Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4246
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Sentenza 16 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 23 gennaio 2024 e pubblicata il 16 febbraio 2024, con Relatore il Consigliere Remo Caponi. Le parti in causa erano un venditore e un acquirente, con il primo che richiedeva il pagamento del saldo per una vendita di quota latte, mentre il secondo eccepiva il mancato avveramento di una condizione sospensiva e contestava l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento. La Corte di appello di Bologna aveva accolto l'azione di arricchimento, ma il convenuto ha impugnato la decisione in Cassazione.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'azione di arricchimento senza causa non fosse proponibile, poiché l'impoverito avrebbe potuto esercitare un'altra azione per ottenere un risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione per il ritardo nella validazione del contratto. La Corte ha sottolineato il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, chiarendo che essa è ammissibile solo se non esistono altre azioni esperibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame.

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Massime1

Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo).

Commentario1

  • 1Arricchimento senza causa
    Avv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 22 aprile 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4246
Data del deposito : 16 febbraio 2024

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