Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
Dott.ssa Elena M.A. Luppino - Giudice
Dott.ssa Myriam Mulonia - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 600 R.G.A.C. dell'anno 2022 riservata in decisione con ordinanza del 5.11.2024 a seguito della trattazione scritta fissata in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc;
TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, l'11/09/1967, domiciliato in via Buccinasco 48 Milano, elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, in via San Sperato trav. VIII n.15 presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Serraino (C.F.: ), del C.F._2
Foro di Reggio Calabria, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce al ricorso;
- Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 in Montebello Jonico (RC), c.da Riace snc, c.f. , come C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Blasimme e domiciliata presso il suo
- Resistente NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
- -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 5.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritte depositate in sostituzione dell'udienza, chiedendone l'accoglimento ed il rigetto delle pretese avversarie;
il Giudice ha trattenuto la causa al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'ufficio del P.M. non presentava conclusioni seppur debitamente notiziato come da visto apposto in data 23.3.2022.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 17.02.2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria per ottenere la pronuncia di separazione personale dalla propria moglie, assumendo che:
- il ricorrente, in data 21 febbraio 2015, aveva contratto matrimonio con rito civile, nel Comune di Montebello Jonico, con la , nata a [...] CP_1 il 28/06/1967;
- L'unione è stata trascritta nei registri dello stato civile del Comune di
Montebello Jonico, Anno 2015 - parte I Serie Atto n. 1 (vedasi allegato n. 1);
- Dall'unione non erano nati figli;
- Da tempo, i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni personali non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta intollerabile la convivenza sotto lo stesso tetto. - Il esercita la professione di operaio specializzato Parte_1 alle dipendenze della società Metro Blu S.C.a R.L. ;
- La è anch'essa autonoma economicamente, in quanto lavora CP_1 come impiegata con contratto a tempo indeterminato, e risiede peraltro nell'abitazione sita in contrada Riace di Montebello Jonico, allo stato alla medesima intestata.
In relazione a quanto esposto, il ricorrente ha concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale tra i coniugi senza che alcun obbligo economico fosse disposto a carico dei coniugi, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Ha aggiunto, con memoria integrativa anche l'ulteriore domanda di addebito della separazione e contestato la propria tenutezza al versamento dell'assegno di separazione.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale si è costituita in giudizio la resistente , la quale ha condiviso la decisione di CP_1 separarsi dal marito seppur evidenziando che la stessa si era sempre spesa per l'armonia familiare sostenendo anche sacrifici economici per l'accensione del mutuo per l'acquisto coniugale, insieme al . Parte_1
La ha sottolineato che in virtù della disparità reddituale le era dovuto un CP_1 assegno di separazione e pertanto ha concluso chiedendo che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con previsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente nella misura di euro 1200 mensili. Ha aggiunto con la successiva memoria integrativa che la separazione dovesse essere addebitata al . Parte_1
All'udienza del 10.11.2022 tenutasi davanti al Presidente del Tribunale, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e insistevano nelle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza del 6.12.2022 il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo che il ricorrente dovesse alla moglie un assegno di separazione per l'ammontare di euro 500,00 mensile a fronte della disparità reddituale ravvisata tra le parti.
Con memoria ex art. 709 ter cpc il ricorrente contestando le difese avversarie ha chiesto che la separazione fosse addebitata alla moglie per avere ostacolato la relazione del con le figlie avute dal precedente matrimonio e che Parte_1 l'ordinanza presidenziale fosse modificata in virtù delle molteplici spese fisse che egli doveva sopportare mensilmente e che riducevano, di fatto, il reddito da lui percepito.
Con memoria integrativa di costituzione per la fase istruttoria del giudizio, la resistente aggiungeva l'ulteriore domanda in merito alla addebitabilità della responsabilità del naufragio coniugale al marito per violazione del dovere di fedeltà
,la richiesta dell'assegnazione coniugale oltre che l'accredito dell'assegno mensile di separazione direttamente a carico del datore di lavoro del ricorrente.
All'udienza del 7 marzo 2023 le parti hanno chiesto concordemente la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed il ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale in relazione ad una errata valutazione della documentazione economica dello stesso ed una riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, ivi previsto. A scioglimento della riserva il GI ha rigettato la chiesta modifica ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 cpc.
Ammesse le prove orali e richiesto il deposito di documentazione economica aggiornata la causa è proseguita con udienza fissata in data 5 marzo 2024; uditi i testimoni in quella sede, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.11.2024 fissata in trattazione scritta, le parti hanno partecipato le rispettive conclusioni come da note depositate ex art. 127 ter cpc , il GI ha rimesso la decisione al Collegio con la concessione dei termini ci cui all'art. 190 cpc, in ragione delle quali le parti hanno depositato le rispettive comparse e repliche.
1. Separazione personale e reciproche domande di addebito.
La domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1 Parte_1 confronti di appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo CP_1 ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale. È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Venendo alle reciproche domande di addebito deve precisarsi che: la domanda formulata dal ricorrente si fonda sulla circostanza che la moglie abbia sempre ostacolato i rapporti con le figlie avute dal precedente matrimonio provocando l'intollerabilità della convivenza;
la domanda della resistente si fonda, invece, sulla violazione del dovere di fedeltà.
Sul tema, è opportuno ,,preliminarmente che si richiamino gli ultimi approdi giurisprudenziali, da cui il Collegio non intende discostarsi odiernamente.
Giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema
Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass.
n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass.
n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023,
n. 570, Tribunale sez. I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema
Corte (cfr. più di recente Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis
Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008;
Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
Ed invero, quanto alla domanda formulata dal ricorrente deve specificarsi che dall'istruttoria è emerso che le figlie del non avevano mai fatto accesso alla Parte_1 casa coniugale del padre e che non avevano partecipato neppure al matrimonio con la La teste ha specificato , inoltre, che fosse la Pt_2 Testimone_1
ad allontanare lei e la sorella dal padre, secondo quanto a loro riferito dal CP_1 padre2. Sempre riferita è anche la circostanza che il teste rappresenta Testimone_2 all'udienza del 5 marzo 2024 affermando che : “io so che una volta il sig. Parte_1 mi ha confidato che la non gradiva che nessuno andasse a casa loro, tanto è CP_1 vero che io sono entrato a casa sua solo una volta” e che siffatto fastidio manifestato dalla moglie, coinvolgesse anche la presenza delle figlie3 .
La difesa della si è , di conseguenza, opposta a siffatta ricostruzione CP_1 sostenendo che la donna lavorasse per l'intera settimana, rimanendo in casa solo nel fine settimana , periodo temporale nel quale nessuno aveva mai richiesto l'accesso presso la casa coniugale né nessun rifiuto di ospitalità era stato opposto dalla CP_1 nei confronti delle figlie del . Parte_1
Orbene, secondo i principi descritti e le emergenze processuali evidenziate, deve senz'altro rigettarsi la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della resistente. 1 Cfr. verbale di ud. Del 5 marzo 2024 - ADR “vero il capitolo 9, la signora non mi faceva accedere CP_1 all'immobile perché non mi apriva il portone quando io suonavo al citofono ed ero obbligata a vedere mio padre fuori dall'abitazione; mio padre, quando rientrava a Reggio dal lavoro, mi invitava presso casa sua, ma poi, con varie motivazioni, alla fine né io né mia sorella riuscivamo ad andare nella casa coniugale;
questo è successo dal matrimonio con ”; CP_1 ADR: “io non sono andata al matrimonio di mio padre, ho visto la signora solo una volta”; CP_1 ADR: “io vedevo mio padre fuori da casa sua, qualche volta uscivamo a cena, ma era sempre solo, mai in compagnia della moglie, anche se io gli manifestavo la mia disponibilità a incontrarla”; È da sottolineare, secondo la valutazione formulata odiernamente dal Collegio, che la mancata frequentazione del con le figlie(abbondantemente Parte_1 maggiorenni)- anche ove dimostrata- non può essere attribuita alla ,ma ad una CP_1 propria scelta di vita del padre che ha, eventualmente, tollerato (se non condiviso) un certo assetto coniugale. La lamentata interferenza della nella relazione CP_1 padre- figlie per poter far scaturire un rimprovero da parte dall'Ordinamento dovrebbe giungere ad un livello di gravità tale da ritenere lesi diritti fondamentali della persona, potendo configurare addirittura fattispecie di reato (come la violenza privata o la circonvenzione di incapaci). La dinamica emersa dal processo non consente di formulare un siffatto giudizio di responsabilità in capo alla , né CP_1 consente di ritenere incisi diritti ed interessi di soggetti minori.
A ciò va aggiunto che la rilevanza probatoria delle testimonianze di persone che hanno una conoscenza solo indiretta di un fatto controverso si atteggia diversamente a seconda che tali testi siano “de relato actoris” o semplicemente “de relato”: i primi sono coloro che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dallo stesso attore e pertanto la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
invece i secondi testimoniano su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del giudice ex art.116 c.p.c..
Giova precisare che la testimonianza de relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (fra le altre, Cass.
n.21568/2020; Cass. n.18352/2013; Cass. n.11733/2013; Cass. n.11844/2006; Cass.
n.8358/2007).
In sostanza, dette deposizioni sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire eventualmente la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali.
Dunque, ad avviso del Collegio, dal materiale probatorio acquisito al processo non si rinviene la prova certa di violazioni dei doveri coniugali, pur volendo qualificare come tali le condotte della , per come precedentemente analizzato. CP_1 Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente la stessa si fonda sulla presunta infedeltà del marito, sostenuta, nella ricostruzione di parte, dalla copia di conversazioni relative a trascrizioni di messaggistica istantanea sul social network denominato facebook, con certa . Per_1
Sul punto, occorre osservare che la produzione giudiziale della conversazione- tra i presunti amanti- non risulta sufficientemente supportata da indici di genuinità e di certezza della provenienza dei messaggi inviati. Ed invero, non è neppure dimostrabile l'identità del soggetto scrivente non essendo riportati i dettagli relativi al profilo del network utilizzato ed in assenza di ulteriori elementi di supporto o tali da non far dubitare della compromissione del file o della sua manomissione. La presunta conversazione del con altra donna- dalla quale emergerebbe una Parte_1 relazione in costanza di matrimonio- se no è stata disconosciuta dallo stesso, non risulta neppure avvalorata da ulteriori elementi probatori, dovendo procedere il
Collegio ad una valutazione complessiva del materiale istruttorio considerando come atipica la prova fornita.
Non solo, non risulta neppure provato il nesso causa tra presunta condotta infedele e naufragio coniugale , né il legame cronologico tra violazione del dovere matrimoniale e separazione, posto che la resistente, pur avendo scoperto
(verosimilmente) nell'anno 2020 le conversazioni del marito con altra donna , dalle quali avrebbe potuto desumere una relazione extra-coniugale, non ha provveduto a richiedere la separazione , limitandosi a resistere nel presente giudizio ponendo la questione della addebitabilità della stessa solo con la memoria integrativa.
Di talchè anche la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente deve essere rigettata.
2. Assegnazione casa coniugale
In tema di assegnazione della casa coniugale è utile rimarcare che, anche prima dell'introduzione dell'art. 337 sexies c.c., il disposto dell'art.155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante per il “Giudice della separazione”, non potendo adottare alcuna pronuncia in tal senso all'interno del procedimento separatizio (cfr. Cass. n.
16398 del 2007).
L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, espressamente che la pronuncia sulla casa familiare tiene prioritariamente conto dell'interesse dei figli, dalla norma emerge la ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (cfr. Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021). La Cassazione ha sempre evidenziato che scopo dell'assegnazione è quello- e solo quello -di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la necessità di reperire una casa di abitazione (Cass. n. 28818 del 2008; Cass. n. 3015 del 2018).
La scelta alla quale è chiamato il Giudice, quindi, non può essere condizionata dalla ponderazione di altri interessi se non quelli volti alla tutela della prole, circostanza questa non emergente nel caso sottoposto all'esame del Collegio, non avendo la coppia alcun figlio in comune.
Pertanto la domanda di assegnazione coniugale alla resistente non può essere accolta.
3. Assegno di separazione.
Circa la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.(Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5067).
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse.
Questa deroga ai principi che reggono in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art.29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art.116
c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art.156 comma 2 c.c, il
Giudice può trarre elementi di convincimento, ex art.116 c.p.c., dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato della suddetta documentazione completa.
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, occorre valutare preliminarmente le condizioni economiche di entrambe le parti secondo quanto dagli stessi allegato. Il ha dichiarato un reddito di quasi 50.000 euro annui , aggiungendo che Parte_1 egli deve pagare un canone di affitto per l'abitazione sita in Milano, per complessivi
€ 10.500,00 annuali,oltre ad essere tenuto alla restituzione di un prestito per la rata di € 530,00 mensili. Di talchè le uscite dello stesso ammonterebbero ad euro 1980,00 mensili.
ha , inoltre, dedotto di avere contribuito alla formazione del patrimonio Parte_1 della coniuge , posto che il medesimo ha sostenuto (fino al Luglio 2021), le rate CP_1 del mutuo per l'acquisto della casa coniugale per un ammontare complessivo di circa euro 150.000,00; il ricorrente è tenuto , inoltre, a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge, , a seguito di sentenza di Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Reggio Calabria n.
1260/2012, che ha stabilito a carico del l'obbligo di mantenimento nella Parte_1 misura di "...€ 600,00 mensili annualmente rivalutabile secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli".
In ordine alle allegazioni della resistente è opportuno rilevare che il mutuo del relativo immobile – in proprietà alla risulta, tuttavia, pagato attualmente CP_1 dalla resistente per circa euro 1.000 al mese , percependo un reddito annuo pari a circa 27.000,00 euro .
Sulla base di tali esigui dati il Collegio non può che porre in luce la differenza reddituale tra i coniugi ed un peggioramento delle condizioni economiche di vita della resistenza rispetto al periodo matrimoniale posto che non solo non ha condiviso alcuna spesa con il coniuge, non ha usufruito di un'ulteriore entrata , ma ha anche dovuto proseguire il pagamento del mutuo. Ne deriva che a fronte dell'attualità della sperequazione reddituale tra le parti e in accordo con i canoni ermeneutici del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e del dovere di assistenza materiale che permane in corso di separazion,e deve riconoscersi un assegno di separazione a favore della ricorrente nella misura pari ad euro 400,00.
Spese di lite
Alla luce della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle domande di addebito
, reputa il Collegio che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta da con ricorso depositato nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così CP_1 provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Montebello Jonico, Anno 2015 - parte I Serie Atto n. 1;
-rigetta le reciproche domande di addebito formulate da entrambe le parti, per le causali di cui in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale alla resistente;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in Parte_1 favore di di un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di CP_1 mantenimento per la stessa, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montebello Jonico per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Reggio Calabria, 7 marzo 2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2ADR: “non tanto tempo dopo il matrimonio, mio padre comunque diceva che era la ad allontanarci CP_1 da lui”. 3 iADR :”o non frequentavo spesso , però spesso mi chiedeva consigli;
poiché io ho chiesto come Parte_1 mai la moglie manifestasse un certo fastidio alla presenza di persone in casa, lui mi confidò che era mortificato di questo comportamento della moglie, soprattutto perché impediva alle sue figlie di frequentare l'abitazione”.