Sentenza 19 maggio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 19/05/2015, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2009, proposto da:
AR OR, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Pannozzo, con domicilio eletto in TI, presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria, 4;
contro
Comune di Fondi, in persona del sindaco P.T.;
per l'annullamento:
dell'ordinanza del 7 novembre 2008, n. 222 con cui il Dirigente del Settore n. 4 del Comune di Fondi ha respinto l’istanza di sanatoria presentata dall’interessato in data 2 settembre 2004, prot. n. 30625/A oltre alla demolizione delle opere edilizie abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi
ed e' stato ingiunto al ricorrente a spese e cure la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.1.2009, tempestivamente depositato il sig. CE OR ha impugnato l’ordinanza 7 novembre 2008, n. 222 con cui il Dirigente del Settore n. 4 del Comune di Fondi nel respingere l’istanza di sanatoria presentata - ai sensi della L. n. 326/04 (cd. terzo condono) - dall’interessato in data 2 settembre 2004, prot. n. 30625/A, gli ha intimato la demolizione delle opere edilizie abusive con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, sul rilievo della presenza di vincoli paesaggistici insistenti nell’area interessata.
A sostegno del ricorso l’istante deduce violazione di legge (art. 32, co. 27 lett. d. della L. n. 326/2003) oltre al vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il Comune di Fondi non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 16.4.2015 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Come brevemente esposto in narrativa l’impugnata ordinanza portante tra l’altro il diniego di sanatoria si fonda essenzialmente sulla sussistenza della causa ostativa al condono di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), della L. n. 326/2003 ed all’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2004: tale motivazione, ad avviso del Collegio, è del tutto immune dalle censure del ricorrente e rende pienamente legittimo il provvedimento impugnato.
Più precisamente, delle ora menzionate disposizioni, infatti, quella nazionale stabilisce che – fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 – le opere abusive non sono, in ogni caso, suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, purché istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (convertito con l. n. 326/2003), pertanto, i presupposti che debbono sussistere contestualmente, ai fini del rigetto della domanda di sanatoria di un abuso edilizio, sono la sussistenza di un vincolo anteriore all’abuso, l’assenza o difformità dal titolo abilitativo prescritto ed il contrasto con norme urbanistiche e con prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 10079; T.A.R. Lazio, TI, Sez. I, 16 luglio 2014, n. 599).
L’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2004, a propria volta, stabilisce che – ferma restando la disciplina degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), cit. – non è in ogni caso possibile la sanatoria delle opere abusive realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza od in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su degli immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
Segnatamente, la legge regionale del Lazio, escludendo dalla sanatoria gli immobili abusivi siti in zone vincolate, pur se costruiti anteriormente all’apposizione del vincolo, rende irrilevante la data di realizzazione dell’abuso, mentre concentra l’esame sull’ulteriore presupposto della non conformità del manufatto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7 aprile 2014, n. 3755; T.A.R. Lazio, TI, Sez. I, n. 599/2014, cit.).
Nella fattispecie all’esame, da un lato, il provvedimento gravato elenca specificamente i vincoli di natura paesistica ai quali è assoggettata l’area - caratterizzata dall’alto valore paesaggistico - su cui sorgono le opere abusive (DLgs. 22.1.2004, n. 42 ex L. 1497/39 e PTP Regionale ambito 13/3 vincolo anteriore all’abuso).
D’altro lato, come si è già accennato, esso elenca puntualmente le ragioni del contrasto delle opere abusive con le prescrizioni dello strumento urbanistico, dando conto della natura sostanziale – e non solo formale – degli abusi che si vorrebbero condonare;
Per l’area interessata è stato invero emanato il provvedimento n. 502/92 che, nell’individuare la presenza di una lottizzazione abusiva, aveva disposto l’immediata sospensione dei lavori.
Ne discende che, in disparte la questione della sussistenza o meno della contestata lottizzazione abusiva per la quale la parte ricorrente si limita a dichiarare la pendenza dell’appello al Consiglio di Stato – nulla precisando in merito ad un atto del 1992 - l’ordinanza impugnata risulta, peraltro, emanata in esito ad un’istruttoria condotta conformemente alle previsioni dell’ora vista legge regionale, le quali impongono, a valle dell’accertamento che la zona interessata è assoggettata a vincolo, la verifica dell’ulteriore presupposto della non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 3755/2014, cit.; T.A.R. Lazio, TI, Sez. I, n. 599/2014, cit.). Essa appare, inoltre, provvista di una motivazione corretta ed esaustiva;
Il ricorso deve essere dunque respinto, precisando che il motivo di diniego esaminato è idoneo da solo a sostenere la legittimità del diniego impugnato.
Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015
IL SEGRETARIO