Articolo 24 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1965
Art. 24.
A modifica di quanto disposto al primo comma dell'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo fra il 1 gennaio 1962 ed il 31 dicembre e' raggiunto allorche risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attivita' soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:

Numero anni coperti di contribuzione.

Uomini
Anno Donne

1962.................................... 5
1963.................................... 6
1964.................................... 7
1965.................................... 8
1966.................................... 9
1967................................... 10
1968................................... 11
1969................................... 12
1970................................... 13
1971 14




I contributi complessivamente versati per periodo dal 1957 al 1961
compreso sono ragguagliati - per il periodo stesso - ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per anno di contribuzione utile - ai fini del primo comma del presente articolo si intende quello per il quale risultano accrediti non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verificano in ciascuno degli anni considerati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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