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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
N. R.G. 6606/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle perso- ne dei Magistrati: dott. IO UF Presidente relatore dott.ssa Simona Merra Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 6606/2025 R.G., promosso da e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. De Giglio Domenico, giusta procura in atti;
- parti reclamanti - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gorini Ettore, giusta procura in CP_1 atti;
- parte reclamata - avverso l'ordinanza, emessa in data 30.05.2025, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 154/2024 R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Il Giudice 1 A. UF TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con ricorso ex art. 630 co. 3 c.p.c., depositato il 16.06.2025,
[...]
e debitori esecutati nella procedura esecutiva Parte_3 Parte_2 immobiliare n. 154/2024, hanno impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, con la qua- le il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura da essi proposta con ricorso depositato in data 17.10.2024.
In particolare, i reclamanti, dopo aver addotto che il creditore procedente avrebbe depo- sitato la documentazione ipocatastale al di fuori dei termini previsti dall'art. 567 c.p.c., senza giustificato motivo, hanno censurato l'ordinanza de qua nella parte in cui ha rite- nuto sanato tale vizio, disponendo per il prosieguo della procedura. Hanno concluso per: la revoca dell'ordinanza con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento e, segnatamente, di estinzione della procedura esecutiva;
la cancellazione, a cura e spese del reclamato, della trascrizione del pignoramento immobiliare del 28.03.2024; la con- danna di quest'ultimo al pagamento delle spese delle due fasi del giudizio, con distra- zione delle somme in favore del difensore antistatario.
I.2.- Assegnato il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 630, ult. co., e 178, co. 5, c.p.c. (decreto del 20-23/6/2025), con memoria del 05.07.2025 si è co- stituito in giudizio che, preliminarmente, ha insistito per la conferma CP_1 dell'ordinanza impugnata e per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, ha richiesto la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costitu- zionale dell'articolo 3, comma 39, lettera a) n. 1) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui, modificando l'art. 567 c.p.c., ha espunto la locuzione “dal deposito del ri- corso” e l'ha sostituita con «a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497», inidonea all'individuazione del termine a quo.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'avverso reclamo e, conseguentemente, per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite nonché a una somma equitati- vamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto la rimes- sione alla Corte costituzionale della questione di legittimità afferente all'art. 3, comma
39, lettera a) n. 1) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, così come sopra formulata.
Il Giudice 2 A. UF TRIBUNALE DI BARI
I.3.- In esito alla costituzione del contraddittorio, il Collegio ha trattenuto la cau- sa in decisione.
II.- Il reclamo deve essere rigettato, in quanto infondato.
II.1.- Emerge dagli atti della procedura esecutiva che:
1) con ordinanza resa il 20-21/04/2023 (nell'ambito del procedimento n. 10420-3/2020
RG) il Tribunale di Bari aveva disposto, nei confronti degli odierni reclamanti, il seque- stro conservativo delle somme fino ad €1.041.957,88; poi, con sentenza n. 1580 del
28.03.2024 (resa nel giudizio di merito n. 10420-2020), li ha condannati a pagare in fa- vore di l'importo di € 1.030.000,00; CP_1
2) il creditore ha, quindi, depositato la nota di iscrizione a ruolo del titolo esecutivo (il
02.04.2024) e, contestualmente, l'istanza ex art. 686 c.p.c.;
3) la sentenza esecutiva di condanna è stata effettivamente annotata in data 02.05.2024
(r.g. n. 21396) e, nella medesima occasione, il ha avanzato l'istanza di vendita CP_1 del compendio immobiliare pignorato, riservandosi di depositare la documentazione ipocatastale;
4) il 06.05.2024, in procinto della scadenza dei termini previsti per il deposito dei do- cumenti di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c. (i.e. il 12.05.2024), il creditore ha richiesto una proroga di quarantacinque giorni, rappresentando la mancata consegna degli stessi da parte degli uffici competenti;
detti documenti sono stati infine depositati nel fascicolo dell'esecuzione in data 09.06.2024;
5) con decreto reso il 30.05.2025, il giudice dell'esecuzione ha nominato gli ausiliari della procedura ai sensi degli artt. 559 e 569 c.p.c.
II.2.- Alla luce di quanto esposto, è evidente l'infondatezza della doglianza degli odierni reclamanti, secondo i quali il deposito della documentazione ipocatastale sareb- be avvenuto non solo tardivamente ma, per di più, in assenza dei «giusti motivi» richie- sti dall'art. 567 co.3 c.p.c. per la concessione della proroga del termine in questione.
In ordine al primo profilo (i.e. la tardività), emerge per tabulas (nonché per ammissione degli stessi reclamanti) che la richiesta di proroga depositata dal creditore procedente in data 06.05.2024 è stata tempestiva, in quanto anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 567 co.2 c.p.c., prevista per il successivo 12.05.2024.
Né a contrarie conclusioni può condurre la circostanza che la concessione della proroga da parte del G.e. sia intervenuta successivamente alla suddetta scadenza, non essendo il provvedimento del giudice assoggettato ad alcun termine di adozione.
Il Giudice 3 A. UF TRIBUNALE DI BARI
D'altronde, ove si ragionasse diversamente, si finirebbe per gravare il creditore di un onere aggiuntivo non richiesto dal codice di rito, che, nel prevedere espressamente la prorogabilità del termine di deposito della documentazione ipocatastale fissato dall'art. 567 co. 2 c.p.c. può ragionevolmente porre a carico dell'interessato soltanto l'onere di richiedere la proroga prima della scadenza del termine stesso, e non anche quello ag- giuntivo (certamente non codificato) di osservare una tempistica, peraltro indeterminata, idonea a consentire al G.e. di provvedere in tempo utile.
I tempi dettati dalle esigenze organizzative dell'ufficio, che sfuggono al controllo delle parti, non possono logicamente ricadere sulle stesse, né, tanto meno, comportare conse- guenze lato sensu sanzionatorie in loro danno, così come accadrebbe laddove si ritenes- se tardivo il deposito di documenti nonostante la tempestività con la quale l'interessato ha avanzato l'istanza di proroga del relativo termine. Ne consegue che, ove la proroga del G.e. intervenga - come nel caso di specie – oltre lo spirare del termine cui è riferita, essa deve ritenersi concessa “ora per allora” (in tal senso, Trib. Roma, sent. n. 16418 del 2023).
Declinando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, va dunque condivisa la decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione, che, concedendo la proroga, ha sostan- zialmente ratificato ex post l'operato del creditore procedente, ritenendo implicitamente sussistenti anche i giusti motivi richiesti dall'art. 567 co. 3 c.p.c.
Tanto emerge infatti sia dall'ordinanza reclamata, nella quale il g.e. afferma espressa- mente che «l'assenza di autorizzazione alla proroga (…) non può essere intesa quale diniego della stessa dovendosi, al contrario ritenere ratificato il deposito così operato», sia dal provvedimento del 30.05.2025, con il quale il g.e. ha nominato gli ausiliari della procedura, ritenendo “sanato” il presunto vizio di tardività del deposito dei documenti.
II.3.- Con riferimento alla doglianza circa la mancanza dei «giusti motivi» di cui all'art. 567 co. 3 c.p.c., occorre premettere che si tratta di una clausola generale, come tale, connotata da concetti generici ed elastici, che, per essere riempiti di significato, ne- cessitano dell'apprezzamento discrezionale del giudice.
In particolare, le clausole generali costituiscono “valvole di sicurezza” dell'ordinamento, consentendo al giudice di supplire all'impossibilità del legislatore di individuare tutte quelle situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto. Pertanto, l'apprezzamento del giudice, ancorché discrezionale, è sempre orien- tato dalla ratio perseguita dalla norma nonché dagli interessi ad essa sottesi.
Il Giudice 4 A. UF TRIBUNALE DI BARI
Venendo all'art. 567 c.p.c., è possibile ritenere che lo stesso persegua una duplice fun- zione, garantendo, da un lato, la certezza della titolarità, in capo al debitore esecutato, dei beni pignorati e, dall'altro, la celerità e la correttezza della procedura, di modo da evitare che il patrimonio del debitore resti vincolato sine die.
Orbene, tale esigenza “acceleratoria” deve comunque essere coniugata con i termini che l'ordinamento attribuisce al creditore per compiere tutte le formalità prodromiche alla vendita, quali sono quelle previste dall'art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c. e dall'art. 567, co.
3, c.p.c.
Dalla lettura sistematica delle due norme emerge che il creditore debba, dapprima, pro- cedere all'annotazione della sentenza di condanna presso i registri immobiliari (entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua comunicazione ex art. 156 co. 2 disp. att.
c.p.c.) e, successivamente, depositare tutta la documentazione ipocatastale nel termine di cui all'art.567 co. 2 c.p.c., salva facoltà di proroga, ove sussistano, per l'appunto,
«giusti motivi».
Il secondo adempimento, a ben vedere, è sussidiario al primo, posto che l'omessa anno- tazione della sentenza di condanna preclude al creditore di produrre un certificato ag- giornato di tutte le iscrizioni e trascrizioni afferenti all'immobile pignorato.
Nella specie, il termine per l'annotazione della sentenza era posto in scadenza il
27.05.2024, mentre quello per il deposito dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. il
12.05.2024 (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalle parti).
Ne consegue anzitutto che il reclamato, avendo annotato la sentenza il 02.05.2024, ha pienamente rispettato il primo termine.
Con riferimento al secondo, invece, se è vero che la documentazione è stata depositata il
09.06.2024 e, quindi, oltre la scadenza originaria ai sensi dell'art. 567 co. 2 c.p.c.
(12.05.2024), è altrettanto vero che, l'istanza di proroga, per un verso, è intervenuta tempestivamente (i.e. 06.05.2024) e, per altro verso, ha puntualmente dato atto della sussistenza dei «giusti motivi», rappresentati dall'impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione ipocatastale dai competenti uffici, stante la necessità di attendere la tra- scrizione della sentenza di condanna, ultima e indefettibile formalità strumentale al rila- scio di un corredo documentale completo e aggiornato.
Considerato che, come si è anticipato, una delle finalità perseguite dall'art. 567 c.p.c. è proprio quella di garantire la correttezza dell'espletamento della procedura, è evidente che nei «giusti motivi» ben debbano farsi rientrare le difficoltà e le lungaggini che non
Il Giudice 5 A. UF TRIBUNALE DI BARI
inusualmente possono presiedere al conseguimento della documentazione idonea a cri- stallizzare la situazione complessiva degli immobili pignorati (ricostruzione della pro- venienza, pesi e altre formalità, ecc.).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ravvisa alcun abusivo o immotivato eserci- zio del potere del G.e. di prorogare (anche ex post) il termine in questione, sicché il re- clamo deve essere rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, in quanto non rilevante ai fini della decisione.
III.- Dev'essere infine rigettata la domanda di condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal reclamato, atteso che l'impugnazione, pur infondata, non travalica i limiti della ragionevole prospettazione difensiva;
sicché non è dato ravvisare, quanto meno, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato (dolo o colpa grave).
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo se- condo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (in ragione della semplicità del- le questioni trattate e della concentrazione del giudizio), tenuto conto del valore della procedura esecutiva, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
V.- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R., 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da e Parte_1 nei confronti di , ogni contraria istanza Parte_2 CP_1 disattesa, così provvede:
1- RIGETTA il reclamo;
2- RIGETTA la domanda di condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3- CONDANNA e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in CP_1
€10.180,00, per compensi difensivi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
4- CONDANNA i reclamanti a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo ai sensi dell'art. 13, co.1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Il Giudice 6 A. UF TRIBUNALE DI BARI
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì
10/10/2025.
Il Presidente est.
IO UF
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del LE RA Ru- CP_2 scigno.
Il Giudice 7 A. UF
N. R.G. 6606/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle perso- ne dei Magistrati: dott. IO UF Presidente relatore dott.ssa Simona Merra Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 630 c.p.c., iscritto al n. 6606/2025 R.G., promosso da e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. De Giglio Domenico, giusta procura in atti;
- parti reclamanti - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Gorini Ettore, giusta procura in CP_1 atti;
- parte reclamata - avverso l'ordinanza, emessa in data 30.05.2025, nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 154/2024 R.G.E., con la quale il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Il Giudice 1 A. UF TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. - Con ricorso ex art. 630 co. 3 c.p.c., depositato il 16.06.2025,
[...]
e debitori esecutati nella procedura esecutiva Parte_3 Parte_2 immobiliare n. 154/2024, hanno impugnato l'ordinanza in epigrafe indicata, con la qua- le il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura da essi proposta con ricorso depositato in data 17.10.2024.
In particolare, i reclamanti, dopo aver addotto che il creditore procedente avrebbe depo- sitato la documentazione ipocatastale al di fuori dei termini previsti dall'art. 567 c.p.c., senza giustificato motivo, hanno censurato l'ordinanza de qua nella parte in cui ha rite- nuto sanato tale vizio, disponendo per il prosieguo della procedura. Hanno concluso per: la revoca dell'ordinanza con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento e, segnatamente, di estinzione della procedura esecutiva;
la cancellazione, a cura e spese del reclamato, della trascrizione del pignoramento immobiliare del 28.03.2024; la con- danna di quest'ultimo al pagamento delle spese delle due fasi del giudizio, con distra- zione delle somme in favore del difensore antistatario.
I.2.- Assegnato il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 630, ult. co., e 178, co. 5, c.p.c. (decreto del 20-23/6/2025), con memoria del 05.07.2025 si è co- stituito in giudizio che, preliminarmente, ha insistito per la conferma CP_1 dell'ordinanza impugnata e per la condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, ha richiesto la rimessione alla Consulta della questione di legittimità costitu- zionale dell'articolo 3, comma 39, lettera a) n. 1) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nella parte in cui, modificando l'art. 567 c.p.c., ha espunto la locuzione “dal deposito del ri- corso” e l'ha sostituita con «a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497», inidonea all'individuazione del termine a quo.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'avverso reclamo e, conseguentemente, per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite nonché a una somma equitati- vamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto la rimes- sione alla Corte costituzionale della questione di legittimità afferente all'art. 3, comma
39, lettera a) n. 1) D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, così come sopra formulata.
Il Giudice 2 A. UF TRIBUNALE DI BARI
I.3.- In esito alla costituzione del contraddittorio, il Collegio ha trattenuto la cau- sa in decisione.
II.- Il reclamo deve essere rigettato, in quanto infondato.
II.1.- Emerge dagli atti della procedura esecutiva che:
1) con ordinanza resa il 20-21/04/2023 (nell'ambito del procedimento n. 10420-3/2020
RG) il Tribunale di Bari aveva disposto, nei confronti degli odierni reclamanti, il seque- stro conservativo delle somme fino ad €1.041.957,88; poi, con sentenza n. 1580 del
28.03.2024 (resa nel giudizio di merito n. 10420-2020), li ha condannati a pagare in fa- vore di l'importo di € 1.030.000,00; CP_1
2) il creditore ha, quindi, depositato la nota di iscrizione a ruolo del titolo esecutivo (il
02.04.2024) e, contestualmente, l'istanza ex art. 686 c.p.c.;
3) la sentenza esecutiva di condanna è stata effettivamente annotata in data 02.05.2024
(r.g. n. 21396) e, nella medesima occasione, il ha avanzato l'istanza di vendita CP_1 del compendio immobiliare pignorato, riservandosi di depositare la documentazione ipocatastale;
4) il 06.05.2024, in procinto della scadenza dei termini previsti per il deposito dei do- cumenti di cui all'art. 567 co. 2 c.p.c. (i.e. il 12.05.2024), il creditore ha richiesto una proroga di quarantacinque giorni, rappresentando la mancata consegna degli stessi da parte degli uffici competenti;
detti documenti sono stati infine depositati nel fascicolo dell'esecuzione in data 09.06.2024;
5) con decreto reso il 30.05.2025, il giudice dell'esecuzione ha nominato gli ausiliari della procedura ai sensi degli artt. 559 e 569 c.p.c.
II.2.- Alla luce di quanto esposto, è evidente l'infondatezza della doglianza degli odierni reclamanti, secondo i quali il deposito della documentazione ipocatastale sareb- be avvenuto non solo tardivamente ma, per di più, in assenza dei «giusti motivi» richie- sti dall'art. 567 co.3 c.p.c. per la concessione della proroga del termine in questione.
In ordine al primo profilo (i.e. la tardività), emerge per tabulas (nonché per ammissione degli stessi reclamanti) che la richiesta di proroga depositata dal creditore procedente in data 06.05.2024 è stata tempestiva, in quanto anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 567 co.2 c.p.c., prevista per il successivo 12.05.2024.
Né a contrarie conclusioni può condurre la circostanza che la concessione della proroga da parte del G.e. sia intervenuta successivamente alla suddetta scadenza, non essendo il provvedimento del giudice assoggettato ad alcun termine di adozione.
Il Giudice 3 A. UF TRIBUNALE DI BARI
D'altronde, ove si ragionasse diversamente, si finirebbe per gravare il creditore di un onere aggiuntivo non richiesto dal codice di rito, che, nel prevedere espressamente la prorogabilità del termine di deposito della documentazione ipocatastale fissato dall'art. 567 co. 2 c.p.c. può ragionevolmente porre a carico dell'interessato soltanto l'onere di richiedere la proroga prima della scadenza del termine stesso, e non anche quello ag- giuntivo (certamente non codificato) di osservare una tempistica, peraltro indeterminata, idonea a consentire al G.e. di provvedere in tempo utile.
I tempi dettati dalle esigenze organizzative dell'ufficio, che sfuggono al controllo delle parti, non possono logicamente ricadere sulle stesse, né, tanto meno, comportare conse- guenze lato sensu sanzionatorie in loro danno, così come accadrebbe laddove si ritenes- se tardivo il deposito di documenti nonostante la tempestività con la quale l'interessato ha avanzato l'istanza di proroga del relativo termine. Ne consegue che, ove la proroga del G.e. intervenga - come nel caso di specie – oltre lo spirare del termine cui è riferita, essa deve ritenersi concessa “ora per allora” (in tal senso, Trib. Roma, sent. n. 16418 del 2023).
Declinando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, va dunque condivisa la decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione, che, concedendo la proroga, ha sostan- zialmente ratificato ex post l'operato del creditore procedente, ritenendo implicitamente sussistenti anche i giusti motivi richiesti dall'art. 567 co. 3 c.p.c.
Tanto emerge infatti sia dall'ordinanza reclamata, nella quale il g.e. afferma espressa- mente che «l'assenza di autorizzazione alla proroga (…) non può essere intesa quale diniego della stessa dovendosi, al contrario ritenere ratificato il deposito così operato», sia dal provvedimento del 30.05.2025, con il quale il g.e. ha nominato gli ausiliari della procedura, ritenendo “sanato” il presunto vizio di tardività del deposito dei documenti.
II.3.- Con riferimento alla doglianza circa la mancanza dei «giusti motivi» di cui all'art. 567 co. 3 c.p.c., occorre premettere che si tratta di una clausola generale, come tale, connotata da concetti generici ed elastici, che, per essere riempiti di significato, ne- cessitano dell'apprezzamento discrezionale del giudice.
In particolare, le clausole generali costituiscono “valvole di sicurezza” dell'ordinamento, consentendo al giudice di supplire all'impossibilità del legislatore di individuare tutte quelle situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto. Pertanto, l'apprezzamento del giudice, ancorché discrezionale, è sempre orien- tato dalla ratio perseguita dalla norma nonché dagli interessi ad essa sottesi.
Il Giudice 4 A. UF TRIBUNALE DI BARI
Venendo all'art. 567 c.p.c., è possibile ritenere che lo stesso persegua una duplice fun- zione, garantendo, da un lato, la certezza della titolarità, in capo al debitore esecutato, dei beni pignorati e, dall'altro, la celerità e la correttezza della procedura, di modo da evitare che il patrimonio del debitore resti vincolato sine die.
Orbene, tale esigenza “acceleratoria” deve comunque essere coniugata con i termini che l'ordinamento attribuisce al creditore per compiere tutte le formalità prodromiche alla vendita, quali sono quelle previste dall'art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c. e dall'art. 567, co.
3, c.p.c.
Dalla lettura sistematica delle due norme emerge che il creditore debba, dapprima, pro- cedere all'annotazione della sentenza di condanna presso i registri immobiliari (entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua comunicazione ex art. 156 co. 2 disp. att.
c.p.c.) e, successivamente, depositare tutta la documentazione ipocatastale nel termine di cui all'art.567 co. 2 c.p.c., salva facoltà di proroga, ove sussistano, per l'appunto,
«giusti motivi».
Il secondo adempimento, a ben vedere, è sussidiario al primo, posto che l'omessa anno- tazione della sentenza di condanna preclude al creditore di produrre un certificato ag- giornato di tutte le iscrizioni e trascrizioni afferenti all'immobile pignorato.
Nella specie, il termine per l'annotazione della sentenza era posto in scadenza il
27.05.2024, mentre quello per il deposito dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. il
12.05.2024 (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalle parti).
Ne consegue anzitutto che il reclamato, avendo annotato la sentenza il 02.05.2024, ha pienamente rispettato il primo termine.
Con riferimento al secondo, invece, se è vero che la documentazione è stata depositata il
09.06.2024 e, quindi, oltre la scadenza originaria ai sensi dell'art. 567 co. 2 c.p.c.
(12.05.2024), è altrettanto vero che, l'istanza di proroga, per un verso, è intervenuta tempestivamente (i.e. 06.05.2024) e, per altro verso, ha puntualmente dato atto della sussistenza dei «giusti motivi», rappresentati dall'impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione ipocatastale dai competenti uffici, stante la necessità di attendere la tra- scrizione della sentenza di condanna, ultima e indefettibile formalità strumentale al rila- scio di un corredo documentale completo e aggiornato.
Considerato che, come si è anticipato, una delle finalità perseguite dall'art. 567 c.p.c. è proprio quella di garantire la correttezza dell'espletamento della procedura, è evidente che nei «giusti motivi» ben debbano farsi rientrare le difficoltà e le lungaggini che non
Il Giudice 5 A. UF TRIBUNALE DI BARI
inusualmente possono presiedere al conseguimento della documentazione idonea a cri- stallizzare la situazione complessiva degli immobili pignorati (ricostruzione della pro- venienza, pesi e altre formalità, ecc.).
Alla luce di quanto esposto, pertanto, non si ravvisa alcun abusivo o immotivato eserci- zio del potere del G.e. di prorogare (anche ex post) il termine in questione, sicché il re- clamo deve essere rigettato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, in quanto non rilevante ai fini della decisione.
III.- Dev'essere infine rigettata la domanda di condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dal reclamato, atteso che l'impugnazione, pur infondata, non travalica i limiti della ragionevole prospettazione difensiva;
sicché non è dato ravvisare, quanto meno, l'elemento soggettivo dell'illecito contestato (dolo o colpa grave).
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo se- condo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (in ragione della semplicità del- le questioni trattate e della concentrazione del giudizio), tenuto conto del valore della procedura esecutiva, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
V.- Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R., 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. da e Parte_1 nei confronti di , ogni contraria istanza Parte_2 CP_1 disattesa, così provvede:
1- RIGETTA il reclamo;
2- RIGETTA la domanda di condanna dei reclamanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3- CONDANNA e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in CP_1
€10.180,00, per compensi difensivi, oltre al rimborso forf. spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
4- CONDANNA i reclamanti a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo ai sensi dell'art. 13, co.1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
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Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì
10/10/2025.
Il Presidente est.
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Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del LE RA Ru- CP_2 scigno.
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