TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 2173 / 2021 avente ad oggetto: separazione personale.
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. ROMANO GERARDO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...] ) rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. DE ROSA MASSIMILIANO, in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 12-6-2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/04/2021 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge , con cui aveva contratto CP_1 matrimonio concordatario in Nocera Superiore il 28/08/1999 e dalla cui unione sono nate tre figlie: - CF: - nata a [...] Parte_2 C.F._1 il 19.10.2004, - CF: - nata a [...] Parte_3 C.F._2
Severino il 12.01.2011 e - CF: - nata a [...] Parte_4 C.F._3
Severino il 31.05.2001.
Regolarmente si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva CP_1 alla pronuncia di separazione.
All'udienza presidenziale del 30-11-2021, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.
Incardinata poi la causa dinanzi al GI e concessi i termini ex art. 183,VI comma c.p.c., questi emetteva proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc dal seguente tenore: “Conferma delle previsioni di cui all'ordinanza presidenziale quanto ad affidamento, domiciliazione
e diritto di visita della figlia minore della coppia;
Pagamento da parte di CP_1 dell'assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per le tre figlie, da versare secondo le modalità già in atto alla ricorrente;
spese straordinarie nella misura del 50%.
Rinunzia alle ulteriori domande di mantenimento personale ed addebito. Conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, sul presupposto della comune residenza delle figlie della coppia”.
All'udienza del 12.6.2025 le parti dichiaravano di aderire alla suddetta proposta ed i difensori concludevano in conformità, chiedendo che la causa fosse decisa.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 07.1.2025, le cui condizioni sono richiamate nella premessa in fatto, ritualmente accettata da entrambe le parti.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1 in data 25/04/2021 , così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione dei coniugi (nata in [...] Parte_1
INFERIORE (SA) 26/11/1976 ) e (nato in [...] CP_1
NI (SA) il 20/10/1972 ) che contrassero matrimonio in Nocera Superiore il
28/08/1999 (Atto n. 92 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 1999);
2) Conferma le condizioni di cui alla proposta conciliativa del 07.1.2025 da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898,
134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 12-6-2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire