Articolo 2 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 settembre 1956
Art. 2.
Il primo comma dell'art. 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956