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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante dott. con sede legale in VIA IGNAZIO Parte_2
GARDELLA 2 20149 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. ANELLI MARIA
GU (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CONSERVATORIO N. 22 20100 MILANO presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), residente in [...]N. Controparte_1 C.F._2
55/D FIUMEFREDDO DI SICILIA,
pagina 1 di 27 (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._3
N. 55/D FIUMEFREDDO DI SICILIA,
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CONSOLI
[...] C.F._6
IO (C.F. ) e dell'Avv. SCAPELLATO SEBASTIANO C.F._7
( ) VIA CONTE RUGGERO, 81 95129 CATANIA ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIA CONTE RUGGERO, 81 95129
CATANIA, giusta delega in atti;
-APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6793/2023, pubblicata il 18/08/2023, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6793/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione X Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Iori – R.G. n. 50182/2019, pubblicata il 17 agosto 2023
Accertare e dichiarare la tardiva allegazione ovvero l'omessa prova del danno da perdita di chance da parte del sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo a Controparte_3
restituire la somma di 25.000 pagata da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare l'omessa allegazione ovvero l'omessa prova del legame affettivo esistente tra il sig. ed il figlio e, considerata le somma già Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 27 corrisposta ante causam da e del concorso di colpa accertato, Parte_1
rigettare la domanda di risarcimento ulteriore del danno da compromissione del rapporto parentale formulata in primo grado e per l'effetto condannare il sig. Controparte_5
a restituire la somma di euro 88.258,05 pagata da in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado;
rideterminare il danno da compromissione del rapporto parentale per i sigg.
[...]
e secondo i parametri a punti Controparte_4 Controparte_5
indicati nella Tabella di Roma 2023 ovvero utilizzando altro parametro conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte rapportandoli al caso concreto e per l'effetto condannare rispettivamente e Controparte_4 CP_5
a restituire a le somme già pagate a ciascuno di loro
[...] Parte_1
che risulteranno non dovute all'esito della riforma della sentenza di primo grado;
In ogni caso contenendo l'eventuale condanna entro i limiti del massimale previsto nella polizza n. 168.013.0000183472 pari ad € 6.000.000 (doc. 10 primo grado).
In ogni caso rigettare l'appello incidentale formulato dai sigg. , Controparte_3
e in quanto infondato in fatto e Controparte_4 Controparte_5
diritto e/o inammissibile;
In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di condanna della Compagnia a pagare le somme proposte in via conciliativa dal Tribunale atteso che tale proposta non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né tantomeno vincola il giudicante nella successiva decisione nel merito;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede, esaminato l'appello incidentale della controparte sul capo della sentenza relativo alla ricostruzione dinamica del sinistro, che venga ammesso il teste con i capitoli già formulati nella seconda memoria istruttoria di Tes_1
teste a cui la scrivente difesa non ha mai rinunciato. Parte_1
pagina 3 di 27 Per , e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
1. Nel merito, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
In via incidentale
2. In parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del sig. per il sinistro pari al 70% e per gli effetti, detratti gli CP_2
anticipi versati dalla compagnia assicurativa in pendenza di giudizio, condannare in solido la la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
a risarcire in favore di il 70% del danno patrimoniale e CP_2 Controparte_3
non patrimoniale da lui patito, liquidato complessivamente in € 644.987,02, in favore di il 70% del danno non patrimoniale da lei patito, Controparte_4
liquidato in € 189.549,60, in favore di il 70% del danno non Controparte_5
patrimoniale da lui patito, liquidato in € 134.973,05, oltre interessi e rivalutazione;
3. In estremo subordine, condannare in solido la Parte_1 CP_1
e al risarcimento in favore di della somma
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondente al quantum originariamente previsto in sede conciliativa;
4. In parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminare le spese di lite del giudizio di primo grado in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 2014 e condannare gli appellanti all'integrale pagamento delle suddette;
5. Con integrale vittoria di spese e compensi professionali come da parametri forensi vigenti del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3 [...]
e questi ultimi rispettivamente coniuge e Controparte_4 Controparte_5
padre di hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Controparte_3
e in qualità Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 27 rispettivamente di proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice del veicolo Opel
CO, targata ED672MZ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro stradale in cui è stato coinvolto
[...]
in data 17.09.2016 a Fiumefreddo (CT). CP_3
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
- che in data 17.9.2016, alle ore 07.35 circa, stava percorrendo via Di Controparte_3
VI nel Comune di Fiumefreddo per recarsi al lavoro a bordo del suo motociclo
Kawasaki Z 750, targato CK54376;
- che, immettendosi su via Calandruccio si è avveduto che, davanti a sé, nella sua stessa direzione di marcia, procedeva l'autovettura Opel CO, targata ED672MZ, di proprietà di e condotta in quel frangente da Controparte_1 Controparte_2
- che constatando che l'autovettura si era fermata sul margine destro Controparte_3
della carreggiata, ha iniziato una manovra di sorpasso, pur rimanendo all'interno della propria corsia di marcia;
- che l'autovettura Opel CO sopra identificata, omettendo di attivare l'indicatore di direzione, ha effettuato una brusca manovra di svolta a sinistra, andando a collidere con la parte posteriore destra del motociclo;
- che a seguito dell'impatto, è caduto rovinosamente a terra e ha Controparte_3
continuato “in pattinamento la sua corsa per circa 14.60 metri”, arrestandosi in prossimità della Fiat Panda, targata CG262VL, di , parcheggiata Persona_1
sul lato sinistro della carreggiata;
- che sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di
Fiumefreddo, i quali hanno effettuato i rilievi di rito e hanno individuato il punto d'urto tre le due vetture;
- che a causa del violento urto è stato trasportato in elisoccorso Controparte_3
all'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove è stato ricoverato per “politrauma con grave fracasso facciale e lesione della carotide interna, pneumotorace DX, frattura di D11 e pagina 5 di 27 D12, L1, L2, L3, L4 e frattura di omero SX”, con prognosi riservata” ed è stato sottoposto ad una serie di delicati interventi (cfr. atto di citazione: “stabilizzazione della colonna dorsale (D11-D12); riduzione e sintesi di frattura dell'omero sinistro;
tracheotomia”);
- che, a causa delle gravissime lesioni riportate, è stato ricoverato dapprima nel reparto di Rianimazione e poi in quello di Neurologia ed è stato dimesso solo in data 8.11.2016 per poi proseguire il percorso di cure in un centro di riabilitazione, dove è rimasto ricoverato fino a marzo 2017;
- che i gravi postumi riportati a seguito del sinistro hanno determinato una compromissione fisica e mentale con disturbo depressivo post traumatico da stress, causando un totale stravolgimento della sua vita e di quella dei suoi familiari;
- che si era sposato solo un mese prima del sinistro con Controparte_4
la quale, dopo l'incidente si è dedicata completamente al marito, bisognoso di
[...]
assistenza senza soluzione di continuità;
- che anche “ha cominciato ad accusare sintomi di Controparte_4
ansia depressiva, che hanno costretto quest'ultima ad intraprendere, dapprima saltuariamente, poi con cadenza settimanale (dal mese di marzo 2018 a tutt'oggi) un percorso psicoterapeutico mirato ad affrontare e gestire i sintomi della detta patologia, presso l'ASP di Catania- Consultorio Familiare di Fiumefreddo di Sicilia, cominciando
a sua volta a soffrire di ansia e depressione”;
- che la vita di entrambi è stata radicalmente stravolta;
- che “la coppia, invero, dopo aver convissuto a lungo in varie parti del mondo, al fine di recuperare le somme che permettessero loro di unirsi in matrimonio, era convolata a nozze poco più di un mese prima del narrato incidente. Non solo, anche il padre dell'infortunato - che ha coabitato per diverso tempo con la coppia - ha visto il figlio, a distanza di solo un anno dalla perdita della moglie, lottare tra la vita e la morte” per poi diventare quasi totalmente inabile;
pagina 6 di 27 - che, a seguito della denuncia all' per incidente in itinere, l'ente previdenziale ha CP_6
determinato una rendita annuale pari ad euro 30.885,40, soggetta a revisione per i prossimi dieci anni;
- che, a fronte della gravità dei postumi riportati, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale di anche la moglie e il padre hanno diritto al Controparte_3
riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del danno psichico riportato da e per la Controparte_4
lesione del rapporto parentale sia della moglie che del padre con;
CP_3
- che ha diritto anche al risarcimento patrimoniale, non solo per il Controparte_3
danno emergente patito, in termini di danni al motociclo e spese mediche, ma anche per il lucro cessante, atteso che ha completamente perso la propria Controparte_3
capacità lavorativa;
- che, a fronte dell'indisponibilità della compagnia rispetto ad una soluzione stragiudiziale della controversia, gli attori hanno dovuto instaurare il presente giudizio.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di CP_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa e di condannare la compagnia
[...]
assicuratrice, in solido con e al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti, insistendo del pari per il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_1
sospensione del processo ex art. 75, comma 3, c.p.p., essendo pendente innanzi al
Tribunale di Catania il procedimento penale 12188/2016 R.G.N.R nei confronti di imputato del reato di cui all'art. 590 c.p., nel corso del quale Controparte_2 [...]
si è costituito parte civile. La compagnia assicuratrice ha altresì domandato, in CP_3
via preliminare, il rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale, in quanto l'attore ha già percepito somme ante causam dalla stessa compagnia assicuratrice e dall' . CP_6
pagina 7 di 27 In via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare il Parte_1
concorso colposo di nella determinazione del sinistro e di rigettare le Controparte_3
ulteriori domande risarcitorie, ritenendo integralmente riparatrici del danno lamentato le somme riconosciute dall , unitamente a quelle da lei stessa già versate. In CP_6
proposito, ha evidenziato che ha già Parte_1 Controparte_3
ricevuto euro 9.184,24 dall' , che ha del pari riconosciuto una rendita a titolo di CP_6
danno biologico di euro 384.849,62 e a titolo di danno patrimoniale di euro 433.803,51.
Ha inoltre precisato di aver versato la somma di euro 125.000 in favore di
[...]
nonché l'importo di euro 40.000 a favore della moglie ed euro 40.000,00 in CP_3
favore del padre per il lamentato danno da lesione del rapporto parentale.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del processo “tenuto anche conto dell'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del presente procedimento e di quelle del processo penale pendente innanzi al
Tribunale di Catania e iscritto sub RGNR. n. 12188/2016”, e quella di concessione della provvisionale reiterata dagli attori.
Nessuno si è costituito in giudizio per e che sono Controparte_1 Controparte_2
stati dichiarati contumaci con ordinanza del 18.2.2020.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il procedimento è stato istruito documentalmente, con l'escussione di tre testimoni con prova delegata al
Tribunale di Catania e di Messina ex art. 203 c.p.c. e con l'interpello di CP_2
È stata poi disposta CTU medico legale sulle persone di e di
[...] Controparte_3
nonché ordinata ex art. 213 c.p.c. all'INPS e Controparte_4
all' l'esibizione della documentazione inerente le somme riconosciute ed erogate CP_6
in favore di in ragione del sinistro per cui è causa. Controparte_3
All'esito del deposito delle relazioni tecniche d'ufficio sulle persone degli attori e del deposito della perizia cinematica disposta nel processo penale pendente innanzi al
Tribunale di Catania, è stata sottoposta alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis pagina 8 di 27 c.p.c. che prevedeva la corresponsione “a la somma di euro Controparte_3
300.000,00, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, nonché delle poste di danno domandate, tra cui il danno non patrimoniale (tabelle di Milano per persona di anni 27 con invalidità al 70%) e 147,00 euro al giorno per inabilità temporanea, applicata rispetto ai postumi permanenti la personalizzazione massima, oltre alle spese mediche ed ad una somma equitativamente determinata da qualificarsi come perdita di chance di aprire una pizzeria in Australia;
2) a la somma di euro Controparte_5
30.000,00; 3) a la somma di euro 80.000,00; 4) alle Controparte_4
parti un contributo spese di lite nella misura di euro 10.000,00, oltre accessori, oltre spese documentate, ivi incluse le spese di ctp;
5) l'assicurazione si farà del pari carico delle spese di ctu medico legale, come liquidate dal Giudice” (cfr. ordinanza del
5.4.2022).
La proposta indicata è stata accettata dagli attori all'udienza del 4.5.2022, ma non da
(cfr. verbale di udienza del 4.5.2022), sì che è stata disposta Parte_1
la prosecuzione dell'istruttoria, delegando il Tribunale di Catania e di Messina per l'escussione dei testi e l'interpello del convenuto contumace CP_2
All'udienza del 5.4.2023, all'esito di un precedente rinvio per consentire la rinnovazione della citazione del teste , nuovamente non comparso, il giudice ha invitato Tes_1
le parti a precisare le conclusioni. All'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, il Tribunale di Milano con sentenza n. 6793/2023 pubblicata in data 17 agosto 2023 ha così statuito:
“ 1) accerta la responsabilità paritaria di e di Controparte_3 Controparte_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 17.9.2016, e tenuto conto degli importi corrisposti ante causam da e riconosciuti in Parte_1
favore dell'attore dall' condanna e CP_6 Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, a risarcire in favore di il 50% Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 27 del danno patrimoniale da lui patito, che si liquida in euro 26.481,61, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) condanna e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del 50% danni non patrimoniali patiti dall'attrice
[...]
che, tenuto conto delle somme ricevute ante causam, si Controparte_4
liquida in euro 128.973,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
3) condanna e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni non patrimoniali patiti da
[...]
che, tenuto conto delle somme ricevute ante causam, si liquida in euro CP_5
83.152,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
4) compensa tra le parti attrici e Controparte_3 Controparte_4
da un lato, e le parti convenute, dall'altro, le spese di lite del Controparte_5
presente procedimento nella misura della metà e condanna Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere in favore agli Controparte_1 Controparte_2
attori la restante metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.036,95 per compensi ed in euro 283,44 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
5) pone le spese della ctu medico legale e psichiatrica, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute”.
In sintesi, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del sinistro è attribuibile a entrambi i conducenti in misura paritaria, tenuto conto “sia della condotta di
[...]
che, a velocità elevata, stava superando sulla sinistra il veicolo condotto da CP_3
sia che quest'ultimo non ha controllato con la dovuta attenzione che Controparte_2
nessuno stesse sopraggiungendo prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra….”
pagina 10 di 27 Quanto al risarcimento dei danni ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal in quanto integralmente ristorato dalle somme Controparte_3
versate ante causam dall' e dalla compagnia assicuratrice. Ed, infatti, dopo averlo CP_6
accertato nella somma complessiva di euro 871.933,25, ridotta ad euro 435.966,63 a seguito dell'accertato concorso di colpa, lo ha ulteriormente ridotto della somma di euro
145.000,00 versata dall'Assicurazione ante causam e della somma di euro 377.937,57 riconosciuta dall' a titolo di danno biologico. CP_6
Quanto ai danni patrimoniali subiti dal il Tribunale ha riconosciuto Controparte_3
l'importo di euro 1.481,61 oltre interessi a titolo di spese mediche documentate, nonché la somma di euro 25.000,00, liquidata in via equitativa e già ridotta in ragione del ravvisato concorso di parte attrice, a titolo di perdita di chance-lucro cessante.
Sul punto, il Tribunale, ha ritenuto che tale posta risarcitoria fosse già stata introdotta dall'attore con l'atto introduttivo in quanto ha lamentato un danno patrimoniale per la perdita di chance da intendere “quale perdita di occasioni favorevoli al suo collocamento lavorativo”, chance che negli scritti successivi, già dalla prima memoria istruttoria ha provveduto ad approfondire.
Ha ritenuto, invece, che l'importo capitale riconosciuto dall' a titolo di danno CP_6
patrimoniale (euro 377.447,74) fosse del tutto riparatore della voce di danno lamentata in punto sia di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto alle domande di risarcimento danni proposte dalla moglie
[...]
il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 14.247,50 a titolo di Controparte_4
danno alla salute sulla base della CTU esperita.
Quanto, invece, al danno da lesione del rapporto parentale, in assenza di una tabella specifica, ha applicato quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei
“genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle Milanesi integrate “a punti” 2022, senza operare alcuna decurtazione “reputandosi la liquidazione del danno da compromissione
pagina 11 di 27 del rapporto parentale equivalente a quella della ipotesi di perdita del rapporto parentale”.
Ha così liquidato il danno in favore di in euro Controparte_4
168.250,00, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, attribuendo il punteggio massimo (trenta punti) con riguardo alla lettera E della tabella milanese.
In conclusione, quanto alla posizione del coniuge, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi euro 175.373,75 (già ridotto in ragione del concorso accertato in capo al danneggiato), da cui ha decurtato la somma di euro 46.000,00 pari alla somma rivalutata e versata ante causam dalla Compagnia, e così nella somma di euro 128.973,75, oltre accessori.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre Controparte_5
ha liquidato la somma complessiva nella misura di euro 83.152,00 (euro 129.552,50, oltre accessori, già ridotta in ragione del concorso accertato in capo al danneggiato, decurtata della somma di euro 46.400,00 versata dalla compagnia ante causam).
Ha poi liquidato le spese di lite, compensandole nella misura di un mezzo, e ponendo il restante mezzo a carico delle parti convenute in via tra loro solidale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate.
Si sono costituiti i signori e Controparte_3 Controparte_4
che hanno chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello Controparte_5
incidentale.
Nessuno si è costituito per i signori e che con Controparte_1 Controparte_2
provvedimento del 24 settembre 2024 sono stati dichiarati contumaci.
Il Consigliere Istruttore all'udienza del 14 gennaio 2025 ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi. pagina 12 di 27 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 24 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
Con provvedimento del 1° luglio 2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, invitando i signori , e a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
notificare l'appello incidentale ai signori e . Controparte_1 Controparte_2
A seguito dell'istanza proposta dagli appellati, il Consigliere Istruttore con provvedimento dell'8 luglio 2025 ha revocato l'ordinanza con la quale è stata disposta la notifica dell'appello incidentale ai signori e in quanto già CP_1 CP_2
precedentemente effettuata, e ha fissato udienza al 23 settembre 2025 per il prosieguo della causa.
A tale udienza il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ex art. 352 c.p.c. fissando udienza al 21 ottobre 2025 e, su concorde richiesta delle parti, non ha concesso ulteriori termini a difesa, avendo le medesime già precedentemente depositato memorie conclusionali e di replica.
All' udienza del 21 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
ha interposto appello, affidando il gravame a quattro Parte_1
motivi di censura.
Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto in via equitativa a la somma di euro Controparte_3
50.000,00 a titolo di perdita di chance, somma poi ridotta del 50% in virtù dell'accertato pagina 13 di 27 concorso di colpa, lamentando che vi sia stata violazione dell'onere di tempestiva allegazione delle circostanze poste a fondamento della liquidazione.
Nello specifico, si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il signor avesse tempestivamente allegato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo CP_3
grado, i fatti costitutivi del dedotto danno da perdita di chance, ossia l'intenzione di aprire un ristorante in Australia, mentre, in realtà, parte attrice aveva fatto riferimento esclusivamente al danno emergente, costituito dalle spese mediche, e al danno da lucro cessante.
Il progetto di aprire una pizzeria in Australia è stato dedotto solo con la seconda memoria istruttoria, quando ormai erano spirati i termini per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga revocata la condanna di al pagamento della somma di euro 25.000,00. Parte_1
Con un secondo motivo, l'appellante censura l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze probatorie e delle conclusioni della consulenza tecnica in merito alle condizioni di salute e di vita quotidiana del signor Controparte_3
Nello specifico, deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale nella parte in cui ha affermato che il signor ha subito una menomazione integrale Controparte_3
e gravissima della propria integrità fisica, menomazione che ha costretto la moglie ad assisterlo continuamente, mentre, invece, le risultanze probatorie e conclusive della
CTU hanno evidenziato che il signor dopo l'incidente ha riacquistato una CP_3
certa autonomia e che, pur essendo la sua situazione non facile, non ha, tuttavia, bisogno di assistenza continua.
A detta dell'appellante, la circostanza che dopo il sinistro la coppia abbia pensato di allargare la famiglia dimostrerebbe che la moglie non era completamente dedicata all'accudimento del marito.
pagina 14 di 27 Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuto che la compromissione del rapporto parentale con i familiari è parziale e non totale con la conseguenza che le somme già versate dalla Compagnia alla moglie e al padre sono satisfattive.
In subordine chiede che venga ridotto il risarcimento con condanna di
[...]
e di a restituire le somme già pagate che CP_5 Controparte_4
risulteranno non dovute.
Con un terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, omettendo di valutare gli atti, ha riconosciuto 16 punti delle Tabelle Milanesi relativi alla convivenza tra il danneggiato e il padre quando, invece, quest'ultimo non convive più da anni con il figlio, che si è trasferito con la sua famiglia in un altro paese
FF Etnea, e 5 punti per l'intensità del legame affettivo tra i due pur motivando che “ non vi è prova del tipo di rapporto che intercorresse tra i due”.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza impugnata vengano rigettate le domande risarcitorie, ritenendo satisfattiva la somma già versata ante causam.
Con un quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia utilizzato, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla moglie e al padre le Controparte_5
tabelle milanesi integrate a punti del 2022, senza operare alcuna decurtazione.
Ritiene, invece, che debbano essere applicate le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma che prevedono espressamente la liquidazione dei “danni riflessi”.
Chiede, quindi, che il danno venga rideterminato.
APPELLO INCIDENTALE
I signori e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
già attori in primo grado, hanno proposto appello incidentale affidando il gravame a tre motivi di censura.
pagina 15 di 27 Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto una responsabilità concorrente e paritaria tra i soggetti coinvolti nel sinistro.
Affermano, invece, che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in misura maggioritaria in capo al che, fermo sul margine destro della carreggiata, CP_2
riprendeva improvvisamente la marcia, eseguendo una brusca manovra di svolta a sinistra, senza attivare l'indicazione di direzione e senza avvedersi del motociclo
Kawasaki Z 750 condotto dal signor che stava sopraggiungendo. CP_3
Chiedono, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuta in capo a una responsabilità nella misura del 70% e in capo al Controparte_2 [...]
nella misura del 30%, con conseguente ricalcolo del danno liquidato. CP_3
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia liquidato a l'esigua somma di euro 26.481,61 a fronte di quella di euro Controparte_3
300.000,00 originariamente prevista dalla proposta conciliativa.
Chiedono, quindi, che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello,
in solido con i signori e venga condannata al Parte_1 CP_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di nella misura pari a quella proposta Controparte_3
in sede conciliativa.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata in punto spese di lite.
Lamentano che quelle liquidate dal Tribunale siano inadeguate tenuto conto dello scaglione di riferimento da applicarsi al caso di specie (da euro 260.001 ad euro
520.000,00) e del numero delle parti.
Affermano che l'importo corretto sarebbe di euro 49.843,31 oltre accessori e chiedono, quindi, che le spese di lite vengano rideterminate, tenendo conto del diverso grado di responsabilità concorsuale (quantificato in misura pari al 30%.
---------- pagina 16 di 27 Va, preliminarmente, esaminato il primo motivo di appello incidentale proposto dai relativo alla presunta erronea attribuzione da parte del Tribunale di un CP_3
concorso di colpa paritario nella determinazione del sinistro.
Il motivo non è condivisibile.
Ed, infatti, il Tribunale ha compiutamente motivato l'attribuzione del paritario concorso attribuito all'odierno appellante in relazione alle conseguenze del sinistro.
Nel verbale di incidente stradale redatto della polizia Municipale di Fiumefreddo (doc. 6
e doc. 1 attori primo grado) la dinamica è stata così ricostruita: Pt_1
“il veicolo Opel CO (veicolo B) condotto dal sig. circolava in via CP_2
Calandruccio con direzione di marcia su Nora, giunto nei pressi del civico 2/4 iniziava ad effettuare la manovra di svolta a sx;
nella stessa direzione sopraggiungeva il motociclo condotto dal a velocità presumibilmente elevata che effettuava il CP_3
sorpasso del veicolo B, urtando la parte anteriore sx del paraurti dello stesso. A seguito di tale urto il veicolo A cadeva rovinosamente a terra”.
Tale ricostruzione è stata confermata dal signor , proprietario del veicolo Tes_1
su cui il sig. ha finito la sua corsa, che nell'immediatezza dei fatti ha così CP_3
riferito: “Avevo portato la mia Fiat Panda fuori dal punto di vendita di attrezzature commerciali di mio fratello per consentirgli di uscire con il furgone Persona_2
della sua ditta. Ero pertanto fermo davanti al cancello ed ho visto nelle vicinanze
l'autovettura Opel CO che procedeva in direzione Nora con la freccia inserita di svolta e sx ed una moto che procedeva nello stesso senso di marcia a folle velocità in fase di sorpasso. Il conducente della moto nel sorpasso ha toccato la parte anteriore sx dell'Opel CO ed a causa di ciò cadeva rovinosamente e la moto scivolava urtando la parte posteriore della mia autovettura.” (doc. 7 VI primo grado).
È poi pacifico che al sia stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 141 CP_3
c.p.c. comma 1 e 11., che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, a nulla valendo che il Giudice di Giarre abbia accolto il ricorso di pagina 17 di 27 annullamento della contravvenzione, stante la dichiarazione resa dal teste , unico Tes_1
teste oculare.
L'elevata velocità del è stata accertata anche in sede di CTU eseguita in CP_3
ambito penale.
È, infatti, emerso che nel luogo del sinistro vi era un limite di velocità con un limite edittale di 50 km/h, limite che, se rispettato, avrebbe limitato o evitato le conseguenze del sinistro.
Lo stesso CTU, infatti, nella sua relazione afferma che “il st[ava] procedendo CP_3
ad una velocità complessiva stimabile in 70, 80 m h”, e che proprio a causa dell'eccessiva velocità dopo l'urto il motociclo ha percorso “ben 23 metri circa dal c.d.
“probabile Punto d'Urto” X, rovinando al suolo, tanto da arrestarsi solo perché andava
a collidere con l'autovettura Fiat Panda”.
Il comportamento di guida tenuto da in occasione del sinistro non è, Controparte_3
quindi, risultato improntato a prudenza e oculatezza, né conforme alle regole del C.d.S. e alla comune prudenza.
La condotta di guida del caratterizzata da elevata velocità, non appare meno CP_3
grave di quella tenuta dal che, come evidenziato nella sentenza impugnata, ha CP_2
effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo “sebbene potenzialmente visibile tramite i dispositivi/specchietti retrovisori” in violazione degli artt. 140 e 154 del CDS.
Entrambe le condotte di guida poste in essere dal e dal – l'uno per CP_3 CP_2
avere tenuto una velocità elevata e comunque sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato, caratterizzato dalla presenza di intersezioni, gravate, peraltro, da segnali di STOP, l'altro per aver effettuato una gravemente incauta manovra di svolta a sinistra si connotano per un analogo livello di gravità e deve ritenersi che abbiano quindi concorso in misura paritaria alla causazione del sinistro, non pagina 18 di 27 essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi di segno contrario idonei a infirmare tale conclusione.
Ciò detto, venendo all'esame del primo motivo d'appello di , Parte_1
la Corte ritiene il motivo infondato.
Come già correttamente valutato dal Tribunale, il danneggiato nell'atto di citazione in primo grado aveva invocato anche il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, ivi compreso il danno per la perdita della chance da intendere
“quale perdita di occasione favorevoli al suo collocamento lavorativo”.
L'odierno appellato, quindi, aveva già parlato esplicitamente di “perdita di chance”, con la conseguenza che la domanda risarcitoria per perdita di chance è stata tempestivamente proposta. Non si può, infatti, sostenere che il fatto costitutivo sia stato introdotto tardivamente: la perdita di occasioni lavorative favorevoli è già un'allegazione sufficiente a fondare la domanda di perdita di chance, poi approfondita negli scritti successivi.
È risultato provato che l'appellato già prima del sinistro svolgesse l'attività di pizzaiolo, attività resa impossibile a seguito delle lesioni riportate.
Il successivo riferimento al progetto di aprire un ristorante in Australia, contenuto nella memoria istruttoria, non integra la proposizione di un nuovo fatto costitutivo, ma costituisce mera specificazione di un pregiudizio allegato sin dall'origine. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez.III, 19 gennaio 2018, n. 1261; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13233), la domanda di risarcimento da perdita di chance
è tempestiva qualora l'attore abbia sin dall'atto introduttivo allegato la perdita di occasioni favorevoli di guadagno o di realizzazione professionale, potendo le successive deduzioni costituire semplici precisazioni del medesimo fatto.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto tempestivamente introdotta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, senza quindi alcun vizio di pagina 19 di 27 ultra o extra petizione, essendosi la decisione mantenuta nell'alveo della domanda attorea.
Atteso che parte appellante non ha formulato alcuna doglianza in relazione al quantum riconosciuto al danneggiato per il titolo di cui si tratta, avendo limitato le proprie censure all'esaminato profilo processuale, resta confermata la liquidazione operata dal
Tribunale.
Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo d'appello di Parte_1
che possono essere congiuntamente esaminati in quanto attinenti alla domanda
[...]
risarcitoria di natura non patrimoniale, quale danno da grave lesione del rapporto parentale, la Corte osserva quanto segue.
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17058/2017), fermo restando che la prova presuntiva non può essere svilita ad una “mera massima pagina 20 di 27 d'esperienza”, deve comunque ritenersi che la stessa possa essere desunta anche d'ufficio dal giudice, qualora la parte abbia allegato e provato fatti noti che ne possano costituire il fondamento, trattandosi di ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, consente di risalire, secondo l'id quod plerumque accidit, a fatti ignorati.
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino quale fosse la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Tale accertamento diviene particolarmente rilevante anche in quanto la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare nella liquidazione del danno occorre essenzialmente tener conto della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare. Sul punto, recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza pagina 21 di 27 o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”
(Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Fatte queste necessarie premesse, si osserva che lamenta, da Parte_1
un lato, il ricorso da parte del Tribunale alle Tabelle Milanesi integrate “a punti 2022” e non invece alle Tabelle Romane e, dall'altro, l'assegnazione dei punti in misura ritenuta eccessiva.
Ritiene la Corte che i motivi non siano meritevoli di accoglimento e che al riguardo vadano condivise la valutazione e la liquidazione operate dal Tribunale.
Come sopra visto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cc, mediante il ricorso a criteri idonei ad assicurare uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni sul piano nazionale.
La Corte di cassazione ha più volte affermato (Cass. civ. n. 10579/2021; n. 25164/2020) che le tabelle milanesi costituiscono il criterio orientativo privilegiato a livello nazionale nella liquidazione del danno alla persona, in quanto costituenti uno strumento ampiamente condiviso e diffuso a livello nazionale, capace di assicurare parità di trattamento ai danneggiati.
E' vero che le suddette tabelle milanesi a punti disciplinano in via specifica il danno parentale derivante dalla morte del congiunto e non contemplano, viceversa, in maniera pagina 22 di 27 espressa la voce del danno parentale in ipotesi di lesioni non mortali, tuttavia il loro impiego anche in ipotesi di lesioni non mortali è giustificato dall'esigenza di ancorare la valutazione equitativa a parametri uniformi e comparabili, evitando la frammentazione interpretativa che deriverebbe dall'applicazione di tabelle locali, come quelle romane, non riconosciute come modello di riferimento dalla giurisprudenza di legittimità.
L'utilizzo dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale eventualmente ridotti e modulati in considerazione della permanenza, seppur gravemente compromessa, del rapporto con il congiunto, costituisce un'operazione di adattamento equitativo, pienamente conforme ai principi generali e rispettosa della funzione perequativa del risarcimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente fatto applicazione delle tabelle milanesi a punti, come criterio orientativo privilegiato.
D'altronde è la stessa appellante ad avere invocato, nel giudizio di primo grado,
l'applicazione delle Tabelle Milanesi.
In ogni caso, la critica di non è stata puntuale, in quanto non Parte_1
basta limitarsi a contestare il criterio di una liquidazione, pur sempre equitativa, ma occorre operare una confutazione specifica della liquidazione stessa, opponendovi una analitica e ragionata confutazione, e non solo in termini matematici, che possa servire a porne in luce l'incongruenza.
Nel caso di specie, si è limitata ad invocare l'applicazione Parte_1
delle Tabelle romane senza indicare quale sarebbe l'importo spettante ai congiunti e senza specificare il perché la quantificazione del Tribunale sarebbe errata.
Ne consegue che, in relazione alla quantificazione del danno, la liquidazione operata dal
Tribunale va condivisa, tenuto conto del fatto che le lesioni riportate dal danneggiato, accertate nella misura del 70%, sono talmente gravi da aver determinato uno sconvolgimento della vita quotidiana dei suoi cari, essendo stati questi ultimi costretti a dedicare gran parte delle proprie energie all'assistenza e al supporto del congiunto. pagina 23 di 27 La moglie ha dovuto rinunciare alla propria individualità e attività lavorativa, nonché ai progetti di vita con il coniuge, che si ricorda a causa dei postumi riportati è risultato impossibilitato a utilizzare i quattro arti e dunque non solo a svolgere le mansioni di panettiere e di pizzaiolo, ma anche le più semplici attività manuali.
La nascita dei figli non può di per sé sminuire, come invece sostenuto da
[...]
la portata della lesione del rapporto parentale in capo alla moglie e Parte_1
al padre del danneggiato che, invece, rimane grave.
Come già correttamente evidenziato dal tribunale il sinistro occorso al danneggiato ha arrecato un enorme dolore alla moglie, tenuto conto che, “come si evince dalle numerose rappresentazioni fotografiche versate in atti che da molti anni i coniugi trascorrevano insieme tutti i momenti più importanti della loro vita e condividevano il progetto comune di trasferirsi all'estero ed avviare un'attività di ristorazione. Inoltre, le lesioni riportate dal coniuge sono così gravi da aver determinato uno sconvolgimento della vita quotidiana, essendo costretta a dedicare gran parte Controparte_4
delle proprie energie all'assistenza e al supporto del marito.
L'attribuzione da parte del Tribunale del punteggio massimo (30 punti) di cui alla lettera
E appare, pertanto, pienamente giustificata alla luce delle risultanze del giudizio e non risulta smentita da elementi di segno contrario forniti dalla Parte_1
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre Controparte_5
lamenta che il tribunale abbia riconosciuto i 16 punti Parte_1
previsti dalle Tabelle Milanesi in caso di convivenza e 5 punti per l'intensità del legame affettivo.
La doglianza non può essere condivisa, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato che, al momento del sinistro, si fosse sposato da un mese, ma Controparte_3
continuasse a convivere con il padre, senza che abbia Parte_1
offerto elementi di segno contrario.
pagina 24 di 27 La circostanza riferita da secondo cui il padre non convive Parte_1
più con il figlio, essendosi trasferito con la moglie e i figli in un altro paese, risulta generica in quanto non precisa, né tantomeno prova, quando tale convivenza sia cessata.
E' poi naturale, trattandosi di un genitore, la sofferenza patita da per Controparte_5
le gravissime lesioni riportate dal figlio, in quanto connaturata al rapporto genitoriale e, come tale, non bisognosa di specifica dimostrazione, potendo presumersi secondo l'id quod plerumque accidit, fermo restando la possibilità per la , Parte_1
di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo o la mancata sussistenza del predetto pregiudizio, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Passando ad esaminare il secondo motivo di appello incidentale, va, preliminarmente, ricordato che il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c in forza della quale i convenuti avrebbero dovuto corrispondere “1) a
[...]
la somma di euro 300.000,00, tenuto conto del concorso di colpa del CP_3
danneggiato, nonché delle poste di danno domandate, tra cui il danno non patrimoniale
(tabelle di Milano per persona di anni 27 con invalidità al 70%) e 147,00 euro al giorno per inabilità temporanea, applicata rispetto ai postumi permanenti la personalizzazione massima, oltre alle spese mediche ed ad una somma equitativamente determinata da qualificarsi come perdita di chance di aprire una pizzeria in Australia;
2) a
[...]
la somma di euro 30.000,00; 3) a la CP_5 Controparte_4
somma di euro 80.000,00; 4) alle parti un contributo spese di lite nella misura di euro
10.000,00, oltre accessori, oltre spese documentate, ivi incluse le spese di ctp;
5)
l'assicurazione si farà del pari carico delle spese di CTU medico legale, come liquidate dal Giudice” (cfr. ordinanza del 5.4.2022).
Tale proposta veniva accettata dagli attori, ma rifiutata dalla Compagnia.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in conformità.
pagina 25 di 27 Il motivo non può essere condiviso, atteso che la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c non costituisce un provvedimento decisorio, né vincola il giudice nella successiva valutazione del merito della causa.
Va, altresì, respinto il terzo motivo di appello incidentale.
Merita ricordare che il Tribunale ha compensato fra le parti le spese di lite nella misura del 50% e posto la restante parte a carico dei convenuti, in solido tra loro, condannandoli a corrispondere in favore degli attori la somma complessiva di euro 9.036,95 per compensi ed euro 283,44 per spese oltre accessori.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la liquidazione risulta corretta, avendo il Tribunale proceduto secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento (da euro 52.001 ad euro 260.000,00) e ciò sulla base della somma effettivamente riconosciuta, riducendo poi l'importo nella misura del 50% in base all'accertato concorso di responsabilità ed applicando l'aumento del 30% in base al numero delle parti.
In conclusione, quindi, entrambi gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata confermata.
L'esito della controversia consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dei signori e CP_1
essendo rimasti contumaci. CP_2
Deve anche dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, questi ultimi in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e avverso la CP_3 Controparte_4 Controparte_5
sentenza del Tribunale di Milano n. 6793/2023, pubblicata il 18/08/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese del grado nei confronti dei signori e CP_1
CP_2
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, questi ultimi in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante dott. con sede legale in VIA IGNAZIO Parte_2
GARDELLA 2 20149 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. ANELLI MARIA
GU (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
CONSERVATORIO N. 22 20100 MILANO presso il suo Studio, giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), residente in [...]N. Controparte_1 C.F._2
55/D FIUMEFREDDO DI SICILIA,
pagina 1 di 27 (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._3
N. 55/D FIUMEFREDDO DI SICILIA,
APPELLATI
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 [...]
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._5 CP_5
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CONSOLI
[...] C.F._6
IO (C.F. ) e dell'Avv. SCAPELLATO SEBASTIANO C.F._7
( ) VIA CONTE RUGGERO, 81 95129 CATANIA ed C.F._8
elettivamente domiciliati presso il loro studio in VIA CONTE RUGGERO, 81 95129
CATANIA, giusta delega in atti;
-APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6793/2023, pubblicata il 18/08/2023, in materia di “lesione personale”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 6793/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione X Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Iori – R.G. n. 50182/2019, pubblicata il 17 agosto 2023
Accertare e dichiarare la tardiva allegazione ovvero l'omessa prova del danno da perdita di chance da parte del sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo a Controparte_3
restituire la somma di 25.000 pagata da in esecuzione della Parte_1
sentenza di primo grado;
accertare e dichiarare l'omessa allegazione ovvero l'omessa prova del legame affettivo esistente tra il sig. ed il figlio e, considerata le somma già Controparte_5 CP_3
pagina 2 di 27 corrisposta ante causam da e del concorso di colpa accertato, Parte_1
rigettare la domanda di risarcimento ulteriore del danno da compromissione del rapporto parentale formulata in primo grado e per l'effetto condannare il sig. Controparte_5
a restituire la somma di euro 88.258,05 pagata da in esecuzione Parte_1
della sentenza di primo grado;
rideterminare il danno da compromissione del rapporto parentale per i sigg.
[...]
e secondo i parametri a punti Controparte_4 Controparte_5
indicati nella Tabella di Roma 2023 ovvero utilizzando altro parametro conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte rapportandoli al caso concreto e per l'effetto condannare rispettivamente e Controparte_4 CP_5
a restituire a le somme già pagate a ciascuno di loro
[...] Parte_1
che risulteranno non dovute all'esito della riforma della sentenza di primo grado;
In ogni caso contenendo l'eventuale condanna entro i limiti del massimale previsto nella polizza n. 168.013.0000183472 pari ad € 6.000.000 (doc. 10 primo grado).
In ogni caso rigettare l'appello incidentale formulato dai sigg. , Controparte_3
e in quanto infondato in fatto e Controparte_4 Controparte_5
diritto e/o inammissibile;
In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di condanna della Compagnia a pagare le somme proposte in via conciliativa dal Tribunale atteso che tale proposta non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né tantomeno vincola il giudicante nella successiva decisione nel merito;
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede, esaminato l'appello incidentale della controparte sul capo della sentenza relativo alla ricostruzione dinamica del sinistro, che venga ammesso il teste con i capitoli già formulati nella seconda memoria istruttoria di Tes_1
teste a cui la scrivente difesa non ha mai rinunciato. Parte_1
pagina 3 di 27 Per , e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
1. Nel merito, rigettare il gravame perché infondato in fatto e in diritto;
In via incidentale
2. In parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la prevalente responsabilità del sig. per il sinistro pari al 70% e per gli effetti, detratti gli CP_2
anticipi versati dalla compagnia assicurativa in pendenza di giudizio, condannare in solido la la sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
a risarcire in favore di il 70% del danno patrimoniale e CP_2 Controparte_3
non patrimoniale da lui patito, liquidato complessivamente in € 644.987,02, in favore di il 70% del danno non patrimoniale da lei patito, Controparte_4
liquidato in € 189.549,60, in favore di il 70% del danno non Controparte_5
patrimoniale da lui patito, liquidato in € 134.973,05, oltre interessi e rivalutazione;
3. In estremo subordine, condannare in solido la Parte_1 CP_1
e al risarcimento in favore di della somma
[...] Controparte_2 Controparte_3
corrispondente al quantum originariamente previsto in sede conciliativa;
4. In parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminare le spese di lite del giudizio di primo grado in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 2014 e condannare gli appellanti all'integrale pagamento delle suddette;
5. Con integrale vittoria di spese e compensi professionali come da parametri forensi vigenti del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3 [...]
e questi ultimi rispettivamente coniuge e Controparte_4 Controparte_5
padre di hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Controparte_3
e in qualità Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 4 di 27 rispettivamente di proprietaria, conducente e compagnia assicuratrice del veicolo Opel
CO, targata ED672MZ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti a causa del sinistro stradale in cui è stato coinvolto
[...]
in data 17.09.2016 a Fiumefreddo (CT). CP_3
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto:
- che in data 17.9.2016, alle ore 07.35 circa, stava percorrendo via Di Controparte_3
VI nel Comune di Fiumefreddo per recarsi al lavoro a bordo del suo motociclo
Kawasaki Z 750, targato CK54376;
- che, immettendosi su via Calandruccio si è avveduto che, davanti a sé, nella sua stessa direzione di marcia, procedeva l'autovettura Opel CO, targata ED672MZ, di proprietà di e condotta in quel frangente da Controparte_1 Controparte_2
- che constatando che l'autovettura si era fermata sul margine destro Controparte_3
della carreggiata, ha iniziato una manovra di sorpasso, pur rimanendo all'interno della propria corsia di marcia;
- che l'autovettura Opel CO sopra identificata, omettendo di attivare l'indicatore di direzione, ha effettuato una brusca manovra di svolta a sinistra, andando a collidere con la parte posteriore destra del motociclo;
- che a seguito dell'impatto, è caduto rovinosamente a terra e ha Controparte_3
continuato “in pattinamento la sua corsa per circa 14.60 metri”, arrestandosi in prossimità della Fiat Panda, targata CG262VL, di , parcheggiata Persona_1
sul lato sinistro della carreggiata;
- che sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale di
Fiumefreddo, i quali hanno effettuato i rilievi di rito e hanno individuato il punto d'urto tre le due vetture;
- che a causa del violento urto è stato trasportato in elisoccorso Controparte_3
all'Ospedale Cannizzaro di Catania, ove è stato ricoverato per “politrauma con grave fracasso facciale e lesione della carotide interna, pneumotorace DX, frattura di D11 e pagina 5 di 27 D12, L1, L2, L3, L4 e frattura di omero SX”, con prognosi riservata” ed è stato sottoposto ad una serie di delicati interventi (cfr. atto di citazione: “stabilizzazione della colonna dorsale (D11-D12); riduzione e sintesi di frattura dell'omero sinistro;
tracheotomia”);
- che, a causa delle gravissime lesioni riportate, è stato ricoverato dapprima nel reparto di Rianimazione e poi in quello di Neurologia ed è stato dimesso solo in data 8.11.2016 per poi proseguire il percorso di cure in un centro di riabilitazione, dove è rimasto ricoverato fino a marzo 2017;
- che i gravi postumi riportati a seguito del sinistro hanno determinato una compromissione fisica e mentale con disturbo depressivo post traumatico da stress, causando un totale stravolgimento della sua vita e di quella dei suoi familiari;
- che si era sposato solo un mese prima del sinistro con Controparte_4
la quale, dopo l'incidente si è dedicata completamente al marito, bisognoso di
[...]
assistenza senza soluzione di continuità;
- che anche “ha cominciato ad accusare sintomi di Controparte_4
ansia depressiva, che hanno costretto quest'ultima ad intraprendere, dapprima saltuariamente, poi con cadenza settimanale (dal mese di marzo 2018 a tutt'oggi) un percorso psicoterapeutico mirato ad affrontare e gestire i sintomi della detta patologia, presso l'ASP di Catania- Consultorio Familiare di Fiumefreddo di Sicilia, cominciando
a sua volta a soffrire di ansia e depressione”;
- che la vita di entrambi è stata radicalmente stravolta;
- che “la coppia, invero, dopo aver convissuto a lungo in varie parti del mondo, al fine di recuperare le somme che permettessero loro di unirsi in matrimonio, era convolata a nozze poco più di un mese prima del narrato incidente. Non solo, anche il padre dell'infortunato - che ha coabitato per diverso tempo con la coppia - ha visto il figlio, a distanza di solo un anno dalla perdita della moglie, lottare tra la vita e la morte” per poi diventare quasi totalmente inabile;
pagina 6 di 27 - che, a seguito della denuncia all' per incidente in itinere, l'ente previdenziale ha CP_6
determinato una rendita annuale pari ad euro 30.885,40, soggetta a revisione per i prossimi dieci anni;
- che, a fronte della gravità dei postumi riportati, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale di anche la moglie e il padre hanno diritto al Controparte_3
riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione del danno psichico riportato da e per la Controparte_4
lesione del rapporto parentale sia della moglie che del padre con;
CP_3
- che ha diritto anche al risarcimento patrimoniale, non solo per il Controparte_3
danno emergente patito, in termini di danni al motociclo e spese mediche, ma anche per il lucro cessante, atteso che ha completamente perso la propria Controparte_3
capacità lavorativa;
- che, a fronte dell'indisponibilità della compagnia rispetto ad una soluzione stragiudiziale della controversia, gli attori hanno dovuto instaurare il presente giudizio.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di CP_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa e di condannare la compagnia
[...]
assicuratrice, in solido con e al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti, insistendo del pari per il riconoscimento di una somma a titolo di provvisionale.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la Parte_1
sospensione del processo ex art. 75, comma 3, c.p.p., essendo pendente innanzi al
Tribunale di Catania il procedimento penale 12188/2016 R.G.N.R nei confronti di imputato del reato di cui all'art. 590 c.p., nel corso del quale Controparte_2 [...]
si è costituito parte civile. La compagnia assicuratrice ha altresì domandato, in CP_3
via preliminare, il rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale, in quanto l'attore ha già percepito somme ante causam dalla stessa compagnia assicuratrice e dall' . CP_6
pagina 7 di 27 In via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare il Parte_1
concorso colposo di nella determinazione del sinistro e di rigettare le Controparte_3
ulteriori domande risarcitorie, ritenendo integralmente riparatrici del danno lamentato le somme riconosciute dall , unitamente a quelle da lei stessa già versate. In CP_6
proposito, ha evidenziato che ha già Parte_1 Controparte_3
ricevuto euro 9.184,24 dall' , che ha del pari riconosciuto una rendita a titolo di CP_6
danno biologico di euro 384.849,62 e a titolo di danno patrimoniale di euro 433.803,51.
Ha inoltre precisato di aver versato la somma di euro 125.000 in favore di
[...]
nonché l'importo di euro 40.000 a favore della moglie ed euro 40.000,00 in CP_3
favore del padre per il lamentato danno da lesione del rapporto parentale.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione del processo “tenuto anche conto dell'assenza di coincidenza soggettiva tra le parti del presente procedimento e di quelle del processo penale pendente innanzi al
Tribunale di Catania e iscritto sub RGNR. n. 12188/2016”, e quella di concessione della provvisionale reiterata dagli attori.
Nessuno si è costituito in giudizio per e che sono Controparte_1 Controparte_2
stati dichiarati contumaci con ordinanza del 18.2.2020.
All'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il procedimento è stato istruito documentalmente, con l'escussione di tre testimoni con prova delegata al
Tribunale di Catania e di Messina ex art. 203 c.p.c. e con l'interpello di CP_2
È stata poi disposta CTU medico legale sulle persone di e di
[...] Controparte_3
nonché ordinata ex art. 213 c.p.c. all'INPS e Controparte_4
all' l'esibizione della documentazione inerente le somme riconosciute ed erogate CP_6
in favore di in ragione del sinistro per cui è causa. Controparte_3
All'esito del deposito delle relazioni tecniche d'ufficio sulle persone degli attori e del deposito della perizia cinematica disposta nel processo penale pendente innanzi al
Tribunale di Catania, è stata sottoposta alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis pagina 8 di 27 c.p.c. che prevedeva la corresponsione “a la somma di euro Controparte_3
300.000,00, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato, nonché delle poste di danno domandate, tra cui il danno non patrimoniale (tabelle di Milano per persona di anni 27 con invalidità al 70%) e 147,00 euro al giorno per inabilità temporanea, applicata rispetto ai postumi permanenti la personalizzazione massima, oltre alle spese mediche ed ad una somma equitativamente determinata da qualificarsi come perdita di chance di aprire una pizzeria in Australia;
2) a la somma di euro Controparte_5
30.000,00; 3) a la somma di euro 80.000,00; 4) alle Controparte_4
parti un contributo spese di lite nella misura di euro 10.000,00, oltre accessori, oltre spese documentate, ivi incluse le spese di ctp;
5) l'assicurazione si farà del pari carico delle spese di ctu medico legale, come liquidate dal Giudice” (cfr. ordinanza del
5.4.2022).
La proposta indicata è stata accettata dagli attori all'udienza del 4.5.2022, ma non da
(cfr. verbale di udienza del 4.5.2022), sì che è stata disposta Parte_1
la prosecuzione dell'istruttoria, delegando il Tribunale di Catania e di Messina per l'escussione dei testi e l'interpello del convenuto contumace CP_2
All'udienza del 5.4.2023, all'esito di un precedente rinvio per consentire la rinnovazione della citazione del teste , nuovamente non comparso, il giudice ha invitato Tes_1
le parti a precisare le conclusioni. All'esito della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, il Tribunale di Milano con sentenza n. 6793/2023 pubblicata in data 17 agosto 2023 ha così statuito:
“ 1) accerta la responsabilità paritaria di e di Controparte_3 Controparte_2
nella determinazione del sinistro per cui è causa, occorso il 17.9.2016, e tenuto conto degli importi corrisposti ante causam da e riconosciuti in Parte_1
favore dell'attore dall' condanna e CP_6 Parte_1 Controparte_1
in solido tra loro, a risarcire in favore di il 50% Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 27 del danno patrimoniale da lui patito, che si liquida in euro 26.481,61, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) condanna e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del 50% danni non patrimoniali patiti dall'attrice
[...]
che, tenuto conto delle somme ricevute ante causam, si Controparte_4
liquida in euro 128.973,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
3) condanna e in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del 50% dei danni non patrimoniali patiti da
[...]
che, tenuto conto delle somme ricevute ante causam, si liquida in euro CP_5
83.152,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, come indicati in parte motiva;
4) compensa tra le parti attrici e Controparte_3 Controparte_4
da un lato, e le parti convenute, dall'altro, le spese di lite del Controparte_5
presente procedimento nella misura della metà e condanna Parte_1
e in solido tra loro, a rifondere in favore agli Controparte_1 Controparte_2
attori la restante metà delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.036,95 per compensi ed in euro 283,44 per le spese, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
5) pone le spese della ctu medico legale e psichiatrica, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute”.
In sintesi, il Tribunale ha accertato che la responsabilità del sinistro è attribuibile a entrambi i conducenti in misura paritaria, tenuto conto “sia della condotta di
[...]
che, a velocità elevata, stava superando sulla sinistra il veicolo condotto da CP_3
sia che quest'ultimo non ha controllato con la dovuta attenzione che Controparte_2
nessuno stesse sopraggiungendo prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra….”
pagina 10 di 27 Quanto al risarcimento dei danni ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal in quanto integralmente ristorato dalle somme Controparte_3
versate ante causam dall' e dalla compagnia assicuratrice. Ed, infatti, dopo averlo CP_6
accertato nella somma complessiva di euro 871.933,25, ridotta ad euro 435.966,63 a seguito dell'accertato concorso di colpa, lo ha ulteriormente ridotto della somma di euro
145.000,00 versata dall'Assicurazione ante causam e della somma di euro 377.937,57 riconosciuta dall' a titolo di danno biologico. CP_6
Quanto ai danni patrimoniali subiti dal il Tribunale ha riconosciuto Controparte_3
l'importo di euro 1.481,61 oltre interessi a titolo di spese mediche documentate, nonché la somma di euro 25.000,00, liquidata in via equitativa e già ridotta in ragione del ravvisato concorso di parte attrice, a titolo di perdita di chance-lucro cessante.
Sul punto, il Tribunale, ha ritenuto che tale posta risarcitoria fosse già stata introdotta dall'attore con l'atto introduttivo in quanto ha lamentato un danno patrimoniale per la perdita di chance da intendere “quale perdita di occasioni favorevoli al suo collocamento lavorativo”, chance che negli scritti successivi, già dalla prima memoria istruttoria ha provveduto ad approfondire.
Ha ritenuto, invece, che l'importo capitale riconosciuto dall' a titolo di danno CP_6
patrimoniale (euro 377.447,74) fosse del tutto riparatore della voce di danno lamentata in punto sia di danno emergente che di lucro cessante.
Quanto alle domande di risarcimento danni proposte dalla moglie
[...]
il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 14.247,50 a titolo di Controparte_4
danno alla salute sulla base della CTU esperita.
Quanto, invece, al danno da lesione del rapporto parentale, in assenza di una tabella specifica, ha applicato quella prevista per la perdita del rapporto parentale dei
“genitori/figli/coniuge” di cui alle Tabelle Milanesi integrate “a punti” 2022, senza operare alcuna decurtazione “reputandosi la liquidazione del danno da compromissione
pagina 11 di 27 del rapporto parentale equivalente a quella della ipotesi di perdita del rapporto parentale”.
Ha così liquidato il danno in favore di in euro Controparte_4
168.250,00, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del danneggiato, attribuendo il punteggio massimo (trenta punti) con riguardo alla lettera E della tabella milanese.
In conclusione, quanto alla posizione del coniuge, il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi euro 175.373,75 (già ridotto in ragione del concorso accertato in capo al danneggiato), da cui ha decurtato la somma di euro 46.000,00 pari alla somma rivalutata e versata ante causam dalla Compagnia, e così nella somma di euro 128.973,75, oltre accessori.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre Controparte_5
ha liquidato la somma complessiva nella misura di euro 83.152,00 (euro 129.552,50, oltre accessori, già ridotta in ragione del concorso accertato in capo al danneggiato, decurtata della somma di euro 46.400,00 versata dalla compagnia ante causam).
Ha poi liquidato le spese di lite, compensandole nella misura di un mezzo, e ponendo il restante mezzo a carico delle parti convenute in via tra loro solidale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate.
Si sono costituiti i signori e Controparte_3 Controparte_4
che hanno chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello Controparte_5
incidentale.
Nessuno si è costituito per i signori e che con Controparte_1 Controparte_2
provvedimento del 24 settembre 2024 sono stati dichiarati contumaci.
Il Consigliere Istruttore all'udienza del 14 gennaio 2025 ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi. pagina 12 di 27 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All' udienza del 24 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
Con provvedimento del 1° luglio 2025 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo, invitando i signori , e a Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
notificare l'appello incidentale ai signori e . Controparte_1 Controparte_2
A seguito dell'istanza proposta dagli appellati, il Consigliere Istruttore con provvedimento dell'8 luglio 2025 ha revocato l'ordinanza con la quale è stata disposta la notifica dell'appello incidentale ai signori e in quanto già CP_1 CP_2
precedentemente effettuata, e ha fissato udienza al 23 settembre 2025 per il prosieguo della causa.
A tale udienza il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ex art. 352 c.p.c. fissando udienza al 21 ottobre 2025 e, su concorde richiesta delle parti, non ha concesso ulteriori termini a difesa, avendo le medesime già precedentemente depositato memorie conclusionali e di replica.
All' udienza del 21 ottobre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
ha interposto appello, affidando il gravame a quattro Parte_1
motivi di censura.
Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto in via equitativa a la somma di euro Controparte_3
50.000,00 a titolo di perdita di chance, somma poi ridotta del 50% in virtù dell'accertato pagina 13 di 27 concorso di colpa, lamentando che vi sia stata violazione dell'onere di tempestiva allegazione delle circostanze poste a fondamento della liquidazione.
Nello specifico, si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il signor avesse tempestivamente allegato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo CP_3
grado, i fatti costitutivi del dedotto danno da perdita di chance, ossia l'intenzione di aprire un ristorante in Australia, mentre, in realtà, parte attrice aveva fatto riferimento esclusivamente al danno emergente, costituito dalle spese mediche, e al danno da lucro cessante.
Il progetto di aprire una pizzeria in Australia è stato dedotto solo con la seconda memoria istruttoria, quando ormai erano spirati i termini per l'allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga revocata la condanna di al pagamento della somma di euro 25.000,00. Parte_1
Con un secondo motivo, l'appellante censura l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle risultanze probatorie e delle conclusioni della consulenza tecnica in merito alle condizioni di salute e di vita quotidiana del signor Controparte_3
Nello specifico, deduce l'erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale nella parte in cui ha affermato che il signor ha subito una menomazione integrale Controparte_3
e gravissima della propria integrità fisica, menomazione che ha costretto la moglie ad assisterlo continuamente, mentre, invece, le risultanze probatorie e conclusive della
CTU hanno evidenziato che il signor dopo l'incidente ha riacquistato una CP_3
certa autonomia e che, pur essendo la sua situazione non facile, non ha, tuttavia, bisogno di assistenza continua.
A detta dell'appellante, la circostanza che dopo il sinistro la coppia abbia pensato di allargare la famiglia dimostrerebbe che la moglie non era completamente dedicata all'accudimento del marito.
pagina 14 di 27 Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuto che la compromissione del rapporto parentale con i familiari è parziale e non totale con la conseguenza che le somme già versate dalla Compagnia alla moglie e al padre sono satisfattive.
In subordine chiede che venga ridotto il risarcimento con condanna di
[...]
e di a restituire le somme già pagate che CP_5 Controparte_4
risulteranno non dovute.
Con un terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale, omettendo di valutare gli atti, ha riconosciuto 16 punti delle Tabelle Milanesi relativi alla convivenza tra il danneggiato e il padre quando, invece, quest'ultimo non convive più da anni con il figlio, che si è trasferito con la sua famiglia in un altro paese
FF Etnea, e 5 punti per l'intensità del legame affettivo tra i due pur motivando che “ non vi è prova del tipo di rapporto che intercorresse tra i due”.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza impugnata vengano rigettate le domande risarcitorie, ritenendo satisfattiva la somma già versata ante causam.
Con un quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia utilizzato, per la liquidazione del danno non patrimoniale alla moglie e al padre le Controparte_5
tabelle milanesi integrate a punti del 2022, senza operare alcuna decurtazione.
Ritiene, invece, che debbano essere applicate le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Roma che prevedono espressamente la liquidazione dei “danni riflessi”.
Chiede, quindi, che il danno venga rideterminato.
APPELLO INCIDENTALE
I signori e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
già attori in primo grado, hanno proposto appello incidentale affidando il gravame a tre motivi di censura.
pagina 15 di 27 Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha riconosciuto una responsabilità concorrente e paritaria tra i soggetti coinvolti nel sinistro.
Affermano, invece, che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in misura maggioritaria in capo al che, fermo sul margine destro della carreggiata, CP_2
riprendeva improvvisamente la marcia, eseguendo una brusca manovra di svolta a sinistra, senza attivare l'indicazione di direzione e senza avvedersi del motociclo
Kawasaki Z 750 condotto dal signor che stava sopraggiungendo. CP_3
Chiedono, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuta in capo a una responsabilità nella misura del 70% e in capo al Controparte_2 [...]
nella misura del 30%, con conseguente ricalcolo del danno liquidato. CP_3
Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia liquidato a l'esigua somma di euro 26.481,61 a fronte di quella di euro Controparte_3
300.000,00 originariamente prevista dalla proposta conciliativa.
Chiedono, quindi, che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello,
in solido con i signori e venga condannata al Parte_1 CP_1 CP_2
risarcimento del danno in favore di nella misura pari a quella proposta Controparte_3
in sede conciliativa.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata in punto spese di lite.
Lamentano che quelle liquidate dal Tribunale siano inadeguate tenuto conto dello scaglione di riferimento da applicarsi al caso di specie (da euro 260.001 ad euro
520.000,00) e del numero delle parti.
Affermano che l'importo corretto sarebbe di euro 49.843,31 oltre accessori e chiedono, quindi, che le spese di lite vengano rideterminate, tenendo conto del diverso grado di responsabilità concorsuale (quantificato in misura pari al 30%.
---------- pagina 16 di 27 Va, preliminarmente, esaminato il primo motivo di appello incidentale proposto dai relativo alla presunta erronea attribuzione da parte del Tribunale di un CP_3
concorso di colpa paritario nella determinazione del sinistro.
Il motivo non è condivisibile.
Ed, infatti, il Tribunale ha compiutamente motivato l'attribuzione del paritario concorso attribuito all'odierno appellante in relazione alle conseguenze del sinistro.
Nel verbale di incidente stradale redatto della polizia Municipale di Fiumefreddo (doc. 6
e doc. 1 attori primo grado) la dinamica è stata così ricostruita: Pt_1
“il veicolo Opel CO (veicolo B) condotto dal sig. circolava in via CP_2
Calandruccio con direzione di marcia su Nora, giunto nei pressi del civico 2/4 iniziava ad effettuare la manovra di svolta a sx;
nella stessa direzione sopraggiungeva il motociclo condotto dal a velocità presumibilmente elevata che effettuava il CP_3
sorpasso del veicolo B, urtando la parte anteriore sx del paraurti dello stesso. A seguito di tale urto il veicolo A cadeva rovinosamente a terra”.
Tale ricostruzione è stata confermata dal signor , proprietario del veicolo Tes_1
su cui il sig. ha finito la sua corsa, che nell'immediatezza dei fatti ha così CP_3
riferito: “Avevo portato la mia Fiat Panda fuori dal punto di vendita di attrezzature commerciali di mio fratello per consentirgli di uscire con il furgone Persona_2
della sua ditta. Ero pertanto fermo davanti al cancello ed ho visto nelle vicinanze
l'autovettura Opel CO che procedeva in direzione Nora con la freccia inserita di svolta e sx ed una moto che procedeva nello stesso senso di marcia a folle velocità in fase di sorpasso. Il conducente della moto nel sorpasso ha toccato la parte anteriore sx dell'Opel CO ed a causa di ciò cadeva rovinosamente e la moto scivolava urtando la parte posteriore della mia autovettura.” (doc. 7 VI primo grado).
È poi pacifico che al sia stata elevata contravvenzione ai sensi dell'art. 141 CP_3
c.p.c. comma 1 e 11., che impone di regolare la velocità in relazione a tutte le condizioni rilevanti, a nulla valendo che il Giudice di Giarre abbia accolto il ricorso di pagina 17 di 27 annullamento della contravvenzione, stante la dichiarazione resa dal teste , unico Tes_1
teste oculare.
L'elevata velocità del è stata accertata anche in sede di CTU eseguita in CP_3
ambito penale.
È, infatti, emerso che nel luogo del sinistro vi era un limite di velocità con un limite edittale di 50 km/h, limite che, se rispettato, avrebbe limitato o evitato le conseguenze del sinistro.
Lo stesso CTU, infatti, nella sua relazione afferma che “il st[ava] procedendo CP_3
ad una velocità complessiva stimabile in 70, 80 m h”, e che proprio a causa dell'eccessiva velocità dopo l'urto il motociclo ha percorso “ben 23 metri circa dal c.d.
“probabile Punto d'Urto” X, rovinando al suolo, tanto da arrestarsi solo perché andava
a collidere con l'autovettura Fiat Panda”.
Il comportamento di guida tenuto da in occasione del sinistro non è, Controparte_3
quindi, risultato improntato a prudenza e oculatezza, né conforme alle regole del C.d.S. e alla comune prudenza.
La condotta di guida del caratterizzata da elevata velocità, non appare meno CP_3
grave di quella tenuta dal che, come evidenziato nella sentenza impugnata, ha CP_2
effettuato una manovra di svolta a sinistra, senza avvedersi del sopraggiungere del motociclo “sebbene potenzialmente visibile tramite i dispositivi/specchietti retrovisori” in violazione degli artt. 140 e 154 del CDS.
Entrambe le condotte di guida poste in essere dal e dal – l'uno per CP_3 CP_2
avere tenuto una velocità elevata e comunque sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi, trattandosi di un centro abitato, caratterizzato dalla presenza di intersezioni, gravate, peraltro, da segnali di STOP, l'altro per aver effettuato una gravemente incauta manovra di svolta a sinistra si connotano per un analogo livello di gravità e deve ritenersi che abbiano quindi concorso in misura paritaria alla causazione del sinistro, non pagina 18 di 27 essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi di segno contrario idonei a infirmare tale conclusione.
Ciò detto, venendo all'esame del primo motivo d'appello di , Parte_1
la Corte ritiene il motivo infondato.
Come già correttamente valutato dal Tribunale, il danneggiato nell'atto di citazione in primo grado aveva invocato anche il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, ivi compreso il danno per la perdita della chance da intendere
“quale perdita di occasione favorevoli al suo collocamento lavorativo”.
L'odierno appellato, quindi, aveva già parlato esplicitamente di “perdita di chance”, con la conseguenza che la domanda risarcitoria per perdita di chance è stata tempestivamente proposta. Non si può, infatti, sostenere che il fatto costitutivo sia stato introdotto tardivamente: la perdita di occasioni lavorative favorevoli è già un'allegazione sufficiente a fondare la domanda di perdita di chance, poi approfondita negli scritti successivi.
È risultato provato che l'appellato già prima del sinistro svolgesse l'attività di pizzaiolo, attività resa impossibile a seguito delle lesioni riportate.
Il successivo riferimento al progetto di aprire un ristorante in Australia, contenuto nella memoria istruttoria, non integra la proposizione di un nuovo fatto costitutivo, ma costituisce mera specificazione di un pregiudizio allegato sin dall'origine. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez.III, 19 gennaio 2018, n. 1261; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13233), la domanda di risarcimento da perdita di chance
è tempestiva qualora l'attore abbia sin dall'atto introduttivo allegato la perdita di occasioni favorevoli di guadagno o di realizzazione professionale, potendo le successive deduzioni costituire semplici precisazioni del medesimo fatto.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto tempestivamente introdotta la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, senza quindi alcun vizio di pagina 19 di 27 ultra o extra petizione, essendosi la decisione mantenuta nell'alveo della domanda attorea.
Atteso che parte appellante non ha formulato alcuna doglianza in relazione al quantum riconosciuto al danneggiato per il titolo di cui si tratta, avendo limitato le proprie censure all'esaminato profilo processuale, resta confermata la liquidazione operata dal
Tribunale.
Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo d'appello di Parte_1
che possono essere congiuntamente esaminati in quanto attinenti alla domanda
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risarcitoria di natura non patrimoniale, quale danno da grave lesione del rapporto parentale, la Corte osserva quanto segue.
Ai fini del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, occorre accertare, con onere della prova a carico dei familiari della vittima, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei primi un forzato sconvolgimento delle abitudini di vita e dei rapporti relazionali.
Il danno così descritto, infatti, non è in re ipsa riconducibile all'evento lesivo dell'interesse protetto, ma è sempre un danno conseguenza, che, come tale, deve essere in concreto provato, in termini di nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c. (da ultimo, v. Cass. n. 25164/2020). Dunque, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macro-lesione in conseguenza del fatto illecito e che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.
Per provare l'esistenza del danno da lesione del rapporto parentale, la Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere possibile il ricorso alle presunzioni, facilitando l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato e trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria.
Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 17058/2017), fermo restando che la prova presuntiva non può essere svilita ad una “mera massima pagina 20 di 27 d'esperienza”, deve comunque ritenersi che la stessa possa essere desunta anche d'ufficio dal giudice, qualora la parte abbia allegato e provato fatti noti che ne possano costituire il fondamento, trattandosi di ragionamento logico-deduttivo che, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, consente di risalire, secondo l'id quod plerumque accidit, a fatti ignorati.
È, dunque, necessario che il danneggiato alleghi e, se possibile, fornisca elementi di prova che supportino e spieghino quale fosse la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”, in modo tale da dimostrare l'esistenza di un danno non patrimoniale da sofferenza interiore e dare conto degli aspetti esteriori incidenti sulle attività realizzatrici che dimostrino i concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato e nella sua sfera esistenziale.
Tale accertamento diviene particolarmente rilevante anche in quanto la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare nella liquidazione del danno occorre essenzialmente tener conto della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare. Sul punto, recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza pagina 21 di 27 o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (v. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”
(Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Fatte queste necessarie premesse, si osserva che lamenta, da Parte_1
un lato, il ricorso da parte del Tribunale alle Tabelle Milanesi integrate “a punti 2022” e non invece alle Tabelle Romane e, dall'altro, l'assegnazione dei punti in misura ritenuta eccessiva.
Ritiene la Corte che i motivi non siano meritevoli di accoglimento e che al riguardo vadano condivise la valutazione e la liquidazione operate dal Tribunale.
Come sopra visto, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cc, mediante il ricorso a criteri idonei ad assicurare uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni sul piano nazionale.
La Corte di cassazione ha più volte affermato (Cass. civ. n. 10579/2021; n. 25164/2020) che le tabelle milanesi costituiscono il criterio orientativo privilegiato a livello nazionale nella liquidazione del danno alla persona, in quanto costituenti uno strumento ampiamente condiviso e diffuso a livello nazionale, capace di assicurare parità di trattamento ai danneggiati.
E' vero che le suddette tabelle milanesi a punti disciplinano in via specifica il danno parentale derivante dalla morte del congiunto e non contemplano, viceversa, in maniera pagina 22 di 27 espressa la voce del danno parentale in ipotesi di lesioni non mortali, tuttavia il loro impiego anche in ipotesi di lesioni non mortali è giustificato dall'esigenza di ancorare la valutazione equitativa a parametri uniformi e comparabili, evitando la frammentazione interpretativa che deriverebbe dall'applicazione di tabelle locali, come quelle romane, non riconosciute come modello di riferimento dalla giurisprudenza di legittimità.
L'utilizzo dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale eventualmente ridotti e modulati in considerazione della permanenza, seppur gravemente compromessa, del rapporto con il congiunto, costituisce un'operazione di adattamento equitativo, pienamente conforme ai principi generali e rispettosa della funzione perequativa del risarcimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente fatto applicazione delle tabelle milanesi a punti, come criterio orientativo privilegiato.
D'altronde è la stessa appellante ad avere invocato, nel giudizio di primo grado,
l'applicazione delle Tabelle Milanesi.
In ogni caso, la critica di non è stata puntuale, in quanto non Parte_1
basta limitarsi a contestare il criterio di una liquidazione, pur sempre equitativa, ma occorre operare una confutazione specifica della liquidazione stessa, opponendovi una analitica e ragionata confutazione, e non solo in termini matematici, che possa servire a porne in luce l'incongruenza.
Nel caso di specie, si è limitata ad invocare l'applicazione Parte_1
delle Tabelle romane senza indicare quale sarebbe l'importo spettante ai congiunti e senza specificare il perché la quantificazione del Tribunale sarebbe errata.
Ne consegue che, in relazione alla quantificazione del danno, la liquidazione operata dal
Tribunale va condivisa, tenuto conto del fatto che le lesioni riportate dal danneggiato, accertate nella misura del 70%, sono talmente gravi da aver determinato uno sconvolgimento della vita quotidiana dei suoi cari, essendo stati questi ultimi costretti a dedicare gran parte delle proprie energie all'assistenza e al supporto del congiunto. pagina 23 di 27 La moglie ha dovuto rinunciare alla propria individualità e attività lavorativa, nonché ai progetti di vita con il coniuge, che si ricorda a causa dei postumi riportati è risultato impossibilitato a utilizzare i quattro arti e dunque non solo a svolgere le mansioni di panettiere e di pizzaiolo, ma anche le più semplici attività manuali.
La nascita dei figli non può di per sé sminuire, come invece sostenuto da
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la portata della lesione del rapporto parentale in capo alla moglie e Parte_1
al padre del danneggiato che, invece, rimane grave.
Come già correttamente evidenziato dal tribunale il sinistro occorso al danneggiato ha arrecato un enorme dolore alla moglie, tenuto conto che, “come si evince dalle numerose rappresentazioni fotografiche versate in atti che da molti anni i coniugi trascorrevano insieme tutti i momenti più importanti della loro vita e condividevano il progetto comune di trasferirsi all'estero ed avviare un'attività di ristorazione. Inoltre, le lesioni riportate dal coniuge sono così gravi da aver determinato uno sconvolgimento della vita quotidiana, essendo costretta a dedicare gran parte Controparte_4
delle proprie energie all'assistenza e al supporto del marito.
L'attribuzione da parte del Tribunale del punteggio massimo (30 punti) di cui alla lettera
E appare, pertanto, pienamente giustificata alla luce delle risultanze del giudizio e non risulta smentita da elementi di segno contrario forniti dalla Parte_1
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale subito dal padre Controparte_5
lamenta che il tribunale abbia riconosciuto i 16 punti Parte_1
previsti dalle Tabelle Milanesi in caso di convivenza e 5 punti per l'intensità del legame affettivo.
La doglianza non può essere condivisa, essendo pacifico, oltre che documentalmente provato che, al momento del sinistro, si fosse sposato da un mese, ma Controparte_3
continuasse a convivere con il padre, senza che abbia Parte_1
offerto elementi di segno contrario.
pagina 24 di 27 La circostanza riferita da secondo cui il padre non convive Parte_1
più con il figlio, essendosi trasferito con la moglie e i figli in un altro paese, risulta generica in quanto non precisa, né tantomeno prova, quando tale convivenza sia cessata.
E' poi naturale, trattandosi di un genitore, la sofferenza patita da per Controparte_5
le gravissime lesioni riportate dal figlio, in quanto connaturata al rapporto genitoriale e, come tale, non bisognosa di specifica dimostrazione, potendo presumersi secondo l'id quod plerumque accidit, fermo restando la possibilità per la , Parte_1
di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo o la mancata sussistenza del predetto pregiudizio, prova che, nel caso di specie, non è stata data.
Passando ad esaminare il secondo motivo di appello incidentale, va, preliminarmente, ricordato che il Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c in forza della quale i convenuti avrebbero dovuto corrispondere “1) a
[...]
la somma di euro 300.000,00, tenuto conto del concorso di colpa del CP_3
danneggiato, nonché delle poste di danno domandate, tra cui il danno non patrimoniale
(tabelle di Milano per persona di anni 27 con invalidità al 70%) e 147,00 euro al giorno per inabilità temporanea, applicata rispetto ai postumi permanenti la personalizzazione massima, oltre alle spese mediche ed ad una somma equitativamente determinata da qualificarsi come perdita di chance di aprire una pizzeria in Australia;
2) a
[...]
la somma di euro 30.000,00; 3) a la CP_5 Controparte_4
somma di euro 80.000,00; 4) alle parti un contributo spese di lite nella misura di euro
10.000,00, oltre accessori, oltre spese documentate, ivi incluse le spese di ctp;
5)
l'assicurazione si farà del pari carico delle spese di CTU medico legale, come liquidate dal Giudice” (cfr. ordinanza del 5.4.2022).
Tale proposta veniva accettata dagli attori, ma rifiutata dalla Compagnia.
Sostengono gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare in conformità.
pagina 25 di 27 Il motivo non può essere condiviso, atteso che la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale ai sensi dell'art. 185- bis c.p.c non costituisce un provvedimento decisorio, né vincola il giudice nella successiva valutazione del merito della causa.
Va, altresì, respinto il terzo motivo di appello incidentale.
Merita ricordare che il Tribunale ha compensato fra le parti le spese di lite nella misura del 50% e posto la restante parte a carico dei convenuti, in solido tra loro, condannandoli a corrispondere in favore degli attori la somma complessiva di euro 9.036,95 per compensi ed euro 283,44 per spese oltre accessori.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la liquidazione risulta corretta, avendo il Tribunale proceduto secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento (da euro 52.001 ad euro 260.000,00) e ciò sulla base della somma effettivamente riconosciuta, riducendo poi l'importo nella misura del 50% in base all'accertato concorso di responsabilità ed applicando l'aumento del 30% in base al numero delle parti.
In conclusione, quindi, entrambi gli appelli vanno rigettati e la sentenza impugnata confermata.
L'esito della controversia consiglia l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Vanno, invece, dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dei signori e CP_1
essendo rimasti contumaci. CP_2
Deve anche dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, questi ultimi in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e avverso la CP_3 Controparte_4 Controparte_5
sentenza del Tribunale di Milano n. 6793/2023, pubblicata il 18/08/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dichiara l'irripetibilità delle spese del grado nei confronti dei signori e CP_1
CP_2
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, questi ultimi in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello principale e l'appello incidentale ex art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
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