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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 455 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata al Corso Luigi Fera n. 72 presso lo studio dell'avv. Bove Elvira, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio;
attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Cz) il 13/12/1973, elettivamente domiciliato in Fiumefreddo Bruzio (Cs) al Viale Regio n. 5 presso lo studio dell'avv. Colonna Filomena, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 19.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 17/04/2024, ha rilevato di Parte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio con in costanza della Controparte_1
quale è nato, il 9.07.2010, un figlio di nome . Essendo cessata tale relazione sentimentale, Per_1 ha chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
1 minore con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Disporre che il figlio Persona_2
sia affidato in via esclusiva alla madre , regolamentando
[...] Parte_1 opportunamente il diritto di visita del padre e gli obblighi dello stesso al fine di un equilibrato rapporto con il figlio;
2) Disporre che il resistente provveda a Controparte_1 versare mensilmente per il mantenimento del figlio minore la somma di € 600,00, o la Per_1 diversa somma che si riterrà più opportuno di determinare, nonché provveda a contribuire nella misura di almeno il 50% al pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche;
3)
Porre a carico del resistente tutti gli arretrati per il periodo di Controparte_1 dieci anni, a decorrere dalla decisione del Tribunale, dell'assegno per contributo di mantenimento che sarà determinato”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 24.04.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata in data 8.11.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Respingere la domanda di affidamento esclusivo 2. Disporre l'affidamento condiviso 3. Determinare l'assegno di mantenimento in €
200,00 mensili 4. respingere la richiesta degli arretrati per un periodo di dieci anni”.
Fissata l'udienza del 19.05.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, ovvero, considerata la giurisdizione di questa autorità giudiziaria (trattandosi di un minore residente stabilmente nel Regno Unito con la madre), un accordo riguardante il solo mantenimento da parte del padre. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la decisione della causa con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà delle parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in data 20.05.2025, ha espresso parere favorevole.
Alla luce dell'accordo raggiunto in corso di causa, e Parte_1 Controparte_1
hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
[...] del figlio minore mediante l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale del 19.05.2025) di seguito testualmente riportate: “obbligo di di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore mediante il versamento in favore di , Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 250,00 omnia (comprese le spese straordinarie), rivalutabile secondo gli indici Istat”. Ebbene, il Tribunale, tenuto conto della propria giurisdizione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 30903/2022) e preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle
2 condizioni all'interesse del figlio minore. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi del figlio, ha reso non necessario l'ascolto dello stesso ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 455/2024, così provvede:
- omologa le condizioni inerenti al mantenimento del figlio minore (nato a Persona_2
Lamezia Terme il 9.07.2010) da parte del padre riportate in parte Controparte_1 motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 23/05/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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