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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“cessazione effetti
civili del S E N T E N Z A matrimonio”. nella causa civile iscritta al n. 1114/2024 V.G. promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]
e nato a [...], il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in 10052 – Bardonecchia, borgata Les Arnauds 5 bis,
entrambi elettivamente domiciliat in Ciriè, via Dante 23, presso lo studio degli
Avvocati Tiziana Zambello e Giuliana Olivetti che li rappresentano per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
n data 4 febbraio 1989, in Nole, parte II, serie A, n. 1; Parte_2 - ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Nole di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte
annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/2000;
- dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e
che non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di assegni di mantenimento;
- dare atto che i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni altra questione di natura
patrimoniale, anche in relazione alla divisione dei beni comuni, dichiarando di non aver più
nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione, titolo o causa.
- spese del presente giudizio interamente compensate”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.5.2024, Pt_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Nole, in data 4/2/1989 (ATTO N. 1,
PARTE II - SERIE A- ANNO 1989) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni (DOC.3);
- dalla loro unione sono nati , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] il [...];
[...]
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino in data 14.2.2001, omologato con decreto in data
7.3.2001;
- da allora la separazione durava ininterrotta e non era stata ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
All'udienza del giorno 17.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 3.1.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti. La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale di Torino in data 14.2.2001, vennero autorizzate a vivere separate e le condizioni della loro separazione sono state omologate con decreto del 7.3.2001; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti,
come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e n data 4 febbraio 1989, in Nole, con atto trascritto il 6.2.1989
[...] Parte_2
nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 1 Parte II S. A;
ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Nole di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
2. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e che non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di assegni di mantenimento;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di aver risolto tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale, anche in relazione alla divisione dei beni comuni, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione, titolo o causa.
4. compensa le spese del presente giudizio interamente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
(art. 52 codice privacy)