Versione
2 luglio 1967
2 luglio 1967
Art. 3.
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.