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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/11/2025, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6395/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6395/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Caserta (CE), Via Roma 143, presso lo studio dell'Avv. PIAZZA RAFFAELE, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA - C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo procuratore Avv. P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Villafranca di Verona (VR), Via Angelo Messedaglia 202 presso lo studio dell'Avv. MORASCHI RENATO, che la rappresenta e difende in via disgiunta insieme all'Avv. SCOFONE LORENZO, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.05.2025. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2022 (RG
4566/2022) del 04.07.2022 emesso dal Tribunale di Verona, con il quale è stato ingiunto loro di pagare in favore di
[...]
(C.F. ) la somma di euro Controparte_3 P.IVA_3
32.581,33, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del suddetto procedimento di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, gli attori a) hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quello di Napoli
Nord; b) hanno disconosciuto i documenti prodotti in sede di giudizio monitorio da parte di c) Controparte_3 hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta e
d) hanno eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di regresso fatto valere dalla compagnia assicurativa.
I medesimi hanno pertanto chiesto che i) venga annullato e revocato il decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto il credito non sarebbe né liquido né esigibile;
ii) che venga dichiarata la nullità o l'annullamento dell'Appendice di coobbligazione perché non è stata oggetto di sottoscrizione e perché, in ogni caso, non sarebbe connessa al contratto di polizza originario a garanzia del quale sarebbe stata stipulata.
Si è costituita in giudizio - succeduta a Controparte_1
a seguito di atto unico di fusioni e Controparte_3 scissione parziale e proporzionale del 21.6.2023 (doc. 7 parte opposta) – chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni avversarie e sostenendo l'infondatezza e l'inammissibilità in fatto ed in diritto dell'opposizione avversaria.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica, e in data 20.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 6 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione a infondate e va rigettata alla luce dei motivi di seguito esposti.
1. Sull'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti, non trovando applicazione, nel caso di specie, il foro inderogabile a tutela del consumatore.
Va a questo proposito evidenziato che: a) i sig.ri erano Pt_1 soci di Viba s.r.l. (come risulta dalla visura camerale depositata da parte opposta quale doc. 5 nel giudizio RG 4566/2022) con quote pari al 50% ciascuno;
b) la società ha stipulato con Uni One
Assicurazione S.p.A. (originaria compagnia assicurativa) una polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'acconto del contributo sulle spese di investimento concesso dalla Regione
Campania (doc. 4 parte opposta); c) a questa polizza fideiussoria ha fatto seguito la sottoscrizione di un'appendice di coobbligazione, finalizzata a garantire la restituzione alla compagnia assicurativa della somma versata in favore del debitore principale (Viba s.r.l.), sicché i due atti sono tra loro connessi l'uno all'altro; d) è, dunque, evidente che l'Appendice è stata sottoscritta dagli odierni opponenti in qualità di soci di Viba s.r.l., sicché deve essere applicato il noto principio secondo cui “la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività pagina 3 di 6 imprenditoriale o professionale” (Cass. n. 15531 del 2011, ma anche Cass. n. 32225 del 2018).
Non venendo in considerazione il foro inderogabile del consumatore, la competenza di questo Tribunale sussiste in virtù del criterio stabilito dall'art. 20 c.p.c., secondo cui è competente il
Tribunale del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, trattandosi di obbligazioni pecuniarie che devono essere adempiute presso il domicilio del creditore alla scadenza, coincide con il luogo in cui ha sede che ha agito mediante ricorso Controparte_3 per ingiunzione di pagamento.
2. Sulla carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Gli opponenti sostengono che le operazioni di fusione e scissione in cui è stata coinvolta Uni One Assicurazione S.p.A. non possano esserli opposte e che, conseguentemente, non Controparte_1 avrebbe titolo per agire in giudizio nei loro confronti.
Detta eccezione va rigettata, in quanto, oltre a essere stata formulata in modo inammissibilmente generico, risulta smentita dalla produzione documentale di parte opposta (docc. Da 6 a 10), la quale attesta la titolarità del credito in capo a Controparte_1
[...]
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dei diritti di surrogazione e di regresso legali e convenzionali esercitati da parte opposta
L'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti di parte opposta sollevata dai sig.ri dev'essere parimenti Pt_1 rigettata.
Va infatti evidenziato come, in primo luogo, non sussista, nel nostro ordinamento, alcun termine di decadenza per l'esercizio del diritto di regresso da parte del fideiussore e come, in secondo luogo, il termine di prescrizione decennale non è spirato, poiché il pagina 4 di 6 pagamento, da parte di al Controparte_3 beneficiario della polizza stipulata da Viba s.r.l., è avvenuto in data
6.4.2022 ed è stato puntualmente comunicato ad entrambi i soci alla stessa società in data 20.6.2022 (allegato 4 fascicolo monitorio
RG 4566/2022), mentre il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato notificato ad entrambi agli opponenti in data 11.7.2022.
3. Sul disconoscimento della sottoscrizione dell'Appendice da parte degli opponenti.
Quanto al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte nei docc. 4 e 5 di parte opposta, occorre innanzitutto rilevare che il doc. 5 è stato ritenuto superfluo ai fini del decidere con ordinanza del 7.3.2024.
Con riferimento, invece, al doc. 4, la c.t.u. espletata in corso di causa – dai cui esiti questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo stata la stessa congruamente motivata, ha accertato l'autenticità delle firme e la loro attribuzione a Parte_2
e .
[...] Parte_1
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96, comma, 3 c.p.c., avendo questi articolato eccezioni manifestamente infondate e generiche
(quale quella di competenza del foro del consumatore, nonostante fossero soci della debitrice principale e quella di apocrifia della sottoscrizione, poi radicalmente smentita in sede di c.t.u).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento può essere equitativamente parametrato a un importo pari al 10% delle spese di lite. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1806/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
Condanna e a Parte_2 Parte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 7.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese dell'espletata c.t.u.;
Visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna gli opponenti a versare a parte opposta una somma equitativamente determinata in euro
760,00;
Visto l'art. 96, comma 4, condanna gli opponenti a versare in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 500,00.
Verona, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6395/2022 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Caserta (CE), Via Roma 143, presso lo studio dell'Avv. PIAZZA RAFFAELE, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(P.IVA - C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del suo procuratore Avv. P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Villafranca di Verona (VR), Via Angelo Messedaglia 202 presso lo studio dell'Avv. MORASCHI RENATO, che la rappresenta e difende in via disgiunta insieme all'Avv. SCOFONE LORENZO, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 20.05.2025. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1806/2022 (RG
4566/2022) del 04.07.2022 emesso dal Tribunale di Verona, con il quale è stato ingiunto loro di pagare in favore di
[...]
(C.F. ) la somma di euro Controparte_3 P.IVA_3
32.581,33, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del suddetto procedimento di ingiunzione.
A sostegno dell'opposizione, gli attori a) hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore di quello di Napoli
Nord; b) hanno disconosciuto i documenti prodotti in sede di giudizio monitorio da parte di c) Controparte_3 hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di parte opposta e
d) hanno eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di regresso fatto valere dalla compagnia assicurativa.
I medesimi hanno pertanto chiesto che i) venga annullato e revocato il decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. in quanto il credito non sarebbe né liquido né esigibile;
ii) che venga dichiarata la nullità o l'annullamento dell'Appendice di coobbligazione perché non è stata oggetto di sottoscrizione e perché, in ogni caso, non sarebbe connessa al contratto di polizza originario a garanzia del quale sarebbe stata stipulata.
Si è costituita in giudizio - succeduta a Controparte_1
a seguito di atto unico di fusioni e Controparte_3 scissione parziale e proporzionale del 21.6.2023 (doc. 7 parte opposta) – chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni avversarie e sostenendo l'infondatezza e l'inammissibilità in fatto ed in diritto dell'opposizione avversaria.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. grafologica, e in data 20.05.2025 sono state precisate le conclusioni.
pagina 2 di 6 Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione a infondate e va rigettata alla luce dei motivi di seguito esposti.
1. Sull'eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli opponenti, non trovando applicazione, nel caso di specie, il foro inderogabile a tutela del consumatore.
Va a questo proposito evidenziato che: a) i sig.ri erano Pt_1 soci di Viba s.r.l. (come risulta dalla visura camerale depositata da parte opposta quale doc. 5 nel giudizio RG 4566/2022) con quote pari al 50% ciascuno;
b) la società ha stipulato con Uni One
Assicurazione S.p.A. (originaria compagnia assicurativa) una polizza fideiussoria a garanzia della restituzione dell'acconto del contributo sulle spese di investimento concesso dalla Regione
Campania (doc. 4 parte opposta); c) a questa polizza fideiussoria ha fatto seguito la sottoscrizione di un'appendice di coobbligazione, finalizzata a garantire la restituzione alla compagnia assicurativa della somma versata in favore del debitore principale (Viba s.r.l.), sicché i due atti sono tra loro connessi l'uno all'altro; d) è, dunque, evidente che l'Appendice è stata sottoscritta dagli odierni opponenti in qualità di soci di Viba s.r.l., sicché deve essere applicato il noto principio secondo cui “la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività pagina 3 di 6 imprenditoriale o professionale” (Cass. n. 15531 del 2011, ma anche Cass. n. 32225 del 2018).
Non venendo in considerazione il foro inderogabile del consumatore, la competenza di questo Tribunale sussiste in virtù del criterio stabilito dall'art. 20 c.p.c., secondo cui è competente il
Tribunale del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che, nel caso di specie, trattandosi di obbligazioni pecuniarie che devono essere adempiute presso il domicilio del creditore alla scadenza, coincide con il luogo in cui ha sede che ha agito mediante ricorso Controparte_3 per ingiunzione di pagamento.
2. Sulla carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Gli opponenti sostengono che le operazioni di fusione e scissione in cui è stata coinvolta Uni One Assicurazione S.p.A. non possano esserli opposte e che, conseguentemente, non Controparte_1 avrebbe titolo per agire in giudizio nei loro confronti.
Detta eccezione va rigettata, in quanto, oltre a essere stata formulata in modo inammissibilmente generico, risulta smentita dalla produzione documentale di parte opposta (docc. Da 6 a 10), la quale attesta la titolarità del credito in capo a Controparte_1
[...]
Sull'eccezione di decadenza e prescrizione dei diritti di surrogazione e di regresso legali e convenzionali esercitati da parte opposta
L'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti di parte opposta sollevata dai sig.ri dev'essere parimenti Pt_1 rigettata.
Va infatti evidenziato come, in primo luogo, non sussista, nel nostro ordinamento, alcun termine di decadenza per l'esercizio del diritto di regresso da parte del fideiussore e come, in secondo luogo, il termine di prescrizione decennale non è spirato, poiché il pagina 4 di 6 pagamento, da parte di al Controparte_3 beneficiario della polizza stipulata da Viba s.r.l., è avvenuto in data
6.4.2022 ed è stato puntualmente comunicato ad entrambi i soci alla stessa società in data 20.6.2022 (allegato 4 fascicolo monitorio
RG 4566/2022), mentre il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato notificato ad entrambi agli opponenti in data 11.7.2022.
3. Sul disconoscimento della sottoscrizione dell'Appendice da parte degli opponenti.
Quanto al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme apposte nei docc. 4 e 5 di parte opposta, occorre innanzitutto rilevare che il doc. 5 è stato ritenuto superfluo ai fini del decidere con ordinanza del 7.3.2024.
Con riferimento, invece, al doc. 4, la c.t.u. espletata in corso di causa – dai cui esiti questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo stata la stessa congruamente motivata, ha accertato l'autenticità delle firme e la loro attribuzione a Parte_2
e .
[...] Parte_1
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi di giudizio).
Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96, comma, 3 c.p.c., avendo questi articolato eccezioni manifestamente infondate e generiche
(quale quella di competenza del foro del consumatore, nonostante fossero soci della debitrice principale e quella di apocrifia della sottoscrizione, poi radicalmente smentita in sede di c.t.u).
L'importo dovuto a titolo di risarcimento può essere equitativamente parametrato a un importo pari al 10% delle spese di lite. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1806/2022 emesso dal Tribunale di Verona;
Condanna e a Parte_2 Parte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 7.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge;
Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese dell'espletata c.t.u.;
Visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna gli opponenti a versare a parte opposta una somma equitativamente determinata in euro
760,00;
Visto l'art. 96, comma 4, condanna gli opponenti a versare in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad euro 500,00.
Verona, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Ziggioni, in tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013.
pagina 6 di 6