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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 05/08/2020, n. 5183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5183 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/08/2020
N. 05254/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5254 del 2020, proposto da
Glf di CI NA SA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. G. Belli, 39;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Aeronautica Militare, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. del provvedimento di esclusione (2563045) dalla gara europea a procedura aperta per l’approvvigionamento a carattere di somministrazione di mascherine di tipo chirurgico monouso per il personale dell’A.M. – E.F. 2020 adottato dall’Aeronautica Militare Comando Logistico - S.C.A. Reparto Commissariato Direzione di Commissariato – Guidonia, comunicato in data 12/06/2020;
2. dell’art. 7.2. del disciplinare di gara, in parte qua, ove ritenuto lesivo;
3. di tutti i verbali di gara ove ritenuti lesivi; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, di dover disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale per mancata notificazione del gravame all’aggiudicataria provvisoria della gara, tenuto conto che l’impugnazione si dirige avverso la propria esclusione dalla gara e non avverso i suoi esiti, e che, in ogni caso, allo stato, non consta che la procedura sia stata conclusa con una aggiudicazione definitiva;
Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte nel gravame dalla parte ricorrente avverso la propria esclusione per carenza del requisito di cui al punto 7.2. del Disciplinare, dalla gara europea a procedura aperta indetta per l’approvvigionamento a carattere di somministrazione di mascherine di tipo chirurgico monouso per il personale dell’A.M., si appalesano assistite da sufficienti profili di fumus boni juris ;
Considerato infatti che correttamente la società in sede di gara presentava la dichiarazione di avvalersi del fatturato di proiezione relativo al mese di maggio 2020, e non del fatturato dell’ultimo triennio, attestante l’effettivo possesso dei requisiti del fatturato di cui all’art. 7.2 del Disciplinare, come la disposizione consentiva alle imprese che avessero iniziato l’attività da meno di tre anni, tenuto conto che, ancorché costituita nel 2010, la società medesima aveva avviato l’attività di produzione, commercializzazione ed utilizzo delle mascherine facciali solo dal 6.5.2020, giusta autorizzazione dell’Istituto Superiore della Sanità (prot. n. 16159) e riconoscimento dei codici ATECO per i dispositivi sanitari (codice ATECO 32.50.12 e 32.99.19), cui in data 15.5.2020 seguiva la modifica dell’oggetto sociale, già comprendente attività di tipografia, serigrafia, altre stampe di arti grafiche, per aggiungere la nuova attività di produzione di mascherine filtranti non utilizzabili come dispositivi medici e di mascherine filtranti ad uso medico (estratto della visura camerale storica, all.13 Ricorrente); e dunque prima di tale ultima data la società ricorrente non operava nel settore dei dispositivi sanitari;
Valutato favorevolmente il periculum prospettato dalla ricorrente, nel bilanciamento degli interessi delle parti;
Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, disponendo tuttavia la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, attesa la novità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 dicembre 2020.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Perna | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO