Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 33. (Rendiconto)
La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.
Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.
Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 30/12/1972, n. 211Provvedimento: N. 211 SENTENZA 18 DICEMBRE 1972 Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. ROCCHETTI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. IU CHIARELLI, Presidente - Prof. OS MO - Dott. IU ER - Dott. AN TA TT - Prof. AN AO IO - Dott. UI NI - Dott. LO DE RC - Avv. OL ROCCHETTI - Prof. NZ OZ - Prof. VINCNZ LE TR - Prof. ZI RI - Dott. IC RE - Prof. AO RO - Avv. ET MA - Prof. GI GIONFRIDA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 17 gennaio 1972, depositato in cancelleria il 5 febbraio successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 1972, per …Leggi di più...
- manifesta infondatezza.·
- responsabilita' dei pubblici dipendenti·
- fattispecie·
- omessa denuncia di danni arrecati allo stato·
- competenza della corte nei confronti delle regioni·
- interpretazione·
- precettivita' immediata·
- condizioni·
- azione di ufficio del procuratore generale nei confronti degli enti·
- sent. 211/72 a. conflitto di attribuzione tra stato e regioni·
- giurisdizione·
- sent. 211/72 c. conflitto di attribuzione tra stato e regioni·
- legittimita'.·
- sent. 211/72 b. conflitto di attribuzione tra stato e regioni·
- ipotesi