Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha emanato la seguente SENTENZA 5/2026 nel giudizio n. 69124, iscritto il giorno 23 febbraio 2023, promosso da R. E. S., (C.F. OMISSIS), frattanto deceduto, al quale è subentrata quale erede A. L., ( C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliata in Messina in via Scite n. 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Barbiero, che la rappresenta e difende per mandato in atti Contro
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante protempore, costituito mediante la Direzione di Amministrazione – Seconda Sezione e
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante protempore
e INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Giovanna Norrito, dall’avv. Francesco Gramuglia e dall’avv. Francesco Velardi e
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle Dott.ssa Paola Carmeni e Anna Maria Fasone, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai funzionari in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo Dott.ri Piera VA TI, EL AR e AU CC, per atto di delega in atti, elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Marina / Salita Intendenza, 2, 90133 esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 21 novembre 2025, come da verbale di udienza;
FATTO
1)- Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente R. E. S. ha premesso:
a)- di avere prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Sc. Q.S., collocato in quiescenza in data 11.12.2018;
b)- con istanza dell’11.02.2019 richiedeva -ai sensi del DPR 461/2001 e del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con contestuale concessione dell’equo indennizzo, dell’infermità “Cardiopatia ischemica cronica da stenosi della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica e stent e con ipocinesia basale inferiore ecocardiograficamente evidenziata FE 65%”.
Nell’adunanza del 16.10.2019, tuttavia il Comitato di Verifica ha espresso il proprio parere n. 2075, dichiarando di non poter riconoscere dipendente da causa di servizio l’infermità suddetta. Il parere è stato comunicato al ricorrente con nota del comando generale dell’Arma dei carabinieri – Direzione Amministrazione – 2^
Sez. del 6 Novembre 2019, pervenuta il 12.11.2019.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, in data 18 Marzo 2018, ha notificato il Decreto n.
741/20, posizione n. 64046/H.
Tanto premesso il ricorrente, dopo avere richiamato la normativa e la giurisprudenza in tema di pensione privilegiata e dopo essersi soffermato sul rapporto sussistente tra le patologie e lo svolgimento del servizio, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza della infermità e relativo equo indennizzo di cui alla Tab. A 8 cat. 5^
come individuato correttamente dalla C.M.O. presso il Centro Medico Legale dell’Ospedale Militare di Messina e il conseguente diritto alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario per le seguenti infermità "Cardiopatia ischemica cronica da stenosi subocclusiva della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica e stent e con ipocinesia basale inferiore ecocardiograficamente evidenziate FE 65%”.
In corso di giudizio è deceduto il ricorrente, sicché il 15 novembre 2024 con comparsa di prosecuzione nel processo si è costituita A. L.,
nella qualità di moglie ed erede.
2)- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in considerazione della natura endoprocedimentale del parere reso dal CVCS; nel merito, ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso.
3)- L’INPS in memoria di costituzione ha dedotto la correttezza del suo operato, la vincolatività del parere del CVCS e nel merito l’infondatezza del ricorso.
4)- Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso relativamente all’equo indennizzo e l’infondatezza del ricorso, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
5)- Il Ministero della Difesa non si è costituito.
6)- Con ordinanza n. 43 del 2024 il Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.
7)- All’udienza del 21 novembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
DIRITTO
1)- In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell’Economia difetta di legittimazione passiva, atteso che il Comitato di verifica per le cause di servizio si limita ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle patologie; il conseguente diniego sull’istanza del ricorrente va quindi attribuito esclusivamente all’Amministrazione ex datrice di lavoro
(cfr. ex plurimis, Corte dei Conti, sez. giur. Campania, n. 114 del 2024).
2)- Va poi dichiarato il difetto di giurisdizione per le domande riferite all’equo indennizzo, che rientrano infatti nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Invero, l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v.
Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583).
Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un’autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall’orientamento che ha affermato che: “E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez.
app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: “L’accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto, alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo”.
Va quindi pronunciato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per le questioni e per le domande riferite all’equo indennizzo, sussistendo invece per le stesse la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
3)- Nel merito, il ricorso va respinto.
In punto di diritto, va premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
4)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.
Invero, con l’ordinanza n. 43 del 2024 il Giudice ha chiesto al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa (d’ora in avanti CML)
di riferire: 1)- se la patologia sofferta dal ricorrente “Cardiopatia ischemica cronica da stenosi subocclusiva della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica e stent e con ipocinesia basale inferiore ecocardiograficamente evidenziate FE 65%” sia stata causata dal servizio;
2)- se la summenzionata patologia, ove causata dal servizio, sia ascrivibile fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata; in tal caso, si chiede di indicare la categoria.
Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente stesso.
Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
Innanzitutto, sono emerse le seguenti vicende medico-legali.
Il ricorrente prestò servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 13.06.1984 all’11.12.2018, data del congedo con il grado di Appuntato Scelto. In data 20.12.2018, il ricorrente fu ricoverato presso l’UOC di Cardiologia dell’A.O.U. Policlinico di Messina e fu dimesso in data 22.12.2018 con la diagnosi di: “Sindrome coronarica cronica in paziente con stenosi subocclusiva della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica ed impianto di uno stent medicato”. Nell’anamnesi raccolta durante tale ricovero si ricava: “gentilizio positivo per patologie cardiovascolari, fumatore, alterata tolleranza ai glucidi… Da due mesi insorge durante sforzo un dolore toracico che, nella mattina del 20.12.2018, è divenuto retrosternale ed irradiato al giugulo e al braccio sinistro…”.
In data 11.02.2019, il ricorrente avanzò istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità: “Cardiopatia ischemica cronica da stenosi subocclusiva della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica e stent e con ipocinesia basale inferiore ecocardiograficamente evidenziata (FE 65%)”.
Il ricorrente, in data 10.12.2018, fu congedato per riforma per altra infermità.
Il CVCS del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’adunanza n. 2075 del 16.10.2019, espresse il parere che suddetta infermità cardiologica non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con decreto n. 741 del 03.02.2020, negò la dipendenza da causa di servizio.
Dopo il congedo per riforma, avvenuto l’11.12.2018, il ricorrente, dal 20.12.2018 al 22.12.2018, fu ricoverato presso l’UOC di Cardiologia del Policlinico di Messina con diagnosi alla dimissione di: “Sindrome coronarica cronica in paziente con stenosi sub-occlusiva della coronaria destra prossimale, trattata con angioplastica ed impianto di uno stent medicato”.
Il CML ha precisato che per sindrome coronarica cronica o cardiopatia ischemica s’intende uno spettro di malattie a diversa eziologia in cui il fattore fisiopatologico unificante è rappresentato da uno squilibrio tra la richiesta metabolica e l’apporto di ossigeno al miocardio. Questo squilibrio causa un’alterazione dell’attività elettrica e della capacità contrattile delle zone colpite.
I fattori di rischio sono numerosi: fumo di sigaretta, ipertensione arteriosa, colesterolo HDL, diabete mellito, anamnesi familiare positiva per cardiopatia coronarica prematura, età, fattori di rischio legati allo stile di vita (obesità, inattività fisica, dieta aterogena),
fattori di rischio emergenti (lipoproteina, omocisteina, fattori protrombotici, fattori proinfiammatori, alterazioni della glicemia a digiuno, aterogenesi subclinica).
Ciò premesso, il CML si è ampiamente soffermato sulle attività di servizio espletate dal ricorrente.
Il Collegio medico ha osservato che dal rapporto di servizio presente agli atti si ricava che il ricorrente R., dal 30.10.1984 al 06.11.1985, ricoprì l’incarico di Addetto alla Squadriglia Carabinieri di Scido
(RC), svolgendo servizi di perlustrazione, pattuglie, battute e rastrellamenti. Dal giorno 07.11.1985 al 21.04.1986, lo stesso svolse l’incarico di Addetto alla Stazione Carabinieri di Cosoleto (RC),
svolgendo servizi di perlustrazione, pattuglie e traduzioni di detenuti. Dal 22.04.1986 al 06.07.1986, il ricorrente, presso la Compagnia di IA RO (RC), svolse servizio di Istituto e pattuglie, perlustrazioni e traduzioni detenuti. Il medesimo dal 21.06.1987 al 21.07.1987, fu aggregato al s Nucleo carabinieri Vigilanza Istituto di Pena di Palmi (RC), svolgendo servizi di vigilanza esterna, diurna e notturna.
Dal 13.07.1986, il ricorrente fu trasferito alla Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni, quale Addetto. Dal 07.02.1991, fu trasferito al NORM di Villa San Giovanni, quale Operatore di Centrale Operativa.
Dal 31.08.1992, fu trasferito alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Messina.
Dal 03.10.1998 al 25.04.2001, il ricorrente svolse l’incarico di Operatore Trasmissioni presso il Comando Provinciale carabinieri dell’Ufficio Comando di Messina, essendo impegnato in turnazione H/24 con video terminali, centralino, computer, telescriventi e apparati radio.
Dal 26.04.2001 all’11.12.2018 il ricorrente, negli ultimi diciassette anni di servizio, fu impegnato al NORM di Milazzo, in centrale operativa come Addetto alle trasmissioni.
Va sottolineato che il ricorrente, nell’ultimo lungo periodo di attività, prima presso il Comando provinciale di Messina e poi presso il NORM di Milazzo, ricoprì l’incarico rispettivamente di “Operatore trasmissioni” e Addetto alle trasmissioni in Centrale Operativa.
I servizi espletati negli ultimi ventisette anni, dunque, non possono avere avuto alcun ruolo causale o concausale nell’insorgenza della coronaropatia, poiché non hanno esposto il ricorrente a rischi tali da determinare o concausare l’infermità in questione.
Il CML ha invece ravvisato alcuni fattori di rischio indipendenti dal servizio; in particolare, il ricorrente era un abituale fumatore sino al 2018, aveva familiarità positiva per patologie cardiovascolari, soffriva di ipertensione arteriosa e aveva un’alterata tolleranza agli idrati di carbonio.
Il Giudice condivide le puntuali conclusioni del CML, che ha seguito un percorso argomentativo connotato dall’accurata analisi della documentazione sanitaria e di servizio.
La parte ricorrente, peraltro, non ha fornito elementi contrari per pervenire ad una diversa valutazione.
Da quanto sopra si evince l’insussistenza della causa di servizio per la patologia dedotta dal ricorrente. Pertanto, il ricorso va respinto.
La complessità delle questioni giuridiche e medico-legali giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alle domande concernenti l’equo indennizzo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’erede in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 21 novembre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositato nei modi di legge Palermo, 16 gennaio 2026 Pubblicata il 16 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di R. E. S., C.F. OMISSIS, frattanto deceduto, al quale è subentrata quale erede A. L., C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 16 gennaio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)