Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 1
Il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato ammissibile l'azione d'ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata rispetto a quella contrattuale per il pagamento del residuo prezzo del contratto di cessione di quota latte, in ragione della riconosciuta esperibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima, previsto quale condizione sospensiva per il pagamento del prezzo).
Commentario • 1
- 1. Arricchimento senza causaAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 22 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro NI CH, difeso dall’avvocato Fabio Aleo;
-controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2647/2017 dell’8/11/2017. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, Carmelo Ce- lentano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ascoltato l’avvocato Michele Calandruccio per il ricorrente. Fatti di causa Nel 2005 NI CH conveniva dinanzi al Tribunale di Parma Vit- torio NI, in proprio e quale titolare della Azienda agricola Nuova Corte s.a.s. Premetteva l’attore di aver venduto al convenuto il 29/12/1997 Kg 100.000 di quota latte «A», essendone titolare di Kg 1.287.500, Civile Sent. Sez. 2 Num. 4246 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 16/02/2024 2 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. partitamente venduti nella stessa data, oltre che al convenuto, ad altri 9 imprenditori agricoli, al prezzo di £ 550 al Kg. Si era convenuto che il paga- mento del prezzo sarebbe avvenuto in due rate di pari importo scadenti la prima al momento del recepimento del trasferimento della quota sul bollet- tino Aima ex art. 4 co. 2 l. 468/92, la seconda entro i sessanta giorni suc- cessivi. L’acquirente aveva versato un acconto di £ 15.000.000, in attesa di tale pubblicazione, che tardava in conseguenza di una controversia sulla titolarità delle quote in capo al CH. Essa veniva definita in favore di quest’ultimo con una sentenza del Tribunale di Bologna del 2004. Pertanto, l’attore domandava in giudizio il pagamento del saldo del prezzo e in via subordinata e sussidiaria esercitava l’azione di indebito arricchimento per il godimento della quota latte in capo al convenuto nell’arco di circa sette anni, dal 1997 al 2004. Quest’ultimo eccepiva il mancato avveramento della condizione sospensiva per la corresponsione del prezzo (cioè, il mancato recepimento del trasferimento della quota sul bollettino Aima) e argomen- tava che non sussistevano le condizioni di ammissibilità dell’azione di inde- bito arricchimento. Nel 2008 in primo grado venivano respinte le domande dell’attore: quella di pagamento del residuo del prezzo per mancato avve- ramento della condizione del recepimento del trasferimento della quota nel bollettino Aima;
quella di arricchimento senza causa per mancanza del re- quisito della residualità. Viceversa, in secondo grado veniva accolta la su- bordinata di arricchimento senza causa. Ricorre in cassazione l’acquirente convenuto con due motivi, illustrati da memoria. L’ordinanza interlocutoria del 5/4/2023 rimetteva la trattazione della causa all’udienza pubblica per la rilevanza nomofilattica della que- stione relativa ai presupposti dell’azione di arricchimento senza causa e in particolare al suo carattere residuale rispetto all’esercizio di una azione di risarcimento del danno nei confronti di un terzo. Resiste il venditore attore con controricorso. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato ul- teriormente memoria. 3 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. poiché la Corte di appello ha ritenuto ammissibile l'azione sussi- diaria di ingiustificato arricchimento. Se ne argomenta l’inammissibilità per difetto di residualità e per la sussistenza di una giusta causa. In particolare, ci si duole che, muovendo dalla necessaria unicità del fatto generatore dell’arricchimento e dell’impoverimento e dalla esclusiva identificazione di quest’ultimo nel rapporto sinallagmatico, la Corte di appello abbia implici- tamente escluso che l’azione risarcitoria nei confronti della p.a. responsabile del ritardo (dopo la sentenza del Tribunale di Bologna del 2004) nella vali- dazione della cessione della quota potesse qualificarsi come «altra azione» ex art. 2042 esperibile dall’impoverito. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2041 c.c. nei criteri utilizzati dalla Corte per quantificare l’equo indennizzo. 2.1. - Il primo motivo è fondato. «L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito». Il tenore letterale dell’art. 2042 c.c. delinea il carattere sussidiario nei termini più ampi. L'azione di arricchimento senza causa è ammissibile solo se l'im- poverito non può altrimenti «esercitare un’altra azione» in giudizio (per farsi indennizzare). L’enunciato rinvia direttamente al codice di procedura civile, precisamente al libro primo «Disposizioni generali», il cui titolo terzo è inti- tolato per l’appunto «Dell’esercizio dell’azione» (art. 99 ss.). Già le intitola- zioni rivelano il taglio sistematico del primo libro. Il terzo titolo rinvia diret- tamente al concetto del diritto (o potere) di azione, come elaborato dalla dottrina del diritto processuale civile (tedesca e italiana) a cavallo tra i secoli XIX e XX e recepito poi, oltre che nel codice di procedura civile del 1942, nella Costituzione italiana del 1948 (art. 24 co. 1). Con l’attenzione rivolta all’impatto sulla nozione di sussidiarietà/residua- lità dell’azione di arricchimento senza causa (e quindi alla pronuncia sul caso 4 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. di specie), due sono i tratti salienti della recezione italiana del moderno concetto dell’azione: (a) la sua atipicità (con conseguente superamento dell’idea di tipicità delle azioni giudiziarie); (b) il suo essere un diritto/potere rivolto ad ottenere un provvedimento di merito (quale che sia) sul diritto fatto valere in giudizio (con conseguente superamento dell’idea dell’azione in senso cd. concreto: come provvedimento di merito favorevole all’attore). Al fine di pronunciarsi sul caso di specie, i risvolti del secondo tratto pos- sono essere messi da parte (essi rileverebbero la fine di saggiare la coe- renza del dischiudere l’azione di arricchimento in caso di carenza ab origine del titolo giustificativo, come recentemente ribadito da Cass. SU 33954/2023, ma il profilo è qui irrilevante). Rileva invece l’indicazione del primo dei due tratti (atipicità), ove si chia- risce che dal punto di vista sistematico non si scorgono ragioni (se non come riflesso della concezione superata) per negare che l’altra azione esperibile dall’impoverito (la cui sussistenza esclude l’ammissibilità dell’azione di ar- ricchimento) possa essere atipica. Anzi: si scorgono ragioni affinché essa debba essere atipica, nel senso predicato dalla teoria del diritto di azione. Quest’ultima ha consentito di superare i limiti propri di un sistema di tutela giurisdizionale che ancora avvertiva l’influenza del carattere di tipicità delle azioni proprio del diritto romano classico, ed ha costruito l’azione come ati- pica nella sua essenza, cioè come diritto processuale che ha per presuppo- sto la semplice affermazione della titolarità di un diritto sostanziale, ricono- sciuto come tale dall’ordinamento, e per contenuto il potere di ricorrere alla tutela giurisdizionale statale, senza che sia necessario invocare delle norme giuridiche che ricolleghino di volta in volta tale potere al singolo diritto (o alla singola categoria di diritti) e/o alla singola violazione (o alla singola categoria di violazioni) da far valere in giudizio. In sintesi, sulla base sia dell’interpretazione letterale, che dell’interpretazione sistematica, il carat- tere della atipicità deve afferire pure all’«altra azione» di cui all’art. 2042 c.c. 5 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. Nondimeno, comprensibilmente, questa conclusione ha impiegato del tempo per farsi strada nella giurisprudenza di questa Corte, che aveva dap- prima avvertito piuttosto di dover mitigare la sussidiarietà in astratto (l’unica compatibile con i due menzionati tratti del concetto moderno dell’azione) ed aveva adottato praeter legem la soluzione secondo cui l’am- missibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento è condizionata alla mancanza - accertabile anche d’ufficio - di un'azione «tipica» (con un’ag- gettivazione non casualmente risalente alla concezione ormai superata), qualificando come tale l’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una (peraltro non meglio identificata) «fattispecie determinata». Ciò aveva reso ammissibile l’azione di arricchimento senza causa (anche) quando l'altra azione esperibile dall’interessato fosse prevista da «clausole generali», e in particolare si trattasse dell’azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (così, Cass. 4620/2012, 4765/2014, 27827/2017 e 843/2020). In altre parole, l’esperi- bilità di un’azione sulla base di una clausola generale non sarebbe stata tipica e quindi non avrebbe messo fuori gioco (in forza della clausola di sussidiarietà/residualità) l’azione di arricchimento senza causa. Finalmente l’incongruenza è stata superata con la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 33954/2023, ove si chiarisce che l’art. 2042 c.c. configura la regola della sussidiarietà in termini generali, senza distinguere tra le di- verse azioni proponibili in via principale, e quindi si rigetta nettamente il precedente orientamento che reputava sempre ammissibile l’azione di ar- ricchimento, ove l’«altra azione» proponibile sia fondata su «clausole di ca- rattere generale». Ciò perché l’idea sottesa all’art. 2042 c.c. «è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammet- tendo che si possa agire con l’azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare». 6 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. Un distinto profilo di atipicità concernente l’«altra azione» ex art. 2042 c.c., rilevante per la pronuncia nel caso di specie, è che essa – al fine di escludere l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa - non ne- cessita di avere come legittimato passivo il soggetto che si è arricchito. È davvero superfluo ricordare che né dal testo dell’art. 2042 c.c., né dal si- stema, traspare alcun indizio che il destinatario dell’altra azione debba coin- cidere con il destinatario dell’azione di arricchimento senza causa (risultato acquisito anche anteriormente a Cass. SU 33954/2023, cfr., fra le altre, la stessa Cass. 843/2020). 2.2. - Ritornando al caso di specie, dalla prospettiva appena enucleata deriva che il giudice di primo grado ben aveva dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, poiché essa non aveva il carattere di sussidiarietà/residualità richiesto dall’art. 2042 c.c., in considerazione della circostanza che l’impoverito attore (attuale controricorrente) ben avrebbe potuto – all’indomani della citata sentenza del Tribunale di Bologna del 2004 - proporre una domanda di risarcimento del danno nei confronti della p.a. per la mancata validazione del contratto di cessione della quota latte. Quest’ultima circostanza è riconosciuta indirettamente dalla stessa sen- tenza di appello, laddove osserva che: «Nella vicenda in questione, il com- portamento della p.a. risulta corretto, almeno sino all'emanazione della sen- tenza del tribunale di Bologna [corsivo nostro, n.d.r.], avendo dovuto so- spendere il procedimento di validazione del contratto stipulato, pendendo controversia sulla effettiva titolarità del bene». Implicitamente, ciò significa che l’emanazione di tale sentenza risolutiva della controversia in senso fa- vorevole al cedente e poi attore in arricchimento senza causa aveva tolto fondamento per il futuro alla correttezza della sospensione del procedi- mento di validazione, cosicché l’ulteriore dilazione di quest’ultima si era connotata di quella negligenza da porre a fondamento di un’azione 7 di 7 – 36524/2018 – 2 – 23/1/2024 (13) – Caponi Est. risarcitoria da promuovere ad opera del cedente (impoverito) nei confronti della p.a. Senonché la Corte di appello sostiene che l'interpretazione adottata dal giudice di primo grado può essere superata «da una più condivisibile lettura del principio di sussidiarietà, pure elaborato» dalla giurisprudenza di questa Corte: lettura che però non regge, al più tardi, alla luce di Cass. SU 33954/2023. 3. - In questi termini, è accolto il primo motivo, è assorbito il secondo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liqui- dazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/1/2024.