Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 439/2019 R.G., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Lanfranco del foro di Messina appellante
E in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, dagli Avv.ti Andrea Totò, Silvia Clemenzi e Silvia Tritto appellata
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello del 21 maggio 2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
531/2019, emessa dal Tribunale di Locri – Sezione Civile, chiedendone la riforma.
Premesso che, con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 21.10.2021 (rinviata d'ufficio), le parti chiedevano un rinvio per la verifica del buon esito del componimento della lite avvenuto nelle more del procedimento.
Considerato che la causa è stata differita alla udienza del 28 novembre 2024 sostituita ai sensi dell'127 ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta, come da decreto che ne disponeva lo svolgimento, ritualmente comunicato alle parti.
A tale udienza, le parti non hanno depositato note di trattazione nei termini di legge e, considerato che questa condotta processuale è equiparabile all'assenza delle parti all'udienza, la Corte provvedeva ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c., trattandosi della prima udienza effettiva alla quale parte appellante non è comparsa e rinviava la trattazione all'udienza del 16 gennaio 2025.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo, sussistono motivi per compensarle.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore c/MA.FA. Parte_1
così provvede: CP_1
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
La Cons. rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone