Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 537/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Eliana Tosi;
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Colombano al Lambro (MI), Via Monsignor Panzetti n.36, rappresentata e difesa dall'Avvocato
Antonella Viola;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casalpusterlengo il 22.08.2015;
1. Ordinare ai competenti Ufficiali di Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
2. Affidamento e collocamento
Per_ La minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della minore insieme alla madre presso l'abitazione in Via
Monsignor Panzetti, 36 20078 San Colombano al Lambro.
La potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. In ottemperanza al Per_ principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente la figlia minore sarà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
la signora si impegna quindi a coinvolgere il padre, Parte_2 anticipatamente, comunicando ogni questione allo stesso, anche telefonicamente e non solo tramite messaggi, prestando massima collaborazione al consulto reciproco pagina 1 di 5
Il padre terrà con sé la figlia nei fine settimana alternati dal venerdì alle ore 17:30 fino alla domenica alle ore 21.
La domenica sera, il padre dovrà riaccompagnare la figlia presso la casa della madre, assicurandosi che abbia fatto la doccia, completato i compiti e che il materiale scolastico sia pronto per il giorno successivo.
Durante la settimana: Il padre terrà la figlia ogni martedì, dalle ore 17:30, e la accompagnerà a scuola il mercoledì mattina.
Il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, avrà la possibilità di prendere la figlia direttamente all'uscita della scuola nei giorni a lui spettanti, previa comunicazione alla madre con almeno un giorno di anticipo.
Nel caso in cui la madre della Sig.ra fosse impossibilitata ad accompagnare la bambina Parte_2 presso il luogo di incontro con il padre, e qualora quest'ultimo non potesse provvedere al ritiro della bambina per motivi lavorativi, i due genitori si impegneranno a concordare un incontro a metà strada per il passaggio della minore (A titolo esemplificativo, tale incontro potrebbe avvenire nel comune di Ospedaletto Lodigiano o in un luogo similare concordato tra le parti), ovvero - nel caso in cui neanche questa soluzione dovesse essere praticabile per motivi lavorativi di entrambi - a cambiare il giorno.
Per_ Durante il week end di spettanza della mamma il padre starà con dalle 17.30 con possibilità di andare a prenderla direttamente a scuola previa comunicazione alla mamma entro il giorno precedente, per riportarla dalla madre alle ore 20:30 presso la Lidl di Casalpusterlengo ovvero altro punto di incontro che le parti concordemente stabilire nel caso di sopravvenuta impossibilità di mantenere tale punto di incontro.
Eventuali temporanei e contingenti cambiamenti nella turnazione sopra specificata dovranno essere comunicati dalle parti con un preavviso di almeno un giorno, per consentire all'altro genitore di organizzarsi per tempo;
ogni eventuale modifica della turnazione dovrà comunque essere assunta previo accordo delle parti;
entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il loro indirizzo di residenza e ogni eventuale futura variazione della stessa.
Le festività infrannuali saranno suddivise equamente tra i genitori, seguendo il principio della parità di tempi e dell'alternanza su base annuale. Fa eccezione il 21 novembre, giorno del patrono di San Colombano al Lambro, che la figlia trascorrerà ogni anno con la madre.
I genitori, durante il periodo estivo, staranno con la figlia due settimane, anche non consecutive;
le parti provvederanno a comunicarsi i periodi di propria spettanza dal 15 marzo al 15 aprile di ogni anno con impegno a comunicare il luogo di vacanza.
Le vacanze di Natale e Pasqua saranno suddivise equamente, in base agli impegni lavorativi dei genitori che potranno trascorrere con la figlia sei giorni anche non consecutivi.
pagina 2 di 5 Gli orari dei giorni festivi rimarranno invariati ovvero dalle ore 9 per il ritiro e le ore 21 per il rientro a casa della mamma.
I genitori, previo accordo, ogni anno attiveranno il servizio pre scuola al fine di gestire al meglio Per_
.
3. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 200,00 (duecento/00) entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, così. specificate:
1.a.i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci anche non prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale (ossia senza ricetta come spray nasale, tachipirina, gocce etc);
1.a.ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
1.a.iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
1.a.iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
1.a.v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
1.a.vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 3 di 5 ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per_ 2. I genitori concordano che le spese mediche di , comportanti costi rilevanti, ovvero superiori ad €. 750,00, saranno sostenute con i proventi di cui all'assegno di invalidità che la minore percepisce mensilmente e solo se non sufficienti saranno suddivisi al 50% tra le parti. La madre si Per_ impegna a consegnare al padre copia del libretto bancario di aggiornato ogni sei mesi in cui viene accreditata l'invalidità della minore. Ogni prelievo diverso dalle spese mediche di notevole entità per la minore dovrà essere concordato e autorizzato da entrambi i genitori.
3. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o Email, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario.
5. Altre condizioni
Dato atto che i genitori hanno pensieri religiosi differenti, gli stessi si impegnano ad astenersi dall'esprimere giudizi che possano influenzare negativamente la figlia. In virtù di tale questione la Per_ minore potrà partecipare sia alle funzioni della religione cristiana sia a quelle dei Testimoni di Geova. Con il padre, avrà l'opportunità di frequentare le funzioni dei Testimoni di Geova, mentre i genitori concordano nel non opporsi alla sua partecipazione al catechismo sia durante l'orario scolastico sia presso l'oratorio.
I genitori non autorizzano il ricevimento dei sacramenti dell'altrui religione
Per_ Il signor non si opporrà alla partecipazione della minore alle feste di compleanno Parte_1 dei suoi compagni, impegnandosi ad accompagnarla, con possibilità di astenersi alla partecipazione, anche quando ricadranno nel periodo di sua spettanza, nonché acconsentire alla Per_ partecipazione di ad altre eventuali iniziative proposte dalla scuola “pagane”, come ad esempio in occasione di halloween oppure il Natale, astenendosi da giudizi che possano influenzare la minore.
I coniugi si impegnano reciprocamente a tenere fra loro comportamenti civili e rispettosi.
Con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 4 di 5 concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in Casalpusterlengo (LO) in data 22.08.2015, trascritto nei registri dello stato civile del
[...]
Comune medesimo Atto n. 14, Parte I, Anno 2015;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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