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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9142/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Laura Di Ciommo Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
Disporre che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente, sino a che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente e, sino
a che vivrà presso il padre, versando direttamente allo stesso, ex art 337 septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, brevi manu o a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 o quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà idonea, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Disporre che la madre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data 15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Spese integralmente compensate
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 Visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CASTELNUOVO DON BOSCO, il 31/07/1994.
Dal matrimonio sono nati: nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente e nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al giudice delegato il convenuto compariva personalmente con il difensore che riservava il deposito della nomina.
Le parti concordemente chiedevano un rinvio per il deposito di note scritte contenenti condizioni condivise. Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza di precisazione delle conclusioni congiunte assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
Le parti depositavano le conclusioni congiunte e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente, sino a che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente e, sino a che vivrà presso il padre, versando direttamente allo stesso, ex art 337 septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, brevi manu o a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
DISPONE che la madre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data 15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 16.06.2025
Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9142/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Marinella Maria Ruffatto Parte_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Laura Di Ciommo Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
Disporre che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente, sino a che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente e, sino
a che vivrà presso il padre, versando direttamente allo stesso, ex art 337 septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, brevi manu o a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 o quella che l'Ill.mo Tribunale riterrà idonea, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Disporre che la madre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data 15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
Spese integralmente compensate
Per il Pubblico Ministero
pagina 1 di 3 Visto, esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
CASTELNUOVO DON BOSCO, il 31/07/1994.
Dal matrimonio sono nati: nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente e nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_3 economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al giudice delegato il convenuto compariva personalmente con il difensore che riservava il deposito della nomina.
Le parti concordemente chiedevano un rinvio per il deposito di note scritte contenenti condizioni condivise. Il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e fissava udienza di precisazione delle conclusioni congiunte assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
Le parti depositavano le conclusioni congiunte e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
DISPONE che la SI.ra contribuisca al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 economicamente autosufficiente, sino a che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente e, sino a che vivrà presso il padre, versando direttamente allo stesso, ex art 337 septies c.c., entro il giorno 5 di ogni mese, brevi manu o a mezzo bonifico bancario, la somma di € 100,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
con decorrenza dalla domanda giudiziale;
DISPONE che la madre contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate e/o necessitate e comunque documentate, secondo i criteri di cui al Protocollo di Intesa sulle spese per i figli del Tribunale di Torino in data 15.06.2016; con decorrenza dalla domanda giudiziale;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, il 16.06.2025
Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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