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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15217 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da. JA AN nato,,a TORINO il 15/02/1991 avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15217 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.6.2022 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IC DA avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti della predetta in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali penali, segnatamente la violazione del art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 585 comma 3 c.p.p. e l'illogicità della motivazione;
pure a voler ritenere che il termine per impugnare, per il difensore - decorrente dalla notificazione del provvedimento di rimessione in termini - fosse decorso per essere stata la sentenza di primo grado redatta con motivazione di tipo contestuale - circostanza comunque non evincibile dal testo della sentenza - si sarebbe comunque dovuta fare applicazione del principio di cui all'art. 585 comma 3 c.p.p. secondo il quale quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo;
principio che secondo la corte territoriale riceverebbe deroga ne! caso in cui vi sia stata rimessione in termini per impugnare. 2.2.Col secondo motivo deduce la inosservanza di norme processuali penali, segnatamente la violazione dell'art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p. e dell'art. 571 comma 1 c.p.p. e l'illogicità della motivazione per avere la corte territoriale ritenuto privo di legittimazione ad impugnare il difensore per non avergli conferito l'imputata il mandato difensivo per quella fase processuale, ma solo procura speciale per chiedere la restituzione in termini, laddove il potere di impugnare derivava dalla norma generale secondo cui esso è riconosciuto a colui che risulti difensore dell'imputato all'atto del deposito del provvedimento da impugnare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi e il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1! ricorso non è inammissibile, e di conseguenza deve essere rilevata la prescrizione del reato nelle more maturata già in data 46.2.2011. Ed invero, dagli atti, o meglio dalla stessa sentenza impugnata emerge che l'avvocato che ha proposto l'appello a seguito della rimessione in termini ottenuta dall'imputata - che la 2 sentenza impugnata ritiene erroneamente privo di legittimazione in mancanza di una procura speciale ad impugnare non rilasciata dall'imputata - era difensore di fiducia di quest'ultima (la nomina invero non è presente in atti ma l'avvocato è definito difensore di fiducia sia nel verbale di udienza che nell'intestazione della sentenza, laddove in primo grado l'imputata era stata assistita sempre da un difensore di ufficio). Ne discende che non essendo necessaria la procura speciale per proporsi appello - nell'ambito del processo in contumacia ante riforma del 2014 nelle cui forme si è celebrato il processo in argomento - essendo sufficiente il mandato specifico (cfr. Sez. U, n. 9938 del 12/10/1993, Rv. 194997 - 01 secondo la quale per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571 comma terzo cod. proc. pen. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96 comma secondo stesso codice. Invero lo "specifico mandato" - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96 comma secondo cod. proc. pen. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per "il giudizio di impugnazione" e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo;
cfr. altresì Sez. 3, sentenza n. 15465 del 10.02.2016, Rv. 266781-01), la doglianza svolta dal difensore sul punto non è manifestamente infondata, né può escludersi con certezza che non vi sia stato un siffatto mandato ad hoc tenuto conto che la corte di appello non lo esclude, limitandosi ad affermare la necessità della procura speciale, e che la nomina del difensore impugnate dovrebbe essere intervenuta proprio in concomitanza dell'impugnazione, essendo stata l'imputata assistita in primo grado sempre da un difensore di ufficio. Consegue che deve essere rilevata la intervenuta prescrizione del reato risalente al 18.8.2009, perché pur aggiungendosi al termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo il periodo di sospensione ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen. - calcolato nel caso di specie in complessivi giorni 517 - esso è interamente decorso in data 18.2.2017, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/3/2023.
udita la relazione svolta dai Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15217 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.6.2022 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IC DA avverso la pronuncia emessa in primo grado nei confronti della predetta in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la inosservanza di norme processuali penali, segnatamente la violazione del art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 585 comma 3 c.p.p. e l'illogicità della motivazione;
pure a voler ritenere che il termine per impugnare, per il difensore - decorrente dalla notificazione del provvedimento di rimessione in termini - fosse decorso per essere stata la sentenza di primo grado redatta con motivazione di tipo contestuale - circostanza comunque non evincibile dal testo della sentenza - si sarebbe comunque dovuta fare applicazione del principio di cui all'art. 585 comma 3 c.p.p. secondo il quale quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo;
principio che secondo la corte territoriale riceverebbe deroga ne! caso in cui vi sia stata rimessione in termini per impugnare. 2.2.Col secondo motivo deduce la inosservanza di norme processuali penali, segnatamente la violazione dell'art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p. e dell'art. 571 comma 1 c.p.p. e l'illogicità della motivazione per avere la corte territoriale ritenuto privo di legittimazione ad impugnare il difensore per non avergli conferito l'imputata il mandato difensivo per quella fase processuale, ma solo procura speciale per chiedere la restituzione in termini, laddove il potere di impugnare derivava dalla norma generale secondo cui esso è riconosciuto a colui che risulti difensore dell'imputato all'atto del deposito del provvedimento da impugnare. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi e il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1! ricorso non è inammissibile, e di conseguenza deve essere rilevata la prescrizione del reato nelle more maturata già in data 46.2.2011. Ed invero, dagli atti, o meglio dalla stessa sentenza impugnata emerge che l'avvocato che ha proposto l'appello a seguito della rimessione in termini ottenuta dall'imputata - che la 2 sentenza impugnata ritiene erroneamente privo di legittimazione in mancanza di una procura speciale ad impugnare non rilasciata dall'imputata - era difensore di fiducia di quest'ultima (la nomina invero non è presente in atti ma l'avvocato è definito difensore di fiducia sia nel verbale di udienza che nell'intestazione della sentenza, laddove in primo grado l'imputata era stata assistita sempre da un difensore di ufficio). Ne discende che non essendo necessaria la procura speciale per proporsi appello - nell'ambito del processo in contumacia ante riforma del 2014 nelle cui forme si è celebrato il processo in argomento - essendo sufficiente il mandato specifico (cfr. Sez. U, n. 9938 del 12/10/1993, Rv. 194997 - 01 secondo la quale per il rilascio dello specifico mandato richiesto dall'art. 571 comma terzo cod. proc. pen. perché il difensore dell'imputato possa impugnare una sentenza contumaciale è sufficiente l'osservanza delle forme richieste dall'art. 96 comma secondo stesso codice. Invero lo "specifico mandato" - denominazione già significativa della volontà del legislatore di distinguere tale atto dalla procura speciale - di cui alla suddetta norma ha lo scopo di integrare il mandato difensivo con la facoltà di proporre impugnazione anche nel caso di contumacia ed è, dunque, logico che ne sia previsto il rilascio (contestualmente alla nomina o successivamente) nelle forme stabilite dall'art. 96 comma secondo cod. proc. pen. per la nomina del difensore piuttosto che in quelle, funzionalmente diverse, stabilite dall'art. 122 stesso codice per la nomina di un procuratore speciale. Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, la cassazione ha ritenuto valido l'appello proposto dal difensore con atto contenente in calce la nomina per "il giudizio di impugnazione" e la sottoscrizione dell'imputato autenticata dal difensore medesimo;
cfr. altresì Sez. 3, sentenza n. 15465 del 10.02.2016, Rv. 266781-01), la doglianza svolta dal difensore sul punto non è manifestamente infondata, né può escludersi con certezza che non vi sia stato un siffatto mandato ad hoc tenuto conto che la corte di appello non lo esclude, limitandosi ad affermare la necessità della procura speciale, e che la nomina del difensore impugnate dovrebbe essere intervenuta proprio in concomitanza dell'impugnazione, essendo stata l'imputata assistita in primo grado sempre da un difensore di ufficio. Consegue che deve essere rilevata la intervenuta prescrizione del reato risalente al 18.8.2009, perché pur aggiungendosi al termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo il periodo di sospensione ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen. - calcolato nel caso di specie in complessivi giorni 517 - esso è interamente decorso in data 18.2.2017, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/3/2023.