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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 137/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Marcovecchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ON al C.so Vittorio EL n. 63;
- ricorrente
E
(c.f. , nata a [...] il [...] rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Scarano e dall'Avv. Paolo Porrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Scarano sito in ON al C.so
Vittorio EL n. 182;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
9.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2022, regolarmente notificato il successivo 25.3.2022 unitamente al decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in ON (IS) in data 25.3.2000 (trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di ON al N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000), adottando il regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio nascevano quattro figli il 29.04.1994, il 9.8.2000, il 28.03.2002 e Persona_1 Persona_2 Persona_3 il 19.4.2004), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “1. Dichiarare la Persona_4 separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile esclusivamente alla sig.ra
[...] per grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ponendo in capo alla CP_1 stessa l'obbligo di corrispondere € 250,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti del marito, da versare sul conto IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento prevalente Per_4 presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ivi ci vivrà con il CP_1 Per_ figlio e quando questi farà rientro dai periodi universitari di studio;
5. Porre a Per_4 Per_ carico di entrambi i coniugi l'assistenza ed il mantenimento dei figli e mediante il Per_4 versamento su libretto postale della somma mensile di € 600,00 totali ripartiti secondo le seguenti modalità: - € 400,00 a carico della sig.ra - € 200,00 a carico del sig. CP_1 Pt_1 ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
4. Porre a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie (secondo la ripartizione di 1/3 a carico del e 2/3 a Pt_1 carico della sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente CP_1 documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5. Nulla sarà dovuto dal per il mantenimento della moglie essendo quest'ultima indipendente Pt_1 economicamente ed anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche e delle spese che sarà costretto ad affrontare per colpa a lui non ascrivibile;
6. Il sig. ha già Pt_1 abbandonato la casa coniugale, luogo nel quale ancora giacciono i propri effetti personali che recupererà entro giorni 7 dall'udienza presidenziale, salvo diverso accordo tra le parti;
7.
L'autovettura Fiat Panda tg. EB 807 FP di proprietà di entrambi i coniugi – sarà rimessa nella esclusiva proprietà della sig.ra la quale provvederà entro il termine di 60 giorni CP_1 ad effettuare il passaggio di proprietà presso il PRA”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente riferiva che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa dei frequenti litigi dovuti alle incompatibilità caratteriali tra i coniugi, nonché agli atteggiamenti di violenza verbale asseritamente assunti dalla la crisi, divenuta irreversibile, portava alla separazione di CP_1 fatto dei coniugi nel giugno del 2021, quando il esausto delle offese, derisioni ed Pt_1 umiliazioni asseritamente subite dalla coniuge, abbandonava la casa coniugale.
Il ricorrente rappresentava, altresì, che l'atteggiamento vessatorio della nei suoi CP_1 confronti aveva avuto inizio nel 2013, a seguito della vincita da parte dello stesso - tramite un cd.
“Gratta e Vinci” - della somma di € 500.000,00; il infatti, riferiva che, nonostante con Pt_1 la vincita de qua avesse provveduto all'estinzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, la pretendeva di avere il pieno controllo sulla gestione economica CP_1 del ménage familiare, chiedendo persino la delega ai fini della riscossione della pensione di invalidità del coniuge.
Si costituiva in giudizio , la quale, impugnando le avverse richieste, contestava la CP_1 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente.
La resistente, infatti, deducendo la mancata contribuzione del ricorrente all'economia familiare per tutta la durata della vita matrimoniale, rappresentava di aver sempre dovuto provvedere da sola a tutte le esigenze di vita personali e dei propri quattro figli, nonché al pagamento delle tasse e delle utenze della casa ed anche all'estinzione del mutuo;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto;
2. Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra in quanto inesatta, inveritiera ed infondata in fatto ed CP_1 Per_ in diritto, per le motivazioni esposte;
3. Rigettare la richiesta di mantenimento dei figli e
a carico della Sig.ra in quanto, come documentalmente provato la stessa Per_4 CP_1 provvede già da tempo e da sola al mantenimento diretto dei figli;
4. Rigettare, altresì, la richiesta di addebito della separazione e la richiesta dell'assegno di mantenimento a carico della in favore del per la somma di € 250,00# mensili per le motivazioni CP_1 Pt_1 esposte;
5. Dichiarare la separazione con addebito a carico del Sig. , per i Parte_1 rappresentati e documentati motivi;
6. Porre a carico del Sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento di € 200,00 mensili in favore della Sig.ra e l'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore dei figli EL, e , per l'importo complessivo mensile Per_4 di € 450,00 mediante il versamento sul conto corrente intestato alla medesima acceso presso avente il seguente codice IBAN: [...], nonché Controparte_2 il 50% delle spese future e straordinarie come indicate nelle Direttiva stabilita dal Tribunale di
Isernia;
7. Dichiarare che l'appartamento sito in ON alla Via Padre Matteo D'ON n. 4, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà assegnato definitivamente a CP_1 quest'ultima, ivi compresi gli arredi con le suppellettili e gli accessori esistenti, che restano definitivamente assegnati alla Sig.ra , esclusi i beni personali (abbigliamento) del CP_1
Sig. ;
8. Autorizzare la Sig.ra ad effettuare le volture di tutte le Parte_1 CP_1 utenze e forniture relative all'immobile di sua proprietà;
9. Disporre che i coniugi provvedano alla vendita del veicolo FIAT PANDA Tg. EB 807 FP con divisione in parti uguali dell'eventuale ricavato ovvero in via del tutto subordinata, disporre l'assegnazione del detto veicolo in via esclusiva al con addebito in capo a quest'ultimo delle spese tutte necessarie per il Pt_1 trasferimento di proprietà e la voltura dello stesso;
10. Dichiarare la responsabilità e l'addebito al solo dei debiti dal medesimo contratti in via esclusiva e, quindi, condannare Parte_1 quest'ultimo al pagamento degli stessi;
11. Dichiarare e, quindi, sollevare da ogni addebito e responsabilità la Sig.ra in merito alle suddette posizioni debitorie;
”, con vittoria CP_1 delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 5.5.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla madre, collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti;
[…] 4) il non è tenuto a Pt_1 pagare le spese per le utenze e quant'altro relative alla casa coniugale, per cui la CP_1 potrà/dovrà intestarsele in proprio e sostenerle in proprio;
5) i coniugi intesteranno al solo la Fiat Panda, secondo la disponibilità oggi manifestata dalla 6) nulla per il Pt_1 CP_1 mantenimento di ciascun coniuge a carico dell'altro coniuge;
7) pone a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti pari a complessivi € 210,00 Per_ mensili, di cui € 70,00 in favore di ciascuno dei figli EL, e . Pone a carico Per_4 della madre il restante mantenimento per il figlio ed un assegno di mantenimento per Per_4 gli altri figli maggiorenni non autosufficienti pari a complessivi € 400,00 mensili, di cui € 200,00 Per_ in favore di ciascuno dei figli EL e . Detti assegni devono essere corrisposti ai figli,
a partire dal mese corrente, l'ultimo giorno di ogni mese e sono soggetti a rivalutazione annua secondo le Tabelle ISTAT, nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta lo stipendio/pensione/indennità degli obbligati;
8) pone le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 25% a carico del padre e del 75% a carico della madre”.
Nel corso del giudizio, mutavano alcune delle condizioni inizialmente sussistenti e, per l'effetto, le parti riformulavano le proprie richieste. In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile esclusivamente alla sig.ra per grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ponendo in CP_1 capo alla stessa l'obbligo di corrispondere € 250,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti del marito, da versare sul conto IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese;
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ivi ci vivrà con il figlio CP_1
Per_
e quando questi farà rientro dai periodi universitari di studio;
- Confermare Per_4 Per_ l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e secondo le statuizioni stabilite Per_4 in sede di udienza presidenziale, ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
-
Dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio Persona_1 per tutte le motivazioni già rassegnate con restituzione delle somme indebitamente incassate dalla sig.ra a far data dal 5.05.2022 (ud. presidenziale) o quantomeno dal 1.06.22 CP_1
(assunzione con contratto); - Porre a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie
(secondo la ripartizione di 1/3 a carico del e 2/3 a carico della come indicata Pt_1 CP_1 anche nei provvedimenti provvisori ed urgenti) sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate;
- Confermare le statuizioni in merito all'assegno unico e la deducibilità fiscale indicate nei provvedimenti provvisori ed urgenti;
- Nulla sarà dovuto dal per il mantenimento della moglie essendo quest'ultima indipendente Pt_1 economicamente ed anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche e delle spese che sarà costretto ad affrontare per colpa a lui non ascrivibile”. La resistente, invece, così concludeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto;
2) Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra in quanto ingiustificata, immotivata, inveritiera ed CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte e provate;
3) Rigettare la Per_ richiesta di mantenimento dei figli e a carico della Sig.ra in quanto, Per_4 CP_1 come documentalmente provato la stessa provvede già da tempo e da sola al mantenimento diretto dei figli;
4) Rigettare, altresì, la richiesta di addebito della separazione e la richiesta dell'assegno di mantenimento a carico della in favore del per la somma di € CP_1 Pt_1
250,00# mensili per le motivazioni esposte;
5) Dichiarare, la separazione con addebito a carico del Sig. , per le ragioni esposte e provate documentalmente in atti;
6) Porre a Parte_1 carico del Sig. l'assegno di mantenimento di € 200,00# mensili, o altra somma Parte_1 ritenuta di giustizia, in favore della Sig.ra e l'assegno di mantenimento in favore CP_1 Per_ dei figli EL, e , per l'importo complessivo mensile di € 450,00#, o altra Per_4 somma ritenuta sempre di giustizia, mediante il versamento sul conto corrente intestato alla medesima acceso presso avente il seguente codice IBAN: IT Controparte_2
12Y0760115600000081560708, nonché il 50% delle spese future e straordinarie come indicate nelle Direttiva stabilita dal Tribunale di Isernia;
7) Dichiarare che l'appartamento sito in
ON (IS) alla Via Padre Matteo D'ON n. 4, è di proprietà esclusiva della Sig.ra CP_1
e che lo stesso rimarrà assegnato definitivamente a quest'ultima, ivi compresi gli arredi,
[...] mobili, con le suppellettili e gli accessori esistenti, che restano definitivamente assegnati alla resistente, esclusi i beni personali (abbigliamento) del Sig. , che tra l'altro sono Parte_1 stati già da tempo ritirati da quest'ultimo; 8) Autorizzare la Sig.ra ad effettuare le CP_1 volture di tutte le utenze e forniture e quant'altro dovesse risultare necessario porre in essere sull'immobile di sua proprietà; 9) Dichiarare, la responsabilità e l'addebito al solo Parte_1
per tutti i debiti dal medesimo contratti in via esclusiva e, quindi, condannare
[...] quest'ultimo al pagamento degli stessi;
10) Dichiarare e, quindi, sollevare da ogni addebito e responsabilità la Sig.ra in merito alle suddette posizioni debitorie”. CP_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
* * * * *
a) Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito formulata da parte ricorrente. A mente dell'art. 151 c.c. occorre esaminare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale - avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta - alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti fornita dalle parti che il rapporto di coniugio de quo ha subito negli anni un oggettivo deterioramento con conseguente progressivo scemare dell'affectio coniugale, tanto che allo stato attuale risulta impossibile qualsiasi ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo proprio della convivenza coniugale.
Il clima di tensione e di intolleranza, determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, testimonia il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Tanto premesso, occorre esaminare la domanda di addebito della separazione reciprocamente formulata dalle parti.
Sul punto, giova rammentare che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009, Cass. 2707/2009, Cass 25618/2007,
Cass. 13592/06, Cass. 8512/06, Cass. 1202/2006, Cass. 10682/00, Cass. 5762/97), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
In altri termini, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza
(Cass. Civ., sez. I, n. 18618 del 12.09.2011).
Costituisce, quindi, principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ebbene, nel caso di specie, per un verso, il ha chiesto l'addebito della separazione alla Pt_1 coniuge sulla scorta dell'asserito atteggiamento vessatorio assunto dalla stessa nei suoi confronti, stanti le molteplici offese, derisioni ed umiliazioni subiti dal ricorrente nel corso della vita matrimoniale;
per altro verso, la ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge CP_1 ricorrente, individuando nella condotta dello stesso (qualificata dalla resistente come “non adeguata ad un marito e non consona ad un buon padre di famiglia”, stante la mancata contribuzione del all'economia familiare nonché gli atteggiamenti violenti dello stesso Pt_1 connessi ai suoi problemi di alcolismo) la causa principale della crisi familiare.
Dunque, considerato che – come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Roma, sez. famiglia, n. 1155 del 19.2.2024 – “L'addebito della separazione non può essere pronunciato se non sussistono due condizioni: 1) la violazione dei doveri coniugali imposti dall'art. 143 c.c. da parte dei coniugi cui viene addebitata, appunto, la separazione;
2) l'accertamento che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata la crisi coniugale, ha assunto efficacia causale determinante nella intollerabilità della convivenza coniugale”, non può essere accolta, nel caso di specie, la domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti.
Infatti, il ricorrente, nel richiedere l'addebito de quo alla coniuge, in virtù delle asserite violenze verbali poste in essere dalla stessa, non ha fornito prova delle stesse né, di conseguenza, del nesso causale tra le medesime e l'insorgere della crisi matrimoniale. Allo stesso modo, la resistente, nel richiedere l'addebito al ricorrente, in virtù della condotta – come sopra qualificata
– dello stesso, non ha adeguatamente provato che tale condotta sia stata la causa necessaria e sufficiente a determinare la situazione di intollerabilità della convivenza.
D'altronde, occorre precisare che, anche in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti, le stesse, in virtù della formulazione dei capi – in parte, afferenti a circostanze già documentalmente provate e, in parte, vertenti su circostanze prive di rilievo ai fini della decisione – non avrebbero condotto a risultanze diverse da quelle odierne.
b) Sull'assegnazione della casa coniugale. In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in ON alla Via Padre Matteo da ON
n. 4, si conferma quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori del 5.5.2022 (“[…] assegna la casa coniugale alla madre, collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti”).
Da un lato, infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (nel caso di specie pacificamente individuato nella sig.ra risponde all'esigenza dei figli di CP_1 garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori;
dall'altro lato, dalle conclusioni rassegnate dalle parti emerge la concorde volontà delle parti di assegnare la casa coniugale alla resistente.
Si confermano, altresì, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022 in merito all'intestazione e al pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, attesa la disposta assegnazione della stessa alla sig.ra CP_1
c) Sull'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge.
Quanto ai profili economici, in merito alla richiesta del di ottenere il versamento di un Pt_1 assegno di mantenimento da parte della resistente pari ad € 250,00 mensili ed alla richiesta della di ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente pari ad € CP_1
200,00 mensili, si osserva quanto segue.
Secondo il più recente arresto giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22/11/2024, n. 30119).
La giurisprudenza di legittimità è, quindi, concorde nel ritenere che il tenore di vita - concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno di divorzio - resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato
(cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, da cui emerge, in particolare, che la ha sempre lavorato come infermiera, mentre il pur non avendo mai lavorato, ha CP_1 Pt_1 sempre contribuito all'economia familiare, partecipando al sostentamento dei 4 figli, grazie alla percezione di una pensione di invalidità (derivante da una ipoacusia contratta durante il servizio militare) nonché all'incontestata vincita di € 500.000,00 tramite un “Gratta e Vinci”, e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge (cfr. dichiarazioni dei redditi della resistente e dichiarazione sostitutiva di certificazione del ricorrente) appaiono tali da consentire agli stessi di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risulta superfluo e non necessario - alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche - procedersi alla relativa comparazione dei redditi.
Per l'effetto, non rilevandosi oggi - si ribadisce - alcun notevole mutamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, si conferma quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori del 5.5.2022 (“[…] nulla per il mantenimento di ciascun coniuge a carico dell'altro coniuge”).
d) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
In merito alla richiesta della resistente di ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente in favore dei figli, EL, e , pari a complessivi € 450,00 Per_3 Per_4 mensili, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in ordine all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass.
17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova circa la sussistenza del diritto al mantenimento del figlio EL.
Infatti, in merito a quest'ultimo - che secondo quanto riferito dal ricorrente svolge l'attività di parrucchiere presso la città di Pescara - la resistente si è limitata ad affermare che nel gennaio del
2022 lo stesso è rimasto disoccupato e si è visto, pertanto, costretto a lasciare la casa in affitto a
Pescara per tornare a vivere dalla madre ad ON.
Tuttavia, la suddetta circostanza non è stata in alcun modo provata dalla la quale, oltre a CP_1 non fornire prova alcuna circa la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiore, non ha neanche minimamente provato l'eventuale impegno profuso dallo stesso nella propria preparazione professionale o nella ricerca di un altro lavoro, posto che, in ogni caso, “una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante espletamento di un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno” (cfr., ex multis, Corte appello Catania,
26/11/2014).
Pertanto, anche considerata l'età di EL, oggi trentunenne, deve revocarsi l'assegno di mantenimento in suo favore disposto a carico del ricorrente in sede di provvedimenti provvisori.
Si rigetta, invece, la connessa richiesta del ricorrente di restituzione delle somme indebitamente incassate dalla sig.ra dal 5.5.2022 (data dell'udienza presidenziale) a titolo di CP_1 mantenimento del figlio EL.
Sul punto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “il contributo per mantenere il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/02/2018, n. 4091 ed in senso conforme anche Cass. sez. 1, ord. 20.7.2015, n. 15186 e Cass. sez. 1, sent. 20.3.2009, n. 6864, secondo cui:
“In tema di assegno di mantenimento, quando l'importo disposto dal provvedimento non definitivo è di entità ridotta, si presume che le somme siano state consumate per il sostentamento del beneficiario;
questi, pertanto, non è tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione. Gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non comportano la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte).
Quanto, invece, ai figli e , si rappresenta quanto segue. Per_3 Per_4
di anni 23, ha intrapreso - come documentalmente provato - un percorso di studi presso Per_3
l'Università di Vicenza, facendo rientro ad ON (presso la casa della nei periodi CP_1 festivi e nei periodi di sospensione delle lezioni universitarie.
, invece, di anni 21 e, tra l'latro, affetto da DS (come da certificazione medica Per_4 prodotta), non ha ancora trovato un'occupazione lavorativa, essendosi da poco diplomato, e, pertanto, abita ancora con la madre.
Dunque, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nel caso de quo, stante il collocamento dei figli presso la madre e considerata, altresì, l'età dei beneficiari, si pone a carico del Pt_1
l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento in favore di e pari a Per_3 Per_4 complessivi € 200,00 mensili (€ 100,00 ciascuno), oltre aggiornamento annuale ed automatico
Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie
(scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
Considerato il limite di età di anni 21 previsto dall' ai fini dell'erogazione dell'Assegno CP_3
Unico Universale per i figli a carico, si confermano, quanto all'assegno unico e alla deducibilità fiscale, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022, in relazione al periodo in cui l'assegno risulta spettante.
f) Sulla responsabilità per i debiti contratti da . Parte_1
In merito alla domanda della resistente di essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti per i debiti asseritamente contratti dal ricorrente in costanza di matrimonio, si rappresenta quanto segue.
La domanda de qua, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d.
"per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È, quindi, esclusa la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella - formulata dalla resistente - di essere sollevata da ogni addebito e/o responsabilità per i debiti asseritamente contratti dal coniuge in costanza di matrimonio, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
g) Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ; C.F._1 CP_1 C.F._2
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei termini Parte_1 CP_1 indicati in parte motiva, la somma complessiva di € 200,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento dei figli e Persona_3
(€ 100,00 ciascuno), oltre il pagamento delle spese straordinarie nella Persona_4 misura del 50%;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di precedentemente posto Persona_1
a carico del ricorrente;
- conferma, per il resto, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- dichiara compensate le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con Atto N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 137/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo Marcovecchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ON al C.so Vittorio EL n. 63;
- ricorrente
E
(c.f. , nata a [...] il [...] rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Scarano e dall'Avv. Paolo Porrone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Scarano sito in ON al C.so
Vittorio EL n. 182;
- resistente
CON
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza del
9.7.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.2.2022, regolarmente notificato il successivo 25.3.2022 unitamente al decreto di fissazione udienza, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in ON (IS) in data 25.3.2000 (trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di ON al N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000), adottando il regime di comunione dei beni, e che dal matrimonio nascevano quattro figli il 29.04.1994, il 9.8.2000, il 28.03.2002 e Persona_1 Persona_2 Persona_3 il 19.4.2004), adiva l'intestato Tribunale, chiedendo di: “1. Dichiarare la Persona_4 separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile esclusivamente alla sig.ra
[...] per grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ponendo in capo alla CP_1 stessa l'obbligo di corrispondere € 250,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti del marito, da versare sul conto IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese;
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento prevalente Per_4 presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ivi ci vivrà con il CP_1 Per_ figlio e quando questi farà rientro dai periodi universitari di studio;
5. Porre a Per_4 Per_ carico di entrambi i coniugi l'assistenza ed il mantenimento dei figli e mediante il Per_4 versamento su libretto postale della somma mensile di € 600,00 totali ripartiti secondo le seguenti modalità: - € 400,00 a carico della sig.ra - € 200,00 a carico del sig. CP_1 Pt_1 ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
4. Porre a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie (secondo la ripartizione di 1/3 a carico del e 2/3 a Pt_1 carico della sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente CP_1 documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
5. Nulla sarà dovuto dal per il mantenimento della moglie essendo quest'ultima indipendente Pt_1 economicamente ed anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche e delle spese che sarà costretto ad affrontare per colpa a lui non ascrivibile;
6. Il sig. ha già Pt_1 abbandonato la casa coniugale, luogo nel quale ancora giacciono i propri effetti personali che recupererà entro giorni 7 dall'udienza presidenziale, salvo diverso accordo tra le parti;
7.
L'autovettura Fiat Panda tg. EB 807 FP di proprietà di entrambi i coniugi – sarà rimessa nella esclusiva proprietà della sig.ra la quale provvederà entro il termine di 60 giorni CP_1 ad effettuare il passaggio di proprietà presso il PRA”, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente riferiva che la vita coniugale, sorta sotto i migliori auspici, con il trascorrere del tempo era divenuta intollerabile a causa dei frequenti litigi dovuti alle incompatibilità caratteriali tra i coniugi, nonché agli atteggiamenti di violenza verbale asseritamente assunti dalla la crisi, divenuta irreversibile, portava alla separazione di CP_1 fatto dei coniugi nel giugno del 2021, quando il esausto delle offese, derisioni ed Pt_1 umiliazioni asseritamente subite dalla coniuge, abbandonava la casa coniugale.
Il ricorrente rappresentava, altresì, che l'atteggiamento vessatorio della nei suoi CP_1 confronti aveva avuto inizio nel 2013, a seguito della vincita da parte dello stesso - tramite un cd.
“Gratta e Vinci” - della somma di € 500.000,00; il infatti, riferiva che, nonostante con Pt_1 la vincita de qua avesse provveduto all'estinzione del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, la pretendeva di avere il pieno controllo sulla gestione economica CP_1 del ménage familiare, chiedendo persino la delega ai fini della riscossione della pensione di invalidità del coniuge.
Si costituiva in giudizio , la quale, impugnando le avverse richieste, contestava la CP_1 ricostruzione in fatto operata dal ricorrente.
La resistente, infatti, deducendo la mancata contribuzione del ricorrente all'economia familiare per tutta la durata della vita matrimoniale, rappresentava di aver sempre dovuto provvedere da sola a tutte le esigenze di vita personali e dei propri quattro figli, nonché al pagamento delle tasse e delle utenze della casa ed anche all'estinzione del mutuo;
rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto;
2. Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra in quanto inesatta, inveritiera ed infondata in fatto ed CP_1 Per_ in diritto, per le motivazioni esposte;
3. Rigettare la richiesta di mantenimento dei figli e
a carico della Sig.ra in quanto, come documentalmente provato la stessa Per_4 CP_1 provvede già da tempo e da sola al mantenimento diretto dei figli;
4. Rigettare, altresì, la richiesta di addebito della separazione e la richiesta dell'assegno di mantenimento a carico della in favore del per la somma di € 250,00# mensili per le motivazioni CP_1 Pt_1 esposte;
5. Dichiarare la separazione con addebito a carico del Sig. , per i Parte_1 rappresentati e documentati motivi;
6. Porre a carico del Sig. l'assegno di Parte_1 mantenimento di € 200,00 mensili in favore della Sig.ra e l'assegno di CP_1
Per_ mantenimento in favore dei figli EL, e , per l'importo complessivo mensile Per_4 di € 450,00 mediante il versamento sul conto corrente intestato alla medesima acceso presso avente il seguente codice IBAN: [...], nonché Controparte_2 il 50% delle spese future e straordinarie come indicate nelle Direttiva stabilita dal Tribunale di
Isernia;
7. Dichiarare che l'appartamento sito in ON alla Via Padre Matteo D'ON n. 4, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà assegnato definitivamente a CP_1 quest'ultima, ivi compresi gli arredi con le suppellettili e gli accessori esistenti, che restano definitivamente assegnati alla Sig.ra , esclusi i beni personali (abbigliamento) del CP_1
Sig. ;
8. Autorizzare la Sig.ra ad effettuare le volture di tutte le Parte_1 CP_1 utenze e forniture relative all'immobile di sua proprietà;
9. Disporre che i coniugi provvedano alla vendita del veicolo FIAT PANDA Tg. EB 807 FP con divisione in parti uguali dell'eventuale ricavato ovvero in via del tutto subordinata, disporre l'assegnazione del detto veicolo in via esclusiva al con addebito in capo a quest'ultimo delle spese tutte necessarie per il Pt_1 trasferimento di proprietà e la voltura dello stesso;
10. Dichiarare la responsabilità e l'addebito al solo dei debiti dal medesimo contratti in via esclusiva e, quindi, condannare Parte_1 quest'ultimo al pagamento degli stessi;
11. Dichiarare e, quindi, sollevare da ogni addebito e responsabilità la Sig.ra in merito alle suddette posizioni debitorie;
”, con vittoria CP_1 delle spese di lite.
All'esito dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi svoltasi in data 5.5.2022, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente dettava i seguenti provvedimenti provvisori: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale alla madre, collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti;
[…] 4) il non è tenuto a Pt_1 pagare le spese per le utenze e quant'altro relative alla casa coniugale, per cui la CP_1 potrà/dovrà intestarsele in proprio e sostenerle in proprio;
5) i coniugi intesteranno al solo la Fiat Panda, secondo la disponibilità oggi manifestata dalla 6) nulla per il Pt_1 CP_1 mantenimento di ciascun coniuge a carico dell'altro coniuge;
7) pone a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti pari a complessivi € 210,00 Per_ mensili, di cui € 70,00 in favore di ciascuno dei figli EL, e . Pone a carico Per_4 della madre il restante mantenimento per il figlio ed un assegno di mantenimento per Per_4 gli altri figli maggiorenni non autosufficienti pari a complessivi € 400,00 mensili, di cui € 200,00 Per_ in favore di ciascuno dei figli EL e . Detti assegni devono essere corrisposti ai figli,
a partire dal mese corrente, l'ultimo giorno di ogni mese e sono soggetti a rivalutazione annua secondo le Tabelle ISTAT, nella stessa misura percentuale in cui si rivaluta lo stipendio/pensione/indennità degli obbligati;
8) pone le spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 25% a carico del padre e del 75% a carico della madre”.
Nel corso del giudizio, mutavano alcune delle condizioni inizialmente sussistenti e, per l'effetto, le parti riformulavano le proprie richieste. In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatto addebitabile esclusivamente alla sig.ra per grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ponendo in CP_1 capo alla stessa l'obbligo di corrispondere € 250,00 mensili a titolo di mantenimento nei confronti del marito, da versare sul conto IBAN: [...] entro il giorno 5 di ogni mese;
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ivi ci vivrà con il figlio CP_1
Per_
e quando questi farà rientro dai periodi universitari di studio;
- Confermare Per_4 Per_ l'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e secondo le statuizioni stabilite Per_4 in sede di udienza presidenziale, ciò fino al raggiungimento della indipendenza economica;
-
Dichiarare la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio Persona_1 per tutte le motivazioni già rassegnate con restituzione delle somme indebitamente incassate dalla sig.ra a far data dal 5.05.2022 (ud. presidenziale) o quantomeno dal 1.06.22 CP_1
(assunzione con contratto); - Porre a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie
(secondo la ripartizione di 1/3 a carico del e 2/3 a carico della come indicata Pt_1 CP_1 anche nei provvedimenti provvisori ed urgenti) sostenute per i figli purché previamente concordate e debitamente documentate;
- Confermare le statuizioni in merito all'assegno unico e la deducibilità fiscale indicate nei provvedimenti provvisori ed urgenti;
- Nulla sarà dovuto dal per il mantenimento della moglie essendo quest'ultima indipendente Pt_1 economicamente ed anche alla luce delle sue precarie condizioni economiche e delle spese che sarà costretto ad affrontare per colpa a lui non ascrivibile”. La resistente, invece, così concludeva: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente e con obbligo del mutuo rispetto;
2) Rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico della Sig.ra in quanto ingiustificata, immotivata, inveritiera ed CP_1 infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte e provate;
3) Rigettare la Per_ richiesta di mantenimento dei figli e a carico della Sig.ra in quanto, Per_4 CP_1 come documentalmente provato la stessa provvede già da tempo e da sola al mantenimento diretto dei figli;
4) Rigettare, altresì, la richiesta di addebito della separazione e la richiesta dell'assegno di mantenimento a carico della in favore del per la somma di € CP_1 Pt_1
250,00# mensili per le motivazioni esposte;
5) Dichiarare, la separazione con addebito a carico del Sig. , per le ragioni esposte e provate documentalmente in atti;
6) Porre a Parte_1 carico del Sig. l'assegno di mantenimento di € 200,00# mensili, o altra somma Parte_1 ritenuta di giustizia, in favore della Sig.ra e l'assegno di mantenimento in favore CP_1 Per_ dei figli EL, e , per l'importo complessivo mensile di € 450,00#, o altra Per_4 somma ritenuta sempre di giustizia, mediante il versamento sul conto corrente intestato alla medesima acceso presso avente il seguente codice IBAN: IT Controparte_2
12Y0760115600000081560708, nonché il 50% delle spese future e straordinarie come indicate nelle Direttiva stabilita dal Tribunale di Isernia;
7) Dichiarare che l'appartamento sito in
ON (IS) alla Via Padre Matteo D'ON n. 4, è di proprietà esclusiva della Sig.ra CP_1
e che lo stesso rimarrà assegnato definitivamente a quest'ultima, ivi compresi gli arredi,
[...] mobili, con le suppellettili e gli accessori esistenti, che restano definitivamente assegnati alla resistente, esclusi i beni personali (abbigliamento) del Sig. , che tra l'altro sono Parte_1 stati già da tempo ritirati da quest'ultimo; 8) Autorizzare la Sig.ra ad effettuare le CP_1 volture di tutte le utenze e forniture e quant'altro dovesse risultare necessario porre in essere sull'immobile di sua proprietà; 9) Dichiarare, la responsabilità e l'addebito al solo Parte_1
per tutti i debiti dal medesimo contratti in via esclusiva e, quindi, condannare
[...] quest'ultimo al pagamento degli stessi;
10) Dichiarare e, quindi, sollevare da ogni addebito e responsabilità la Sig.ra in merito alle suddette posizioni debitorie”. CP_1
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cpc.
* * * * *
a) Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito formulata da parte ricorrente. A mente dell'art. 151 c.c. occorre esaminare, in primo luogo, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale - avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta - alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia.
Ebbene, nel caso di specie, si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti fornita dalle parti che il rapporto di coniugio de quo ha subito negli anni un oggettivo deterioramento con conseguente progressivo scemare dell'affectio coniugale, tanto che allo stato attuale risulta impossibile qualsiasi ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo proprio della convivenza coniugale.
Il clima di tensione e di intolleranza, determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, testimonia il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Tanto premesso, occorre esaminare la domanda di addebito della separazione reciprocamente formulata dalle parti.
Sul punto, giova rammentare che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009, Cass. 2707/2009, Cass 25618/2007,
Cass. 13592/06, Cass. 8512/06, Cass. 1202/2006, Cass. 10682/00, Cass. 5762/97), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
In altri termini, la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza
(Cass. Civ., sez. I, n. 18618 del 12.09.2011).
Costituisce, quindi, principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Ebbene, nel caso di specie, per un verso, il ha chiesto l'addebito della separazione alla Pt_1 coniuge sulla scorta dell'asserito atteggiamento vessatorio assunto dalla stessa nei suoi confronti, stanti le molteplici offese, derisioni ed umiliazioni subiti dal ricorrente nel corso della vita matrimoniale;
per altro verso, la ha chiesto l'addebito della separazione al coniuge CP_1 ricorrente, individuando nella condotta dello stesso (qualificata dalla resistente come “non adeguata ad un marito e non consona ad un buon padre di famiglia”, stante la mancata contribuzione del all'economia familiare nonché gli atteggiamenti violenti dello stesso Pt_1 connessi ai suoi problemi di alcolismo) la causa principale della crisi familiare.
Dunque, considerato che – come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Roma, sez. famiglia, n. 1155 del 19.2.2024 – “L'addebito della separazione non può essere pronunciato se non sussistono due condizioni: 1) la violazione dei doveri coniugali imposti dall'art. 143 c.c. da parte dei coniugi cui viene addebitata, appunto, la separazione;
2) l'accertamento che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata la crisi coniugale, ha assunto efficacia causale determinante nella intollerabilità della convivenza coniugale”, non può essere accolta, nel caso di specie, la domanda di addebito reciprocamente formulata dalle parti.
Infatti, il ricorrente, nel richiedere l'addebito de quo alla coniuge, in virtù delle asserite violenze verbali poste in essere dalla stessa, non ha fornito prova delle stesse né, di conseguenza, del nesso causale tra le medesime e l'insorgere della crisi matrimoniale. Allo stesso modo, la resistente, nel richiedere l'addebito al ricorrente, in virtù della condotta – come sopra qualificata
– dello stesso, non ha adeguatamente provato che tale condotta sia stata la causa necessaria e sufficiente a determinare la situazione di intollerabilità della convivenza.
D'altronde, occorre precisare che, anche in caso di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti, le stesse, in virtù della formulazione dei capi – in parte, afferenti a circostanze già documentalmente provate e, in parte, vertenti su circostanze prive di rilievo ai fini della decisione – non avrebbero condotto a risultanze diverse da quelle odierne.
b) Sull'assegnazione della casa coniugale. In merito all'assegnazione della casa coniugale sita in ON alla Via Padre Matteo da ON
n. 4, si conferma quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori del 5.5.2022 (“[…] assegna la casa coniugale alla madre, collocataria dei figli maggiorenni non autosufficienti”).
Da un lato, infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (nel caso di specie pacificamente individuato nella sig.ra risponde all'esigenza dei figli di CP_1 garantire la conservazione dell'«habitat» domestico e di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori;
dall'altro lato, dalle conclusioni rassegnate dalle parti emerge la concorde volontà delle parti di assegnare la casa coniugale alla resistente.
Si confermano, altresì, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022 in merito all'intestazione e al pagamento delle utenze relative alla casa coniugale, attesa la disposta assegnazione della stessa alla sig.ra CP_1
c) Sull'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge.
Quanto ai profili economici, in merito alla richiesta del di ottenere il versamento di un Pt_1 assegno di mantenimento da parte della resistente pari ad € 250,00 mensili ed alla richiesta della di ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente pari ad € CP_1
200,00 mensili, si osserva quanto segue.
Secondo il più recente arresto giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 22/11/2024, n. 30119).
La giurisprudenza di legittimità è, quindi, concorde nel ritenere che il tenore di vita - concetto non più utilizzabile per determinare l'assegno di divorzio - resta, invece, il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia addebitabile la crisi familiare;
pertanto, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza va valutato quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertate le disponibilità patrimoniali dell'onerato
(cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
Dunque, per quantificare l'assegno di mantenimento bisogna procedere per passaggi conseguenziali, il primo dei quali è l'accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, deve procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Ebbene, considerato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, dedotto, anche in via presuntiva, dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, da cui emerge, in particolare, che la ha sempre lavorato come infermiera, mentre il pur non avendo mai lavorato, ha CP_1 Pt_1 sempre contribuito all'economia familiare, partecipando al sostentamento dei 4 figli, grazie alla percezione di una pensione di invalidità (derivante da una ipoacusia contratta durante il servizio militare) nonché all'incontestata vincita di € 500.000,00 tramite un “Gratta e Vinci”, e verificato, altresì, che i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge (cfr. dichiarazioni dei redditi della resistente e dichiarazione sostitutiva di certificazione del ricorrente) appaiono tali da consentire agli stessi di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, risulta superfluo e non necessario - alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche - procedersi alla relativa comparazione dei redditi.
Per l'effetto, non rilevandosi oggi - si ribadisce - alcun notevole mutamento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, si conferma quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori del 5.5.2022 (“[…] nulla per il mantenimento di ciascun coniuge a carico dell'altro coniuge”).
d) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
In merito alla richiesta della resistente di ottenere il versamento di un assegno di mantenimento da parte del ricorrente in favore dei figli, EL, e , pari a complessivi € 450,00 Per_3 Per_4 mensili, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in ordine all'onere della prova del diritto al mantenimento e valorizzando il principio di autoresponsabilità, ha di recente ribadito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente;
pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento, è onere del figlio provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di aver curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17947).
Come chiarito anche da Cass. civ., Sez. 1, n. 5177/2024 (che sul punto richiama Cass.
17183/2020), il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. 17183/2020).
Orbene, applicando le condivisibili coordinate ermeneutiche della Suprema Corte, nel caso di specie non è stata fornita adeguata prova circa la sussistenza del diritto al mantenimento del figlio EL.
Infatti, in merito a quest'ultimo - che secondo quanto riferito dal ricorrente svolge l'attività di parrucchiere presso la città di Pescara - la resistente si è limitata ad affermare che nel gennaio del
2022 lo stesso è rimasto disoccupato e si è visto, pertanto, costretto a lasciare la casa in affitto a
Pescara per tornare a vivere dalla madre ad ON.
Tuttavia, la suddetta circostanza non è stata in alcun modo provata dalla la quale, oltre a CP_1 non fornire prova alcuna circa la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiore, non ha neanche minimamente provato l'eventuale impegno profuso dallo stesso nella propria preparazione professionale o nella ricerca di un altro lavoro, posto che, in ogni caso, “una volta conseguita da parte del figlio maggiorenne l'autonomia economica, mediante espletamento di un'attività lavorativa che dimostri una capacità adeguata, è da escludere che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno” (cfr., ex multis, Corte appello Catania,
26/11/2014).
Pertanto, anche considerata l'età di EL, oggi trentunenne, deve revocarsi l'assegno di mantenimento in suo favore disposto a carico del ricorrente in sede di provvedimenti provvisori.
Si rigetta, invece, la connessa richiesta del ricorrente di restituzione delle somme indebitamente incassate dalla sig.ra dal 5.5.2022 (data dell'udienza presidenziale) a titolo di CP_1 mantenimento del figlio EL.
Sul punto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “il contributo per mantenere il figlio maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento, che il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino all'esclusione di esso, o alla riduzione dell'ammontare, con decisione passata in giudicato, ad assicurare detto sostentamento del figlio beneficiario, per cui dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi” (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/02/2018, n. 4091 ed in senso conforme anche Cass. sez. 1, ord. 20.7.2015, n. 15186 e Cass. sez. 1, sent. 20.3.2009, n. 6864, secondo cui:
“In tema di assegno di mantenimento, quando l'importo disposto dal provvedimento non definitivo è di entità ridotta, si presume che le somme siano state consumate per il sostentamento del beneficiario;
questi, pertanto, non è tenuto ad accantonarle in previsione dell'eventuale successiva esclusione del diritto all'assegno o di una sua riduzione. Gli effetti della decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non comportano la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte).
Quanto, invece, ai figli e , si rappresenta quanto segue. Per_3 Per_4
di anni 23, ha intrapreso - come documentalmente provato - un percorso di studi presso Per_3
l'Università di Vicenza, facendo rientro ad ON (presso la casa della nei periodi CP_1 festivi e nei periodi di sospensione delle lezioni universitarie.
, invece, di anni 21 e, tra l'latro, affetto da DS (come da certificazione medica Per_4 prodotta), non ha ancora trovato un'occupazione lavorativa, essendosi da poco diplomato, e, pertanto, abita ancora con la madre.
Dunque, atteso che, in ossequio alla funzione educativa del mantenimento e al principio di autoresponsabilità, il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne cessa con la maggiore età, quando si presume raggiunta la capacità lavorativa e con essa l'idoneità al reddito, salva l'ipotesi in cui questi dimostri di essere in una condizione di non autosufficienza incolpevole, perché impegnato con diligenza in un percorso formativo o perché ancora privo di un'occupazione, nonostante un'attiva e ragionata ricerca, nel caso de quo, stante il collocamento dei figli presso la madre e considerata, altresì, l'età dei beneficiari, si pone a carico del Pt_1
l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento in favore di e pari a Per_3 Per_4 complessivi € 200,00 mensili (€ 100,00 ciascuno), oltre aggiornamento annuale ed automatico
Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese alla ricorrente (a mezzo vaglia, bonifico, assegno o contanti), oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie
(scolastiche, universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate.
Considerato il limite di età di anni 21 previsto dall' ai fini dell'erogazione dell'Assegno CP_3
Unico Universale per i figli a carico, si confermano, quanto all'assegno unico e alla deducibilità fiscale, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022, in relazione al periodo in cui l'assegno risulta spettante.
f) Sulla responsabilità per i debiti contratti da . Parte_1
In merito alla domanda della resistente di essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di pagamento avanzata nei suoi confronti per i debiti asseritamente contratti dal ricorrente in costanza di matrimonio, si rappresenta quanto segue.
La domanda de qua, anche prescindendo dalla mancanza di prova della stessa, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., trattandosi di domanda da introdurre con ordinario rito di cognizione.
Infatti, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla l. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, c.d.
"per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi degli artt. 33 e 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
È, quindi, esclusa la possibilità del cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale dei coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella - formulata dalla resistente - di essere sollevata da ogni addebito e/o responsabilità per i debiti asseritamente contratti dal coniuge in costanza di matrimonio, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
g) Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'esito della stessa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ; C.F._1 CP_1 C.F._2
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , nei termini Parte_1 CP_1 indicati in parte motiva, la somma complessiva di € 200,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a titolo di mantenimento dei figli e Persona_3
(€ 100,00 ciascuno), oltre il pagamento delle spese straordinarie nella Persona_4 misura del 50%;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore di precedentemente posto Persona_1
a carico del ricorrente;
- conferma, per il resto, i provvedimenti provvisori del 5.5.2022;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- dichiara compensate le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con Atto N. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2000).
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari