o pretendere dal signor in virtù dell'anticipato rilascio e Parte_1 restituisce allo stesso signor la caparra costituita di euro…..”; subito dopo Parte_1
(con inizio dai puntini sospensivi e comunque sopra la firma delle parti, apposta in calce all'intero testo) si trova aggiunta la scritta a mano “le parti dichiarano che verrà restituita in seguito”.
Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “in caso di mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata, per contestare la veridicità materiale di una clausola in quanto non concordata, ma materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza, dovendosi dimostrare che la clausola non proveniva da entrambe le parti, ma costituiva un'abusiva aggiunta” (così Cass.
635/2024).
Dunque, la AGP, per contestare validamente la riconducibilità a sé della dichiarazione aggiunta al testo dattiloscritto, avrebbe dovuto proporre (e non lo ha fatto) querela di falso.
Tra l'altro nessuna spiegazione è stata data dalla resistente rispetto alla firma di un documento che, comunque, a parte l'aggiunta a penna, menzionava espressamente la restituzione di una “caparra” (“restituisce allo stesso signor la caparra Parte_1 costituita di euro…”), termine che, all'evidenza, richiama il concetto di deposito cauzionale, data la tipologia del contratto stipulato.
Nel contratto di affitto di ramo d'azienda del 19.11.2003 era espressamente previsto il rilascio di un deposito cauzionale di € 15.850,00, come da effettuarsi entro 30 giorni dalla firma.
pagina 9 di 11 Sicché il riferimento alla “caparra” nel successivo verbale si lega con ogni evidenza logica proprio a quel deposito (nessuna delle parti, del resto, ha accennato ad altre dazioni di denaro avvenute da parte dell'affittuario in favore del concedente).
Il mancato richiamo della cifra nel verbale non è poi dirimente, perché, dovendo presumersi che un versamento vi fu (giacché altrimenti nessun senso avrebbe avuto la dichiarazione delle parti che la “caparra” sarebbe stata “restituita in seguito”) era onere della AGP provarne l'eventuale minore ammontare rispetto a quello del deposito stabilito.
In definitiva, dunque, la domanda di restituzione della cifra di € 15.850,00 merita accoglimento, considerato il subentro dell'appellante nella posizione creditoria dell'originario contraente affittuario e stante la mancata prova dell'effettivo adempimento dell'obbligazione restitutoria.
9. Circa la spettanza degli interessi, se è vero che “l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dall'art. 11, legge n. 392 del 1978, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione, e, conseguentemente, sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma” (Cass.
12117/2003) e se è parimenti vero che la norma dell'art. 11 è applicabile, per il richiamo operato dall'art. 41, anche alle locazioni a scopo commerciale, va confermato, anche a questi fini, il giudizio compiuto dal giudice di primo grado sulla non estensibilità di detta disciplina anche all'affitto di azienda (o di un suo ramo) che è figura contrattuale essenzialmente diversa e nella quale nemmeno si rinviene, sempre e comunque, quella differenza di forza contrattuale tra le parti che è alla base delle disposizioni imperative di legge in materia di locazione.
Dunque, va ritenuto che legittimamente le parti poterono stabilire il carattere infruttifero del deposito cauzionale, non essendo configurabile una nullità della clausola.
Ne consegue il rigetto della pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuti gli interessi maturati sulla somma in corso di rapporto, potendo egli esigere solo gli interessi legali dalla domanda al saldo.
10. L'accoglimento del motivo di appello relativo alla restituzione del deposito cauzionale impone di rideterminare, complessivamente, le spese di lite per i due gradi di giudizio.
pagina 10 di 11 Può in proposito senz'altro individuarsi una soccombenza reciproca delle parti, dato che ciascuna di esse è risultata vittoriosa su una domanda e soccombente sull'altra.
Ricorrono perciò giustificati motivi per compensare interamente le spese processuali e di mediazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale riforma della sentenza n. 236/2024 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
19/03/2024, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a restituire a la somma di € 15.850,00 versata a titolo di Parte_1 deposito cauzionale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite e di mediazione.
Firenze, camera di consiglio del 21/05/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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