Articolo 33 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 32Articolo 34
Versione
18 marzo 1953
Art. 33. (Rendiconto)

La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'.
Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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