Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8074/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alberto Figone e Cinzia Novelli,
Ricorrente
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Liana Maggiano,
Resistente
con l'intervento dell'avv. Chiara Antola, quale curatrice speciale dei minori Persona_1
C.F. nata a [...], il [...], e C.F. C.F._3 CP_2
, nato a [...], il [...]; C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni della ricorrente:
1
in subordine e comunque in ogni caso accogliere le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 6.12.2023, previa in via istruttoria ove occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e non ammesse di cui alle memorie 183, nn. 2 e 3;
con rigetto di ogni altra domanda e istanza avversa ivi compresa quella di cui all'istanza del
5.11.2024;
dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove;
con vittoria di spese”;
conclusioni del resistente:
“con la precisazione che l'Esponente al fine di attenuare il conflitto tuttora persistente nella coppia genitoriale ed auspicando una distensione dei rapporti ritiene di non dover riproporre la domanda di addebito della separazione alla sig.ra insta affinché “Piaccia Parte_1
al Tribunale Ill.mo
contrariis riectis:
Rigettata, in via pregiudiziale, ogni avversa eccezione in ordine alla competenza di codesto
Ill.mo Tribunale adito
1. dare atto che con Sentenza parziale n. 934/2023 pubblicata il 17 aprile 2023, codesto Ill.mo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
Parte_1
Nel merito
In via principale
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ai Genitori, con Persona_1 CP_2
prosecuzione da parte dei Genitori di monitorato percorso di sostegno alla genitorialità;
3. Posto l'illecito trasferimento dei figli minorenni, ed a Sestri Levante (GE) Per_1 CP_2
a Villa Verucchio (RN), posto in essere dalla sig.ra in data 14.11.2022, Parte_1
quando era in vigore il Provvedimento presidenziale del Dott. Domenico Pellegrini del 27.10.22
2 che aveva negato l'autorizzazione al suddetto trasferimento, ordinare il rientro dei Minori a
Sestri Levante e per l'effetto, disporre che i figli siano collocati stabilmente insieme alla madre, nella casa già coniugale sita a Sestri Levante (GE) in via Antonio Gramsci 41 piano 2;
4. Assegnare la casa già familiare sita in Sestri Levante, via Gramsci n. 41 piano 2, alla sig.ra
Parte_1
5. in attuazione del progetto di recupero della relazione padre-figli e della liberalizzazione degli incontri e dell'introduzione dei pernottamenti padre-figli come indicato dal Giudice Istruttore con Ordinanza 1.6.2024 (Dott. Gatti) ed Ordinanza del 23.11.2023 (Dott.ssa Ardoino), disporre, anche in denegata ipotesi di affidamento dei Minori al Servizio Sociale di Sestri Levante, che possa vedere e tenere con sé i figli e secondo il seguente CP_1 Persona_1 CP_2
calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o dalle ore 9 in caso di sospensione scolastica, al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola (o dalla madre entro le ore 12, in caso di sospensione delle lezioni scolastiche);
b) nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza paterna, un pomeriggio dall'uscita da scuola dei figli (o dalle ore 9 in caso di sospensione delle lezioni scolastiche) alla mattina successiva, quando il padre accompagnerà i figli a scuola (o dalla madre entro le ore
12, in caso di sospensione delle lezioni scolastiche);
c) nelle settimane che si concludono con il week-end di competenza materna, due pomeriggi, indicativamente il martedì dall'uscita della scuola ovvero dalle ore 9 in caso di sospensione scolastica e il giovedì, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva ovvero presso la casa materna entro le ore 12, in caso di sospensione scolastica;
d) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'uscita da scuola l'ultimo giorno di lezioni prima del periodo di vacanze natalizio, sino al 30 dicembre alle 18.00, oppure dal 30 dicembre alle 18.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con riaccompagnamento dei minori a scuola il primo giorno utile;
e) durante le vacanze pasquali, l'intero periodo ad anni alterni con la madre;
f) per metà delle vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
g) durante i c.d. ponti scolastici, e le festività infra-annuali, secondo il criterio dell'alternanza
3 con la madre;
Tenuto conto della richiesta di un più ampio calendario padre-figli, disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e versando alla madre collocataria Persona_1 CP_2
l'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio (€ 400,00 complessivi) entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente ex indici ISTAT costo-vita, nonché provvedendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie riferibili ai figli, indicate dal protocollo del Tribunale di
Genova;
In via subordinata
ove l'Ill.mo Tribunale ritenesse di confermare la collocazione abitativa prevalente dei figli presso la madre a Villa Verucchio (RN) tenuto conto della distanza tra la residenza paterna
(Sestri Levante) e quella dei figli minori (Villa Verucchio) disporre, anche nella denegata ipotesi di conferma dell'affidamento dei Minori al Servizio Sociale di Rimini, che il padre possa vedere
i figli:
a) due fine settimana al mese, a Villa Verucchio (RN), dall'uscita da scuola dei minori il venerdì, fino alla domenica pomeriggio alle ore 17;
b) un fine settimana al mese, a Sestri Levante (GE), dal venerdì sera alla domenica pomeriggio alle ore 16, con accompagnamento e costi a carico di Parte_1
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni con la madre, dall'uscita da scuola dell'ultimo giorno di lezioni, sino al 30 dicembre alle 18.00, oppure dal 30 dicembre alle 18.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con riaccompagnamento dei minori a scuola il primo giorno utile;
d) durante le vacanze pasquali, l'intero periodo ad anni alterni con la madre;
e) per 2 mesi delle vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
f) durante tutti i c.d. ponti scolastici e le festività infra-annuali;
g) a conferma di quanto stabilito dal Giudice Istruttore con Ordinanza del 26 novembre 2023, disporre che vengano svolte tre videochiamate padre-figli a settimana;
Tenuto conto dei costi di viaggio (370 km a tratta, diverse volte al mese andata- ritorno) e alloggio che il padre dovrà sostenere ogni mese per vedere i figli a Villa Verrucchio, disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli e versando alla CP_2 Persona_1 CP_2
4 madre collocataria l'importo mensile di € 100,00 per ciascun figlio (€ 200,00 complessivi) entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente ex indici ISTAT costo-vita, nonché provvedendo al pagamento del 50% delle spese straordinarie riferibili ai figli, indicate dal protocollo del Tribunale di Genova;
Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo voglia mantenere gli incontri protetti:
CP_
- ordinare al Servizio Sociale Territoriale Distretto di Rimini - Minori - di depositare in giudizio, insieme alle relazioni di aggiornamento, tutti i report redatti dagli Educatori presenti agli incontri ed alle Video Conferenze, tra padre e figli, intervenuti durante il periodo di osservazione,
- disporre sin da subito che l'ascolto periodico dei minori, e , da parte del Persona_1 CP_2
Servizio Sociale Territoriale Distretto di Rimini - Area Minori - anche durante gli incontri da quest'ultimo denominati di “monitoraggio periodico” -, avvenga con le modalità di cui all'art.
473bis.5 cpc e che le relative registrazioni audiovisive siano prodotte in giudizio;
- disporre che le Video Conferenze padre figli, ove non sussistano giustificati motivi, visto anche
l'adesione sul punto espressa dalla Sig.ra avvengano senza la presenza materna;
Pt_1
- disporre che durante i periodi di sospensione scolastica venga prevista un'intensificazione della permanenza dei figli in Sestri Levante a partire dalle prossime vacanze natalizie e che, in conformità a quanto disposto, con successo in coincidenza della celebrazione della Prima
Comunione di , venga autorizzata la partecipazione dei bambini al pranzo natalizio di Per_1
quest'anno presso l'abitazione e la famiglia paterna, data la festività, senza la presenza di un
Educatore;
- disporre che venga predisposto adeguato progetto, da parte del Servizio Sociale di competenza, di graduale liberalizzazione della frequentazione padre-figli, con reintroduzione dei pernottamenti.
In ogni caso:
- disporre che la madre sia tenuta a comunicare eventuali impedimenti dei figli, a rispettare le date e gli orari fissati per le Video Conferenze e gli incontri, appena ricevuta notizia, in modo che si possa organizzare quanto di necessità affinché le stesse avvengano sempre alla presenza di entrambi i figli e che gli incontri che non si possono tenere vengano recuperati;
5 - prescrivere alla sig.ra al fine di garantire un adeguato esercizio della Parte_1
bigenitorialità, di comunicare al padre gli impegni scolastici, extra scolastici ed eventuali problemi di salute dei bambini in tempo reale, al fine di mettere lo stesso in condizione di partecipare, in accordo con il Servizio Affidatario, agli eventi scolastici e sportivi e comunque significativi per i bambini ed alle decisioni in ordine alle scelte relative alla scuola ed extra scolastiche dei figli e a quanto ritenuto (visite mediche, cure, ecc) utile a tutela della salute degli stessi. Tutte decisioni che, salvo comprovati motivi di urgenza, dovranno essere prese di comune accordo con il padre;
- disporre che venga avviato, sin da subito, con un Esperto dell'età evolutiva, quale un neuropsichiatra infantile in servizio presso Struttura pubblica, ove possibile ASL Ligure, un percorso padre-figlia che, all'occorrenza e ove ritenuto utile, venga esteso a diretto a CP_2
facilitare la relazione anche ristabilendo i dati di realtà delle pregresse ed attuali vicende familiari;
- Respingere le conclusioni assunte dal servizio sociale con la relazione del 27 settembre 2024
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali
In via istruttoria
Si insiste affinchè il Tribunale Ill.mo voglia ordinare al Servizio Sociale di Rimini, a completamento di quelli già allegati, di produrre tutti i Report mancanti a far data, perlomeno, dal deposito della Relazione del S.S. precedente del 14.3.24 al 27.9.24, ordinando al servizio di comunicare ogni quanto incontra i minori e e per l'ammissione, ove in precedenza Per_1 CP_2
negata, di tutte le istanze istruttorie proposte”;
conclusioni della curatrice speciale:
“si rimette sulle questioni pregiudiziali circa il trasferimento a Rimini del presente procedimento, e sulle questioni in punto addebito e statuizioni economiche;
quanto all'affido dei minori, chiede che sia mantenuto l'affido dei minori al Servizio Sociale di
Villa Verrucchio e che venga mantenuta la collocazione abitativa degli stessi presso
l'abitazione materna;
quanto al regime di incontri padre-figli, si riporta al contenuto dell'ordinanza provvisoria del 1.6.2024 di questo Tribunale, con le eventuali modifiche da approntare sulla base di quanto dichiarato dai minori e in particolar modo da (con Per_1
riferimento specifico alla eventuale riduzione delle videochiamate con il padre sia come
6 numero sia come orario);
si rimette altresì sulle ulteriori questioni avanzate dalle parti;
ritiene opportuno che gli incontri tra i minori e gli assistenti sociali/educatori e il padre avvengano in assenza della madre”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci la separazione del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
“il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo alla madre dei minori e determini le condizioni della separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.9.2021 a adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale da che la separazione fosse CP_1
addebitata al marito e che fosse altresì disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei due figli minori e Persona_1
(nati dall'unione coniugale rispettivamente il 21.7.2016 e il 7.5.2018). CP_2
Parte ricorrente ha dato atto che con decreto del 4.3.2021 il Tribunale per i Minorenni di
Genova, previamente adito su ricorso del Pubblico Ministero minorile, aveva provvisoriamente disposto: i) l'affido dei due minori al Comune di Sestri Levante, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi;
ii) la collocazione dei minori unitamente alla madre in struttura protetta;
iii) la possibilità per il padre di frequentare i figli solo in forma parimenti protetta.
Con memoria del 8.11.2021 si è costituito il resistente, il quale si è associato alla domanda di separazione personale;
ha avanzato reciproca richiesta di addebito della separazione alla moglie;
ha formulato domande difformi da quelle di controparte in ordine al regime concernente i due figli minori.
Con ordinanza del 7.1.2022 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che il padre versasse alla madre la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei due minori,
7 con suddivisione delle relative spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Con successiva ordinanza presidenziale del 31.1.2022, preso atto dell'intervenuta conclusione del progetto di protezione in favore della sig.ra è stato posto a carico del resistente Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'ulteriore somma mensile di euro 400,00 a titolo di concorso al proprio mantenimento.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto del 20.7.2022, a definizione del procedimento dinanzi a sé instaurato, ha confermato l'affido dei minori al Comune di Sestri
Levante per un periodo di dodici mesi, con loro collocazione presso la madre;
ha respinto l'istanza avanzata dalla sig.ra di autorizzazione a trasferirsi con i minori in Villa Pt_1
Verucchio (RN); ha parimenti rigettato l'ulteriore domanda formulata dalla odierna ricorrente di decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori;
ha disposto la prosecuzione degli incontri protetti padre-figli.
Con ordinanza del 27.10.2022 il presidente facente funzioni ha confermato i provvedimenti economici già adottati;
ha fatto proprie le statuizioni assunte con il decreto del Tribunale per i Minorenni del 20.7.2022 appena richiamato;
ha provveduto altresì a nominare quale curatrice speciale dei minori nell'ambito del presente giudizio l'avv. Chiara Antola.
Con decreto del 10.11.2022 la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del reclamo frattanto interposto dalla sig.ra avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni del Pt_1
20.7.2022: i) ha affidato i minori e in via esclusiva alla madre;
ii) ha Persona_1 CP_2
autorizzato il trasferimento di madre e figli a Villa Verucchio (RN); iii) ha statuito che gli incontri tra il padre e i minori continuassero a svolgersi in forma protetta.
Il 23.11.2022 il giudice istruttore ha autorizzato il rilascio da parte dell'istituto scolastico in
Sestri Levante ove era iscritta del nulla osta al trasferimento della predetta presso Persona_1
altro istituto scolastico in Verucchio.
Con memoria del 7.12.2022 si è costituita in giudizio in nome dei minori la nominata curatrice speciale.
Con ordinanza del 15.12.2022 il giudice istruttore ha disposto l'affido dei minori ai Servizi
Sociali di Rimini per ventiquattro mesi, con loro collocazione presso la madre in Villa
Verucchio; ha rimodulato la disciplina degli incontri protetti padre-figli; ha ridotto l'obbligo a
8 carico del padre di contribuzione indiretta al mantenimento dei minori alla somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio); ha prescritto che le spese straordinarie per i due figli fossero sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
ha revocato il contributo al mantenimento della moglie posto a carico del sig. con precedente ordinanza CP_2
presidenziale.
Spiegato reclamo dalla sig.ra avverso l'ordinanza presidenziale del 27.10.2022, la Pt_1
Corte d'Appello di Genova, con decreto del 24.1.2023, e in parziale riforma della predetta ordinanza, ha riproposto le statuizioni già dalla Corte adottate con precedente decreto del
10.11.2022, sopra richiamato;
ha al contempo rigettato il reclamo incidentale interposto dal sig. con cui questi aveva instato per la revoca ovvero la riduzione del contributo al CP_2
mantenimento della moglie posto a suo carico in forza dell'ordinanza presidenziale;
ha altresì revocato la nomina della curatrice speciale in favore dei minori.
Con ordinanza del 7.3.2023 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza con cui l'odierna ricorrente aveva chiesto che, a modifica del precedente provvedimento del 15.12.2022, fosse recepito quanto statuito dalla Corte d'Appello con decreto del 24.1.2023.
Con sentenza non definitiva n. 934/2023 del 17.4.2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Il giudice istruttore con ordinanza del 6.11.2023 ha dato incarico ai Servizi Sociali affidatari di predisporre e avviare un progetto di liberalizzazione degli incontri padre-figli e ha regolamentato lo svolgimento di videochiamate tra il sig. i minori. CP_2
Con successiva ordinanza del 1.6.2024 il giudice istruttore ha provvisoriamente statuito che gli incontri nonché le videochiamate tra il padre e i figli avessero luogo alla necessaria presenza di un educatore;
ha al contempo autorizzato l'odierno resistente a presenziare, pur in assenza di figura educativa, alla cerimonia della Prima Comunione di per il 2.6.2024. Persona_1
All'udienza del 21.11.2024, la causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra trascritti.
***
1. Preliminarmente, considerate le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, il collegio ritiene di non poter ammettere tali istanze, dovendosi qui ribadire che la causa risulta ormai matura per la decisione: le predette istanze
9 si rivelano in parte irrilevanti, alla luce delle domande spiegate dalle parti, nonché della documentazione in atti e degli ulteriori elementi acquisiti, in parte aventi carattere generico ovvero contenuto valutativo, in parte vertenti su circostanze non contestate;
sul punto deve altresì richiamarsi il contenuto dell'ordinanza resa dal giudice istruttore il 1.6.2024.
2. Ancora in via preliminare, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza, avanzata da parte ricorrente, di espunzione delle espressioni reputate offensive che figurerebbero negli atti processuali di controparte. L'istanza risulta formulata, quanto meno in parte, in termini oltremodo generici. In parte, con essa si fa riferimento a espressioni che: presentano un'indubbia connessione con l'oggetto della presente controversia;
si configurano come
(astrattamente) funzionali alle esigenze difensive del resistente;
non trascendono in gratuite offese sorrette da mero intento spregiativo nei confronti della moglie.
3. L'eccezione di inammissibilità di “ogni domanda in ordine all'affidamento e al mantenimento dei minori” – che parte ricorrente ha formulato “a fronte del sopravvenuto deposito dell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. da parte del Tribunale di Rimini” – si rivela fondata.
Occorre al riguardo premettere che, nelle more del presente giudizio di separazione personale, è stato incardinato tra i medesimi coniugi procedimento di divorzio dinanzi al
Tribunale di Rimini (procedimento rubricato al N. 1389/2024 R.G.), nel cui ambito è stata adottata il 19.11.2024 l'ordinanza, appena evocata, con cui sono state assunte provvisorie determinazioni in ordine al regime concernente i due minori.
Ritiene il collegio – anche sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da parte ricorrente (cfr. Cass., sez. I, 4.8.2023, n. 23800) – di aderire all'opzione interpretativa secondo cui il giudice della separazione, in caso di successiva instaurazione di giudizio di divorzio, viene a spogliarsi della potestas judicandi rispetto alle domande relative al regime di affidamento e contribuzione al mantenimento dei figli minori allorquando il giudice divorzile abbia adottato – come è appunto nel caso di specie – provvedimenti temporanei e urgenti che si sovrappongano a quelli assunti in sede di separazione: in tal caso, le predette domande rimangono devolute alla esclusiva competenza funzionale del giudice divorzile, e risulta allora preclusa al giudice della separazione la possibilità di assumere ulteriori statuizioni in ordine alle anzidette domande.
10 Una tale opzione interpretativa muove dalla preliminare considerazione che la pronuncia di divorzio che coinvolga figli minori abbia quale contenuto 'naturalmente' necessitato la regolamentazione dei profili di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei minori stessi. Per altro verso, la predetta opzione – elaborata in via ermeneutica, negli spazi accordati all'interprete dalla disciplina positiva – individua nella (parziale) 'retrocessione' della competenza giurisdizionale del giudice della separazione lo strumento di raccordo per i casi di contestuale pendenza tra procedimento di separazione e quello di divorzio: in tal modo consentendo di evitare potenziali conflitti di giudicati – tanto più da scongiurare nei casi in cui a venire in gioco sia il perseguimento del miglior interesse del minore.
Volgendosi a considerare la fattispecie concreta sottoposta al vaglio di questo collegio, si ritiene che rispetto a essa possa trovare applicazione la soluzione interpretativa appena enucleata.
Non coglie nel segno il rilievo di parte resistente secondo cui il Tribunale di Rimini non avrebbe adottato alcun provvedimento provvisorio che sia venuto a sovrapporsi a quelli assunti dal giudice della separazione (e capace allora di determinare quella retrocessione di potestas judicandi cui più sopra si faceva cenno).
Invero, con l'ordinanza del 19.11.2024 il Tribunale di Rimini ha ritenuto di provvisoriamente autorizzare il Servizio Sociale affidatario a dare corso a quanto dall'ente stesso prefigurato con relazione del 27.9.2024 sotto il profilo: i) del ridimensionamento dell'intensità degli incontri e delle videochiamate padre-figli, “almeno fino a quando nel padre non si riscontrino dei significativi progressi in ordine al proprio comportamento che facciano sì che la sua presenza nella vita dei bambini costituisca un arricchimento per la loro crescita e non un elemento di turbamento e di ostacolo alla serenità degli stessi”; nonché ii) della previsione del carattere tendenzialmente 'esclusivo' degli incontri protetti tra il padre e i minori, con la generale esclusione dalla partecipazione ai predetti incontri di figure terze.
Con l'ordinanza de qua il giudice divorzile ha dunque inciso – peraltro in modo tutt'altro che marginale – sulla disciplina delle frequentazioni tra il genitore non collocatario e i minori, diversamente perimetrandone tempistiche attuali, orizzonti temporali finali e modalità di svolgimento;
al contempo, ha rimodulato il contenuto dell'affidamento (lato sensu inteso) dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
11 Per altro verso, il Tribunale di Rimini ha ritenuto di non ulteriormente modificare le statuizioni provvisorie assunte nel giudizio di separazione: che in tal modo è venuto però a confermare e a far proprie. E – deve qui evidenziarsi – ciò ha fatto pur a fronte della variazione di contro contestualmente apportata, nei termini appena indicati, ai profili degli incontri protetti e della estensione dell'incarico conferito agli enti affidatari. È allora evidente che il Tribunale è pervenuto a un simile esito (di conferma in parte qua delle statuizioni del giudice della separazione) in forza di una rinnovata, autonoma valutazione, nel senso della perdurante idoneità di quelle statuizioni – pure inserite in una cornice di previsioni in parte differente – a garantire un'efficace tutela agli interessi dei minori.
Si vuol dire, in ultima analisi, che da una lettura complessiva del tenore dell'ordinanza in esame ben emerge come il giudice divorzile abbia con essa effettivamente assunto statuizioni provvisorie capaci di sovrapporsi (in senso parzialmente difforme) a quelle precedentemente adottate nel presente giudizio di separazione;
con ciò determinando la corrispondente regressione di competenza funzionale a quest'ultimo spettante.
Ne segue che non vi è luogo per provvedere da parte di questo collegio in ordine ai menzionati profili dell'affidamento, collocazione abitativa, regime di frequentazioni, contribuzione al mantenimento dei due minori (e conseguentemente portata dell'incarico ai Servizi Sociali affidatari), che sono ormai attratti alla esclusiva potestas judicandi del giudice divorzile.
4. Muovendo all'esame delle domande per cui permane la competenza decisoria di questo
Tribunale, la richiesta della ricorrente di addebito della separazione al marito merita accoglimento.
Giova al riguardo premettere che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass., sez. I, 26.4.2024, n. 11208), cui questo collegio intende dare continuità, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: la gravità di tali condotte consente dunque di prescindere dall'accertamento in concreto del nesso causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale.
12 L'evocata giurisprudenza ha poi riconosciuto, con specifico riferimento alle violenze fisiche, che, trattandosi di condotte del tutto antitetiche rispetto ai doveri incombenti sui singoli coniugi, risulta sufficiente il compimento di un singolo episodio violento dell'un coniuge ai danni dell'altro per giustificare l'addebito della separazione al primo.
Ora, nel caso di specie è emerso dagli atti di causa che il 1.2.2021 il sig. nel corso di un CP_2
litigio con la moglie, abbia colpito quest'ultima, cagionandole una frattura scomposta delle ossa nasali con prognosi di trenta giorni (come da documentazione versata in atti: docc. 4 e 5 allegati al ricorso introduttivo).
Non è in alcun modo emerso – né alla luce delle risultanze in atti può ragionevolmente ritenersi – che si sia trattato di uno scontro fortuito. A ben vedere, anzi, è lo stesso resistente ad aver ammesso dinanzi alla consulente tecnica d'ufficio di aver colpito nelle riferite circostanze la sig.ra al naso con “una botta”, sia pure – secondo la prospettazione ivi Pt_1
fornita – a fronte dello “scatto” che ella avrebbe compiuto “per direzionarsi verso [ ]”: CP_2
per un verso, trova qui conferma la piena volontarietà del gesto posto in essere dal resistente.
Per altro verso, l'idea, che pare qui adombrata, secondo cui la “botta” inferta dal sig. ia CP_2
da ascrivere a una (volontaria, ma in ipotesi giustificabile) reazione difensiva avverso uno scatto che la moglie per prima avrebbe compiuto non ha trovato riscontro alcuno (cfr. altresì
i rilievi sul punto sviluppati da parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale). In ogni caso, anche ad ammettere che di reazione si sia effettivamente trattato, dovrebbe comunque riconoscersi il carattere manifestamente sproporzionato (pertanto eccessivo e in nessun modo scriminabile) della anzidetta reazione.
Giova poi rilevare che l'accordo transattivo concluso tra i coniugi, con la previsione di un ristoro economico riconosciuto dal marito alla moglie a tacitazione delle pretese connesse all'episodio del 1.2.2021, non esplica certo portata preclusiva rispetto alla pronuncia di addebito della separazione al sig. CP_2
Né preclude una tale pronuncia la circostanza che il procedimento penale a carico dell'odierno resistente per lesioni personali aggravate in relazione al predetto episodio si sia concluso con la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione della querela.
Alla luce degli elementi acquisiti;
valutata l'entità delle conseguenze che sono derivate dal colpo inferto dal sig. quali risultanti dalla richiamata documentazione medica;
CP_2
13 considerato il comportamento tenuto dalle due parti, per come emerso, nell'immediatezza dei fatti;
tenuto conto altresì dei canoni (probabilistici) di giudizio su cui deve fondarsi, nel contesto del presente procedimento civile e ai fini della valutazione dell'addebitabilità della separazione, l'indagine eziologica in ordine all'evento lesivo verificatosi ai danni della sig.ra risulta accertata la consapevole violazione da parte dell'odierno resistente dei doveri Pt_1
coniugali a seguito di un episodio di violenza fisica da lui posto in essere ai danni della moglie.
Ritiene conseguentemente il collegio che, in forza dei pregressi rilievi, la separazione personale tra i coniugi debba addebitarsi al resistente.
5. Deve per altro verso prendersi atto che il resistente ha espressamente rinunciato, da ultimo, alla reciproca domanda di addebito della separazione alla moglie, che egli aveva inizialmente formulato.
6. Deve parimenti ritenersi che la sig.ra abbia, pur implicitamente, ma in modo Pt_1
inequivoco, rinunciato alla domanda di condanna del marito al versamento in suo favore di un assegno mensile quale contributo al proprio mantenimento: la ricorrente ha infatti provveduto a riformulare le rassegnate conclusioni, nel corso del procedimento e poi in sede di precisazione di esse, specificamente espungendo la domanda de qua.
7. In ordine alle spese processuali, occorre considerare: i) la natura necessitata della pronuncia di separazione personale, peraltro oggetto di convergenti conclusioni delle parti;
ii)
l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al marito;
iii) la rinuncia, operata nel corso del procedimento, alle domande di addebito della separazione alla moglie e di contribuzione economica a carico del marito al mantenimento della predetta;
iv) l'esito della lite in ordine alle ulteriori domande – non oggetto di esame nel merito da parte di questo collegio – alla stregua del criterio della soccombenza virtuale;
a tale ultimo riguardo, occorre qui richiamare, a questi limitati fini, le argomentazioni diffusamente sviluppate nei provvedimenti provvisori adottati nel corso del procedimento in favore dell'affido dei minori ai Servizi Sociali;
della collocazione dei due bambini con la madre;
dello svolgimento degli incontri padre-figli alla necessaria presenza di un educatore;
della commisurazione del contributo paterno al mantenimento ordinario dei due minori alla luce delle disponibilità economiche delle parti, dei rispettivi tempi di frequentazione con i minori, delle esigenze di vita dei due bambini rapportate alla loro età; v) l'accoglimento ovvero il rigetto delle ulteriori istanze formulate dalle parti nel corso del procedimento.
14 Alla stregua degli elementi appena passati in rassegna, ritiene il collegio che le spese di lite, nei rapporti tra ricorrente e resistente, debbano essere compensate per metà, con condanna del resistente alla refusione della residua metà in favore della sig.ra nei rapporti con Pt_1
la nominata curatrice speciale, debbano invece essere poste a carico di ricorrente e resistente, in via solidale tra loro.
Le predette spese sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo, con riferimento alle spese di parte ricorrente, i valori medi per le singole fasi;
nonché, con riferimento alle spese della nominata curatrice speciale, i valori minimi per le indicate fasi, in ragione della limitata attività processuale svolta.
7.1. Occorre di contro disporre che i compensi per la nominata C.T.U. (come liquidati con decreto del giudice istruttore del 27.8.2024) siano definitivamente posti a carico delle parti ricorrente e resistente, nella misura del 50% ciascuna: ciò sulla scorta della considerazione per cui la necessità del disposto approfondimento peritale è sorta a fronte della complessa e articolata situazione del nucleo familiare e in funzione delle esigenze di tutela dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
dispone l'addebito della separazione personale tra i coniugi al resistente CP_1
Nulla a provvedere in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei due minori e . Persona_1 CP_2
Pone a carico di parte ricorrente e di parte resistente, nella misura per ciascuna pari al 50%, le spese per la nominata C.T.U.
Compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e resistente;
condanna CP_1
lla refusione in favore di della restante metà, liquidata nella misura
[...] Parte_1
di euro 3.808,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
15 Condanna e in via solidale tra loro, alla refusione in favore Parte_1 CP_1
della curatrice speciale delle spese di lite, che liquida in euro 3.808,00 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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