Articolo 7 della Legge 13 novembre 2025, n. 177
Articolo 6Articolo 8
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11 dicembre 2025
Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 235, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62:
«235. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 234 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».
- Si riporta il comma 392, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, S.O. n. 49:
«392. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Entrata in vigore il 11 dicembre 2025