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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 02/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale di udienza del 2.10.2025): Il Giudice al termine della camera di consiglio, esaminati gli atti esentita la discussione dei difensori decide la causa pronunciando la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374/2025 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. ROSSO ALBERTO e presso il suo studio in Novara, b.do La Marmora
n. 15, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con CP_1
Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Persona_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli, piazza Ernesto
Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione.
Le parti hanno concluso come riportato nel verbale che precede
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001880936, notificata in data 02.04.2025 emessa da per il pagamento di € 2.392,50 quale sanzione amministrativa per le CP_1 violazioni accertate con avviso n. 8900.25/09/2019.0091275 del 25.09.2019 riferito all'anno 2018, per plurimi motivi.
si è regolarmente costituito in giudizio rilevando che, “previo un più CP_1 accurato esame della documentazione necessaria, è stata riconosciuta l'effettiva sussistenza dei diritti in questa sede invocati dalla sig.ra così, infatti, in Pt_1 relazione alle richieste dalla stessa formulate, la ridetta Sede così ha testualmente comunicato: “…si annulla l'ordinanza-ingiunzione in oggetto, perché è stata notificata oltre il termine stabilito dalla legge n. 689 del 1981…”.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere per provato provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in sede di autotutela e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' alle spese di causa. CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato prodotto provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, si evidenzia che solo a seguito dell'intervento della Suprema Corte è stato risolto il contrasto sull'applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981 al caso in esame e che correttamente l' ha CP_2 disposto all'annullamento in autotutela con provvedimento n° 890000-25-0125 del 25/07/2025, integrando in tal caso i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA le spese tra le parti.
Vercelli, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE-LAVORO
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374/2025 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
TRA
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. ROSSO ALBERTO e presso il suo studio in Novara, b.do La Marmora
n. 15, elettivamente domiciliata giusta delega allegata al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con CP_1
Sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO per procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Persona_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Vercelli, piazza Ernesto
Zumaglini n. 10, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione.
Le parti hanno concluso come riportato nel verbale che precede
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001880936, notificata in data 02.04.2025 emessa da per il pagamento di € 2.392,50 quale sanzione amministrativa per le CP_1 violazioni accertate con avviso n. 8900.25/09/2019.0091275 del 25.09.2019 riferito all'anno 2018, per plurimi motivi.
si è regolarmente costituito in giudizio rilevando che, “previo un più CP_1 accurato esame della documentazione necessaria, è stata riconosciuta l'effettiva sussistenza dei diritti in questa sede invocati dalla sig.ra così, infatti, in Pt_1 relazione alle richieste dalla stessa formulate, la ridetta Sede così ha testualmente comunicato: “…si annulla l'ordinanza-ingiunzione in oggetto, perché è stata notificata oltre il termine stabilito dalla legge n. 689 del 1981…”.
All'odierna udienza le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere per provato provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in sede di autotutela e la difesa di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell' alle spese di causa. CP_2
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato prodotto provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta.
Al solo fine della pronuncia sulle spese di lite, si evidenzia che solo a seguito dell'intervento della Suprema Corte è stato risolto il contrasto sull'applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981 al caso in esame e che correttamente l' ha CP_2 disposto all'annullamento in autotutela con provvedimento n° 890000-25-0125 del 25/07/2025, integrando in tal caso i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
DICHIARA cessata la materia del contendere.
COMPENSA le spese tra le parti.
Vercelli, 30.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
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