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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5165/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONA GUARINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 dell'avv. GIULIA CAINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 21/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 21/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
n favore del figlio sia regolamentato secondo le condizioni di cui al CP_1 ricorso depositato il 21/12/2023, da intendersi integralmente riportate.
Nulla per spese.
Perugia, 17/04/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5165/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONA GUARINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1 dell'avv. GIULIA CAINI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso depositato il 21/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 21/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di Parte_1
n favore del figlio sia regolamentato secondo le condizioni di cui al CP_1 ricorso depositato il 21/12/2023, da intendersi integralmente riportate.
Nulla per spese.
Perugia, 17/04/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti