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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20562/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
P. IV in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Ilaria Santino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
3E P. IV , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biancamaria Scala, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024
FATTO E DIRITTO
La società (dora in poi solo ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4752/20 emesso da questo Tribunale in data
27/8/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
Co (d'ora in poi solo ”), della somma di Controparte_2
€ 35.9880 a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in favore della stessa.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva:
- preliminarmente, in rito, la nullità del decreto ingiuntivo, ex artt. 163, comma 2,
n. 3 e 164 c.p.c. per incertezza del petitum rispetto alla quantificazione degli interessi, non potendo dedursi la decorrenza degli stessi in modo univoco dalla documentazione esibita;
ancora, per violazione dell'art. 112 c.p.c., risultando concessi in fase monitoria gli interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/02 mentre il ricorrente li aveva espressamente richiesti in misura legale;
infine, perché sul quantum complessivamente dovuto incideva la erronea imputazione dei pagamenti da parte del ricorrente, e perché non era stata esibito l'estratto notarile delle fatture;
Co
-nel merito, che il mancato integrale pagamento delle fatture emesse dalla e reclamate in sede monitoria, era conseguenza del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima rispetto agli impegni assunti con i contratti sottoscritti dalle parti in data 17/10/2017, 5/12/2017 e 1/6/2018;
-che, in particolare, in merito al contratto del 5/12/2017, la prestatrice si era resa inadempiente, tra gli altri, all'obbligo di manutenzione ordinaria, da svolgersi due volte l'anno presso gli impianti fotovoltaici di proprietà di essa esponente, nonchè all'obbligo di gestione amministrativa;
-che, quale conseguenza dell'omessa manutenzione in loco, l'impianto sito in
Santa Domenica Talao, in data 24/2/2019, era stato divelto e danneggiato dal vento, con conseguenti danni quantificati dalla perizia di parte in € 39.965,00;
-che, in tale occasione, la ricorrente non aveva comunicato ad essa opponente l'anomalia (riscontrabile dal monitoraggio giornaliero da remoto cui era tenuta), non aveva fatto accesso al sito per constatare i danni, non aveva prestato assistenza nella gestione del sinistro con la compagnia assicurativa;
-che essa opponente aveva più volte lamentato i detti inadempimenti, manifestando per fatti concludenti la volontà di risolvere il contratto del
5/12/2017, evitando così che l'accordo si rinnovasse automaticamente per il biennio successivo, come previsto dall'art. 7 dello stesso;
Co
-che, per quanto precede, la fattura n. 88 emessa da per il rinnovo del canone era da ritenersi del tutto indebita;
-che, anche rispetto agli altri due contratti, non essendo stato eseguito l'aggiornamento del regolamento di servizio e la comunicazione di adeguamento, gli importi reclamati con le fatture nn. 190 e 146 andavano ridotti in proporzione all'effettivo adempimento.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente, in rito, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertato l'inadempimento di parte opposta, dichiararsi non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca del provvedimento monitorio;
in subordine, ricalcolarsi al ribasso gli importi pretesi in proporzione alle prestazioni effettivamente rese sulla scorta della perizia di parte prodotta in atti o nella diversa misura ritenuta congrua, se del caso anche previa CTU;
in ogni caso, condannarsi parte opposta al pagamento della somma di € 39.956,00 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni o della diversa somma ritenuta congrua;
accertarsi, inoltre, l'avvenuta risoluzione del contratto del Co 5/12/2017 in conseguenza del grave inadempimento della a far data dall'inizio del secondo semestre contrattuale o, in subordine, dal 24/2/2019 ovvero, in ulteriore subordine, dalla scadenza del primo biennio (31/12/2019). Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale resistendo all'opposizione, evidenziava:
-che le prestazioni dovute per l'anno 2018 erano state regolarmente adempiute, mentre per i periodi successivi all'incidente occorso il 24/2/2019, il mancato adempimento era dipeso dalla condotta non collaborativa di AR;
- che alcuna responsabilità le era addebitabile per l'evento del 24/2/2019, in quanto l'intervento di manutenzione ordinaria cui essa era tenuta, lungi dal verificare la stabilità dell'impianto, era limitato ad un controllo a vista dello stesso;
- che, in realtà, l'incidente si era verificato esclusivamente a causa del forte vento;
- che, in ogni caso, nel precedente report del 22/9/2017 erano state segnalate delle criticità relative alla integrità dei moduli, cui avrebbe dovuto porre rimedio la committente;
- che, sotto altro aspetto, il contratto prevedeva l'obbligo in capo alla prestatrice di assistenza alla gestione amministrativa e non di gestione diretta in sostituzione della committente;
- che, qualificandosi i contratti intercorsi tra le parti come appalti, il committente era decaduto dall'azione per i difetti e vizi ex art. 1665 c.c., mai contestati prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- che il contratto del 5/12/2017 si era rinnovato tacitamente poiché non era stata comunicata alcuna disdetta.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dichiararsi, preliminarmente, la decadenza dell'opponente ex art. 1667 c.c. dalla garanzia per vizi e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e la domanda convenzionale poiché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi nella misura già liquidata in fase monitoria o diversamente liquidata in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione e compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza del 23/10/2024, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta, ma soltanto in minima parte per ciò che concerne la decorrenza degli interessi (come si vedrà infra), dovendo per il resto essere rigettata.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente, è sufficiente evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere - sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti - all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La necessità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti della incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 14/7/2022, n. 22253; Cass.9/11/2021, n. 32792; Cass.
6/5/2013, n. 10503).
Nel merito, occorre osservare che la pretesa creditoria azionata in giudizio
Co trae origine da prestazioni rese dalla società sulla base di tre diversi accordi afferenti agli impianti fotovoltaici di proprietà dell'odierna opponente. In particolare, un primo accordo, formalizzato con l'accettazione dell'offerta del 16/10/2017, riguardava il ripristino delle condizioni dell'impianto 199,92 KWp per un importo di € 16.500,00 da corrispondersi con pagamento rateale, in Co relazione al quale è stata emessa dalla la fattura n. 191 del 28/11/2018. Un secondo contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica ed amministrativa di tutti e cinque gli impianti fotovoltaici, formalizzato, dapprima, nell'offerta del 17/10/2017 e, poi, nel contratto del 5/12/2017, prevedeva il pagamento di un canone biennale di € 15.000,00 a decorrere dal mese di novembre 2017, tacitamente prorogabile per un altro biennio. In relazione alle prestazioni di tale contratto risultano emesse in data 28/11/2017 la fattura n. 190 di € 13.000,00 e, in data 21/5/2020, la fattura n. 88 di € 15.000,00, relative ciascuna al pagamento del canone del primo e del secondo biennio. Infine, vi è un terzo contratto, formalizzatosi nell'accettazione dell'offerta dell'1/6/2018 per la sostituzione di un inverter presso l'impianto fotovoltaico di 199 kWp, in relazione Co al quale la ha emesso la fattura n. 146 del 13/7/2018 dell'importo di €
3.000,00.
Va detto poi che, come è pacifico tra le parti, tutta l'attività inerente la Co descritta attività negoziale venne condotta per la società dall'ing. e Per_1 per la società dall'ing. in virtù dei pregressi rapporti Pt_1 Persona_2
professionali e di amicizia intercorsi fra gli stessi. Anzi, proprio in virtù di tali pregressi rapporti, le due società convengono sul fatto che le credenziali di accesso al GSE (Gestore Servizi Energetici), necessarie per la gestione tecnico- amministrativa degli impianti e le credenziali TIGO, necessarie per il Co monitoraggio della produzione, furono comunicate alla nell'agosto del 2017, ossia prima ancora della formalizzazione del contratto di service. Per lo stesso motivo, inoltre, fu consentito ai tecnici della predetta società di accedere agli impianti in data 22/9/2017, anche se, come vedremo infra, rispetto alla funzione di tale intervento le posizioni delle parti divergono diametralmente.
Ma andando con ordine, occorre osservare che, a fronte di tali pattuizioni,
Co la società opponente ha eccepito una serie di inadempimenti della che, secondo la sua prospettazione, costituirebbero il nucleo in fatto sia di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia dell'avvenuta risoluzione del contratto di servizio.
In particolare, per ciò che riguarda il contratto di service, sostiene
Co l'opponente che la , per l'anno 2018, avrebbe eseguito soltanto uno dei due interventi di manutenzione programmata degli impianti e nessuno per gli anni successivi.
Sul punto, preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di Co decadenza e prescrizione sollevata dalla . In primo luogo, deve evidenziarsi che la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per vizi riguarda l'appalto di opere, atteso che il concetto di “vizio” evoca un difetto o un'alterazione che attiene all'opera nella sua materialità e fisicità. In ogni caso, il richiamo a tale disciplina è inconferente quando, come nella specie, sia dedotto un adempimento parziale della prestazione contrattuale assunta, trovando applicazione in questo caso la normativa generale in tema di inadempimento ex art. 1453 e ss c.c. (cfr.
Cass. 14/2/2019, n. 4511).
Ciò posto, quanto al contestato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria, non convince la tesi di secondo cui il report Pt_1 eseguito in data 22/9/2017 non sarebbe adempitivo dell'obbligazione contrattualmente assunta, in quanto eseguito in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di service. Infatti, in primo luogo deve osservarsi che la scheda contenente il rapporto informativo redatta in occasione del sopralluogo del 22/9/2017 è del tutto analoga, da un punto di vista contenutistico, a quella redatta in data 23-24/5/2018. Ciò induce a ritenere che l'intervento non fosse finalizzato, come invece sostiene la predetta società, semplicemente a “prendere atto delle caratteristiche degli impianti e del loro stato di manutenzione”, ma che fosse più propriamente il check-up tecnico iniziale di cui al successivo contratto di service. Del resto, come si è già detto, tra le due società intercorrevano rapporti pregressi alla stipula del contratto che rendono del tutto plausibile l'esistenza di un accordo volto ad anticipare l'esecuzione della prestazione rispetto alla formale sottoscrizione dello stesso. A dimostrazione di ciò, in particolare, va considerato
Co che già nel luglio 2017, AR inviava alla tutta la documentazione concernente i propri impianti (v. mail del 23/7/2017 allegata alla produzione dell'opposta) e, nel successivo mese di agosto, comunicava le credenziali di accesso al GSE
(Gestore Servizi Energetici) necessarie per la gestione degli aspetti tecnico- amministrativi degli impianti, nonché le credenziali TIGO per il monitoraggio della produzione (v. allegato 5 della produzione di parte opposta). Ulteriore conferma di un'anticipazione della data di inizio dell'attività rispetto a quella indicata nel contratto del 5/12/2017 è, poi, la circostanza che la prima fattura Co emessa dalla in data antecedente alla formalizzazione dell'accordo, la n.
190/2017 del 28/11/2017 – relativa sia all'attività di monitoraggio che al canone per il biennio 2018/2019 – non è stata specificamente contestata dall'opponente, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con riferimento alla collocazione temporale delle prestazioni ivi descritte. Infatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, lamenta genericamente il mancato adempimento delle obbligazioni Pt_1 contrattuali dopo l'incidente del 24/2/2019, di cui si dirà infra, senza, tuttavia, mai Co addebitare alla di aver svolto per il biennio 2018-2019 un solo sopralluogo invece dei due programmati.
Proprio il suindicato incidente del 24/2/2019 verificatosi presso l'impianto da 45,50 kWp di San Domenico Talao costituirebbe, secondo l'assunto di parte Co opponente, la prova provata dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto di service. Sostiene, infatti, che non solo la predetta Pt_1
società avrebbe omesso di controllare la stabilità della struttura ed, in particolare, il suo ancoraggio al fabbricato su cui era posizionata, rendendo possibile il sinistro, ma avrebbe anche omesso di dare notizia dell'accaduto ad essa committente, nonché di provvedere alla stima dei relativi danni.
Orbene, che l'impianto in questione sia stato completamente divelto a causa dell'azione del vento è circostanza pacifica atteso che anche nella perizia di parte opponente estimativa dei danni si fa riferimento, nella descrizione dell'evento, ad un pannello rimosso dall'azione del vento. Inoltre, nella corrispondenza in atti e, precisamente, nella mail del 3/12/2019, l'ing. Co richiede alla un piano di manutenzione straordinaria per i Persona_2 danneggiamenti avuti agli impianti “connessi al forte vento del febbraio ultimo scorso”.
Invece, che il vento non sia stata la causa assorbente dell'evento de quo, ma che abbia concorso alla sua verificazione l'omesso controllo della stabilità Co dell'impianto, da parte della , è circostanza che non ha trovato adeguato riscontro probatorio nelle risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
In particolare, per quanto concerne la prova testimoniale espletata, non è indicativa la testimonianza resa dal teste , perito di parte Testimone_1 opponente, in quanto questi, pur avendo attribuito l'evento in questione Co all'omesso controllo delle bullonerie da parte della (v. perizia in atti), ha poi precisato in sede testimoniale di non aver visionato l'impianto divelto e, dunque, il relativo stato manutentivo, essendo lo stesso già stato rimosso all'atto del suo intervento. Dunque, il suo accertamento è frutto di una mera deduzione compiuta sulla base del fatto che dalle “carte” visionate non risultava documentazione attestante un controllo sul serraggio della bulloneria.
Di segno contrario, invece, la testimonianza resa da , tecnico Testimone_2
Co della , il quale ha affermato che la bulloneria era ben serrata in quanto, se così non fosse stato, sarebbe volato via solo il modulo e non tutta la struttura come, invece, è accaduto.
Ma oltre alle risultanze della prova testimoniale, induce ad escludere una responsabilità della società opposta nella causazione del sinistro anche il fatto che
Co l'ing. nella corrispondenza intercorsa con la , Persona_2 nell'immediatezza e successivamente all'incidente, non ha mai imputato la sua verificazione a comportamenti omissivi della società opposta, di cui, invece, si è limitato solo a sollecitare un intervento per il ripristino dell'impianto.
Significativa, in particolare, è la mail dell'11/6/2019, nella quale il predetto Co indicava al responsabile della il riepilogo delle necessarie opere di manutenzione straordinarie da compiersi sugli impianti, unitamente ad un piano di rientro mediante 24 rate mensili per il pagamento sia degli interventi straordinari da eseguirsi, che dell'esposizione debitoria accumulata. Ed è ragionevole ritenere, invece, che ove la società opponente avesse ritenuto la 3E responsabile del sinistro, non solo avrebbe contestato alla stessa il ritenuto inadempimento nel corso di tale rapporto epistolare, ma certamente non avrebbe richiesto il suo intervento per l'esecuzione delle opere straordinarie di ripristino dell'impianto.
Dunque, in base agli elementi probatori acquisiti in giudizio, l'evento dannoso in oggetto non può addebitarsi ad un inadempimento della società opposta.
Sempre con riferimento al contratto di service, sostiene ancora l'opponente Co che la si sarebbe resa inadempiente alle altre prestazioni contemplate dal contratto, omettendo, in particolare, di gestire in via esclusiva i rapporti amministrativi con gli Enti competenti in conformità di quanto stabilito dall'art. 3)
e di inteloquire con le compagnie di assicurazione in occasione dei vari sinistri occorsi agli impianti.
Va, tuttavia, osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la 3E assumeva non già l'obbligo di “gestire in via esclusiva” i suindicati rapporti amministrativi, compresi quelli con le compagnie di assicurazione, ma di prestare “assistenza” alla committente nella gestione degli stessi, come si desume dal tenore letterale dell'art. 3) del contratto in atti, intitolato per l'appunto “Assistenza alla gestione complessiva dei rapporti amministrativi…”. Ciò peraltro si evince anche dall'Offerta O&M allegata al contratto e dallo stesso richiamata, in cui, nello specificare le prestazioni assunte dall'odierna opposta, è fatto sempre riferimento ad un'attività di “assistenza” tecnico-amministrativa e non già di gestione in via esclusiva. Di conseguenza, le attività poste in essere direttamente da nei confronti dell'Enel o presso il Pt_1
GSE, quali emergerebbero dalle mail allegate alla perizia di parte opponente, non
Co sono di per sé indicative dell'inadempimento della alle prestazioni de quibus.
Né lo sono le interlocuzioni dirette di con le compagnie di assicurazione in Pt_1
occasione dei sinistri occorsi agli impianti, circostanza che trova conferma nella
Co mail inviata da alla in occasione del sinistro del 15/6/2018, in cui la Pt_1 predetta società, lungi dal sollecitare un intervento diretto di quest'ultima, si limitava a richiederle il preventivo dei danni da inviare alla società di assicurazione.
Sempre con riferimento al contratto di full service, sostiene che nulla Pt_1
sarebbe dovuto a titolo di canone per il biennio 2020-2021 (v. fattura n. 88 del
Co 21/5/2020) non avendo la eseguito alcuno degli interventi contrattualmente preventivati. Anzi, sostiene l'opponente, che il contratto, a causa dei ripetuti inadempimenti della predetta verificatisi nel biennio precedente, si sarebbe di fatto risolto, con conseguente mancato rinnovo tacito dello stesso.
Preliminarmente, deve escludersi che la risoluzione possa essersi verificata
“di fatto” in ragione dell'inadempimento dell'opposta. Infatti, al di fuori dei casi tipizzati di risoluzione di diritto, tale forma di caducazione del contratto presuppone pur sempre l'accertamento giudiziale dell'inadempimento di una delle parti e la pronuncia del giudice avente natura costitutiva. Escluso quindi l'avvenuto scioglimento del rapporto, è pacifico tra le parti che nel corso di tale seconda annualità non sono stati eseguiti gli interventi programmati di verifica
Co degli impianti fotovoltaici. Tuttavia, mentre l'opponente addebita alla l'inadempimento delle prestazioni, quest'ultima sostiene di non aver potuto adempiere a causa del comportamento ostativo di che le avrebbe impedito Pt_1
l'accesso agli impianti. In effetti, agli atti di causa vi è una pec del 17/5/2019 (v. Co allegato 17 della produzione di parte opposta) con la quale la chiedeva l'autorizzazione a procedere alla visita ispettiva degli impianti per il giorno
20/5/2019, alla quale non risulta che AR abbia dato riscontro. Vi è poi una seconda pec datata 25/11/2019 con la quale la 3E avanzava nuovamente richiesta di accesso per il giorno 2/12/2019, cui seguiva risposta dell'ing. il Persona_2 quale anteponeva alla visita ispettiva la necessità che la 3E desse “prima riscontro al piano di manutenzione straordinaria, che vi abbiamo da tempo sottoposto, a seguito dei danneggiamenti che gli impianti hanno avuto, connessi al forte vento del febbraio ultimo scorso” (v. pec del 3/12/2019). Il tenore di tale missiva sembra, dunque, confermare la tesi dell'odierna opposta, secondo cui i rapporti tra Co le due società ebbero ad incrinarsi dopo che la non accettò di eseguire le opere di ripristino dell'impianto danneggiato - opere che, comunque, non rientravano nell'ambito del contratto di service - con la conseguenza che, a partire da quel momento, la stessa non fu più messa in condizioni di adempiere la propria prestazione, come si evince inequivocabilmente dalla richiamata corrispondenza.
E ad ulteriore riprova di ciò vi è poi la circostanza, confermata anche in sede
Co testimoniale, che nel corso del 2020 AR modificò le password con le quali la eseguiva da remoto l'assistenza agli impianti, che, pertanto, come dedotto da quest'ultima, potè avvenire soltanto tramite RO (v. allegato 19 di parte opposta). In definitiva, alla luce di quanto sopra evidenziato, se, da un lato deve ritenersi che il contratto di service allo scadere del primo biennio, in mancanza di disdetta, si sia tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio, dall'altro lato, il venir meno della necessaria collaborazione di condizionante il puntuale Pt_1
Co adempimento delle prestazioni assunte dalla , ha di fatto impedito a quest'ultima di dare regolare esecuzione al contratto, con la conseguenza che alcun inadempimento può essere alla stessa imputato.
Quanto, infine, ai due contratti del 16/10/2017 e del 1/6/2018, premesso che si riferiscono entrambi ad interventi di carattere straordinario per i quali sono state emesse le fatture n 191/2017 e n. 146/2018, la doglianza mossa
Co dall'opponente - peraltro solo nella presente sede processuale - secondo cui la non avrebbe eseguito le dovute attività di aggiornamento del regolamento di esercizio e la comunicazione di adeguamento - che, a suo dire, dovrebbe giustificare quanto meno una riduzione dell'importo dovuto – appare smentita Co dalla documentazione versata in atti. Infatti, la ha prodotto all'allegato 22) della sua produzione, le comunicazioni inviate alla GSE riguardanti entrambi gli interventi effettuati, sebbene nell'offerta del 1/6/2018 tale obbligo non fosse stato espressamente assunto.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, le doglianze dell'opponente in ordine alla sussistenza dei dedotti inadempimenti della società opposta devono essere tutte rigettate. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non essendo ascrivibile a responsabilità
Co della l'evento dannoso verificatosi in data 26/2/2019.
Per quanto riguarda la contestazione attinente agli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo, va puntualizzato che detti accessori erano stati richiesti dalla ricorrente al tasso “legale” e sono stati riconosciuti nel decreto nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla notificazione del provvedimento monitorio. Ebbene, ritiene l'opponente che tale pronuncia abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Sennonché, va osservato che gli interessi al saggio previsto dal 4 comma della citata disposizione, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, corrispondono agli “interessi legali” dovuti dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, con la sola particolarità che essi vanno corrisposti in tale misura soltanto nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui sono accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico (cfr. Cass. 1/3/2023, n.
687).
E', invece, fondata la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi che sono stati accordati erroneamente nel decreto ingiuntivo dalla data di emissione delle fatture, laddove, invece, il contratto di service prevedeva il pagamento rateale del canone in 12 rate mensili con decorrenza dal 1/12/2018. Non sono invece condivisibili le contestazioni all'imputazione dei pagamenti effettuata dalla Co
, atteso che, sebbene nel bonifico di € 2.000,00 sia indicata la fattura n. 191/17, la dicitura “acconto sulla mensilità” deve intendersi come acconto sui canoni, non essendo stata provata l'esistenza di un accordo in merito al pagamento rateale mensile della fattura n. 191/2017.
Ne consegue, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della complessiva somma di
€ 35.988,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere, quanto alla somma di € 28.000,00 dalla scadenza dei singoli ratei mensili e, quanto alle somme di € 4.688,00 e di € 3.300,00, dall'emissione delle rispettive fatture sino alla notificazione della domanda e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., quanto al periodo successivo e sino al saldo.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4752/2020, emesso in data 27/8/2020, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società così Parte_1
provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della della somma di Parte_2
€ 35.988,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere, quanto alla somma di € 28.000,00, dalla scadenza dei singoli ratei mensili e, quanto alle somme di € 4.688,00 e di € 3.300,00, dall'emissione delle rispettive fatture e sino alla notificazione della domanda e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., quanto al periodo successivo e sino al saldo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 8.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 21/1/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20562/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
P. IV in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Ilaria Santino, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
3E P. IV , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Biancamaria Scala, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2024
FATTO E DIRITTO
La società (dora in poi solo ) proponeva opposizione Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4752/20 emesso da questo Tribunale in data
27/8/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
Co (d'ora in poi solo ”), della somma di Controparte_2
€ 35.9880 a titolo di corrispettivo per prestazioni rese in favore della stessa.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva:
- preliminarmente, in rito, la nullità del decreto ingiuntivo, ex artt. 163, comma 2,
n. 3 e 164 c.p.c. per incertezza del petitum rispetto alla quantificazione degli interessi, non potendo dedursi la decorrenza degli stessi in modo univoco dalla documentazione esibita;
ancora, per violazione dell'art. 112 c.p.c., risultando concessi in fase monitoria gli interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/02 mentre il ricorrente li aveva espressamente richiesti in misura legale;
infine, perché sul quantum complessivamente dovuto incideva la erronea imputazione dei pagamenti da parte del ricorrente, e perché non era stata esibito l'estratto notarile delle fatture;
Co
-nel merito, che il mancato integrale pagamento delle fatture emesse dalla e reclamate in sede monitoria, era conseguenza del grave inadempimento contrattuale di quest'ultima rispetto agli impegni assunti con i contratti sottoscritti dalle parti in data 17/10/2017, 5/12/2017 e 1/6/2018;
-che, in particolare, in merito al contratto del 5/12/2017, la prestatrice si era resa inadempiente, tra gli altri, all'obbligo di manutenzione ordinaria, da svolgersi due volte l'anno presso gli impianti fotovoltaici di proprietà di essa esponente, nonchè all'obbligo di gestione amministrativa;
-che, quale conseguenza dell'omessa manutenzione in loco, l'impianto sito in
Santa Domenica Talao, in data 24/2/2019, era stato divelto e danneggiato dal vento, con conseguenti danni quantificati dalla perizia di parte in € 39.965,00;
-che, in tale occasione, la ricorrente non aveva comunicato ad essa opponente l'anomalia (riscontrabile dal monitoraggio giornaliero da remoto cui era tenuta), non aveva fatto accesso al sito per constatare i danni, non aveva prestato assistenza nella gestione del sinistro con la compagnia assicurativa;
-che essa opponente aveva più volte lamentato i detti inadempimenti, manifestando per fatti concludenti la volontà di risolvere il contratto del
5/12/2017, evitando così che l'accordo si rinnovasse automaticamente per il biennio successivo, come previsto dall'art. 7 dello stesso;
Co
-che, per quanto precede, la fattura n. 88 emessa da per il rinnovo del canone era da ritenersi del tutto indebita;
-che, anche rispetto agli altri due contratti, non essendo stato eseguito l'aggiornamento del regolamento di servizio e la comunicazione di adeguamento, gli importi reclamati con le fatture nn. 190 e 146 andavano ridotti in proporzione all'effettivo adempimento.
Tanto premesso, chiedeva preliminarmente, in rito, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accertato l'inadempimento di parte opposta, dichiararsi non dovute le somme ingiunte con conseguente revoca del provvedimento monitorio;
in subordine, ricalcolarsi al ribasso gli importi pretesi in proporzione alle prestazioni effettivamente rese sulla scorta della perizia di parte prodotta in atti o nella diversa misura ritenuta congrua, se del caso anche previa CTU;
in ogni caso, condannarsi parte opposta al pagamento della somma di € 39.956,00 oltre IVA a titolo di risarcimento dei danni o della diversa somma ritenuta congrua;
accertarsi, inoltre, l'avvenuta risoluzione del contratto del Co 5/12/2017 in conseguenza del grave inadempimento della a far data dall'inizio del secondo semestre contrattuale o, in subordine, dal 24/2/2019 ovvero, in ulteriore subordine, dalla scadenza del primo biennio (31/12/2019). Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale resistendo all'opposizione, evidenziava:
-che le prestazioni dovute per l'anno 2018 erano state regolarmente adempiute, mentre per i periodi successivi all'incidente occorso il 24/2/2019, il mancato adempimento era dipeso dalla condotta non collaborativa di AR;
- che alcuna responsabilità le era addebitabile per l'evento del 24/2/2019, in quanto l'intervento di manutenzione ordinaria cui essa era tenuta, lungi dal verificare la stabilità dell'impianto, era limitato ad un controllo a vista dello stesso;
- che, in realtà, l'incidente si era verificato esclusivamente a causa del forte vento;
- che, in ogni caso, nel precedente report del 22/9/2017 erano state segnalate delle criticità relative alla integrità dei moduli, cui avrebbe dovuto porre rimedio la committente;
- che, sotto altro aspetto, il contratto prevedeva l'obbligo in capo alla prestatrice di assistenza alla gestione amministrativa e non di gestione diretta in sostituzione della committente;
- che, qualificandosi i contratti intercorsi tra le parti come appalti, il committente era decaduto dall'azione per i difetti e vizi ex art. 1665 c.c., mai contestati prima della notifica del decreto ingiuntivo;
- che il contratto del 5/12/2017 si era rinnovato tacitamente poiché non era stata comunicata alcuna disdetta.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dichiararsi, preliminarmente, la decadenza dell'opponente ex art. 1667 c.c. dalla garanzia per vizi e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e la domanda convenzionale poiché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, il tutto oltre interessi nella misura già liquidata in fase monitoria o diversamente liquidata in corso di causa, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione e compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza del 23/10/2024, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è fondata e va accolta, ma soltanto in minima parte per ciò che concerne la decorrenza degli interessi (come si vedrà infra), dovendo per il resto essere rigettata.
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente, è sufficiente evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione, pertanto, non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere - sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti - all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali. La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. La necessità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti della incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 14/7/2022, n. 22253; Cass.9/11/2021, n. 32792; Cass.
6/5/2013, n. 10503).
Nel merito, occorre osservare che la pretesa creditoria azionata in giudizio
Co trae origine da prestazioni rese dalla società sulla base di tre diversi accordi afferenti agli impianti fotovoltaici di proprietà dell'odierna opponente. In particolare, un primo accordo, formalizzato con l'accettazione dell'offerta del 16/10/2017, riguardava il ripristino delle condizioni dell'impianto 199,92 KWp per un importo di € 16.500,00 da corrispondersi con pagamento rateale, in Co relazione al quale è stata emessa dalla la fattura n. 191 del 28/11/2018. Un secondo contratto avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica ed amministrativa di tutti e cinque gli impianti fotovoltaici, formalizzato, dapprima, nell'offerta del 17/10/2017 e, poi, nel contratto del 5/12/2017, prevedeva il pagamento di un canone biennale di € 15.000,00 a decorrere dal mese di novembre 2017, tacitamente prorogabile per un altro biennio. In relazione alle prestazioni di tale contratto risultano emesse in data 28/11/2017 la fattura n. 190 di € 13.000,00 e, in data 21/5/2020, la fattura n. 88 di € 15.000,00, relative ciascuna al pagamento del canone del primo e del secondo biennio. Infine, vi è un terzo contratto, formalizzatosi nell'accettazione dell'offerta dell'1/6/2018 per la sostituzione di un inverter presso l'impianto fotovoltaico di 199 kWp, in relazione Co al quale la ha emesso la fattura n. 146 del 13/7/2018 dell'importo di €
3.000,00.
Va detto poi che, come è pacifico tra le parti, tutta l'attività inerente la Co descritta attività negoziale venne condotta per la società dall'ing. e Per_1 per la società dall'ing. in virtù dei pregressi rapporti Pt_1 Persona_2
professionali e di amicizia intercorsi fra gli stessi. Anzi, proprio in virtù di tali pregressi rapporti, le due società convengono sul fatto che le credenziali di accesso al GSE (Gestore Servizi Energetici), necessarie per la gestione tecnico- amministrativa degli impianti e le credenziali TIGO, necessarie per il Co monitoraggio della produzione, furono comunicate alla nell'agosto del 2017, ossia prima ancora della formalizzazione del contratto di service. Per lo stesso motivo, inoltre, fu consentito ai tecnici della predetta società di accedere agli impianti in data 22/9/2017, anche se, come vedremo infra, rispetto alla funzione di tale intervento le posizioni delle parti divergono diametralmente.
Ma andando con ordine, occorre osservare che, a fronte di tali pattuizioni,
Co la società opponente ha eccepito una serie di inadempimenti della che, secondo la sua prospettazione, costituirebbero il nucleo in fatto sia di un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sia dell'avvenuta risoluzione del contratto di servizio.
In particolare, per ciò che riguarda il contratto di service, sostiene
Co l'opponente che la , per l'anno 2018, avrebbe eseguito soltanto uno dei due interventi di manutenzione programmata degli impianti e nessuno per gli anni successivi.
Sul punto, preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di Co decadenza e prescrizione sollevata dalla . In primo luogo, deve evidenziarsi che la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. in tema di garanzia per vizi riguarda l'appalto di opere, atteso che il concetto di “vizio” evoca un difetto o un'alterazione che attiene all'opera nella sua materialità e fisicità. In ogni caso, il richiamo a tale disciplina è inconferente quando, come nella specie, sia dedotto un adempimento parziale della prestazione contrattuale assunta, trovando applicazione in questo caso la normativa generale in tema di inadempimento ex art. 1453 e ss c.c. (cfr.
Cass. 14/2/2019, n. 4511).
Ciò posto, quanto al contestato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria, non convince la tesi di secondo cui il report Pt_1 eseguito in data 22/9/2017 non sarebbe adempitivo dell'obbligazione contrattualmente assunta, in quanto eseguito in data antecedente alla sottoscrizione del contratto di service. Infatti, in primo luogo deve osservarsi che la scheda contenente il rapporto informativo redatta in occasione del sopralluogo del 22/9/2017 è del tutto analoga, da un punto di vista contenutistico, a quella redatta in data 23-24/5/2018. Ciò induce a ritenere che l'intervento non fosse finalizzato, come invece sostiene la predetta società, semplicemente a “prendere atto delle caratteristiche degli impianti e del loro stato di manutenzione”, ma che fosse più propriamente il check-up tecnico iniziale di cui al successivo contratto di service. Del resto, come si è già detto, tra le due società intercorrevano rapporti pregressi alla stipula del contratto che rendono del tutto plausibile l'esistenza di un accordo volto ad anticipare l'esecuzione della prestazione rispetto alla formale sottoscrizione dello stesso. A dimostrazione di ciò, in particolare, va considerato
Co che già nel luglio 2017, AR inviava alla tutta la documentazione concernente i propri impianti (v. mail del 23/7/2017 allegata alla produzione dell'opposta) e, nel successivo mese di agosto, comunicava le credenziali di accesso al GSE
(Gestore Servizi Energetici) necessarie per la gestione degli aspetti tecnico- amministrativi degli impianti, nonché le credenziali TIGO per il monitoraggio della produzione (v. allegato 5 della produzione di parte opposta). Ulteriore conferma di un'anticipazione della data di inizio dell'attività rispetto a quella indicata nel contratto del 5/12/2017 è, poi, la circostanza che la prima fattura Co emessa dalla in data antecedente alla formalizzazione dell'accordo, la n.
190/2017 del 28/11/2017 – relativa sia all'attività di monitoraggio che al canone per il biennio 2018/2019 – non è stata specificamente contestata dall'opponente, prima dell'instaurazione del presente giudizio, con riferimento alla collocazione temporale delle prestazioni ivi descritte. Infatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, lamenta genericamente il mancato adempimento delle obbligazioni Pt_1 contrattuali dopo l'incidente del 24/2/2019, di cui si dirà infra, senza, tuttavia, mai Co addebitare alla di aver svolto per il biennio 2018-2019 un solo sopralluogo invece dei due programmati.
Proprio il suindicato incidente del 24/2/2019 verificatosi presso l'impianto da 45,50 kWp di San Domenico Talao costituirebbe, secondo l'assunto di parte Co opponente, la prova provata dell'inadempimento della alle obbligazioni assunte con il contratto di service. Sostiene, infatti, che non solo la predetta Pt_1
società avrebbe omesso di controllare la stabilità della struttura ed, in particolare, il suo ancoraggio al fabbricato su cui era posizionata, rendendo possibile il sinistro, ma avrebbe anche omesso di dare notizia dell'accaduto ad essa committente, nonché di provvedere alla stima dei relativi danni.
Orbene, che l'impianto in questione sia stato completamente divelto a causa dell'azione del vento è circostanza pacifica atteso che anche nella perizia di parte opponente estimativa dei danni si fa riferimento, nella descrizione dell'evento, ad un pannello rimosso dall'azione del vento. Inoltre, nella corrispondenza in atti e, precisamente, nella mail del 3/12/2019, l'ing. Co richiede alla un piano di manutenzione straordinaria per i Persona_2 danneggiamenti avuti agli impianti “connessi al forte vento del febbraio ultimo scorso”.
Invece, che il vento non sia stata la causa assorbente dell'evento de quo, ma che abbia concorso alla sua verificazione l'omesso controllo della stabilità Co dell'impianto, da parte della , è circostanza che non ha trovato adeguato riscontro probatorio nelle risultanze istruttorie acquisite in giudizio.
In particolare, per quanto concerne la prova testimoniale espletata, non è indicativa la testimonianza resa dal teste , perito di parte Testimone_1 opponente, in quanto questi, pur avendo attribuito l'evento in questione Co all'omesso controllo delle bullonerie da parte della (v. perizia in atti), ha poi precisato in sede testimoniale di non aver visionato l'impianto divelto e, dunque, il relativo stato manutentivo, essendo lo stesso già stato rimosso all'atto del suo intervento. Dunque, il suo accertamento è frutto di una mera deduzione compiuta sulla base del fatto che dalle “carte” visionate non risultava documentazione attestante un controllo sul serraggio della bulloneria.
Di segno contrario, invece, la testimonianza resa da , tecnico Testimone_2
Co della , il quale ha affermato che la bulloneria era ben serrata in quanto, se così non fosse stato, sarebbe volato via solo il modulo e non tutta la struttura come, invece, è accaduto.
Ma oltre alle risultanze della prova testimoniale, induce ad escludere una responsabilità della società opposta nella causazione del sinistro anche il fatto che
Co l'ing. nella corrispondenza intercorsa con la , Persona_2 nell'immediatezza e successivamente all'incidente, non ha mai imputato la sua verificazione a comportamenti omissivi della società opposta, di cui, invece, si è limitato solo a sollecitare un intervento per il ripristino dell'impianto.
Significativa, in particolare, è la mail dell'11/6/2019, nella quale il predetto Co indicava al responsabile della il riepilogo delle necessarie opere di manutenzione straordinarie da compiersi sugli impianti, unitamente ad un piano di rientro mediante 24 rate mensili per il pagamento sia degli interventi straordinari da eseguirsi, che dell'esposizione debitoria accumulata. Ed è ragionevole ritenere, invece, che ove la società opponente avesse ritenuto la 3E responsabile del sinistro, non solo avrebbe contestato alla stessa il ritenuto inadempimento nel corso di tale rapporto epistolare, ma certamente non avrebbe richiesto il suo intervento per l'esecuzione delle opere straordinarie di ripristino dell'impianto.
Dunque, in base agli elementi probatori acquisiti in giudizio, l'evento dannoso in oggetto non può addebitarsi ad un inadempimento della società opposta.
Sempre con riferimento al contratto di service, sostiene ancora l'opponente Co che la si sarebbe resa inadempiente alle altre prestazioni contemplate dal contratto, omettendo, in particolare, di gestire in via esclusiva i rapporti amministrativi con gli Enti competenti in conformità di quanto stabilito dall'art. 3)
e di inteloquire con le compagnie di assicurazione in occasione dei vari sinistri occorsi agli impianti.
Va, tuttavia, osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la 3E assumeva non già l'obbligo di “gestire in via esclusiva” i suindicati rapporti amministrativi, compresi quelli con le compagnie di assicurazione, ma di prestare “assistenza” alla committente nella gestione degli stessi, come si desume dal tenore letterale dell'art. 3) del contratto in atti, intitolato per l'appunto “Assistenza alla gestione complessiva dei rapporti amministrativi…”. Ciò peraltro si evince anche dall'Offerta O&M allegata al contratto e dallo stesso richiamata, in cui, nello specificare le prestazioni assunte dall'odierna opposta, è fatto sempre riferimento ad un'attività di “assistenza” tecnico-amministrativa e non già di gestione in via esclusiva. Di conseguenza, le attività poste in essere direttamente da nei confronti dell'Enel o presso il Pt_1
GSE, quali emergerebbero dalle mail allegate alla perizia di parte opponente, non
Co sono di per sé indicative dell'inadempimento della alle prestazioni de quibus.
Né lo sono le interlocuzioni dirette di con le compagnie di assicurazione in Pt_1
occasione dei sinistri occorsi agli impianti, circostanza che trova conferma nella
Co mail inviata da alla in occasione del sinistro del 15/6/2018, in cui la Pt_1 predetta società, lungi dal sollecitare un intervento diretto di quest'ultima, si limitava a richiederle il preventivo dei danni da inviare alla società di assicurazione.
Sempre con riferimento al contratto di full service, sostiene che nulla Pt_1
sarebbe dovuto a titolo di canone per il biennio 2020-2021 (v. fattura n. 88 del
Co 21/5/2020) non avendo la eseguito alcuno degli interventi contrattualmente preventivati. Anzi, sostiene l'opponente, che il contratto, a causa dei ripetuti inadempimenti della predetta verificatisi nel biennio precedente, si sarebbe di fatto risolto, con conseguente mancato rinnovo tacito dello stesso.
Preliminarmente, deve escludersi che la risoluzione possa essersi verificata
“di fatto” in ragione dell'inadempimento dell'opposta. Infatti, al di fuori dei casi tipizzati di risoluzione di diritto, tale forma di caducazione del contratto presuppone pur sempre l'accertamento giudiziale dell'inadempimento di una delle parti e la pronuncia del giudice avente natura costitutiva. Escluso quindi l'avvenuto scioglimento del rapporto, è pacifico tra le parti che nel corso di tale seconda annualità non sono stati eseguiti gli interventi programmati di verifica
Co degli impianti fotovoltaici. Tuttavia, mentre l'opponente addebita alla l'inadempimento delle prestazioni, quest'ultima sostiene di non aver potuto adempiere a causa del comportamento ostativo di che le avrebbe impedito Pt_1
l'accesso agli impianti. In effetti, agli atti di causa vi è una pec del 17/5/2019 (v. Co allegato 17 della produzione di parte opposta) con la quale la chiedeva l'autorizzazione a procedere alla visita ispettiva degli impianti per il giorno
20/5/2019, alla quale non risulta che AR abbia dato riscontro. Vi è poi una seconda pec datata 25/11/2019 con la quale la 3E avanzava nuovamente richiesta di accesso per il giorno 2/12/2019, cui seguiva risposta dell'ing. il Persona_2 quale anteponeva alla visita ispettiva la necessità che la 3E desse “prima riscontro al piano di manutenzione straordinaria, che vi abbiamo da tempo sottoposto, a seguito dei danneggiamenti che gli impianti hanno avuto, connessi al forte vento del febbraio ultimo scorso” (v. pec del 3/12/2019). Il tenore di tale missiva sembra, dunque, confermare la tesi dell'odierna opposta, secondo cui i rapporti tra Co le due società ebbero ad incrinarsi dopo che la non accettò di eseguire le opere di ripristino dell'impianto danneggiato - opere che, comunque, non rientravano nell'ambito del contratto di service - con la conseguenza che, a partire da quel momento, la stessa non fu più messa in condizioni di adempiere la propria prestazione, come si evince inequivocabilmente dalla richiamata corrispondenza.
E ad ulteriore riprova di ciò vi è poi la circostanza, confermata anche in sede
Co testimoniale, che nel corso del 2020 AR modificò le password con le quali la eseguiva da remoto l'assistenza agli impianti, che, pertanto, come dedotto da quest'ultima, potè avvenire soltanto tramite RO (v. allegato 19 di parte opposta). In definitiva, alla luce di quanto sopra evidenziato, se, da un lato deve ritenersi che il contratto di service allo scadere del primo biennio, in mancanza di disdetta, si sia tacitamente rinnovato per un ulteriore biennio, dall'altro lato, il venir meno della necessaria collaborazione di condizionante il puntuale Pt_1
Co adempimento delle prestazioni assunte dalla , ha di fatto impedito a quest'ultima di dare regolare esecuzione al contratto, con la conseguenza che alcun inadempimento può essere alla stessa imputato.
Quanto, infine, ai due contratti del 16/10/2017 e del 1/6/2018, premesso che si riferiscono entrambi ad interventi di carattere straordinario per i quali sono state emesse le fatture n 191/2017 e n. 146/2018, la doglianza mossa
Co dall'opponente - peraltro solo nella presente sede processuale - secondo cui la non avrebbe eseguito le dovute attività di aggiornamento del regolamento di esercizio e la comunicazione di adeguamento - che, a suo dire, dovrebbe giustificare quanto meno una riduzione dell'importo dovuto – appare smentita Co dalla documentazione versata in atti. Infatti, la ha prodotto all'allegato 22) della sua produzione, le comunicazioni inviate alla GSE riguardanti entrambi gli interventi effettuati, sebbene nell'offerta del 1/6/2018 tale obbligo non fosse stato espressamente assunto.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, le doglianze dell'opponente in ordine alla sussistenza dei dedotti inadempimenti della società opposta devono essere tutte rigettate. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non essendo ascrivibile a responsabilità
Co della l'evento dannoso verificatosi in data 26/2/2019.
Per quanto riguarda la contestazione attinente agli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo, va puntualizzato che detti accessori erano stati richiesti dalla ricorrente al tasso “legale” e sono stati riconosciuti nel decreto nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla notificazione del provvedimento monitorio. Ebbene, ritiene l'opponente che tale pronuncia abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo ampliato gli effetti giuridici della domanda rispetto a quanto richiesto dalla parte ricorrente.
Sennonché, va osservato che gli interessi al saggio previsto dal 4 comma della citata disposizione, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, corrispondono agli “interessi legali” dovuti dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, con la sola particolarità che essi vanno corrisposti in tale misura soltanto nell'ipotesi, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui sono accessori ad un debito nascente da un negozio giuridico (cfr. Cass. 1/3/2023, n.
687).
E', invece, fondata la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi che sono stati accordati erroneamente nel decreto ingiuntivo dalla data di emissione delle fatture, laddove, invece, il contratto di service prevedeva il pagamento rateale del canone in 12 rate mensili con decorrenza dal 1/12/2018. Non sono invece condivisibili le contestazioni all'imputazione dei pagamenti effettuata dalla Co
, atteso che, sebbene nel bonifico di € 2.000,00 sia indicata la fattura n. 191/17, la dicitura “acconto sulla mensilità” deve intendersi come acconto sui canoni, non essendo stata provata l'esistenza di un accordo in merito al pagamento rateale mensile della fattura n. 191/2017.
Ne consegue, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della complessiva somma di
€ 35.988,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere, quanto alla somma di € 28.000,00 dalla scadenza dei singoli ratei mensili e, quanto alle somme di € 4.688,00 e di € 3.300,00, dall'emissione delle rispettive fatture sino alla notificazione della domanda e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., quanto al periodo successivo e sino al saldo.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 4752/2020, emesso in data 27/8/2020, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società così Parte_1
provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore della della somma di Parte_2
€ 35.988,00 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere, quanto alla somma di € 28.000,00, dalla scadenza dei singoli ratei mensili e, quanto alle somme di € 4.688,00 e di € 3.300,00, dall'emissione delle rispettive fatture e sino alla notificazione della domanda e, ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., quanto al periodo successivo e sino al saldo;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 8.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 21/1/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)