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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5804/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 24.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, l'Agenzia delle Entrate- SI, la Regione Siciliana, Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv 2 Tasse Auto, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520259003595406000, relativamente a sei cartelle per Tassa automobilistica/Regione Sicilia per gli anni 2016/2017/2018/2019/2020 per l' importo complessivo di euro
3.470,35.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Omessa notifica delle cartelle podromiche;
- prescrizione;
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si sono costituite regolarmente in giudizio le tre parti resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All' odierna udienza, nessuno delle parti presenti, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato pe ri seguenti motivi.
Visti gli atti allegati in giudizio, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, risultano regolarmente notificate le sei cartelle di pagamento sottese all' atto opposto. Precisamente sono state notificate:
Cartella 29520200008977975000 il 03/06/2022 ;
Cartella 29520210062539385000 il 12/11/2022;
Cartella 29520210074468356000 il 12/11/2022 ;
Cartella 29520220002136171000 il 24/06/2022 ;
Cartella 29520220013780882000 il 12/11/2022 ;
Cartella 29520230011492560000 il 16/05/2023.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento alla parte ricorrente, sottese all' atto opposto, ha interrotto i termini di prescrizione e pertanto le pretese creditorie dell' ente sono divenute definitive.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' avviso di intimazione di pagamento emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti relativi all' avviso di intimazione di pagamento, che gli atti non sono stati impugnati nei termini previsti di legge, ne consegue, che qualsiasivoglia eccezione ad essa relativa è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Risulta infondata l' eccezione di prescrizione poichè non risultano decorsi i relativi termini in virtù della notificha degli atti interrutivi prodotti da parte resistente.
ll ricorso è pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 850,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - SI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259003595406000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5804/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 24.04.2025 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, l'Agenzia delle Entrate- SI, la Regione Siciliana, Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv 2 Tasse Auto, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520259003595406000, relativamente a sei cartelle per Tassa automobilistica/Regione Sicilia per gli anni 2016/2017/2018/2019/2020 per l' importo complessivo di euro
3.470,35.
La ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- Omessa notifica delle cartelle podromiche;
- prescrizione;
Con vittoria di spese ed onorari con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si sono costituite regolarmente in giudizio le tre parti resistenti, chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
All' odierna udienza, nessuno delle parti presenti, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato pe ri seguenti motivi.
Visti gli atti allegati in giudizio, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, risultano regolarmente notificate le sei cartelle di pagamento sottese all' atto opposto. Precisamente sono state notificate:
Cartella 29520200008977975000 il 03/06/2022 ;
Cartella 29520210062539385000 il 12/11/2022;
Cartella 29520210074468356000 il 12/11/2022 ;
Cartella 29520220002136171000 il 24/06/2022 ;
Cartella 29520220013780882000 il 12/11/2022 ;
Cartella 29520230011492560000 il 16/05/2023.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento alla parte ricorrente, sottese all' atto opposto, ha interrotto i termini di prescrizione e pertanto le pretese creditorie dell' ente sono divenute definitive.
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, n. 5791 del 04.03.2008- Cassazione ordinanza n. 3005 del 07
Febbraio 2020), ha statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni destinate, con diversa e specifica funzione, a farne emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibili per quest' ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, solo l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell' atto consequenziale notificato.
Pertanto, l' avviso di intimazione di pagamento emesso in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che, in base all' art.19, comma 3, del D.Lgs n. 546/92, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all' atto impositivo da cui è sorto il debito.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti relativi all' avviso di intimazione di pagamento, che gli atti non sono stati impugnati nei termini previsti di legge, ne consegue, che qualsiasivoglia eccezione ad essa relativa è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Risulta infondata l' eccezione di prescrizione poichè non risultano decorsi i relativi termini in virtù della notificha degli atti interrutivi prodotti da parte resistente.
ll ricorso è pertanto rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di euro 850,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)