Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 1017/2022
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia in data 07.09.2022 n.
501 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Temesio del foro di Parte_1
Imperia, per mandato in atti
APPELLANTE
contro rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi dagli avv.ti Fabio Folpini e Roberto Trevia del Foro di Imperia, per mandato in atti
APPELLATI
e
Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, ; CP_8 Controparte_9 Controparte_10
in qualità di erede di Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
24/07/19,previo licenziamento della CTU tecnico grafologica dedotta nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata il 13/10/17 e reiterata nelle conclusioni definitive, previa ammissione delle prove per interpello dei convenuti e per testi dedotte e capitolate nella memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. depositata il 13/10/17, reiterate nelle conclusioni definitive,
in via principale dichiarare nullo e/o annullare il testamento pubblicato in Imperia in data
08/11/2014 dal Notaio Dott. rep.149977 in ragione dell'incapacità a testare ex Per_2
art.591 c.c. di nata a [...] il [...] e deceduta in Imperia il Persona_3
20/10/2014 e per l'effetto dichiarare aperta la successione ex lege della stessa
[...]
nata a [...] il [...] deceduta a Imperia il 20/10/14; sempre in via di Per_3
ulteriore principalità, previo accertamento della consistenza dei beni mobili e immobili morendo dismessi dalla ridetta sig.ra dichiarare devoluta l'intera massa Persona_3 ereditaria congiuntamente ed in parti uguali in favore dell'attrice e della Parte_1
di lei sorella in qualità di eredi legittime ex art.565 c.c.; CP_8
in via subordinata dichiarare ex art.624 c.c. l'annullamento del testamento impugnato e pubblicato in Imperia in data 08/11/2014 dal Notaio Dott. rep.149977 in ragione Per_2
del vizio che affliggeva alla data del 24/02/2012 la volontà di nata a Persona_3
Lucinasco il 01/04/1931 e deceduta in Imperia il 20/10/2014 e per l'effetto dichiarare aperta la successione ex lege della stessa nata a [...] il [...] Persona_3
deceduta a Imperia il 20/10/14; sempre in via di ulteriore subordine, previo accertamento della consistenza dei beni mobili e immobili morendo dismessi dalla ridetta sig.ra
[...]
, dichiarare devoluta l'intera massa ereditaria congiuntamente ed in parti uguali in Per_3 favore dell'attrice e della di lei sorella in qualità di eredi Parte_1 CP_8
legittime ex art.565 c.c.
comunque vinti spese, compensi ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”. PER GLI APPELLATI: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
- in principalità, respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, così come proposta e formulata dall'appellante SI.ra nei confronti dei conchiudenti Parte_1
SInori , e poiché inammissibile, Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la Sentenza n. 501/2022 emessa dal Tribunale di Imperia il 6 settembre 2022, depositata in Cancelleria il 7 settembre 2022, poi notificata il 20 settembre 2022, resa nella causa n.
765/2016 R.G.;
- in via subordinata, previa, se del caso:
- a) l'ammissione delle prove dedotte e capitolate nella II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. del 13 ottobre 2017,
- b) la rimessione nei termini di cui all'art. 153, II comma c.p.c. per le seguenti produzioni: -
a) lettera di diffida inviata l'11 luglio 1994 dall'Avv. Gianpaolo Bruna nell'interesse di ed alla SI.ra ; - b) contratto di collocamento di CP_11 Controparte_5 Persona_3
"buoni fruttiferi postali dematerializzati" intestati ai SIg.ri e , Parte_2 Persona_3
per un importo di euro 20.000 (ventimila) stipulato in Imperia - Lucinasco il 14 giugno 2010 dalla contraente SI.ra con il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Postale Persona_3
SI.ra con questionario informativo;
- c) dichiarazione di conferimento di Persona_4
mandato della SI.ra all'Avv. Anna Maria Galotta del 9 novembre 2010; - Persona_3
d) fattura n. 592 rilasciata dal Dott. , Notaio in Imperia, alla SI.ra Persona_5 [...]
, il 21 aprile 2012, avente ad oggetto "Pratica Notarile" dell'importo di € 400,00; - Per_3
e) contratti di gestione patrimoniali "Eurizon Capital" sottoscritti in data 27 luglio 2012 dai contraenti SI. e SI.ra , e dal rappresentante della filiale Parte_2 Persona_3
Intesa San Paolo di Imperia Oneglia, per un impegno di capitale di oltre € 500.000,00, contenenti questionario informativo e con specifiche disposizioni sugli investimenti effettuati da parte degli stessi contraenti;
rinvenuti negli immobili siti in Imperia, Via
Bonfante / Via Vieusseux in seguito alla presa di possesso e, comunque, all'accesso dei comparenti negli immobili in vita appartenuti alla de cuius SI.ra , avvenuto Persona_3
il 6 febbraio 2018 e in giorni successivi, come si rileva dalla attestazione rilasciata dal Rag.
, nella sua qualità di amministratore della SI.ra , sino ad Persona_6 Persona_3
allora possessore di tutti i beni mobili ed immobili appartenuti in vita alla "de cuius"; con l' integrazione della prova per Interrogatorio Formale e per testimoni, già dedotta nella II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. del 13 ottobre 2017, mediante ammissione delle prove dedotte e capitolate nella successiva memoria di trattazione del 14 novembre 2018; respingere ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, così come proposta e formulata dall'appellante SI.ra nei confronti dei conchiudenti SInori Parte_1 P_
, e poiché inammissibile, improponibile e,
[...] Controparte_1 Controparte_3
comunque, infondata in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte la Sentenza n.
501/2022 emessa dal Tribunale di Imperia il 6 settembre 2022, depositata in Cancelleria il
7 settembre 2022, poi notificata il 20 settembre 2022, resa nella causa n. 765/2016 R.G.
Vinte le spese e gli onorari del presente grado di giudizio."
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice affermava che il giorno 20.10.2014 era deceduta in Imperia la signora , vedova, già sottoposta a procedimento di Persona_3
interdizione dal Tribunale di Imperia perché incapace di intendere e volere con nomina di un tutore provvisorio, la quale aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo in data 24.02.2012, nominando erede universale il parente prossimo nella persona del fratello convivente . In caso di premorienza del fratello, aveva previsto di Parte_2
dividere il suo patrimonio tra altri soggetti, istituiti come eredi in sostituzione del fratello, ed aveva disposto un legato a favore della Parrocchia dei SS. ed . CP_9 CP_9
Essendosi verificata l'ipotesi di premorienza del fratello, l'eredità della costituita Per_7 da un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare, s'era devoluta a favore dei sostituti testamentari. Ciò premesso, l'attrice, nella qualità di cugina e parente prossima della testatrice, avente diritto alla successione legittima, chiedeva l'annullamento del testamento per l'incapacità di testare della disponente, che all'epoca della testamentifactio era già affetta da tempo da una malattia “permanente e degenerativa”, che la privava del tutto della capacità di intendere e volere;
in subordine per captazione. Taluni dei convenuti si costituivano in giudizio, opponendosi all'accoglimento della domanda attrice. Altri restavano contumaci. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, disponeva CTU medico-legale volta ad accertare se la al momento della redazione del Per_7
testamento fosse cosciente dei propri atti ovvero capace di autodeterminarsi, oppure fosse in stato temporaneo o permanente di incapacità di intendere e volere. Dopo il deposito della relazione peritale decideva la causa con sentenza, con la quale respingeva la domanda attrice, condannando l'attrice al pagamento delle spese. Parte_1
proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contestava il difetto di motivazione e di istruttoria in cui era incorso il primo giudice nella decisione della causa.
Chiedeva la rinnovazione della CTU, da affidarsi ad altro consulente, e l'ammissione dei capitoli di prova orale per interrogatorio e testi dedotti nel primo grado del giudizio e non ammessi dal Tribunale. Si costituivano in giudizio , e Controparte_2 Controparte_1
, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Questa Corte dichiarava la Controparte_3
contumacia di , , , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, e , CP_7 CP_8 Controparte_9 non costituiti in giudizio, ed ordinava all'appellante di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi personalmente di , già contumace nel primo Persona_1 grado del giudizio e deceduta nelle more. L'appellante ottemperava all'ordine del giudice, integrando il contraddittorio nei confronti degli eredi di con atto Persona_1
notificato personalmente ad , la quale pure non si costituiva in giudizio ed Controparte_10 era dichiarata contumace. Quindi la Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del
04.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'ar.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il CTU officiato dal Tribunale nel primo grado del giudizio ha affermato che le capacità cognitive della testatrice, pur essendo affievolite per la malattia da cui era affetta, non escludevano tuttavia la consapevolezza dei propri atti e la capacità di autodeterminarsi.
Pertanto – ha concluso il CTU – non vi sono elementi per ritenere, con criterio di preponderante probabilità scientifica, che essa non fosse capace di intendere e volere e di autodeterminarsi all'epoca della redazione del testamento.
La difesa dell'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica medico-legale e non abbia disposto la sua integrazione con una consulenza grafologica volta a rilevare dalla scritturazione del testamento ulteriori elementi a sostegno dell'incapacità della testatrice. Certamente, il contenuto del testamento, molto analitico anche e specificamente per quanto riguarda la descrizione e l'indicazione dei dati di identificazione catastale degli immobili oggetto delle disposizioni testamentarie, fa pensare che sia stato redatto dalla testatrice sotto dettatura o comunque con l'aiuto di un terzo, non essendo sicuramente alla portata della testatrice i dati trascritti nel testamento. Invero, il fatto che il testamento olografo, pur riconducibile alla mano del testatore e quindi formalmente corretto, sia stato redatto sotto dettatura di terzi può essere sintomo dell'incapacità del testatore o di una volontà viziata da violenza, errore o dolo.
L'appello è infondato. Questa Corte osserva in principio che lo stato di incapacità di testare deve essere valutato con particolare rigore, non essendo sufficiente una semplice anomalia od alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì occorrendo la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Nella fattispecie, il primo riscontro medico diretto di una patologia mentale e di un declino cognitivo di tipo degenerativo-senile risale a settembre 2011 – pochi mesi prima della redazione del testamento – allorchè in occasione di un ricovero ospedaliero per una patologia somatica acuta la paziente si allontanò di notte dal reparto di degenza eludendo la sorveglianza del personale di assistenza. Ricondotta in ospedale dopo poche decine di minuti, non furono riscontrate a suo carico alterazioni della sfera cognitiva né ulteriori anomalie di comportamento. Dopo la dimissione dall'ospedale reparto di gastroenterologia per la cessazione della causa patologica che ne aveva determinato il ricovero la paziente fu ricoverata per due settimane presso il reparto psichiatrico, dove fu sottoposta ad accertamenti clinici, strumentali e neuropsicologici, dai quali emerse un quadro di declino cognitivo compatibile con l'età e quantificato di lieve entità. L'evoluzione della malattia fu peggiorativa, tanto che nell'ottobre 2012 fu riconosciuta affetta da handicap grave ai fini del riconoscimento dell'assegno di accompagnamento e le fu ascritta diagnosi di demenza senile ovvero di probabile malattia di Alzheimer. Ma a quella data erano già passati nove mesi dalla redazione del testamento. Infine, ad aprile 2013 il
Giudice Tutelare del Tribunale di Imperia, adito per la nomina di un amministratore di sostegno, accertò che la patologia si era aggravata, in quanto la non era più in grado Per_3 di gestire con consapevolezza i propri interessi personali e patrimoniali: onde l'interdizione appariva più adeguata dell'amministrazione di sostegno a tutelare gli interessi del soggetto. Siamo in presenza quindi non di una infermità permanente ed abituale risalente ad epoca anteriore alla data di redazione del testamento, che faccia presumere fino a prova contraria l'incapacità della testatrice anche all'epoca della testamentifactio; ma di un quadro evolutivo peggiorativo che ha iniziato a manifestarsi a carico della testatrice prima della redazione del testamento e s'è aggravato in epoca successiva. Dovendosi presumere – come ha affermato il CTU – che nel periodo intervallare – tra prima e dopo la testamentifactio – vi sia stata una progressione uniforme del deficit cognitivo, questo sulla base dei dati disponibili deve essere definito come di entità media moderata per l'epoca di redazione del testamento, tale da compromettere gli aspetti cognitivi più vulnerabili, ma non da disgregare gli aspetti più profondi della psiche del soggetto, da cui dipendono sostanzialmente la memoria autobiografica del testatore, la sua consapevolezza dei rapporti personali e di parentela e capacità di esprimere preferenze in forma coerente: patrimonio informativo e cosciente al quale si collega direttamente la capacità di fare testamento. Certamente – lo ha detto anche il CTU – il contenuto estremamente dettagliato delle disposizioni testamentarie fa pensare che la testatrice possa essere stata aiutata in qualche maniera da terzi soggetti: in ipotesi, gli stessi beneficiari delle disposizioni testamentarie potrebbero averle dettato il testamento. Ma questo non basta ad affermare l'invalidità dell'atto testamentario. Certamente, il testamento deve essere il frutto non solo dell'attività materiale del testatore, ma anche della sua volontà: vale a dire che l'autore deve essere in condizione di comprendere il significato delle parole che utilizza per esprimere la sua volontà testamentaria e di autodeterminarsi: onde il testamento è nullo se la volontà del testatore sia stata menomata, o coartata, condizionata od indotta in errore da terzi. Pertanto, il testamento redatto sotto dettatura di terzi o degli stessi beneficiari non è nullo di per sé, ma soltanto se si dimostra che il testatore in quello specifico momento non era in condizione di comprendere quello che stava compiendo, scrivendo sotto dettatura o trascrivendo sul foglio testamentario quanto un'altra persona gli stava dicendo di scrivere. Nella fattispecie, sulla base degli elementi disponibili ed in assenza di dati circostanziali precisi e concreti, una volta esclusa l'incapacità della testatrice, non è ipotizzabile che vi siano stati atti induttivi da parte di terzi volti ad approfittare della sua situazione di relativa vulnerabilità per indurla a testare in modo difforme da quanto avrebbe fatto spontaneamente in assenza di condizionamenti esterni. Il solo fatto che la testatrice sia stata aiutata da terzi non implica di per sé che non fosse consapevole del contenuto del testamento.
D'altra parte, al fine di accertare la capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento ed escludere interventi di terzi che possano avere viziato la volontà del testatore, oltre ai dati clinici il giudice deve considerare anche il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (Cass., 28.03.2019, n.8690). Nella fattispecie, la
[...]
non ha stravolto decisioni precedenti, né compiuto scelte palesemente in contrasto Per_7
con la direzione naturale dei suoi affetti. Al contrario, ha adottato un testamento perfettamente eguale e simmetrico a quello del fratello, beneficiando dopo di lui le persone che a titolo di parentela od amicizia rientravano nella sfera dei suoi affetti e le sono state più vicine negli ultimi anni della sua vita, distribuendo equamente tra di loro le sue sostanze, sulla base di una decisione concordata evidentemente col fratello , Pt_2
comprendendo tra i beneficiari anche la Parrocchia dei Santi AN ed TO di
Lucinasco. Onde non si ravvisano nel contenuto del testamento decisioni straordinarie, atipiche od anomale che possano essere indice di una alterazione mentale o suggestione della testatrice e sollevare dubbi sulla validità dell'atto testamentario. Non aggiungono elementi rilevanti od utili al quadro probatorio i capitoli di prova orale dedotti dalla difesa dell'attrice e giustamente non ammessi dal Tribunale. Invero, essi denotano il degrado mentale e disordine della testatrice, anche nella conduzione della casa e nella tenuta della sua persona, compatibile – per quanto già detto – con la capacità di fare testamento.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico degli appellati costituiti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati costituiti le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 5 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE