Ordinanza presidenziale 25 agosto 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 01288/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio il Quadrifoglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Borelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri , Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Verona, via piazza Bra', 1;
nei confronti
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Marpillero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Marco Solveni in Venezia, Castello, 5204;
per l'annullamento
quanto al ricorso originario:
del permesso di costruire rilasciato dal dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verona n.209 dell’11.3.2009 pratica n. 06.03/009621 del 2008 rilasciato ad Eni spa, per sostituzione pensilina e spostamento colonnine;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 24.3.2011:
del permesso di costruire rilasciato dal dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verona ad Eni spa n.862 n. 06.03/006718 anno 2010 del 22.12.2010, per sostituzione pensilina e spostamento colonnine a seguito di ordinanza di ripristino PG n. 242985 del 21.10.2008
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti pregressi, prodromici e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di Eni S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 664 /2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 22 gennaio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO