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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
IL Gop dott. ssa Vittoria Uggenti, letto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; visti gli atti del proc. n. 5307/2018 R.G.; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.4.2025;
OSSERVA QUANTO SEGUE
L'avv. , ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere Controparte_1 la condanna dei sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, al pagamento del compenso per l'attività stragiudiziale, fino alla revoca del mandato Parte_5
e calcolate ex D.M. 55/2014, svolta in loro favore finalizzata al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte della giovane (deceduta – quale terza trasportata - in un incidente stradale Per_1 verificatosi in Ostuni all'alba del 15/8/2016).
In punto di fatto - l'avv. ha assunto di essere stata contattata dai familiari Controparte_1 della vittima (in particolare dallo zio materno, sig. ) la mattina del 15/8/2016 allo scopo Persona_2 di raggiungere gli stessi presso l'Ospedale di Brindisi ove effettivamente vi si era portata;
che successivamente, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e la documentazione, con racc. a/r Con del 1/9/2016 ha avanzato la richiesta alla Compagnia Assicurazioni che il liquidatore dott. CP_2
a seguito di trattative presso il Centro di Liquidazione di Lecce le aveva prospettato Persona_3 un'offerta complessiva pari ad €. 600.000 oltre spese funerarie e competenze legali. Di tale proposta transattiva ha informato i familiari presso il proprio studio spiegando loro che la stessa era scaturita dal vaglio di tutti gli elementi in possesso della Compagnia ivi compresa la circostanza che dagli accertamenti espletati dalla Polizia Giudiziaria era emerso che la conducente dell'autovettura finita fuori strada (a carico della quale era in corso un procedimento penale per omicidio stradale) a bordo della quale la giovane veva perso la vita, al momento del sinistro aveva sì avuto una condotta di Per_1 guida imprudente e colpevole, ma che si trovava in evidente stato di ebbrezza e che, nonostante ciò, la vittima aveva ugualmente preso posto nell'auto senza peraltro allacciare la cintura di sicurezza;
elementi che in termini di responsabilità, avevano indotto la Compagnia a formulare una proposta di risarcimento che contemplava una minima percentuale di concorso di colpa a carico della vittima (nella specie il 20% di concorso di colpa).
La ricorrente ha proseguito deducendo che dopo aver rappresentato verbalmente ai propri assistiti la proposta avanzata dalla Compagnia, con racc. a/r del 17/10/2016 ha loro formalizzato i termini chiedendo di farle conoscere le proprie definitive determinazioni in merito ed aggiungendo che a proprio parere vi erano margini per ottimizzare la proposta.
Senonchè, con raccomandate pec del 21/10/2016 e del 24/10/2016 sottoscritte dagli odierni resistenti hanno revocato il mandato conferito alla ricorrente (reiterando detta volontà con raccomandate a/r a propria firma del 24/11/2016), invitandola a quantificare le proprie competenze sino ad allora maturate. All'esito di tanto, con racc. pec del 29/11/2016 l'avv. Nicola Santoro incaricato dall'odierna ricorrente, ha inutilmente invitato gli ex assistiti (odierni resistenti) al pagamento delle competenze dovute per l'attività stragiudiziale sino ad allora svolta, quantificandole, secondo i parametri forensi stabiliti dal DM 55/2014; identica richiesta rimasta senza esito era stata reiterata con racc. a/r del 7/11/2018 a firma dell'avv. Giuseppe Anglani. Ha quindi depositato in giudizio copiosa documentazione comprovante l'attività svolta ed ha chiesto ammettersi prova testimoniale col dott. insistendo per l'accoglimento della Persona_3 domanda.
Con comparsa di risposta, si sono costituiti in giudizio tutti gli odierni resistenti impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda riconvenzionale . In particolare i resistenti hanno contestato la circostanza che il giorno 15/8/2016, l'avv. CP_1
si fosse recata presso l'ospedale Perrino di Brindisi su esplicita richiesta dei familiari di
[...] Per_1 per ivi con loro interloquire sulle occorrenze dipendenti dalle indagini in corso nell'immediatezza
[...] del sinistro stradale in cui la giovane veva purtroppo perso la vita;
hanno negato la circostanza Per_1 che la sig.ra (madre della vittima) fosse presente in ospedale ed ha negato altresì che gli Parte_5 altri resistenti avessero ivi interloquito con l'avv. e/o le avessero affidato un Controparte_1 qualunque incarico. Dopo aver negato che la mattina del 15/8/2016 l'avv. avesse espletato – nel Controparte_1 loro interesse - qualunque attività professionale presso predetto nosocomio, i resistenti hanno poi dedotto che in seguito alla restituzione della salma, presso l'abitazione dei sigg. in Ostuni il sig. Pt_1 Per_2
“su fogli A4 (si presumono mandati) raccoglieva le firme dei familiari della de cuius i quali per il
[...] proprio stato psico-fisico non erano in grado di comprendere cosa stessero firmando;
tale circostanza è dimostrata anche dalla data apposta sui mandati a firma dei sigg. , e Parte_2 Parte_5 Pt_1
. Nell'occasione la ricorrente non era presente……”; per il che i resistenti, limitatamente alla
[...] procura alle liti scritta , hanno invocato la violazione dell'art. 23 del codice deontologico forense nonché l'asserita integrazione della fattispecie di reato ex art 485 c.p. (falso in scrittura privata) per aver attestato che la sottoscrizione fosse avvenuta in sua presenza. In ordine ai mandati con data 30/9/2016 sottoscritti dai nonni paterni ( e , hanno poi dedotto che anche questi Parte_3 Parte_4 ultimi in data 15/8/2016 presso l'abitazione dei sigg. avevano apposto delle firme;
tuttavia predette Pt_1 firme sarebbero state apposte non già su un format di mandato dattiloscritto e datato, bensì su “dei fogli in bianco” che poi sarebbero stati riempiti col testo della procura alle liti datata 30/9/2016 nonché col testo della nomina del difensore della persona offesa rilasciata al medesimo professionista in data 3/9/2016. Inoltre hanno riferito, dopo aver incontrato l'avv. in due sole altre Controparte_1 occasioni, non avrebbero avuto alcuna contezza dell'attività svolta dalla predetta professionista e sarebbero stati informati della proposta transattiva formulata dall'assicurazione solo con la CP_2 missiva del 17/10/2016 pervenuta allorchè l'incarico della resistente era stato già verbalmente revocato il
15/10/2016.
Hanno lamentato la mancanza di un contratto scritto in cui fosse definito il compenso spettante all'avvocato nonché una serie di omissioni (mancata nomina di un CTP meccanico Controparte_1
e/o di un medico legale, mancata invocazione della responsabilità della Provincia quale ente proprietario della strada teatro del sinistro, mancata consulenza psichiatrico-forense in persona dei danneggiati, ecc.) che avrebbero causato ai resistenti danni tra i quali vi era da annoverare il costo pari ad € 12.000 sopportato per la redazione della perizia multidisciplinare elaborata dalla medesima Controparte_4 Hanno infine dedotto che tutte le predette mancanze attribuite all'avv. Controparte_1 avevano indotto la a presentare, per conto degli odierni resistenti, un esposto disciplinare Controparte_4 nei confronti della stessa per l'asserita violazione di svariate norme del Codice Deontologico Forense stabilite in tema di principi generali nonchè in tema di rapporti col cliente e la parte assistita. Infine hanno chiesto, previo accertamento della nullità del mandato assunto dall'odierna ricorrente, il rigetto del ricorso e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, la condanna dell'avv.
al risarcimento del danno quantificato in €. 12.000 pari al costo asseritamente Controparte_1 sopportato per la redazione della perizia stragiudiziale della (di cui €. 5000 per , Controparte_4 Parte_2
€.
5.000 per , €.
1.000 per ed €.
1.000 per e Parte_5 Parte_1 Parte_3 Parte_4
.
[...]
La domanda è fondata.
La creditrice, richiede il pagamento di somme dovute per lo svolgimento di attività professionale extragiudiziale. Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sotto categoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Con riguardo al regime probatorio stabilito in materia, occorre muovere dall'art. 2697 c.c., a mente del quale chi intende far valere un proprio diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Così, il creditore il quale agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Trattasi di una regola cardine del sistema processual-civilistico, a sua volta fondata sui principi della vicinanza della prova (per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più agevole, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione e della persistenza presuntiva del diritto (per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). La ricorrente ha compiutamente provato il conferimento dell'incarico professionale dai resistenti, significative, a tal proposito, risultano essere le raccomandate a.r./ p.e.c. 21/24.10.2016 di revoca del mandato a firma di tutti i resistenti, della Cati Assist sr e del responsabile tecnico Per_4 che contengono la revoca e la contestuale richiesta alla ricorrente di emissione della fattura (
[...] cfr allegati resistenti da 8 a 12 ), nonchè lo svolgimento in favore dei resistenti della propria attività professionale ed il mancato pagamento del relativo compenso.
A sostegno del proprio assunto la ricorrente, ha fornito le seguenti testimonianze. In particolare il teste, dott. dichiara:”… ricordo che ad ottobre 2016 ricevetti Persona_3 presso il centro di liquidazione di Lecce l'avv per discutere il sinistro in Parte_6 questione: lo ricordo per la particolarità del sinistro. Per la complessità del caso, ricordo che si discuteva della possibile alterazione del conducente e della stessa vittima, dell'uso della cintura di sicurezza e, come avviene sempre in questi casi, questo comportò almeno tre incontri con l'avvocato di persona e diverse telefonate , che furono tante ..io partii da una proposta iniziale di 450-500 mila euro ( già decurtato il concorso di colpa) e poi a seguito delle trattative con la controparte arrivammo intorno ai seicentomila sempre su base concorsuale . non ricordo se lasciai una quietanza , ma sicuramente ci fu una proprosta per seicentomila euro, quantificato secondo i parametri del Tribunale di Milano;
l'avvocato si riservò di consultare gli assistiti….la trattativa non andò a buon fine e poi il mandato fu revocato all'avvocato….”. Il teste sorella della madre di deceduta Testimone_1 Parte_5 Per_1 dichiara :”……….…posso dire quando eravamo in ospedale con tutti i familiari e la salma di mio nipote , mio fratello ha chiamato l'avv. perché serviva la sua presenza;
l'avv. ha risposto Persona_2 CP_1 che serviva la firma del mandato;
lo abbiamo allora richiamato chiedendole di venire in ospedale in ogni caso e poi avremmo provveduto successivamente a firmale il mandato e lei venne poi in ospedale …mia sorella era ovviamente presente in ospedale;
il pomeriggio di quello stesso giorno, quando avevamo Parte_5 ormai portato la salma in casa, mio fratello a casa ci portò dei fogli dicendo che erano il mandato per l'avvocato…”. Ed ancora il teste fratello della sig.ra :” ….posso precisare che Persona_2 Parte_5 sulla scrivania di casa di mia sorella ho lasciato tre buste che mi sono state consegnate dall'avv. CP_1 perché il giorno del sinistro il 15.8.2016, l'avvocato non se la sentiva di salire su in casa. Penso che nelle buste ci fossero i mandati…dopo alcuni giorni ci siamo recati nello studio dell'avvocato con mia CP_1 sorella, mio cognato mia nipote ed i nonni paterni e . Ricordo di aver firmato Pt_1 Parte_3 Parte_4 anche io personalmente il mandato che mi viene esibito con data 30.8.2016 in quell'occasione hanno firmato tutti……”. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_2 I resistenti, hanno contestato l'operato della avv. per non aver fornito la prova, con CP_1 cui attestare l'esattezza del presunto credito da essa vantato. In verità, la ricorrente ha documentato di aver messo in mora e invitato i ricorrenti al pagamento di quanto richiesto, tuttavia questo atto è rimasto senza esito e non è stato riscontrato ricorrenti. Ciò posto, occorre procedere sulla base dei fatti alla valutazione giuridica della condotta della professionista in relazione alla natura della responsabilità individuabile nella fattispecie . Anzitutto, va rilevato che l'attività dell'avvocato si caratterizza per la molteplicità e varietà degli incarichi e delle funzioni svolte. Di conseguenza si evidenziano diversi profili di responsabilità in cui il professionista possa incorrere. In particolare nella specie si tratta di una responsabilità civile connessa all'esercizio di una professione intellettuale, fattispecie comune a tutti i prestatori d'opera intellettuale ( art 1176, co.2 cc e 2236 cc); nella maggior parte dei casi il professionista esercita la propria attività in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale. Si tratta del contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale svolta a favore del cliente e dietro compenso. La disciplina civilistica è contenuta negli artt.2229 e segg. In materia di esercizio e regolamentazione delle professioni intellettuali. Le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono di regola definite obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista quindi assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato ma non anche a conseguirlo. L'inadempimento del professionista non può dunque essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente ma deve essere valutato alla stregua dei doveri scaturenti dall'esercizio di quella determinata attività professionale, con particolare attenzione al dovere di diligenza. In sostanza il professionista si limita ad assumere un'obbligazione di comportamento, il cui oggetto consiste nel porre in essere un'attività diligente e professionale adeguata. Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, emerge la prova dell'espletamento dell'attività professionale svolta in favore dei ricorrenti in modo diligente e professionale che è consistita in un'attività di natura stragiudiziale propedeutica e funzionale al recupero del credito nei confronti dell'assicurazione. Attività che si è sostanziata nello studiare la controversia scambio di corrispondenza e partecipazione a incontri con gli assistiti e liquidatore.
Ne discende pertanto, il diritto della ricorrente al pagamento del relativo compenso, giacchè nel contratto d'opera intellettuale l'onerosità costituisce elemento naturale del negozio con la conseguenza che, in assenza di prova contraria il contratto deve ritenersi oneroso.
Peraltro le contestazioni sollevate dai resistenti, non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che recita: “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/09 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione …nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita… “ –, nonché nella sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.
Ai fini della liquidazione del compenso per l'attività stragiudiziale resa dalla ricorrente non è possibile determinare il valore sulla base delle fasi previste dalle tabelle, per cui occorre procedere alla liquidazione sulla base di criteri equitativi e omnicomprensivi ( Cass. ord. N. 28327/2023 – art 18 D.M. n. 55 /2014 ) che determina complessivamente in € 2500,00. Nulla rilevando ai fini della quantificazione, l'importo del valore attribuito dall'istante, priva di determinazione specifica e comunque giudiziaria. Tale disposto è previsto dall'art 18 del D.M. n.55 del 2014 e modifiche introdotte dall'art 4 comma 1 d.m. n. 147 del 2022. Ne consegue l'accoglimento della domanda e contestuale rigetto della riconvenzionale poiché infondata, e per l'effetto, condanna i resistenti , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, al pagamento in favore di Parte_4 Parte_5 Parte_7
della complessiva somma di 2500 euro oltre interessi per l'attività svolta.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
[...]
così provvede: Parte_7
1. Accoglie la domanda;
2. dichiara l'avv. debitore di Parte_7 Parte_1 [...]
, per l'attività Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 professionale svolta di € 2500,00 oltre interessi legali, importo che sono tenuti a corrispondere;
3. per l'effetto condanna di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a corrispondere l'avv. la
[...] Parte_5 Parte_7 somma di € 2500 oltre interessi legali;
4. rigetta ogni altra domanda;
5. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 850,00,
[...] oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 9 aprile 2025
Il gop dott.ssa Vittoria Uggenti