TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3442/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via O. Scammacca n. 12, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Martino Cilestri n. 41, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LIZIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 23/10/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini, previa rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/04/2024, Scaduti ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
a AR (CT) in data 06/09/2016, unione dalla quale sono nati i figli (il
[...] Persona_1
25/09/2014) e (il 03/07/2017). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il 03/11/2022.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico di a fronte degli attuali tempi di Controparte_2 permanenza dei minori col padre, l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori, pari ad € 650,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai e impiegati, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come per legge, in ossequio alle linee guida del Tribunale di Catania;
di disporre in favore di il diritto a Parte_1
percepire l'assegno unico universale per i figli minori nella misura del 100%; per il resto, per tutto quanto non espressamente e diversamente richiesto, confermare quanto pattuito tra le parti in seno al ricorso consensuale e di ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CT), nonché a quelli di reciproca residenza, di provvedere alle annotazioni di legge.
Contestualmente al ricorso introduttivo, ha chiesto di ammonire, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis 39 c.p.c. , al rispetto delle condizioni della separazione di Controparte_2
cui alla convenzione di negoziazione assistita.; di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la
2 somma di denaro dovuta da per ogni violazione o inosservanza Controparte_2
successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
di condannare quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, nonché di condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, da determinarsi in via equitativa
Si è costituito in giudizio che, pur contestando le deduzioni e le Controparte_2
conclusioni di parte ricorrente, ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e la concorde volontà delle stesse di mutare il rito del procedimento de quo in modo da formulare conclusioni congiunte secondo le condizioni pattuite inter partes da depositarsi successivamente.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto e depositato telematicamente un accordo depositato in atti con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. I figli minorenni, e , nati entrambi a Catania, rispettivamente il Persona_1 Per_2
25.09.2014 ed il 03.07.2017, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2. In merito ai tempi e alle modalità del diritto di visita padre-figli, le parti pattuiscono quanto
segue: i minori staranno con il padre, alternativamente, tutta la giornata del sabato ovvero quella della domenica, dalla mattina e sino alla sera, con riaccompagno da parte del padre a casa della
madre dopocena ovvero il sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:00 della domenica, sempre con riaccompagno del padre a casa della madre;
la scelta del giorno (sabato ovvero domenica) dovrà essere comunicata all'altro genitore in tempo adeguato, ossia ad inizio della settimana del weekend di spettanza del padre;
infrasettimanalmente, il padre starà con i figli nella giornata del martedì, prendendoli all'uscita da scuola, accompagnandoli alle rispettive attività dagli stessi eventualmente frequentate e riaccompagnandoli alle ore 20.00 a casa della madre. Per il periodo natalizio, i minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro; così il 31 dicembre con un genitore e il pranzo di giorno 1 con
l'altro; - durante le festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i minori, alternando ogni anno, compatibilmente ad impegni personali/lavorativi, la Domenica di Pasqua e/ o il Lunedì
3 dell'Angelo; - ogni anno i figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del compleanno del medesimo genitore e la festa del papà dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ovvero con pernottamento;
mentre, trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e la festa della mamma;
durante il periodo estivo, i minori staranno col padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e/ o agosto, da concordare tra i genitori di anno in anno compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, entro la prima metà
del mese di giugno.
3. I genitori si impegnano espressamente, consapevoli del proprio ruolo genitoriale, a comunicare
tra loro e collaborare in modo attivo per tutto ciò che concerne i figli, adottando di comune
accordo le decisioni che afferiscono agli stessi, tendo conto ed accogliendo, ove fattibile e quindi possibile, i desiderata dei minori, senza ostacolare ovvero inficiare in alcun modo, il rapporto che ciascun figlio tiene con l'altro genitore, impegnandosi, altresì, a garantire serenità e armonia familiare, sforzandosi, quindi, di funzionare come “coppia genitoriale”;
4. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra la somma mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecento), a titolo di mantenimento per i due figli (euro 250,00 per ciascun figlio); somma che
andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Il IG. rinuncia, inoltre, alla propria quota dell'assegno unico ovvero Controparte_2
al 50% di spettanza dello stesso in favore della IG.ra , la quale farà, di Parte_1
conseguenza, richiesta di avere corrisposto l'assegno unico per intero, ossia nella misura del
100%;
6. Le spese straordinarie per entrambi i figli verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun
genitore, secondo termini e modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Catania;
7. Ciascun genitore dà, sin d'ora, il reciproco consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori e , nonché per loro stessi. Per_1 Per_2
8. Con rinuncia di ogni rispettiva domanda formulata dalle parti nel prefato giudizio e non richiamata dal presente accordo;
9. Spese compensate”.
4 All'udienza del 23/10/2024, il giudice delegato ha invitato le parti a chiarire quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alle allegazioni di rifiuto del piccolo Per_2
nei confronti del padre.
Segnatamente, il giudice delegato ha interrogato le parti sul punto chiedendo se il minore sia prelevato regolarmente dal padre e se vi siano in atto comportamenti del minore di Per_2
rifiuto della figura paterna. Le parti personalmente presenti hanno dato atto che il padre sta prelevando regolarmente e che il minore non ha posto in essere condotte di rifiuto del Per_2
padre.
Alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo già depositato telematicamente con data 17 ottobre 2024 con rinuncia ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale ex art. 6 co. 2 D.L. n. 132/2014 conv. in L. 10/11/2014 n. 162 depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il
03/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 23/10/2024, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Le spese processuali vanno compensate, come richiesto dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3442/2024 r.g., disattesa
5 ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data
06/09/2016 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di AR (CT) al N. 79, Parte 2, Serie A, anno 2016;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei figli minori e con il padre Persona_1 Persona_2
come in parte motiva;
Controparte_2
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_2
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a la somma mensile di euro 500,00, Parte_1
(euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
[...]
e , somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 Persona_2
oltre il 50% delle spese straordinarie secondo termini e modalità di cui alle linee guida del
Tribunale di Catania;
PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine alla corresponsione integrale dell'assegno unico per i figli minori in favore di Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di AR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 22/11/2024, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3442/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via O. Scammacca n. 12, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Martino Cilestri n. 41, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LIZIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 All'udienza del giorno 23/10/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini, previa rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/04/2024, Scaduti ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
a AR (CT) in data 06/09/2016, unione dalla quale sono nati i figli (il
[...] Persona_1
25/09/2014) e (il 03/07/2017). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il 03/11/2022.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico di a fronte degli attuali tempi di Controparte_2 permanenza dei minori col padre, l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori, pari ad € 650,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai e impiegati, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come per legge, in ossequio alle linee guida del Tribunale di Catania;
di disporre in favore di il diritto a Parte_1
percepire l'assegno unico universale per i figli minori nella misura del 100%; per il resto, per tutto quanto non espressamente e diversamente richiesto, confermare quanto pattuito tra le parti in seno al ricorso consensuale e di ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CT), nonché a quelli di reciproca residenza, di provvedere alle annotazioni di legge.
Contestualmente al ricorso introduttivo, ha chiesto di ammonire, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis 39 c.p.c. , al rispetto delle condizioni della separazione di Controparte_2
cui alla convenzione di negoziazione assistita.; di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la
2 somma di denaro dovuta da per ogni violazione o inosservanza Controparte_2
successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
di condannare quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, nonché di condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 473-bis 39 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, da determinarsi in via equitativa
Si è costituito in giudizio che, pur contestando le deduzioni e le Controparte_2
conclusioni di parte ricorrente, ha rappresentato l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e la concorde volontà delle stesse di mutare il rito del procedimento de quo in modo da formulare conclusioni congiunte secondo le condizioni pattuite inter partes da depositarsi successivamente.
Le parti nel corso del procedimento hanno, quindi, raggiunto e depositato telematicamente un accordo depositato in atti con il quale hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. I figli minorenni, e , nati entrambi a Catania, rispettivamente il Persona_1 Per_2
25.09.2014 ed il 03.07.2017, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con
collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
2. In merito ai tempi e alle modalità del diritto di visita padre-figli, le parti pattuiscono quanto
segue: i minori staranno con il padre, alternativamente, tutta la giornata del sabato ovvero quella della domenica, dalla mattina e sino alla sera, con riaccompagno da parte del padre a casa della
madre dopocena ovvero il sabato dalle ore 15:00 alle ore 20:00 della domenica, sempre con riaccompagno del padre a casa della madre;
la scelta del giorno (sabato ovvero domenica) dovrà essere comunicata all'altro genitore in tempo adeguato, ossia ad inizio della settimana del weekend di spettanza del padre;
infrasettimanalmente, il padre starà con i figli nella giornata del martedì, prendendoli all'uscita da scuola, accompagnandoli alle rispettive attività dagli stessi eventualmente frequentate e riaccompagnandoli alle ore 20.00 a casa della madre. Per il periodo natalizio, i minori trascorreranno, alternativamente, la vigilia di Natale con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro; così il 31 dicembre con un genitore e il pranzo di giorno 1 con
l'altro; - durante le festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé i minori, alternando ogni anno, compatibilmente ad impegni personali/lavorativi, la Domenica di Pasqua e/ o il Lunedì
3 dell'Angelo; - ogni anno i figli trascorreranno sempre con il padre il giorno del compleanno del medesimo genitore e la festa del papà dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, ovvero con pernottamento;
mentre, trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima e la festa della mamma;
durante il periodo estivo, i minori staranno col padre per 15 giorni, anche non consecutivi, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e/ o agosto, da concordare tra i genitori di anno in anno compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, entro la prima metà
del mese di giugno.
3. I genitori si impegnano espressamente, consapevoli del proprio ruolo genitoriale, a comunicare
tra loro e collaborare in modo attivo per tutto ciò che concerne i figli, adottando di comune
accordo le decisioni che afferiscono agli stessi, tendo conto ed accogliendo, ove fattibile e quindi possibile, i desiderata dei minori, senza ostacolare ovvero inficiare in alcun modo, il rapporto che ciascun figlio tiene con l'altro genitore, impegnandosi, altresì, a garantire serenità e armonia familiare, sforzandosi, quindi, di funzionare come “coppia genitoriale”;
4. Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alla IG.ra la somma mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecento), a titolo di mantenimento per i due figli (euro 250,00 per ciascun figlio); somma che
andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Il IG. rinuncia, inoltre, alla propria quota dell'assegno unico ovvero Controparte_2
al 50% di spettanza dello stesso in favore della IG.ra , la quale farà, di Parte_1
conseguenza, richiesta di avere corrisposto l'assegno unico per intero, ossia nella misura del
100%;
6. Le spese straordinarie per entrambi i figli verranno suddivise nella misura del 50% per ciascun
genitore, secondo termini e modalità di cui alle linee guida del Tribunale di Catania;
7. Ciascun genitore dà, sin d'ora, il reciproco consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori e , nonché per loro stessi. Per_1 Per_2
8. Con rinuncia di ogni rispettiva domanda formulata dalle parti nel prefato giudizio e non richiamata dal presente accordo;
9. Spese compensate”.
4 All'udienza del 23/10/2024, il giudice delegato ha invitato le parti a chiarire quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento alle allegazioni di rifiuto del piccolo Per_2
nei confronti del padre.
Segnatamente, il giudice delegato ha interrogato le parti sul punto chiedendo se il minore sia prelevato regolarmente dal padre e se vi siano in atto comportamenti del minore di Per_2
rifiuto della figura paterna. Le parti personalmente presenti hanno dato atto che il padre sta prelevando regolarmente e che il minore non ha posto in essere condotte di rifiuto del Per_2
padre.
Alla predetta udienza, i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da accordo già depositato telematicamente con data 17 ottobre 2024 con rinuncia ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c., quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio in decisione senza termini.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(Convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale ex art. 6 co. 2 D.L. n. 132/2014 conv. in L. 10/11/2014 n. 162 depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il
03/11/2022) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Peraltro, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalle parti all'udienza del 23/10/2024, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o manifesta contrarietà all'interesse della prole.
Le spese processuali vanno compensate, come richiesto dalle parti e in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3442/2024 r.g., disattesa
5 ogni contraria istanza:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data
06/09/2016 tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di AR (CT) al N. 79, Parte 2, Serie A, anno 2016;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
DISCIPLINA i tempi di permanenza dei figli minori e con il padre Persona_1 Persona_2
come in parte motiva;
Controparte_2
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro e non oltre il giorno 5 di Controparte_2
ogni mese, a mezzo bonifico bancario, a la somma mensile di euro 500,00, Parte_1
(euro 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori
[...]
e , somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, Per_1 Persona_2
oltre il 50% delle spese straordinarie secondo termini e modalità di cui alle linee guida del
Tribunale di Catania;
PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine alla corresponsione integrale dell'assegno unico per i figli minori in favore di Parte_1
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di AR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Catania il giorno 22/11/2024, nella camera di conIGlio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
6