Articolo 3 della Legge 18 maggio 1967, n. 401
Articolo 2
Versione
2 luglio 1967
Art. 3.
Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovra' essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.

Entrata in vigore il 2 luglio 1967