Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.889/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore/istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: vendita di diamanti
Fra:
rappresentata e difesa dall'Avv. AR TT , presso Parte_1
il cui studio sito in Chiavari, Vico E. Gonzales n.5/1 è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
con sede legale in Milano, in persona del Controparte_1
procuratore speciale, dott.ssa , in forza di procura CP_2
speciale rilasciata con atto in data 19 ottobre 2021 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Giuseppe Lombardi Marco Delli
Noci e Francesca Benedetta Tremolada del Foro di Milano, nonché
dell'avv. Fabrizio Villa del Foro di Genova, con Studio in Genova, via Roma n. 10/10 .
1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello incidentale proposto da CP_1
, in quanto
[...]
inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto ed in riforma della sentenza n.712/2021 del Tribunale di Genova emessa il 30/12/2020 e pubblicata il 29/3/2021
nel procedimento n.2553/2019 R.G., per i motivi esposti:
A) dichiarare , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, tenuta al risarcimento in favore della sig.ra del danno subito Parte_1
a seguito dell'acquisto del diamante, così come quantificato dal CTU:
- nella somma di Euro 9.834,90 calcolata detraendo dall'importo di
Euro 11.174,24
corrisposto dalla sig.ra per l'acquisto del diamante Parte_1
la somma di Euro
1.339,34, somma che, a parere del CTU la predetta potrebbe realizzare vendendo il diamante alla data del 26/1/2024 euro, ovvero in via subordinata ed alternativa nella somma di Euro
9.092,21 calcolata detraendo dall'importo di Euro 11.174,24
corrisposto dalla sig.ra Pt_1
per l'acquisto del diamante la somma di Euro 2.082,03, somma
[...]
che, a parere del CTU
2 la predetta avrebbe potuto realizzare vendendo il diamante alla data del 24/8/2012 (ovvero al momento dell'acquisto dello stesso);
- ovvero in ulteriormente alternativa e subordinata nella somma di
Euro 7.825,88, stimata dal
CTU, e pari alla minima differenza tra l'importo complessivamente pagato dalla sig.ra per l'acquisto del diamante ed il valore Rapaport Parte_1
effettivo della pietra alla data del 26/1/2024,. ovvero ancora sempre in via alternativa e di ulteriore subordine nella somma di Euro 7.010,17 stimata dal CTU, pari alla minima differenza tra l'importo
1
Firmato Da: AR TT Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic
IGnature CA 3 Serial#: 1a3a3fe complessivamente pagato dalla sig.ra per l'acquisto Parte_1
del diamante ed il valore
Rapaport della pietra al momento dell'acquisto, oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.p.c..
Il tutto oltre interessi legali dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi moratori ex art. 1284
quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo pagamento e con detrazione dell'importo già corrisposto da controparte in forza della sentenza di primo grado;
B) dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante
3 pro-tempore, al risarcimento in favore dell'appellante della somma di Euro 2.883,87 come calcolata nell'atto di citazione in appello, quale risarcimento per il rendimento che l'importo utilizzato per l'acquisto dei diamanti, avrebbe potuto rendere ove impiegato in ulteriori diversi investimenti quali i Titoli di Stato, ovvero alla diversa somma che dovesse emergere dall'espletanda istruttoria e/o che l'Ill.mo Giudice adito riterrà
equo e di giustizia liquidare;
C) dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali della procedura di mediazione.
D) Con vittoria di spese e compensi di giudizio, relativi anche alla fase di mediazione, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati, nonché delle spese sostenute dalla sig.ra per l'onorario del CTU Parte_1
dott. Persona_1
pari ad Euro 416,00 come da fattura n.70 del 31/5/2024 (doc.4),
nonché per l'assistenza del
CTP pari ad Euro1.044,16, come da fatture n.FTP2-2024 Persona_2
del 19/2/2024 (doc.5)
e n.FTP4-2024 del 23/5/2024 (doc.6).
E) In via istruttoria la sig.ra insiste per Parte_1
l'ammissione di prova per interpello e testi dei seguenti capitoli di prova, indicando a testi su tutti detti capitoli i signori: 1) RO
4 residente in [...]1; 2) CP_3 Testimone_1
residente in [...]; 3) residente in [...]località San Pier Controparte_4
Di Canne Case Sparse n.12
E; 4) residente in [...]: Testimone_2
1) Vero che con la sottoscrizione della proposta del 24/8/2012 e
successivo pagamento
(docc.1-2-3) l'attrice, su consiglio dei dipendenti di controparte,
in particolare della
dott.ssa acquistava presso la filiale di Persona_3
Chiavari, Via Dallorso
dell'odierna (già ), Controparte_1 Controparte_5
diamanti – pietre
tatuate fornite da per un E_
controvalore
complessivo di Euro 11.174,24. (interpello e testi;
Testimone_3
; Testimone_1
; ). Controparte_4 Testimone_2
2) Vero che detto acquisto venivano effettuato dalla sig.ra Pt_1
su proposta e
[...]
segnalazione dei dipendenti di , filiale di Chiavari, Controparte_1
con l'esclusiva opera dei predetti presso la filiale di Chiavari.
(interpello e testi Testimone_3 Testimone_1 [...]
; ). CP_4 Testimone_2
3) Vero che nel corso del mese di luglio dell'anno 2012, la dott.ssa
dipendente di controparte, proponeva alla Persona_3
sig.ra presso la Filiale di Chiavari l'acquisto dei Parte_1
predetti diamanti, avendo l'attore da poco ricevuto il rimborso di
5 titoli di stato precedentemente acquistati, affermando espressamente
che:
“l'acquisto delle pietre era assolutamente sicuro, esente da rischi
e produttivo di interessi superiori a quelli di un titolo di stato,
con possibilità di disinvestire gli importi impegnati in qualsiasi
momento, senza difficoltà, senza dover corrispondere alcuna
commissione e senza subire nessuna perdita rispetto all'iniziale
somma investita”. (interpello e testi Testimone_3 Tes_1
; ; .
[...] Controparte_4 Testimone_2
4) Vero che al momento dell'acquisto nel mese di agosto dell'anno
2012 i dipendenti di controparte riferivano all'attrice altresì che:
“l'acquisto dei diamanti avveniva ad un prezzo molto vantaggioso ed
era migliore dell'acquisto di titoli di stato e sicuramente più
redditizio rispetto a lasciare l'importo in denaro depositato sul
conto corrente”. (interpello e testi Testimone_3 Tes_1
; ; .
[...] Controparte_4 Testimone_2
5) Vero che anche in precedenza all'acquisto dell'agosto del 2012 i
dipendenti di controparte hanno sollecitato in diversi momenti
l'attrice all'acquisto delle pietre preziose per cui è causa
rassicurando la stessa sul rendimento certo e garantito delle pietre
preziose, definito come superiore ed ancora più sicuro rispetto a
quello dei titoli di stato. (interpello e testi Testimone_3
; . Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
6) Vero che al momento dell'acquisto dei diamanti i dipendenti di
facevano sottoscrivere all'attrice solamente le Controparte_1
predette proposte di acquisto (docc.1- 4), senza sottoporre alla
medesima alcun formulario relativo alla predisposizione al rischio
della stessa. (interpello e testi Testimone_3 Testimone_1
; ). Controparte_4 Testimone_2
6 7) Vero che al momento dell'acquisto dei diamanti, ed in precedenza
allo stesso, i dipendenti di proponevano all'attrice Controparte_1
l'acquisto dei diamanti illustrandone caratteristiche e redditività
oralmente, senza rammostrare alla predettaalcun foglio informativo,
depliant ecc.. (interpello e testi;
; Testimone_3 Testimone_1
). Controparte_4 Testimone_2
8) Vero che al momento della sottoscrizione delle proposte di
acquisto di cui sopra i dipendenti di controparte precisavano
all'attrice che per effettuare qualsiasi operazione relativa ai
diamanti de quibus, ivi compreso un ulteriore acquisto, avrebbe
dovuto rivolgersi esclusivamente ai predetti presso la filiale di
Chiavari. (interpello e testi Testimone_3 Testimone_1
; ). Controparte_4 Testimone_2
9) Vero che i dipendenti di controparte operativi presso la filiale
di Chiavari rassicuravano in più occasioni l'attrice, affermando
“che l'investimento in diamanti era assolutamente sicuro e vantaggioso e che i predetti avrebbero monitorato costantemente
l'operazione segnalando altresì eventuali opportunità di ulteriori
acquisti”. (interpello e testi Testimone_3 Testimone_1
; ). Controparte_4 Testimone_2
10) Vero che successivamente all'esecuzione del bonifico in favore
di , i dipendenti di controparte E_
consegnavano all'attrice, sempre presso la filiale di Chiavari di
, i diamanti dalla predetta acquistati. (interpello Controparte_1
e testi Testimone_3 Testimone_1 Controparte_4 [...]
). Tes_2
11) Vero che la sig.ra prima dell'acquisto di dette Parte_1
pietre preziose aveva investito i propri risparmi solamente in titoli
di Stato, sempre su indicazione e consiglio dei dipendenti
7 dell'istituto di credito convenuto ed in più occasioni aveva riferito
a parenti ed amici che intendeva alienare le pietre per reinvestire
la somma di Euro 11.174,24 utilizzata per il loro acquisto e frutto
del rimborso di titoli di Stato precedentemente acquistati
nuovamente in altri titoli di Stato. (interpello e testi
[...]
; ; . Tes_3 Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
12) Vero che il titolo di studio della sig.ra è il Parte_1
diploma di scuola media inferiore. (interpello e testi
[...]
; ; . Tes_3 Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
13) Vero che la sig.ra ha sempre dichiarato ai Parte_1
dipendenti di di essere completamente priva di Controparte_1
conoscenze e competenze in materia finanziaria e di affidarsi ai
loro per gestire al meglio i propri risparmi. (interpello e testi
Testimone_3 Testimone_1 Controparte_4 [...]
. Tes_2
14) Vero che nel corso del mese di marzo 2018, la sig.ra. Pt_1
veniva contattata telefonicamente dai dipendenti di
[...]
controparte e recatasi presso la filiale di Chiavari veniva informata
dell'incommerciabilità dei diamanti de quibus con contestuale
consegna di un foglio denominato situazione cliente ove vi era
scritto che in effetti i diamanti per cui è causa non risultavano
alienabili, essendo l'attività di vendita sospesa (doc.7).
(interpello e testi Testimone_3 Testimone_1 [...]
; ). CP_4 Testimone_2
15) Vero che la sig.ra in relazione ai diamanti de Parte_1
quibus ha avuto contatti solamente con il personale di controparte
e mai con quello di I.D.B. S.p.A. (interpello e testi
[...]
; ; . Tes_3 Testimone_1 Controparte_4 Testimone_2
8 16) Vero che nel corso dell'anno 2011 il rendimento dei titoli di
Stato era pari al 4% circa come risulta peraltro dal provvedimento
relativo alle emissioni del Tesoro Ministero ed Economia 2011
(doc.14). (interpello e testi Testimone_3 Testimone_1
; )”. “ Controparte_4 Testimone_2
Per l'appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'appello incidentale
proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 712/2021 (rep. 789/2021) resa in data 29 marzo
2021 dal Tribunale di Genova,
disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione,
e pronunciate le declaratorie del caso in
accoglimento dei motivi di impugnazione articolati, così giudicare:
in via principale:
- respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dalla IG.ra avverso Parte_1
la sentenza n. 712/2021 (rep. 789/2021) resa in data 29 marzo 2021
dal Tribunale di Genova;
sempre in via principale:
- riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi
di impugnazione incidentale
articolati da rimuovendo la condanna al Controparte_1
risarcimento del danno disposta dal Tribunale
di Genova e rigettando tutte le domande formulate dalla IG.ra Pt_1
in ragione della loro
[...]
infondatezza e difetto di prova per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata:
9 - riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha
determinato il danno nella misura di
Euro 4.410,00 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli
acquisti a quella di pubblicazione della sentenza
e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della
sentenza sino al soddisfo) per le ragioni esposte al
par. IV.3 della comparsa di costituzione con appello incidentale;
in ogni caso:
- dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la
ha provveduto al pagamento CP_5
in favore della IG.ra , in data 18.6.2021, dell'importo di Tes_1
Euro 8.396,36, condannare la IG.ra
a rimborsare la predetta somma alla o quella Parte_1 CP_5
che dovesse risultare dovuta all'esito
del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al
saldo;
- condannare la IG.ra a rifondere a Parte_1 Controparte_1
spese e compensi di lite
(oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio
d'appello e al giudizio di primo grado. “
IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione esponeva che in data 28 agosto Parte_1
2012 aveva acquistato tramite il Banco BPM diamanti per Euro
11.274,24 presso . E_
Solo successivamente aveva scoperto che tali diamanti erano difficilmente commerciabili e soprattutto che aveva pagato per il loro acquisto un prezzo molto superiore a quello di mercato, essendo il loro valoe attuale di Euro 2963 .
10 Secondo l'attrice alla fattispecie era applicabile la disciplina degli intermediari finanziari e non vi erano dubbi che il CP_1
aveva dato informazioni scorrette, tanto che l'AGCOM con provvedimento 26.757 del 2017, aveva ritenuto la pratica commerciale di scorretta ex artt. 20, 21 del E_
Codice del Consumo .
2.Il ritualmente costituitosi chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda in quanto si dichiarava totalmente estranea agli accordi intercorsi fra l'attrice e la E_
3.Il Tribunale di Genova con sentenza n. 712 del 29 marzo 2021 osservava che la condotta commercialmente scorretta doveva ritenersi accertata dalla decisione dalla citata decisione dell'AGCOM 26.757
e consisteva in questo:
-la e la si erano E_ CP_5
accordate che la segnalasse ai propri clienti la possibilità CP_5
di compiere un investimento in diamanti con acquisto presso la prima consegnando anche il materiale informativo e in contatto le parti,
ospitandole anche nei propri locali per la stipula.
I diamanti venduti erano poi conservati presso la E_
.
[...]
Formalmente non vi era intermediazione diretta con procura, ovvero indiretta, per acquisto e rivendita in proprio e remissioni in base a mandato.
Per il servizio era prevista una commissione in favore della NC
(circa il 10%) del valore di transazione.
L'estraneità sostanziale della banca alla transazione;
era inoltre dichiarata, ma necessariamente con solo effetto tra le parti che dichiaravano la volontà contraria delle stesse in ordine alla assunzione di qualsivoglia responsabilità della banca sulla
11 compravendita della merce di valore, compravendita da intendersi, ad ogni effetto, occorsa tra terzi.
La però forniva sì diamanti di E_
qualità promessa, ma a prezzi molto superiori a quello di mercato in quanto facevano riferimento come prezzo non agli indici più noti ma alle sue stesse vendite.
Il Tribunale in diritto riteneva inapplicabile la disciplina sulla mediazione finanziaria perché non si trattava di prodotti finanziari.
Ogni eventuale azione per responsabilità extracontrattuale, basata su interferenza colposa della banca nel contratto tra consumatore/investitore e fornitore di gemme, era ormai prescritta.
Sussisteva invece una responsabilità di natura contrattuale per inadempimento dell'incarico dato dal cliente, di ricercare una controparte per un acquisto in beni di valore intrinseco, al fine di realizzare un investimento di natura non finanziaria.
La banca doveva essere assimilata ad un mediatore ordinario con incarico dato da entrambe le parti.
In particola l'incarico con il cliente sorgeva a seguito del disinvestimento e della domanda di trovare un bene ove investire.
Operando come mediatore la aveva gli obblighi corrispondenti CP_5
di correttezza, informazione e neutralità che non erano stati rispettati.
Sempre secondo il Tribunale il fatto che si trattasse di una mediazione ordinaria ma non di una intermediazione finanziaria comportava:
-che la valutazione del danno poteva anche basarsi su parametri standard;
12 -che l'evoluzione successiva del valore dei diamanti (che avevano perso nella valutazione) era irrilevante se era in peggio, era rilevante invece se positiva se comportava una compensatio lucri c danno;
-non andava sottratto il valore del risarcimento spettante a parte attrice.
Per valutare il corretto prezzo dei diamanti si doveva fare riferimento ai listini che sono utilizzati nel settore della CP_7
vendita dei diamanti per le vendite fra operatori professionali.
Tale listino specifico per gli operatori professionali comportava la necessità di un abbattimento del 20% per adattarlo alla vendita a privati, in quanto la rivendita a venditori professionali comportava un prezzo di riacquisto inferiore.
Inoltre la somma andava depurata dall'IVA e dal argine del venditore.
Secondo il Tribunale era quindi corretto operare il passaggio da
mero capitale erogato a controvalore monetario attribuito ai diamanti nell'operazione, sottraendo al primo valore monetario il
30% della sua entità.
Il Tribunale effettuava pertanto il seguente calcolo:
a) valori all'epoca euro € 4.266,00 CP_7
b) valore di realizzo dell'acquistato all'epoca € 3.410,00 circa (a
-20%a)
c) somma totale impiegata nell'acquisto € 11.274,00
d) somma netta destinata a diamanti € 7.820,00 circa (c-30%c)
€ 4.410,00 (d-b). Parte_2
Condannava pertanto il a corrispondere alla Controparte_1 Tes_1
l'importo di Euro 4.410,00 oltre alla rifusione delle spese legali.
3.La proponeva appello. Tes_1
13 Con il primo motivo di appello la lamentava una erronea Tes_1
liquidazione del danno patrimoniale.
La giurisprudenza aveva stabilito in ambito del mandato che i costi del mandato dovevano essere chiari altrimenti non potevano essere domandati.
Altre sentenze avevano escluso che il prezzo comprendesse l'IVA.
La giurisprudenza prevalente teneva conto del valore al CP_7
momento dell'acquisto o dell'introduzione del giudizio.
Con secondo motivo di appello lamentava che non era stato liquidate il lucro cessante che era stato chiesto in primo grado e calcolato sul rendimento di titoli di stato pari ad euro 2.883,87.
Terzo motivo di appello: nella liquidazione delle spese legali non erano state liquidate le spese di mediazione.
4.Il si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponendo appello incidentale.
Primo motivo di appello incidentale.
Il rilevava che in base agli accordi esistenti fra DB e CP_1
la rimaneva estranea alla compravendita dei diamanti e ne CP_5
era esclusa qualsiasi responsabilità.
La banca faceva da mero tramite fra cliente e DB.
Il materiale informativo era dato solo per un primo orientamento e nelle condizioni generali era stabilito che la banca non si assumeva alcuna responsabilità.
Con la non era stata fatta alcuna sollecitazione all'acquisto. Tes_1
Come primo specifico motivo di appello aveva errato il Tribunale a dare forza probatoria al provvedimento AGCOM in quanto non relativo ai fatti che avevano portato al concreto acquisto dei diamanti.
La banca non aveva mai aderito al provvedimento AGCOM.
14 Non si comprendeva come la potesse avere descritto la propria CP_5
posizione come mediatore incaricato di far concludere al proprio cliente un affare e citava un precedente del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda.
Secondo motivo di appello incidentale
Sussisteva un vizio di ultrapetizione nel ritenere sussistente un obbligo della banca per violazione dei doveri del mediatore in quanto la mai aveva menzionato questa responsabilità contrattuale. Tes_1
La comunque non aveva mai sollecitato la ad acquistare CP_5 Tes_1
i diamanti.
La provvigione del 10% nulla provava circa una attività esorbitante la mera segnalazione.
Non sussistevano a suo carico i doveri informativi di cui all'art. 1759 c.c.
Si doveva poi tenere conto che la DB forniva dei servizi aggiuntivi di custodia, certificazione, polizza assicurativa e che il ricarico non era inferiore al 40%
Il calcolo effettuato dal Tribunale di Genova non era chiaro.
Infine mancava qualsiasi prova che la avesse effettivamente Tes_1
sostenuto gli esborsi richiesti.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 12 settembre
2024 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
5.Procedendo in ordine logico a trattare i diversi motivi di appello e di appello incidente risulta opportuno iniziare ad esaminare i motivi di appello incidentale formulati dal . Controparte_8
15 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 20 settembre 2017, confermato successivamente in sede giurisdizionale, accertò che una pratica commerciale posta in essere dalle società Parte_3 [...]
e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_1
costituiva una pratica commerciale scorretta ed irrogava alcune sanzioni fra cui nei confronti della , una sanzione Controparte_1
amministrativa pecuniaria di 3.350.000 €.
Tale accertamento costituisce elemento probatorio certo ed ineludibile, trattandosi di un accertamento effettuato da una pubblica autorità.
Si legge nel provvedimento:
“100. Il servizio di vendita dei diamanti è stato offerto dalle banche oggi confluite in dal 2003, come rappresentato da CP_1
detto Istituto in audizione. Gli acquisti di diamanti attraverso
tale canale sono significativamente cresciuti a partire dal 2011.
III.
2.7.1 Contratto e accordi
101. Il contratto risalente al 23 settembre 201183 originariamente sottoscritto tra DB e prevedeva che nel caso di CP_11
manifestazione di interesse da parte della clientela la banca
mettesse a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura
e a spese di DB e precisava che la detenzione di detto materiale
non comportasse per la alcun intervento nelle trattative e CP_5
negli affari conclusi tra gli interessati e DB.
La avrebbe provveduto a segnalare a DB il potenziale cliente CP_5
inoltrando le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente
medesimo. DB avrebbe quindi informato l'acquirente – nel caso anche
per il tramite del funzionario della banca - circa l'esatto ammontare
16 dell'operazione. La consegna dei diamanti sarebbe stata effettuata
da DB al cliente stesso.
La inoltre si faceva carico di segnalare a DB le eventuali CP_5
richieste di vendita dei diamanti precedentemente acquistati. Dette
richieste sarebbero state inoltrate dal cliente direttamente a DB.
102. Il contratto precisava che la non avrebbe assunto alcuna CP_5
responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati,
ricadendo la responsabilità esclusivamente su DB in particolare con
riferimento a caratteristiche dei prodotti, equità del prezzo,
autenticità delle pietre ecc.
Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del [10-
20%] conteggiato sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati
nell'anno. “…
…“180. DB infatti ha stipulato accordi commerciali con e CP_1
finalizzati alla vendita dei diamanti che hanno CP_10
interessato l'operatività di tutta la rete agenziale degli Istituti di Credito e prevedevano un ritorno economico per le Banche
parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di
Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno
economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela
ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle
rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli
accordi e ammesso dalle stesse banche.
181. Dalle evidenze agli atti emerge che i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui
propri investimenti proponevano alla propria clientela, qualora
ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e un'inclinazione ad
investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento
alternativa.
17 I funzionari di NC - vincolati dall'accordo di collaborazione con
DB, declinato nelle successive circolari operative – utilizzavano
il materiale divulgativo predisposto da DB per illustrare
l'investimento. In tale materiale l'acquisto di diamanti veniva
proposto, per diversificare il patrimonio del cliente, come un bene
rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi e di cui era
agevole controllare l'andamento in ragione della periodica
pubblicazione delle quotazioni DB su quotidiani economico-
finanziari.
Gli impiegati di entrambi gli Istituti bancari curavano - da
contratto - la compilazione e l'invio a DB del modulo d'ordine di
acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il
cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano
e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e DB, nonché alla
consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove
il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di DB.
182. Emerge, dunque, un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di
odierno disamine, proprio attraverso la messa a disposizione delle
sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava
l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi
adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si
atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a
condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da CP_12
(§ 37), era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di
consulenza svolta dal personale degli istituti di credito,
naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per
le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
18 Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto
l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico
interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento
e la responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di DB,
con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale
qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio
economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle
ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in
diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica
competitiva e di fidelizzazione della clientela.
V.3 La presentazione del prezzo di DB come “quotazione”
183. Con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal
professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti
di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire
una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che
trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal
professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 63
modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”.
In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione
raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non
corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del
mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di
diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla
contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo
ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente
aumentati nel corso degli anni da DB.
19 184. La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni
è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei
consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che
ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento
del mercato.
Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da DB sono
state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo
delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di
ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e,
dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento
del mercato riportato in un grafico140 di comparazione con gli
andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50.
185. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il
Sole 24 Ore, e successivamente, - elemento ricorrente CP_13
della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori
l'erronea percezione che si trattasse di oggettive “quotazioni dei
diamanti” sul mercato. Tant'è che, come rilevato in fatto (§ 61),
il Sole 24 Ore, dopo la trasmissione Report, ha invitato DB a
modificare immediatamente la propria comunicazione commerciale,
evitando di utilizzare un layout simile a quello delle tabelle
contenente dati finanziari e indicando chiaramente la fonte dei
propri dati. “…
“141 Come visto, l'indice EuroStoxx50 rappresenta una media
ponderata delle quotazioni ufficiali di Borsa delle azioni delle 50
società dell'Eurozona con maggiore valore del capitale flottante.
190. Le risultanze in atti dimostrano in realtà come il prezzo di vendita fosse riferibile solo per una parte minoritaria al costo di
20 acquisto del diamante e in maniera marginale (<10%) ai costi dei
servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti
erano le commissioni bancarie e i margini del professionista,
complessivamente di poco inferiori al 50%.
191. Come rilevato dalle stessa DB e anche da (§67-75), tali CP_12
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 65
quotazioni (rectius, prezzi) in realtà sono molto più elevati dei
prezzi delle pietre risultanti dai valori di riferimento
all'ingrosso e al dettaglio maggiormente accreditati a livello
internazionale, ovvero i valori all'ingrosso pubblicati da CP_7
e IDEX e il benchmark dei prezzi al dettaglio costituito da IDEX-
DRB (che, come visto, già include un significativo margine
commerciale), anche tenendo conto di voci – quali IVA e commissioni
a banche e agenti – che questi non contemplano. Inoltre, l'andamento
dei prezzi DB rispecchia solo parzialmente l'andamento di tali
valori di riferimento. “
Quello messo in opera era quindi un vero e proprio sistema a seguito di un accordo vincolante per la NC ed applicato sistematicamente e costantemente dai funzionari della stessa.
Un accordo che induceva il cliente alla stipulazione del contratto di acquisto con DB sulla base di una sviante rappresentazione dei valori dei diamanti acquistati , delle possibilità di disinvestimento e di prezzo di realizzo.
Collegando il generale con il particolare il modulo di proposta d'acquisto sottoscritto dalla il 24 agosto 2012 corrisponde Tes_1
in tutto e per tutto alla modulistica utilizzata nell'ambito delle pratiche commerciali sanzionate dalla Autorità Garante e prevede,
come al solito , che il pagamento del saldo con bonifico bancario ed la consegna dei diamanti nei locali della banca.
21 L'acquisto da parte della risulta essere perfezionato alcuni Tes_1
giorni dopo come dimostra il certificato relativo;
se ne può dedurre con sicurezza che il prezzo è stato pagato.
22 Sulla base del quadro sopra delineato, correttamente il Tribunale
ha concluso che l'attività del integra gli estremi Controparte_1
della attività di mediazione tra l'esigenza di acquisto da parte degli appellanti e l'esigenza di vendita di DB.
Si ricorda nella convenzione sopra citata in caso di conclusione dell'affare era espressamente previsto una provvigione per la NC.
Trattandosi di una attività di mediazione è applicabile la disciplina generale della stessa.
Sussisteva pertanto in capo al l'obbligo ex art. 1759 c.c., “ CP_1
di comunicare le circostanze a lui note relative alla valutazione
ed alla sicurezza dell'affare “.
Poiché il prezzo dei diamanti è conoscibile sulla base di indici pubblici, deve ritenersi sussistente l'obbligo del , quale CP_1
mediatore, di fornire agli appellanti l'informazione “ nota “
afferente al valore di mercato dei diamanti, sulla base dei predetti indici.
Informazione che proprio perché accessibile facilmente dalla NC
appare fondamentale nell'ambito di un rapporto che sia improntato a buona fede tra l'Istituto di credito, mediatore, e gli appellanti suoi clienti. Onere talmente essenziale da giustificare completamente questi ultimi, che avrebbero potuto effettuare la medesima verifica, della ritenuta superfluità della stessa.
La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che. “
Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata.
23 Pertanto, ove l'affare sia concluso, sussiste la responsabilità
risarcitoria del mediatore in caso di mancata informativa resa alla parte futura acquirente circa un dato relativo alla sicurezza della compravendita .
Inoltre la Corte di Cassazione ha espressamente individuato il
“divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche
informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non
abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di
diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne
consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta,
è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni
sofferti, per l'effetto, dal cliente” ( Cass. Ordinanza n. 34503 del
11/12/2023 ).
In proposito è pacifico che il abbia fornito agli CP_1
appellanti del materiale informativo della DB sull'acquisto di diamanti a scopo di investimento che dava informazioni svianti al cliente.
Non sussiste infine il vizio di ultrapetizione in quanto il Tribunale
si è basato sui fatti esposti e provati dall'odierna appellante che ha provveduto a qualificare giuridicamente ed a regolare in base alla disciplina normativa come è nel suo potere.
L'appello incidentale deve pertanto essere respinto.
6.Passando alla liquidazione del danno devono esaminarsi i primi due motivi di appello principale.
Come già espresso in altra sentenza, è opinione della Corte che il danno deve essere determinato nella misura della differenza tra il prezzo pagato dal cliente per l'acquisto e l'effettivo valore
24 attuale di realizzo delle pietre ( v. in tal senso sent. Tribunale
Bergamo 1583/2023 e Corte d'Appello Milano sent. 3015/2023) .
Dalla consulenza tecnica di ufficio, di cui si condivide la metodologia e le conclusioni, emerge quanto segue.
Dalla documentazioni in atti non risulta che venne applicata l'IVA
sulla vendita dei diamanti (Genova è notoriamente una zona franca per la vendita dei diamanti in cui l'IVA non si applica).
Non vi sono poi elementi per far ritenere che la rivenda il Tes_1
diamante fuori della zona franca.
Nella presente fattispecie non si deve pertanto tenere conto dell'IVA
nel calcolo del danno.
Scrive il consulente tecnico d'ufficio: “Si ritiene che non debba
essere apportata alcune depurazione pari al margine del venditore
in quanto la riduzione percentuale del valore è negoziata CP_7
tra le parti e tiene conto di tutti i costi e le spese collegate
alla transazione come ad esempio il margine, la percentuale di intermediazione, le spese di trasporto e altro. “
Circa la valutazione del valore del diamante al momento dell'acquisto il consulente tecnico di ufficio precisa: “ Schematicamente il
conteggio è il seguente: valore (indicato per 1/100 di CP_7
carato) X peso della pietra / tasso di cambio
Pertanto il diamante avente certificato colore D, NumeroDi_1
purezza IF, peso 0,56 carati, pagato alla data d'acquisto 24-8-2012
l'importo di 11.174,24 euro aveva un valore massimo secondo il
listino di 4.164,07 euro. “. CP_7
Per quanto riguarda il valore di realizzo, come detto la Corte,
tenendo conto che i diamanti sono acquisti di lungo periodo, ritiene che si debba tenere conto del loro valore attuale.
25 Purtroppo nella vendita il privato finisce sempre per avere una fortissima falcidia rispetto agli operatori professionali.
Questo comporta un abbattimento rispetto alle quotazioni CP_7
Scrive il consulente tecnico di ufficio:
“Nel caso di un'ipotetica vendita dei diamanti nel mese di gennaio
2024, il valore di realizzo, sia presso un operatore professionale sia presso un privato, potrebbe prevedere un abbattimento del 60% del valore del Rapaport di riferimento, anche in considerazione della costante curva al ribasso della richiesta di diamanti che si protrae da quasi un decennio.
A fronte di quanto espresso nei paragrafi precedenti:
• Valore di realizzo il 24-8-2012: 2.082,03 euro
• Valore di realizzo il 26-1-2024: 1.339,34 euro.”
Il danno deve pertanto essere quantificato in Euro 11.174,24 -
1.339,34 = 9.834,90.
Poiché nessuna delle parti ha impugnato la sentenza in punto interessi e rivalutazione sulla somma così determinata spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali via via combinati dalla data dell'acquisto ad oggi ed i soli interessi compensativi di legge sulla somma suddetta da oggi fino al saldo.
Circa il lucro cessante richiesto si osserva che non viene data alcuna prova dalla che se non avesse fatto l'investimento in Tes_1
diamanti avrebbe fatto un investimento e che questo investimento darebbe stato redditizio.
In proposito si deve tenere conto che non solo manca la prova ma che non è possibile neanche presumere un investimento in titoli di stato in quanto in genere chi investe in metalli o pietre preziose lo fa quando non ha più intenzione di investire ulteriori somme in titoli e vuole diversificare.
26 Circa la liquidazione delle spese di causa in primo grado, nella motivazione della sentenza si legge “Le spese si liquidano nella
misura ordinaria di cui ai DDMM 55/14 e 37/18. “ “ ed in dispositivo
si legge “CONDANNA la stessa parte a rifondere le spese di lite che
si liquidano in euro 2.738,00 per oneri di difesa oltre accessori
di legge e rifusione contributo unificato e spese di notifica “.
Non è chiaro quindi in base al testo della sentenza se sia stata applicata la voce di cui all'art. 25 bis della tabella” pari a
284,00 €.
Ora si deve tenere conto che applicando l'art. 2 della tabella sulle somme riconosciute dal Tribunale alla il compenso verrebbe Tes_1
2.652,00 €; quindi siamo sopra il valore medio di 87 €.
Appare probabile pertanto che il Tribunale abbia liquidato una o più voci dell'art. 2 un po' meno del valore medio ed abbia aggiunto anche la voce della mediazione.
In altre parole non si può concludere che il Tribunale non abbia applicato nella determinazione delle spese legali anche la voce di cui all'art. 25 bis della tabella;
ne segue che il terzo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza ,
attribuibile al visto che un motivo di appello Controparte_1
principale è stato accolto ed ha portato a quasi un raddoppio della somma liquidata, e sono liquidate in 3.800,00 Euro per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. ( 900,00 Euro per la fase di studio, 600,00 Euro per la fase introduttiva, 700,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 600,00 Euro per la fase della decisione )
27 Occorre dichiarare che ai fini dell'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da contro la Controparte_14
sentenza del Tribunale di Genova sentenza n. 712 del 29 marzo 2021
accoglie parzialmente l'appello principale, respinge l'appello
incidentale, e per l'effetto condanno il a rifondere Controparte_1
a l'importo di Euro 9.834,90 oltre rivalutazione Parte_4
monetaria ed interessi legali via via combinati dalla data
dell'acquisto ad oggi ed i soli interessi compensativi di legge sulla somma suddetta da oggi fino al saldo.
Condanna a a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese legali del giudizio di appello liquidate in liquidate in
3.800,00 Euro per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello incidentale è stato
interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 13 dicembre 2022
28 Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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