TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 24206/2021 RG
PROMOSSA DA
con sede in Roma alla piazza A. Alessio n.9 (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Fabio Pantaloni (c.f. ) e Paolo Mazzotta (c.f. C.F._1
), con studio in Roma al Largo di Torre Argentina n.11 C.F._2
- ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tartaglione (c.f. ), C.F._4 con studio in Marcianise (CE) alla via Novelli n.71
- CONVENUTA – CONCLUSIONI All'udienza del 17.09.2024 la sola parte attrice concludeva come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2021, la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata il sig. al fine di sentire accertare la nullità e/o dichiarare la CP_1 risoluzione dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto in Controparte_2 data 21.09.2020.
Premetteva in fatto:
- che il legale rappresentante della in persona di Parte_1 Parte_2
aveva avallato un'operazione straordinaria prospettata da due consulenti
[...] della medesima società volta ad acquisire crediti fiscali ad un prezzo inferiore al valore nominale degli stessi per monetizzarli nel breve periodo in attesa del rimborso da parte di Agenzia delle Entrate;
- che la aveva deciso di cedere il proprio Parte_3 credito di imposta e la certezza ed affidabilità della predetta società veniva garantita dagli stessi consulenti, artefici dell'operazione;
- che l'operazione si era strutturata nei seguenti termini: in data 03.08.2020 la [...
aveva costituito la conferendo Controparte_3 Controparte_2 al contempo alla stessa un ramo di azienda comprensivo di un credito d'imposta pari ad € 5.894.772; in data 21.09.2020 la predetta Agency aveva ceduto in ossequio al preliminare stipulato in data 06.08.2020 l'intera partecipazione di alla società attrice al prezzo di € 3.242.630,00 da corrispondere in Controparte_2 forma dilazionata;
in data 16.12.2020 la aveva incorporato per Parte_1 fusione la così acquisendone l'intero attivo patrimoniale, tra cui il Controparte_2 cennato credito d'imposta;
- che in data 26.02.2021 con decreto di sequestro del Gip presso il Tribunale di Viterbo veniva sottoposto a sequestro preventivo il credito d'imposta acquisito nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti della Agency in ragione della provenienza fraudolenta, atteso che trattavasi di posta creditoria inesistente sulla base dell'attività investigativa poiché generato sul presupposto di fatture inesistenti;
- che prima del sequestro penale, la società attrice aveva utilizzato in compensazione parte del credito d'imposta acquisito, infatti dopo aver corrisposto alla Agency la somma complessiva di € 1.400.00,00 aveva utilizzato in compensazione il credito d'imposta per la somma di € 542.139,75;
- che dopo pochi giorni dalla cessione della partecipazione, la
[...] veniva posta in liquidazione volontaria e cancellata dal Parte_3 registro delle imprese in data 30.12.2020;
- che al fine di neutralizzare le attività di compensazione, la Parte_1 aveva instaurato un dialogo con l'Amministrazione finanziaria per regolarizzare l'ammontare già compensato con ravvedimento operoso e versamento della somma di € 174.870,75 e per il residuo mediante dilazione accordata dall'INPS; in tal modo la società attrice era riuscita ad evitare di utilizzare anche in minima parte il predetto credito acquisito;
- che con querela del 16.05.2021 la denunciava l'odierno Parte_1 convenuto nonché i consulenti ed i professionisti che avevano partecipato all'operazione per il reato di truffa contrattuale;
- che con diffida del 01.09.2021 veniva invitato il sig. alla restituzione CP_1 della somma di € 1.400.000 in favore della società attrice;
- che l'atto di cessione dell'intera partecipazione della risultava affetto Controparte_2 nella ricostruzione di parte attrice da illiceità della causa e ciò poiché finalisticamente diretto nella forma del collegamento di una serie di atti negoziali a Parte_ trasferire il credito d'imposta dalla Agency alla in elusione dei divieti normativi di cui al disposto dell'art. 5 comma 4-ter D.L.70/1988 e dell'art. 1 D.L. n. 124/2019 (“divieto di compensazione di debiti fiscali e contributivi di terzi”) e così integrando un contratto in frode alla legge;
- che in alternativa l'atto di cessione era affetto da nullità per illiceità dell'oggetto del Parte_ negozio indiretto per l'inesistenza del credito d'imposta traslato da Agency a (unico asset patrimoniale al momento della fusione per incorporazione); qualora l'illiceità dell'oggetto fosse ritenuta sopravvenuta, parte attrice prospettava come rimedio la risoluzione ex art. 1453 c.c. poiché la prestazione dedotta da Agency nell'ambito del negozio indiretto risulterebbe inadempiuta per aliud pro alio;
3
- che la costituzione della società - con socio ed Parte_3 amministratore unico il convenuto - cancellata pochi giorni dopo la CP_1 cessione della partecipazione nella creata ad arte per concludere Controparte_2 l'operazione di cessione del credito d'imposta oggetto di sequestro penale, integrava un'ipotesi di abuso della personalità giuridica della predetta società, utilizzata come schermo da per perfezionare l'operazione fraudolenta, CP_1 che in qualità di socio sovrano doveva essere chiamato a rispondere illimitatamente per la restituzione della somma già versata dalla società attrice per € 1.400.000; Parte_
- che comunque la somma di € 400.000,00 era stata versata da ad Agency dopo la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese e pertanto si invocava la responsabilità di alla restituzione dell'importo, in quanto socio unico CP_1 e successore dell'ente sociale ormai estinto a titolo di indebito arricchimento.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, accertare la nullità e/o dichiarare la risoluzione annullamento dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto il 21 settembre CP_2 2020, Rep. 34232, Rac. 25987 (“domanda Pregiudiziale”);
- in connessione all'accoglimento della domanda Pregiudiziale, accertare l'abuso di personalità giuridico perpetrato dal sig. con la costituzione della CP_1 [...]
– società giuridicamente inesistente in quanto mero Parte_3 schermo gestito e piegato da tale soggetto a perseguire finalità illecite con responsabilità limitata – e, per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di euro 1.400.000, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2740 c.c., a titolo di ripetizione di indebito o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Prima domanda”);
- in connessione all'accoglimento della domanda pregiudiziale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della Prima domanda, condannare il sig. alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 400.000 corrisposto dalla in Parte_1 seguito alla cancellazione della dal registro Parte_3 delle imprese il socio unico e successore , ai sensi dell'art. 2033 c.c., per CP_1 essersene indebitamente appropriato titolo personale in qualità di successore (“Seconda domanda”) o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni;
- in subordine ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare la rinuncia implicita della Parte_3
al credito residuo vantato nei confronti della alla data di
[...] Parte_1 cancellazione ai sensi dell'art. 1236 c.c. per l'effetto, condannare il sig. , CP_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 400.000 di cui si è indebitamente appropriato in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni da illecito - (“Terza domanda”).
In ogni caso con condanna alle competenze e spese processuali, ivi comprese le spese generali del 15,00 %, Iva e CAP, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva in giudizio , depositando comparsa di costituzione e risposta CP_1 nella quale eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del
Tribunale adito, dal momento che la domanda doveva essere incardinata presso il Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 18 c.p.c.. 4
Nel merito, veniva contestata l'intera ricostruzione di parte incentrata sull'inesistenza del credito d'imposta acquisito dalla società attrice, inesistenza che non risultava ancora accertata nemmeno in sede penale, essendo ancora in corso la fase delle indagini preliminari e non essendo stata nemmeno esercitata l'azione penale nei confronti del convenuto. Invero la società Agency si era limitata esclusivamente alla cessione di un ramo di Parte_ azienda in favore della che in autonomia aveva deciso di operare la compensazione dei crediti oggetto di accertamento.
Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria di incompetenza del
Tribunale adito e nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta che ritiene che il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. sia il tribunale di Napoli Nord, autorità giudiziaria individuata sul presupposto del “foro generale” delle persone fisiche, risiedendo il convenuto in GR NO (NA). L'eccezione è priva di pregio poiché non tiene in considerazione della peculiarità della competenza funzionale della sezione specializzata impresa, trattandosi di competenza inderogabile espressamente sancita ex art.4 D. Lgs. 168 del 2003 e successive modificazioni, che prevede che: “…le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1” (norma che istituisce le sezioni specializzate in materia d'impresa). Venendo al merito, l'assunto da cui muove la società attrice attiene all'esistenza di un collegamento negoziale che avrebbe dovuto realizzare l'interesse di parte attrice ad acquisire un credito fiscale ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale, Parte_ operazione ritenuta vantaggiosa dai consulenti della stessa società che avrebbero assicurato l'affidabilità della società cedente il credito d'imposta (Agency) e la stessa esistenza del credito come da perizia di stima in atti del dott. (cfr. Persona_1 perizia di stima asseverata sub. allegato n. 12 dell'atto di citazione). L'acquisizione di tale credito d'imposta si è materializzata mediante tre diversi atti negoziali.
In prima battuta con atto pubblico notarile del 03.08.2020 la Parte_3 ha costituito la conferendo alla stessa un ramo di azienda
[...] Controparte_2 comprendente il credito di imposta pari ad € 5.894.772. A seguire in data 21.09.2020, in esecuzione del contratto preliminare già stipulato in data 06.08.2020 (e non versato agli atti), la Agency cedeva l'intera partecipazione societaria della alla Controparte_2 Parte_ ad un corrispettivo di € 3.242.630,00 da corrispondere in forma dilazionata (cfr. cessione di quote sub allegato n. 5 dell'atto di citazione). Successivamente, in data Parte_ 16.12.2020 con atto notarile la incorporava per fusione la appena acquisita così appropriandosi dell'intero attivo patrimoniale nel quale figurava Controparte_2 5
l'ingente credito fiscale, che risultava essere per espressa ammissione di parte il vero
“movente” della complessa operazione così architettata. Secondo la ricostruzione di parte, tuttavia, il sequestro penale emesso dal Gip del
Tribunale di Viterbo disvelava il disegno criminoso artatamente ordito in danno della Parte_
che si vedeva porre sotto sequestro l'intero credito fiscale di oltre 5 milioni di euro, poiché provento del reato di cui all'art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000 (cfr. decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Viterbo prodotto in maniera incompleta difettando alcune pagine dello stesso sub allegato n.7 dell'atto di citazione). A fronte di tale operazione truffaldina, oggetto peraltro anche di denuncia penale per il reato di truffa contrattuale (cfr. atto di querela sub. allegato n. 10 dell'atto di citazione), Parte_ la agiva in giudizio chiedendo di “accertare la nullità e/o dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto il 21 CP_2 settembre 2020, Rep. 34232, Rac. 25987 (“Domanda pregiudiziale”) e, per l'effetto, condannare il sig. : CP_1
1) previo accertamento della natura di mero schermo gestito e piegato dello stesso a perseguire finalità illecite con responsabilità limitata della Agency e conseguente disapplicazione della normativa speciale prevista dall'art. 2642 c.c. in materia di responsabilità limitata, alla restituzione della somma di euro 1.400.000, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2740 c.c., a titolo di ripetizione di indebito o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Prima domanda”);
2) alternativamente all'accoglimento della Prima domanda, alla restituzione Parte dell'importo di euro 400.000 corrisposto dalla in seguito alla cancellazione della Agency dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per essersene indebitamente appropriato a titolo personale in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Seconda domanda”); Subordinatamente rispetto all'accoglimento delle precedenti domande, chiede a codesto On.le Tribunale di accertare e dichiarare la rinuncia implicita della Agency al credito residuo vantato alla data di cancellazione ai sensi dell'art. 1236 c.c. e, conseguentemente, condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 400.000 si è indebitamente appropriato a titolo Pt_4 personale nei mesi di gennaio e febbraio 2021 in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni da illecito - (d'ora in poi “Terza domanda”).
Prima di esaminare i profili di infondatezza delle domande spiegate da parte attrice, anche alla luce della carenza degli elementi di prova addotti e della stessa incompletezza della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio intende focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che possono aiutare ad orientare la decisione. In prima battuta, non deve essere pretermesso un dato inequivocabile che emerge nelle pieghe del complesso collegamento negoziale scelto per realizzare l'operazione in Parte_ esame e cioè che la acquisisce un credito d'imposta di oltre 5 milioni di euro (e che si affretta ad utilizzare per compensarlo con i debiti maturati nei confronti del fisco), corrispondendo di fatto come prezzo dell'operazione la somma di € 3.242.630, che è il corrispettivo della vendita della partecipazione totalitaria della Controparte_2 (che aveva “in pancia” il ramo di azienda costituito dal credito fiscale). Né tantomeno va ignorato il fatto che la somma versata ad Agency per l'acquisto della società è stata limitata, approfittando della dilazione accordata, all'importo di € 1.400.000. Altro dato che va rimarcato per comprendere l'ambiguità del comportamento della 6 stessa società attrice afferisce alla circostanza che tra gli artefici dell'operazione fraudolenta e che è stato denunciato dalla stessa parte attrice vi è il dott. Persona_1
il quale però assume una duplice veste non solo di professionista che
[...] Parte_ sottoscrive un contratto di consulenza professionale con la (che quindi non può essere tacciato di essere un terzo estraneo alla compagine societaria, che lo assolda come consulente nutrendo fiducia nello stesso), ma è al contempo il medesimo professionista che redige nell'interesse di Agency la perizia di stima asseverata con la quale si attesta l'esistenza del credito d'imposta poi oggetto di sequestro penale. Da ultimo, le ambiguità che connotano lo stesso atteggiamento assunto dalla parte attrice - che si presenta come truffata ed infatti a pag. 4 dell'atto di citazione mette le
“mani avanti” dichiarando: “Avendo appreso di essere stata inconsapevolmente coinvolta in operazioni rivelatesi, ex post, illecite le quali, oltre al danno patrimoniale avrebbero potuto determinare responsabilità penali in capo al proprio amministratore Parte unico, si è tempestivamente attivata per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune” – si appalesano nella loro evidenza proprio con l'atto di querela del 30.06.2021. Orbene, come risulta dall'atto di citazione, parte attrice tratteggia l'odierno convenuto come il socio sovrano della Agency, vero “deus ex machina” che abusando dello Parte_ schermo societario avrebbe ordito un piano articolato per truffare la cedendole di fatto un credito inesistente oggetto di sequestro penale. Questo, in estrema sintesi, il teorema accusatorio mosso nei confronti del convenuto:
“Risulta chiaro, dunque, che la costituzione di Agency rappresenti un'ipotesi di cd. abuso di personalità giuridica messa in atto dal sig. al solo scopo di beneficiare CP_1 della favorevole disciplina della limitazione di responsabilità in circostanze diverse da quelle che ne giustificano e legittimano l'applicazione. Circostanza oltremodo evidente nella fattispecie concreta considerato che, nonostante quanto riportato nel relativo atto istitutivo, il sig. ha proceduto alla costituzione di Agency al solo fine di CP_1 realizzare l'operazione fraudolenta in esame, pur consapevole che tale società non avrebbe mai esercitato nessuna delle attività indicate”. L'inequivoco tenore dell'accusa mossa nell'atto introduttivo del presente giudizio scolora fino a scomparire inopinatamente nell'atto di querela presentato dal legale Parte_ rappresentante della presso la Stazione Carabinieri di Valeggio sul Mincio (VR). E' sufficiente leggere le 11 pagine del predetto atto di denuncia-querela (sub. allegato n. 10 dell'atto di citazione) per avvedersi che nel corpo dell'articolata querela non si cita mai , che resta quindi estraneo anche all'istanza di punizione, sebbene CP_1 nell'atto di citazione falsamente parte attrice dichiara di aver sporto querela anche nei confronti dello stesso.
Illuminante infine è il passaggio della querela in cui la società attrice ammette i propri profili colposi nella valutazione complessiva dell'operazione che l'ha riguardata e che se da una parte nell'economia complessiva dell'atto di querela è funzionale ad escludere il dolo e quindi la propria compartecipazione a quanto è stato denunciato, dall'altra rivela l'atteggiamento colposo di chi ha gestito la compagine societaria, circostanza sorprendentemente negletta nell'atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio. E' la stessa parte attrice ad ammettere a pag. 8 dell'atto di querela che: “Ciò, senza volere in alcun modo sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dal proprio operato che se oggi può facilmente valutarsi come sconsiderato e inadeguato, all'epoca dei fatti sarebbe stato valutato in maniera certamente differente. MNT non 7 era e non è una società con un sistema di governance strutturato e non è dotata di presidi adeguati di compliance”. Ciò premesso, non risulta adeguatamente provata la fondatezza della cd “domanda pregiudiziale” che affonda le sue radici nella dedotta nullità dell'atto di cessione di quote o comunque nella declaratoria di risoluzione del medesimo atto traslativo. Procedendo con ordine, ad avviso di parte attrice, l'atto di cessione delle quote della sarebbe affetto da nullità per illiceità della causa per contrarietà a Controparte_2 disposizioni normative poste a presidio della collettività o per illiceità dell'oggetto. In particolare, secondo parte attrice, saremmo dinanzi ad un negozio indiretto che trova il suo fondamento nel collegamento negoziale di più atti finalisticamente diretti a violare le norme di cui all'art. 5 comma 4-ter D.L. n. 70/1988 nonché il cd. “divieto di compensazione di debiti accollati” introdotto con l'art. 1 D.L. 124/2019. In buona sostanza, i singoli contratti non sarebbero affetti da alcun vizio tale da legittimare parte attrice ad esercitare l'azione di invalidità, cionondimeno sarebbero riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (cfr. Cass. n. 29288 del
2024).
Non è chi non veda, tuttavia, che il dedotto collegamento negoziale non può essere affetto da illiceità della causa per violazione del “divieto di compensazione dei debiti accollati” di cui all'art. 1 D.L. 124/2019, previsione normativa che non sembra affatto consona alla fattispecie in esame. Orbene, il cennato art. 1 così statuisce: “1.Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.” Invero, sul punto la prospettazione di parte attrice è rimasta apodittica, poiché non è stato esplicato in alcun modo il meccanismo per il quale il denunciato collegamento negoziale dovesse atteggiarsi in chiave elusiva del chiaro disposto normativo, limitato all'evidenza al divieto di compensazione di debiti accollati, che esula totalmente dal caso in esame in cui si è realizzata in concreto la cessione di un credito d'imposta. Verosimilmente parte attrice è risultata sviata dalla circostanza - che si apprende nel Parte_ corpo della querela - che la sarebbe stata coinvolta anche in un'operazione di accollo tributario che riguarda però altri soggetti giuridici e pertanto non è oggetto della presente controversia (cfr. pag. 2 e ss. dell'atto di querela in atti). L'illiceità della causa del negozio indiretto è stata poi costruita da parte attrice in questi termini: “L'operazione, in primo luogo, ha consentito di cedere un credito Pt_5 d'imposta bypassando gli obbligatori controlli formali e sostanziali dell'Amministrazione finanziaria. Ciò, in violazione del disposto di cui all'articolo 5 comma 4-ter del D.L. n. 70/1988 che, in linea generale, subordina tale facoltà alla preventiva richiesta di rimborso da parte del cedente. In assenza di richiesta, che rappresenta un innesco alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della sua spettanza ed esistenza, la cessione è normativamente vietata.” Anche in questo caso la deduzione è rimasta priva di sviluppo anche nelle memorie assertive, appena tratteggiata in forma embrionale nell'atto introduttivo e comunque fondata su un'esegesi normativa che non sembra ancora una volta rispondere al caso in concreto in esame. 8
L'articolo 12-sexies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“DL n. 34/2019”) (c.d.
“Decreto Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (“DL n. 70/1988”), introducendo la facoltà per i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (“IVA”) di cedere i crediti IVA trimestrali con effetti obbligatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. La cennata disposizione ha trovato applicazione ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1 gennaio 2020, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tra cui si evidenzia, in particolare, la fattispecie relativa all'acquisto ed importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA).
Tale modifica apportata dal cd. Decreto Crescita ha definitivamente risolto il contrasto formatosi tra lo stringente orientamento dell'Amministrazione finanziaria e la posizione, maggiormente permissiva, assunta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Invero, sembra che parte attrice (ma si ribadisce la mancanza di ulteriori deduzioni sul punto pregiudica una valutazione completa a riguardo) abbia valorizzato l'interpretazione restrittiva dell'amministrazione finanziaria, non condivisa peraltro nè dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013) nè da quella di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13027 del 24 giugno 2015), che è stata definitivamente superata dalle modifiche apportate dall'articolo 12-sexies del DL n. 34/2019 e quindi citate a sproposito da parte attrice. Secondo parte attrice, qualora non sia ravvisabile il vizio di nullità per illiceità della causa, l'operazione negoziale denunciata risulterebbe affetta da nullità per illiceità dell'oggetto per l'inesistenza del credito d'imposta conferito dalla Agency alla e che avrebbe reso la partecipazione totalitaria di quest'ultima poi ceduta Controparte_2 Parte_ alla società attrice priva delle capacità funzionali a soddisfare l'interesse di e quindi diversa da quanto pattuito. Questo l'assunto di parte attrice: “La nullità dell'Atto per illiceità e materiale impossibilità del suo oggetto deriva dall'inesistenza del credito di imposta creato da Parte Agency e traslato alla accertata dall'Autorità giudiziaria nell'ambito dell'attività istruttoria culminata con l'imputazione del sig. , in qualità di legale CP_1 rappresentante pro tempore, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000.”. In primis, va rilevato che il capo di imputazione elevato ad nel decreto di CP_1 sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Viterbo è diverso (art. 10 quater
D. Lgs. n. 74/2000), ma non convince la tesi di parte attrice che si fonda sull'inesistenza dell'oggetto del contratto a fonte dell'emissione di una misura cautelare reale, senza che sia stato fornito alcun elemento ulteriore circa lo sviluppo delle indagini preliminari e quindi senza nemmeno che sia stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'indagato (di certo fino agli scritti conclusionali non si fa menzione nemmeno di un decreto di rinvio a giudizio per il reato in contestazione).
Nemmeno nel corso del giudizio e quindi in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e tantomeno in sede di scritti conclusionali, la società attrice si è soffermata sul profilo dell'inesistenza dell'oggetto del contratto che dovrebbe essere comprovata dalla circostanza che tale credito d'imposta sia provento di reato. 9
L'assunto della natura fraudolenta del credito d'imposta risiederebbe – ad avviso di parte attrice - nel provento tratto da Agency dal reato di utilizzo di fatture inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, fattispecie criminosa che non risulta nemmeno essere stata contestata con il decreto di sequestro preventivo penale, né è stato dato riscontro documentale in atti di ulteriore contestazione emersa nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.
Priva di alcun pregio è poi la tesi che nella fattispecie sia esperibile il rimedio risolutorio ex art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio. Secondo parte attrice, l'inesistenza del credito d'imposta avrebbe “totalmente azzerato il valore economico Parte della partecipazione della acquistata da rendendo la stessa totalmente CP_2 inidonea a soddisfare i bisogni che ne avevano determinato l'acquisto”.
Se è vero che la cessione di quote sociali reca con sé come oggetto mediato la quota parte o l'intero patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, tanto che la giurisprudenza di merito si è attestata sulla tesi che: “I beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione di azioni o di quote di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto specifico riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario circa la ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede, dal che discende che anche il divario fra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, riflettendosi sulla solidità economica e sulla produttività dell'impresa sociale e conseguentemente sul valore e sulla redditività delle azioni (o delle quote), possa integrare gli estremi non solo della mancanza delle qualità essenziali della cosa venduta, ma anche quella radicale diversità (aliud pro alio) che possono giustificare la risoluzione del contratto”. Nel caso di specie, si vorrebbe travolgere con il rimedio risolutorio ciascuno degli atti negoziali collegati, non potendosi inficiare il singolo atto di cessione di quote che realizza il tipico effetto traslativo della partecipazione senza che possa essere chiesta la risoluzione per l'inadempienza connessa alla consegna di beni difformi o privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente. E ciò sul rilievo sempre della denunciata inesistenza del credito che - si ribadisce- come provento di fattispecie criminosa non risulta accertata nemmeno con sentenza penale di condanna.
La domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice non sembra tener conto degli arresti della giurisprudenza di merito che in tema di cessione di partecipazioni sociali ha evidenziato che l'oggetto mediato del contratto traslativo di quote è costituito dalla quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della partecipazione) possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o ovvero la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ex art. 1497 cod. civ. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo. Restano applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di aliud pro alio (datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda
(e più grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi”, ma anche) assolutamente privi delle 10 capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, “radicalmente diversi” da quelli pattuiti (cfr. Tribunale Milano del 23.03.2015). Ne discende che al fine di dichiarare risolto il contratto come pretende parte attrice per la dedotta difformità delle qualità promesse o essenziali (con specifico riferimento all'unico asset della rappresentato dal ceduto credito d'imposta), CP_2 incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare l'inesistenza del credito, in quanto provento di reato, postulato invero nemmeno riscontrato nel medesimo provvedimento di sequestro penale in atti dal quale non si evince (anche in ragione della produzione incompleta del decreto emesso dal Gip) l'esatto motivo della presunta inesistenza del credito. Il rigetto della domanda pregiudiziale impedisce di accertare la fondatezza delle due domande proposte da parte attrice che presuppongono la declaratoria di nullità o di risoluzione dell'atto di cessione di quote. In estremo subordine ed indipendentemente dall'accoglimento della domanda pregiudiziale, parte attrice chiede “di accertare e dichiarare l'implicita remissione del Parte debito residuo di da parte della Agency al credito residuo vantato alla data di cancellazione e, conseguentemente, condannare il sig. , ai sensi dell'art. CP_1 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 400.000 si è indebitamente Pt_4 appropriato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 in qualità di successore della Società”. Se la prima domanda affonda le sue radici nell'evento della intervenuta cancellazione della Agency che non ha rivendicato prima dell'estinzione della compagine sociale il pagamento del residuo della cessione dovuto da parte attrice, non si riesce ad apprezzare il nesso causale tra la vicenda estintiva che recherebbe con sè la remissione implicita del debito dal carattere tipicamente abdicatorio e la pretesa condanna di CP_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di cui si sarebbe
[...] appropriato indebitamente all'esito della cancellazione della società in qualità di socio succeduto all'ente sociale estinto, una volta che il citato fenomeno di tipo successorio viene considerato approdo ormai costante della Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n.
11411 del 29.04.2024). Invero, non si comprende come parte attrice possa pretendere di ottenere la restituzione della somma versata dopo la cancellazione della società se non si riesce ad invalidare l'atto di alienazione delle quote sociali, che non risulta intaccato da nessuno dei profili di invalidità fatti valere in questa sede.
Le domande pertanto devono essere rigettate e non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (superiore ad € 5200.000) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: CP_1 rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 11 che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Tartaglione dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 24206/2021 RG
PROMOSSA DA
con sede in Roma alla piazza A. Alessio n.9 (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_1 avv.ti Fabio Pantaloni (c.f. ) e Paolo Mazzotta (c.f. C.F._1
), con studio in Roma al Largo di Torre Argentina n.11 C.F._2
- ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tartaglione (c.f. ), C.F._4 con studio in Marcianise (CE) alla via Novelli n.71
- CONVENUTA – CONCLUSIONI All'udienza del 17.09.2024 la sola parte attrice concludeva come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05.10.2021, la in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata il sig. al fine di sentire accertare la nullità e/o dichiarare la CP_1 risoluzione dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto in Controparte_2 data 21.09.2020.
Premetteva in fatto:
- che il legale rappresentante della in persona di Parte_1 Parte_2
aveva avallato un'operazione straordinaria prospettata da due consulenti
[...] della medesima società volta ad acquisire crediti fiscali ad un prezzo inferiore al valore nominale degli stessi per monetizzarli nel breve periodo in attesa del rimborso da parte di Agenzia delle Entrate;
- che la aveva deciso di cedere il proprio Parte_3 credito di imposta e la certezza ed affidabilità della predetta società veniva garantita dagli stessi consulenti, artefici dell'operazione;
- che l'operazione si era strutturata nei seguenti termini: in data 03.08.2020 la [...
aveva costituito la conferendo Controparte_3 Controparte_2 al contempo alla stessa un ramo di azienda comprensivo di un credito d'imposta pari ad € 5.894.772; in data 21.09.2020 la predetta Agency aveva ceduto in ossequio al preliminare stipulato in data 06.08.2020 l'intera partecipazione di alla società attrice al prezzo di € 3.242.630,00 da corrispondere in Controparte_2 forma dilazionata;
in data 16.12.2020 la aveva incorporato per Parte_1 fusione la così acquisendone l'intero attivo patrimoniale, tra cui il Controparte_2 cennato credito d'imposta;
- che in data 26.02.2021 con decreto di sequestro del Gip presso il Tribunale di Viterbo veniva sottoposto a sequestro preventivo il credito d'imposta acquisito nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti della Agency in ragione della provenienza fraudolenta, atteso che trattavasi di posta creditoria inesistente sulla base dell'attività investigativa poiché generato sul presupposto di fatture inesistenti;
- che prima del sequestro penale, la società attrice aveva utilizzato in compensazione parte del credito d'imposta acquisito, infatti dopo aver corrisposto alla Agency la somma complessiva di € 1.400.00,00 aveva utilizzato in compensazione il credito d'imposta per la somma di € 542.139,75;
- che dopo pochi giorni dalla cessione della partecipazione, la
[...] veniva posta in liquidazione volontaria e cancellata dal Parte_3 registro delle imprese in data 30.12.2020;
- che al fine di neutralizzare le attività di compensazione, la Parte_1 aveva instaurato un dialogo con l'Amministrazione finanziaria per regolarizzare l'ammontare già compensato con ravvedimento operoso e versamento della somma di € 174.870,75 e per il residuo mediante dilazione accordata dall'INPS; in tal modo la società attrice era riuscita ad evitare di utilizzare anche in minima parte il predetto credito acquisito;
- che con querela del 16.05.2021 la denunciava l'odierno Parte_1 convenuto nonché i consulenti ed i professionisti che avevano partecipato all'operazione per il reato di truffa contrattuale;
- che con diffida del 01.09.2021 veniva invitato il sig. alla restituzione CP_1 della somma di € 1.400.000 in favore della società attrice;
- che l'atto di cessione dell'intera partecipazione della risultava affetto Controparte_2 nella ricostruzione di parte attrice da illiceità della causa e ciò poiché finalisticamente diretto nella forma del collegamento di una serie di atti negoziali a Parte_ trasferire il credito d'imposta dalla Agency alla in elusione dei divieti normativi di cui al disposto dell'art. 5 comma 4-ter D.L.70/1988 e dell'art. 1 D.L. n. 124/2019 (“divieto di compensazione di debiti fiscali e contributivi di terzi”) e così integrando un contratto in frode alla legge;
- che in alternativa l'atto di cessione era affetto da nullità per illiceità dell'oggetto del Parte_ negozio indiretto per l'inesistenza del credito d'imposta traslato da Agency a (unico asset patrimoniale al momento della fusione per incorporazione); qualora l'illiceità dell'oggetto fosse ritenuta sopravvenuta, parte attrice prospettava come rimedio la risoluzione ex art. 1453 c.c. poiché la prestazione dedotta da Agency nell'ambito del negozio indiretto risulterebbe inadempiuta per aliud pro alio;
3
- che la costituzione della società - con socio ed Parte_3 amministratore unico il convenuto - cancellata pochi giorni dopo la CP_1 cessione della partecipazione nella creata ad arte per concludere Controparte_2 l'operazione di cessione del credito d'imposta oggetto di sequestro penale, integrava un'ipotesi di abuso della personalità giuridica della predetta società, utilizzata come schermo da per perfezionare l'operazione fraudolenta, CP_1 che in qualità di socio sovrano doveva essere chiamato a rispondere illimitatamente per la restituzione della somma già versata dalla società attrice per € 1.400.000; Parte_
- che comunque la somma di € 400.000,00 era stata versata da ad Agency dopo la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese e pertanto si invocava la responsabilità di alla restituzione dell'importo, in quanto socio unico CP_1 e successore dell'ente sociale ormai estinto a titolo di indebito arricchimento.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, accertare la nullità e/o dichiarare la risoluzione annullamento dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto il 21 settembre CP_2 2020, Rep. 34232, Rac. 25987 (“domanda Pregiudiziale”);
- in connessione all'accoglimento della domanda Pregiudiziale, accertare l'abuso di personalità giuridico perpetrato dal sig. con la costituzione della CP_1 [...]
– società giuridicamente inesistente in quanto mero Parte_3 schermo gestito e piegato da tale soggetto a perseguire finalità illecite con responsabilità limitata – e, per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di euro 1.400.000, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2740 c.c., a titolo di ripetizione di indebito o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Prima domanda”);
- in connessione all'accoglimento della domanda pregiudiziale, in via subordinata rispetto all'accoglimento della Prima domanda, condannare il sig. alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 400.000 corrisposto dalla in Parte_1 seguito alla cancellazione della dal registro Parte_3 delle imprese il socio unico e successore , ai sensi dell'art. 2033 c.c., per CP_1 essersene indebitamente appropriato titolo personale in qualità di successore (“Seconda domanda”) o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni;
- in subordine ed indipendentemente dall'accoglimento delle precedenti domande, accertare e dichiarare la rinuncia implicita della Parte_3
al credito residuo vantato nei confronti della alla data di
[...] Parte_1 cancellazione ai sensi dell'art. 1236 c.c. per l'effetto, condannare il sig. , CP_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 400.000 di cui si è indebitamente appropriato in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni da illecito - (“Terza domanda”).
In ogni caso con condanna alle competenze e spese processuali, ivi comprese le spese generali del 15,00 %, Iva e CAP, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva in giudizio , depositando comparsa di costituzione e risposta CP_1 nella quale eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del
Tribunale adito, dal momento che la domanda doveva essere incardinata presso il Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 18 c.p.c.. 4
Nel merito, veniva contestata l'intera ricostruzione di parte incentrata sull'inesistenza del credito d'imposta acquisito dalla società attrice, inesistenza che non risultava ancora accertata nemmeno in sede penale, essendo ancora in corso la fase delle indagini preliminari e non essendo stata nemmeno esercitata l'azione penale nei confronti del convenuto. Invero la società Agency si era limitata esclusivamente alla cessione di un ramo di Parte_ azienda in favore della che in autonomia aveva deciso di operare la compensazione dei crediti oggetto di accertamento.
Pertanto, concludeva chiedendo in via preliminare la declaratoria di incompetenza del
Tribunale adito e nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta che ritiene che il Tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. sia il tribunale di Napoli Nord, autorità giudiziaria individuata sul presupposto del “foro generale” delle persone fisiche, risiedendo il convenuto in GR NO (NA). L'eccezione è priva di pregio poiché non tiene in considerazione della peculiarità della competenza funzionale della sezione specializzata impresa, trattandosi di competenza inderogabile espressamente sancita ex art.4 D. Lgs. 168 del 2003 e successive modificazioni, che prevede che: “…le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1” (norma che istituisce le sezioni specializzate in materia d'impresa). Venendo al merito, l'assunto da cui muove la società attrice attiene all'esistenza di un collegamento negoziale che avrebbe dovuto realizzare l'interesse di parte attrice ad acquisire un credito fiscale ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale, Parte_ operazione ritenuta vantaggiosa dai consulenti della stessa società che avrebbero assicurato l'affidabilità della società cedente il credito d'imposta (Agency) e la stessa esistenza del credito come da perizia di stima in atti del dott. (cfr. Persona_1 perizia di stima asseverata sub. allegato n. 12 dell'atto di citazione). L'acquisizione di tale credito d'imposta si è materializzata mediante tre diversi atti negoziali.
In prima battuta con atto pubblico notarile del 03.08.2020 la Parte_3 ha costituito la conferendo alla stessa un ramo di azienda
[...] Controparte_2 comprendente il credito di imposta pari ad € 5.894.772. A seguire in data 21.09.2020, in esecuzione del contratto preliminare già stipulato in data 06.08.2020 (e non versato agli atti), la Agency cedeva l'intera partecipazione societaria della alla Controparte_2 Parte_ ad un corrispettivo di € 3.242.630,00 da corrispondere in forma dilazionata (cfr. cessione di quote sub allegato n. 5 dell'atto di citazione). Successivamente, in data Parte_ 16.12.2020 con atto notarile la incorporava per fusione la appena acquisita così appropriandosi dell'intero attivo patrimoniale nel quale figurava Controparte_2 5
l'ingente credito fiscale, che risultava essere per espressa ammissione di parte il vero
“movente” della complessa operazione così architettata. Secondo la ricostruzione di parte, tuttavia, il sequestro penale emesso dal Gip del
Tribunale di Viterbo disvelava il disegno criminoso artatamente ordito in danno della Parte_
che si vedeva porre sotto sequestro l'intero credito fiscale di oltre 5 milioni di euro, poiché provento del reato di cui all'art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000 (cfr. decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Viterbo prodotto in maniera incompleta difettando alcune pagine dello stesso sub allegato n.7 dell'atto di citazione). A fronte di tale operazione truffaldina, oggetto peraltro anche di denuncia penale per il reato di truffa contrattuale (cfr. atto di querela sub. allegato n. 10 dell'atto di citazione), Parte_ la agiva in giudizio chiedendo di “accertare la nullità e/o dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione della partecipazione della sottoscritto il 21 CP_2 settembre 2020, Rep. 34232, Rac. 25987 (“Domanda pregiudiziale”) e, per l'effetto, condannare il sig. : CP_1
1) previo accertamento della natura di mero schermo gestito e piegato dello stesso a perseguire finalità illecite con responsabilità limitata della Agency e conseguente disapplicazione della normativa speciale prevista dall'art. 2642 c.c. in materia di responsabilità limitata, alla restituzione della somma di euro 1.400.000, ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2740 c.c., a titolo di ripetizione di indebito o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Prima domanda”);
2) alternativamente all'accoglimento della Prima domanda, alla restituzione Parte dell'importo di euro 400.000 corrisposto dalla in seguito alla cancellazione della Agency dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per essersene indebitamente appropriato a titolo personale in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni - (d'ora in poi “Seconda domanda”); Subordinatamente rispetto all'accoglimento delle precedenti domande, chiede a codesto On.le Tribunale di accertare e dichiarare la rinuncia implicita della Agency al credito residuo vantato alla data di cancellazione ai sensi dell'art. 1236 c.c. e, conseguentemente, condannare il sig. , ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla CP_1 restituzione dell'importo di euro 400.000 si è indebitamente appropriato a titolo Pt_4 personale nei mesi di gennaio e febbraio 2021 in qualità di successore o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a titolo di risarcimento danni da illecito - (d'ora in poi “Terza domanda”).
Prima di esaminare i profili di infondatezza delle domande spiegate da parte attrice, anche alla luce della carenza degli elementi di prova addotti e della stessa incompletezza della documentazione prodotta in giudizio, il Collegio intende focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti che possono aiutare ad orientare la decisione. In prima battuta, non deve essere pretermesso un dato inequivocabile che emerge nelle pieghe del complesso collegamento negoziale scelto per realizzare l'operazione in Parte_ esame e cioè che la acquisisce un credito d'imposta di oltre 5 milioni di euro (e che si affretta ad utilizzare per compensarlo con i debiti maturati nei confronti del fisco), corrispondendo di fatto come prezzo dell'operazione la somma di € 3.242.630, che è il corrispettivo della vendita della partecipazione totalitaria della Controparte_2 (che aveva “in pancia” il ramo di azienda costituito dal credito fiscale). Né tantomeno va ignorato il fatto che la somma versata ad Agency per l'acquisto della società è stata limitata, approfittando della dilazione accordata, all'importo di € 1.400.000. Altro dato che va rimarcato per comprendere l'ambiguità del comportamento della 6 stessa società attrice afferisce alla circostanza che tra gli artefici dell'operazione fraudolenta e che è stato denunciato dalla stessa parte attrice vi è il dott. Persona_1
il quale però assume una duplice veste non solo di professionista che
[...] Parte_ sottoscrive un contratto di consulenza professionale con la (che quindi non può essere tacciato di essere un terzo estraneo alla compagine societaria, che lo assolda come consulente nutrendo fiducia nello stesso), ma è al contempo il medesimo professionista che redige nell'interesse di Agency la perizia di stima asseverata con la quale si attesta l'esistenza del credito d'imposta poi oggetto di sequestro penale. Da ultimo, le ambiguità che connotano lo stesso atteggiamento assunto dalla parte attrice - che si presenta come truffata ed infatti a pag. 4 dell'atto di citazione mette le
“mani avanti” dichiarando: “Avendo appreso di essere stata inconsapevolmente coinvolta in operazioni rivelatesi, ex post, illecite le quali, oltre al danno patrimoniale avrebbero potuto determinare responsabilità penali in capo al proprio amministratore Parte unico, si è tempestivamente attivata per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune” – si appalesano nella loro evidenza proprio con l'atto di querela del 30.06.2021. Orbene, come risulta dall'atto di citazione, parte attrice tratteggia l'odierno convenuto come il socio sovrano della Agency, vero “deus ex machina” che abusando dello Parte_ schermo societario avrebbe ordito un piano articolato per truffare la cedendole di fatto un credito inesistente oggetto di sequestro penale. Questo, in estrema sintesi, il teorema accusatorio mosso nei confronti del convenuto:
“Risulta chiaro, dunque, che la costituzione di Agency rappresenti un'ipotesi di cd. abuso di personalità giuridica messa in atto dal sig. al solo scopo di beneficiare CP_1 della favorevole disciplina della limitazione di responsabilità in circostanze diverse da quelle che ne giustificano e legittimano l'applicazione. Circostanza oltremodo evidente nella fattispecie concreta considerato che, nonostante quanto riportato nel relativo atto istitutivo, il sig. ha proceduto alla costituzione di Agency al solo fine di CP_1 realizzare l'operazione fraudolenta in esame, pur consapevole che tale società non avrebbe mai esercitato nessuna delle attività indicate”. L'inequivoco tenore dell'accusa mossa nell'atto introduttivo del presente giudizio scolora fino a scomparire inopinatamente nell'atto di querela presentato dal legale Parte_ rappresentante della presso la Stazione Carabinieri di Valeggio sul Mincio (VR). E' sufficiente leggere le 11 pagine del predetto atto di denuncia-querela (sub. allegato n. 10 dell'atto di citazione) per avvedersi che nel corpo dell'articolata querela non si cita mai , che resta quindi estraneo anche all'istanza di punizione, sebbene CP_1 nell'atto di citazione falsamente parte attrice dichiara di aver sporto querela anche nei confronti dello stesso.
Illuminante infine è il passaggio della querela in cui la società attrice ammette i propri profili colposi nella valutazione complessiva dell'operazione che l'ha riguardata e che se da una parte nell'economia complessiva dell'atto di querela è funzionale ad escludere il dolo e quindi la propria compartecipazione a quanto è stato denunciato, dall'altra rivela l'atteggiamento colposo di chi ha gestito la compagine societaria, circostanza sorprendentemente negletta nell'atto di citazione che ha dato origine al presente giudizio. E' la stessa parte attrice ad ammettere a pag. 8 dell'atto di querela che: “Ciò, senza volere in alcun modo sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dal proprio operato che se oggi può facilmente valutarsi come sconsiderato e inadeguato, all'epoca dei fatti sarebbe stato valutato in maniera certamente differente. MNT non 7 era e non è una società con un sistema di governance strutturato e non è dotata di presidi adeguati di compliance”. Ciò premesso, non risulta adeguatamente provata la fondatezza della cd “domanda pregiudiziale” che affonda le sue radici nella dedotta nullità dell'atto di cessione di quote o comunque nella declaratoria di risoluzione del medesimo atto traslativo. Procedendo con ordine, ad avviso di parte attrice, l'atto di cessione delle quote della sarebbe affetto da nullità per illiceità della causa per contrarietà a Controparte_2 disposizioni normative poste a presidio della collettività o per illiceità dell'oggetto. In particolare, secondo parte attrice, saremmo dinanzi ad un negozio indiretto che trova il suo fondamento nel collegamento negoziale di più atti finalisticamente diretti a violare le norme di cui all'art. 5 comma 4-ter D.L. n. 70/1988 nonché il cd. “divieto di compensazione di debiti accollati” introdotto con l'art. 1 D.L. 124/2019. In buona sostanza, i singoli contratti non sarebbero affetti da alcun vizio tale da legittimare parte attrice ad esercitare l'azione di invalidità, cionondimeno sarebbero riconducibili ad una fattispecie pluricausale in cui il nesso teleologico assume rilevanza al fine di far emergere la “causa del collegamento”, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli contratti collegati (cfr. Cass. n. 29288 del
2024).
Non è chi non veda, tuttavia, che il dedotto collegamento negoziale non può essere affetto da illiceità della causa per violazione del “divieto di compensazione dei debiti accollati” di cui all'art. 1 D.L. 124/2019, previsione normativa che non sembra affatto consona alla fattispecie in esame. Orbene, il cennato art. 1 così statuisce: “1.Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. 2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.” Invero, sul punto la prospettazione di parte attrice è rimasta apodittica, poiché non è stato esplicato in alcun modo il meccanismo per il quale il denunciato collegamento negoziale dovesse atteggiarsi in chiave elusiva del chiaro disposto normativo, limitato all'evidenza al divieto di compensazione di debiti accollati, che esula totalmente dal caso in esame in cui si è realizzata in concreto la cessione di un credito d'imposta. Verosimilmente parte attrice è risultata sviata dalla circostanza - che si apprende nel Parte_ corpo della querela - che la sarebbe stata coinvolta anche in un'operazione di accollo tributario che riguarda però altri soggetti giuridici e pertanto non è oggetto della presente controversia (cfr. pag. 2 e ss. dell'atto di querela in atti). L'illiceità della causa del negozio indiretto è stata poi costruita da parte attrice in questi termini: “L'operazione, in primo luogo, ha consentito di cedere un credito Pt_5 d'imposta bypassando gli obbligatori controlli formali e sostanziali dell'Amministrazione finanziaria. Ciò, in violazione del disposto di cui all'articolo 5 comma 4-ter del D.L. n. 70/1988 che, in linea generale, subordina tale facoltà alla preventiva richiesta di rimborso da parte del cedente. In assenza di richiesta, che rappresenta un innesco alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della sua spettanza ed esistenza, la cessione è normativamente vietata.” Anche in questo caso la deduzione è rimasta priva di sviluppo anche nelle memorie assertive, appena tratteggiata in forma embrionale nell'atto introduttivo e comunque fondata su un'esegesi normativa che non sembra ancora una volta rispondere al caso in concreto in esame. 8
L'articolo 12-sexies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“DL n. 34/2019”) (c.d.
“Decreto Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (“DL n. 70/1988”), introducendo la facoltà per i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (“IVA”) di cedere i crediti IVA trimestrali con effetti obbligatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. La cennata disposizione ha trovato applicazione ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1 gennaio 2020, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale di cui all'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (tra cui si evidenzia, in particolare, la fattispecie relativa all'acquisto ed importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA).
Tale modifica apportata dal cd. Decreto Crescita ha definitivamente risolto il contrasto formatosi tra lo stringente orientamento dell'Amministrazione finanziaria e la posizione, maggiormente permissiva, assunta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Invero, sembra che parte attrice (ma si ribadisce la mancanza di ulteriori deduzioni sul punto pregiudica una valutazione completa a riguardo) abbia valorizzato l'interpretazione restrittiva dell'amministrazione finanziaria, non condivisa peraltro nè dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 2252 del 2 ottobre 2013) nè da quella di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13027 del 24 giugno 2015), che è stata definitivamente superata dalle modifiche apportate dall'articolo 12-sexies del DL n. 34/2019 e quindi citate a sproposito da parte attrice. Secondo parte attrice, qualora non sia ravvisabile il vizio di nullità per illiceità della causa, l'operazione negoziale denunciata risulterebbe affetta da nullità per illiceità dell'oggetto per l'inesistenza del credito d'imposta conferito dalla Agency alla e che avrebbe reso la partecipazione totalitaria di quest'ultima poi ceduta Controparte_2 Parte_ alla società attrice priva delle capacità funzionali a soddisfare l'interesse di e quindi diversa da quanto pattuito. Questo l'assunto di parte attrice: “La nullità dell'Atto per illiceità e materiale impossibilità del suo oggetto deriva dall'inesistenza del credito di imposta creato da Parte Agency e traslato alla accertata dall'Autorità giudiziaria nell'ambito dell'attività istruttoria culminata con l'imputazione del sig. , in qualità di legale CP_1 rappresentante pro tempore, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000.”. In primis, va rilevato che il capo di imputazione elevato ad nel decreto di CP_1 sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Viterbo è diverso (art. 10 quater
D. Lgs. n. 74/2000), ma non convince la tesi di parte attrice che si fonda sull'inesistenza dell'oggetto del contratto a fonte dell'emissione di una misura cautelare reale, senza che sia stato fornito alcun elemento ulteriore circa lo sviluppo delle indagini preliminari e quindi senza nemmeno che sia stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'indagato (di certo fino agli scritti conclusionali non si fa menzione nemmeno di un decreto di rinvio a giudizio per il reato in contestazione).
Nemmeno nel corso del giudizio e quindi in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e tantomeno in sede di scritti conclusionali, la società attrice si è soffermata sul profilo dell'inesistenza dell'oggetto del contratto che dovrebbe essere comprovata dalla circostanza che tale credito d'imposta sia provento di reato. 9
L'assunto della natura fraudolenta del credito d'imposta risiederebbe – ad avviso di parte attrice - nel provento tratto da Agency dal reato di utilizzo di fatture inesistenti di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, fattispecie criminosa che non risulta nemmeno essere stata contestata con il decreto di sequestro preventivo penale, né è stato dato riscontro documentale in atti di ulteriore contestazione emersa nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo.
Priva di alcun pregio è poi la tesi che nella fattispecie sia esperibile il rimedio risolutorio ex art. 1453 c.c. per consegna di aliud pro alio. Secondo parte attrice, l'inesistenza del credito d'imposta avrebbe “totalmente azzerato il valore economico Parte della partecipazione della acquistata da rendendo la stessa totalmente CP_2 inidonea a soddisfare i bisogni che ne avevano determinato l'acquisto”.
Se è vero che la cessione di quote sociali reca con sé come oggetto mediato la quota parte o l'intero patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, tanto che la giurisprudenza di merito si è attestata sulla tesi che: “I beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione di azioni o di quote di una società di capitali, non solo nell'ipotesi in cui le parti abbiano fatto specifico riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, ma anche quando l'affidamento del cessionario circa la ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede, dal che discende che anche il divario fra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, riflettendosi sulla solidità economica e sulla produttività dell'impresa sociale e conseguentemente sul valore e sulla redditività delle azioni (o delle quote), possa integrare gli estremi non solo della mancanza delle qualità essenziali della cosa venduta, ma anche quella radicale diversità (aliud pro alio) che possono giustificare la risoluzione del contratto”. Nel caso di specie, si vorrebbe travolgere con il rimedio risolutorio ciascuno degli atti negoziali collegati, non potendosi inficiare il singolo atto di cessione di quote che realizza il tipico effetto traslativo della partecipazione senza che possa essere chiesta la risoluzione per l'inadempienza connessa alla consegna di beni difformi o privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente. E ciò sul rilievo sempre della denunciata inesistenza del credito che - si ribadisce- come provento di fattispecie criminosa non risulta accertata nemmeno con sentenza penale di condanna.
La domanda di risoluzione del contratto avanzata da parte attrice non sembra tener conto degli arresti della giurisprudenza di merito che in tema di cessione di partecipazioni sociali ha evidenziato che l'oggetto mediato del contratto traslativo di quote è costituito dalla quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale (e di riflesso alla consistenza economica della partecipazione) possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o ovvero la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ex art. 1497 cod. civ. solo se il cedente abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo. Restano applicabili, entro tali limiti, anche al contratto di cessione di partecipazioni sociali i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di aliud pro alio (datum), dai quali si desume che gli estremi di questa seconda
(e più grave) forma di inadempienza possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto “difformi”, ma anche) assolutamente privi delle 10 capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, “radicalmente diversi” da quelli pattuiti (cfr. Tribunale Milano del 23.03.2015). Ne discende che al fine di dichiarare risolto il contratto come pretende parte attrice per la dedotta difformità delle qualità promesse o essenziali (con specifico riferimento all'unico asset della rappresentato dal ceduto credito d'imposta), CP_2 incombeva su parte attrice l'onere di dimostrare l'inesistenza del credito, in quanto provento di reato, postulato invero nemmeno riscontrato nel medesimo provvedimento di sequestro penale in atti dal quale non si evince (anche in ragione della produzione incompleta del decreto emesso dal Gip) l'esatto motivo della presunta inesistenza del credito. Il rigetto della domanda pregiudiziale impedisce di accertare la fondatezza delle due domande proposte da parte attrice che presuppongono la declaratoria di nullità o di risoluzione dell'atto di cessione di quote. In estremo subordine ed indipendentemente dall'accoglimento della domanda pregiudiziale, parte attrice chiede “di accertare e dichiarare l'implicita remissione del Parte debito residuo di da parte della Agency al credito residuo vantato alla data di cancellazione e, conseguentemente, condannare il sig. , ai sensi dell'art. CP_1 2033 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 400.000 si è indebitamente Pt_4 appropriato nei mesi di gennaio e febbraio 2021 in qualità di successore della Società”. Se la prima domanda affonda le sue radici nell'evento della intervenuta cancellazione della Agency che non ha rivendicato prima dell'estinzione della compagine sociale il pagamento del residuo della cessione dovuto da parte attrice, non si riesce ad apprezzare il nesso causale tra la vicenda estintiva che recherebbe con sè la remissione implicita del debito dal carattere tipicamente abdicatorio e la pretesa condanna di CP_1
ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di cui si sarebbe
[...] appropriato indebitamente all'esito della cancellazione della società in qualità di socio succeduto all'ente sociale estinto, una volta che il citato fenomeno di tipo successorio viene considerato approdo ormai costante della Cassazione (cfr. da ultimo Cass. n.
11411 del 29.04.2024). Invero, non si comprende come parte attrice possa pretendere di ottenere la restituzione della somma versata dopo la cancellazione della società se non si riesce ad invalidare l'atto di alienazione delle quote sociali, che non risulta intaccato da nessuno dei profili di invalidità fatti valere in questa sede.
Le domande pertanto devono essere rigettate e non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (superiore ad € 5200.000) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: CP_1 rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 11 che si liquidano in € 14.598,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Tartaglione dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA