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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 503/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 503/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCORSONE FRANCESCO A. Parte_1
FRANCESCO SCORSONE, , FLAVIO SCORSONE , e Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ALBERICO Parte_3
II, 10 00193 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PARAGALLO FABRIZIO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 34 00195 ROMA;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di VI n. 558 del 16.12.21
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2019 la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Pt_1 di VI , la chiedendo accertarsi l'illegittimità della sua esclusione dalla CP_1 procedura di stabilizzazione e per l'effetto emanare sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro a Cont tempo indeterminato con l' convenuta, Profilo Collaboratore Professionale Assistente Sociale, ctg. D a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria o dalla diversa data ritenuta di Cont Cont giustizia, ordinare all' di disporre la sua assunzione nel profilo D , condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito dalla data di assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni. Il tribunale rigettava il ricorso CP_1 assumendo difettare le condizioni previste dal bando per la stabilizzazione , con specifico riferimento all'anzianità maturata nel profilo di collaboratore professionale assistente , sociale, categoria D, Cont all'interno della con contratto di lavoro a tempo determinato , ovvero con altra forma di contratto di lavoro flessibile. Avverso detta sentenza proponeva appello la RA Pt_1
Con il primo motivo di appello la RA deduceva che l'incarico professionale per progetto Pt_1 di formazione svolto dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo 2011 rientrava a pieno titolo nel computo degli anni di servizio;
evidenziava che nei suoi compiti rientrava la formazione del personale che si occupa di assistenza socio sanitaria;
la formazione aveva ad oggetto le prestazioni necessarie a soddisfare il fabbisogno di salute del cittadino , a stabilizzare il quadro clinico , a garantire la continuità tra attività di cura e di riabilitazione , a migliorare la qualità di vita delle persone associando alle prestazioni sanitarie anche azioni di supporto e di protezione sociale . Rilevava che il giudice aveva omesso di verificare che con il conferimento dell'incarico di tutor sociale alla RA era stato Pt_1 conferito contestualmente l'incarico di docenza per interventi sociali rivolti all'infanzia e adolescenza in ambito ospedaliero e per interventi sociali rivolti alla persona anziana in ambito ospedaliero e territoriale e che siffatte attività rientravano nel medesimo profilo professionale della qualifica di assistente sociale.
Con il secondo motivo di appello la RA lamentava che erroneamente il tribunale avesse Pt_1 attribuito rilevanza alla circostanza che l'attività svolta nel periodo dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo 2011, in profilo corrispondente a quello necessario per la maturazione dell'anzianità rilevante ai fini del bando avesse carattere minoritario rispetto all'attività prevalente di coadiutore amministrativo , e la stipula di un contratto a progetto;
evidenziava il possesso di tutte le condizioni richieste per la copertura dei due posti a tempo indeterminato per la figura di assistente sociale categoria D, e cioè il fatto che ella , successivamente al 28 maggio 2015 , era in servizio con contratto di lavoro a tempo Cont determinato presso la el profilo e disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione, che era stata assunta attingendo da una graduatoria valida riferita a procedura concorsuale per esami e titoli e che aveva maturato tre anni di servizio negli ultimi 8 nel medesimo profilo
Con il terzo motivo di appello la ricorrente lamentava di essere stata valutata favorevolmente per il conferimento dell'incarico di tutor sociale e di docente in esito ad apposita procedura concorsuale per l'assegnazione di due posti di tutor sociale e di incarichi di docenza e che , con deliberazione numero
211 al 3 Marzo 2010 , le era stato deliberato il conferimento di detto incarico;
sottolineava che detto incarico presupponeva il possesso di una specifica competenza professionale e formativa nella materia di insegnamento richiesta;
evidenziava come l'esito di detta procedura confermasse che la Cont aveva riconosciuto la RA in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessari per il Pt_1 profilo di competenza , con la conseguente illegittimità della decisione assunta dal tribunale che non aveva riconosciuto la rilevanza di tali periodi nella maturazione dell'anzianità richiesta ai fini della stabilizzazione . Rappresentava in particolare che , avendo svolto 34 mesi di servizio alle dipendenze Cont della era irragionevole ipotizzare che a fronte di un anno di attività lavorativa anche non continuativa ( e persino se residuale e minoritaria )ella non avesse comunque completato i 36 mesi di servizio richiesti dal bando
Con il quarto motivo di appello contestava la liquidazione delle spese di lite non essendo indicato neppure lo scaglione di riferimento e la procedura seguita per la quantificazione delle spese , ritenute in ogni caso eccessive
Si costituiva la contestando la genericità dell'appello la novità delle questioni dedotte, Parte_4
l'infondatezza nel merito dell'appello; deduceva che la parte avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati considerata l'approvazione della graduatoria finale nelle more del giudizio, lamentava più in generale l'infondatezza delle pretese azionate e specificamente della pretesa risarcitoria azionata
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro e il loro rigetto rende superflua la valutazione degli ulteriori profili di censura rilevati dalla parte appellata.
La RA è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti per Pt_1 la figura di collaboratore professionale assistente sociale categoria D per difetto del requisito individuato al punto C del bando . Il bando prevedeva al punto A che il richiedente fosse in servizio alla data del 28 maggio 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione , al punto B che fosse stato assunto a tempo determinato attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato o indeterminato , riferita ad una procedura concorsuale per esami e titoli ovvero prevista anche in normativa di legge;
al punto C , che avesse maturato , alla data del 31 dicembre 2017 , almeno tre anni di servizio , anche non continuativi , negli ultimi 8 anni, nel medesimo profilo di cui al punto A. Gli anni rilevanti erano quelli dall' 1 ottobre
2010 al 31 dicembre 2017 . Il tribunale ha ritenuto difettare la condizione della anzianità di servizio di 36 mesi negli ultimi 8 . La appellante assume che il tribunale ha - erroneamente - omesso di considerare il periodo di servizio prestato con progetto di formazione dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo
2011 . Deve premettersi che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della RA , il Pt_1 periodo rilevante è quello dall'uno ottobre 2010 non dal 3 Marzo 2010 ; il tribunale ha ritenuto che nell'annualità di riferimento o cioè nella annualità cui si riferisce il progetto di formazione dal 3
Marzo 2010 al 3 Marzo 2011 ella stessa aveva svolto funzione di coadiutore amministrativo e non già funzioni di collaboratore professionale - assistente sociale , funzioni che , viceversa , aveva svolto nel periodo dell'uno giugno 2013 al 31 Marzo 2016
Diversamente da quanto opinato dall'appellante il tribunale non ha disconosciuto il periodo di svolgimento di mansioni rilevanti ai fini della maturazione dell'anzianità in ragione della natura di contratto di formazione stipulato dalla ricorrente durante detta annualità bensì esclusivamente in ragione del fatto che durante detta annualità ella svolgeva mansioni di coadiutore amministrativo non comparabile con quelli di assistente sociale , categoria D, cui ineriva la procedura di stabilizzazione
Il primo motivo di appello è dunque infondato
In relazione al secondo motivo di appello , sempre con riguardo al conferimento di un incarico di tutor sociale e docente in corsi di formazione destinati agli operatori socio sanitari, effettivamente , come dedotto dalla RA , l'art. 6, comma 1, lettera B del citato Dl.g.s.75/2017 ha sostituito Pt_1 alla lettera b), il riferimento al solo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con quello più ampio, al contratto di lavoro flessibile. Tale modifica comporta che la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale possa riferirsi ad una più ampia platea e, dunque,
a tutte le tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 36, comma 2 dell'art. 7 comma 6 del DLGS
165/2001, ivi compresi i titolari di contratti di somministrazione di lavoro L'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce:
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Nei contratti di lavoro flessibile rilevanti per la maturazione della anzianità professionale utile ai fini della stabilizzazione rientrano dunque anche i contratti di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165 2001
Deve pertanto accogliersi la censura della ricorrente in relazione alla significatività in astratto dell'incarico di lavoro autonomo conferito per lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di assistente sociale rilevante nella procedura di stabilizzazione dal Marzo 2010 al Marzo 2011 con deliberazione numero 211 del 2010 , a prescindere dal carattere minoritario di detta attività rispetto alle prevalenti mansioni svolte di coadiutore amministrativo all'interno della medesima amministrazione . Tuttavia difetta in ogni caso la prova che tale attività abbia consentito la maturazione dei due mesi di anzianità rilevanti ai fini della legittimazione a partecipare alla procedura concorsuale di stabilizzazione
L'affermazione secondo la quale l'attività di tutor sociale e di docente a corsi di formazione destinati a operatori socio sanitari fosse assimilabile all'attività di collaboratore professionale- assistente sociale rappresenta un allegazione non specificamente contestata . Seppure tali mansioni debbano dunque ritenersi coerenti con il profilo professionale di assistente sociale di cui alla procedura di stabilizzazione , l'attività di docenza per la materia “interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente ospedaliero territoriale “e “interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambito in ambiente ospedaliero e territoriale “ di cui alla deliberazione numero 211 del
Marzo 2010 individuava sole 16 ore di docenza nell'anno e nessuna specifica indicazione in relazione al contenuto e all'impegno correlato alle mansioni di tutor sociale era rinvenibile agli atti.
L'amministrazione ha certamente richiesto l'espletamento di complessive 16 ore di docenza nelle materie di competenza (sul presupposto del possesso di conoscenze e competenze utili per lo svolgimento dell'attività ). Orbene se è ben possibile individuare la riconducibilità dell'attività di coadiutore amministrativo svolta dalla ricorrente al periodo cui si riferisce il contratto e cioè dal
Marzo 2010 al Marzo 2011 - con la conseguenza che laddove tali attività fossero state rilevanti per la maturazione dell'anzianità ella avrebbe certamente maturato i due mesi utili per la procedura di stabilizzazione dall'ottobre 2010 al Marzo 2011 - a diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle sole 16 ore di docenza per le quali è stato conferito l'incarico a Marzo 2010 (che ben potrebbero essere state espletate dalla ricorrente in epoca antecedente all'ottobre del 2010 senza che ella potesse dunque rivendicare la significatività di detta esperienza ai fini della maturazione dell'anzianità professionale di tre anni richiesta dal bando)
In effetti l'avviso di selezione iniziale era riconducibile al 12 novembre 2009 per un corso di formazione per operatori socio sanitari;
l'avviso riguardava incarichi di direttore e condirettore , quattro posti di tutors e 32 docenze . La deliberazione numero 211 del 3 Marzo 2010 menzionata dalla faceva seguito a revoche delle deliberazioni (numero 828 del 20 gennaio 2010 )di Pt_1 conferimento di incarico di direzione codirezione , docenza e tutoraggio nel corso di qualificazione per operatori sociosanitari. Tale deliberazione era dunque adottata in esito alle revoche sopravvenute per incarichi già conferiti di tutoraggio e docenza e non aveva alcun riferimento ad un incarico annuale . Ed anche la comunicazione rivolta alla ricorrente dall'amministrazione l'undici Marzo 2010 di conferimento dell'incarico di docenza nel corso per operatori socio sanitari non indicava affatto il periodo nel quale detto incarico sarebbe stato svolto e quindi non consentiva di quantificare se effettivamente siffatto incarico avesse consentito lo svolgimento di mansioni proprie dell'assistente sociale per una durata minima di due mesi in epoca successiva all'ottobre del 2010 . La determina onerava la beneficiaria inoltre di un impegno complessivo di sole 16 ore, con compenso orario , e da svolgersi fuori dall'orario di lavoro. Si legge in effetti nella determina dell'11.3.2010: Si comunica Co che con deliberazione n. 211 del 3.3.2010è stato conferito alla l'incarico di Tutor sociale e di docenza per la materia di seguito indicata: interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente ospedaliero e territoriale per complessive 8 ore;
interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale per complessive 8 ore. Si sottolinea che per il suddetto incarico è previsto un compenso orario , pertanto l'attività didattica deve essere svolta fuori l'orario di servizio”
Difetta dunque certamente la prova della maturazione di un'anzianità professionale rilevante ai fini del raggiungimento dei 36 mesi necessari per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione, e ciò a prescindere dal carattere minoritario della collaborazione resa nell'attività di formazione rispetto al ruolo di coadiutore amministrativo contestualmente espletato
Infondato è anche , per le stesse ragioni, il terzo motivo d'appello. La circostanza che la RA
sia stata valutata positivamente per lo svolgimento di un incarico di docenza per 16 ore rivolto Pt_1
a operatori socio sanitari e per l'attività di tutoraggio non equivale a dire che ella abbia svolto attività propria della categoria D per il periodo imposto dal bando , residuando non provate due mensilità di esperienza “sul campo” e risultando detta mancanza non superabile con una valutazione complessiva della professionalità dimostrata all'interno dell'azienda
I primi tre motivi di appello devono essere pertanto respinti
Deve essere anche respinto il motivo di appello inerente la condanna al pagamento delle spese di lite
La RA era stata condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di euro Pt_1
4040. Trattandosi di causa di valore indeterminabile ( come evincibile dal contenuto della domanda e come peraltro dichiarato anche dalla RA ai fini della individuazione del contributo Pt_1 unificato, nell'atto introduttivo ) lo scaglione di riferimento è quello tra i 26001 euro e i 52.000 €; applicando i parametri minimi fissati dal DM 55 2014 vigente nella alla data della pubblicazione della sentenza per la fase di studio avrebbe dovuto computarsi la somma di euro 1 545 , per la fase introduttiva del giudizio la somma di euro 573 , per la fase istruttoria la somma di euro 1253 , mentre per la fase decisionale la somma di euro 1395 per un complessivo dovuto di euro 4766. La RA è stata invece condannata al pagamento della minor somma di euro 4040 comprensiva delle Pt_1 spese generali. La censura rivolta al tribunale per l'attività di liquidazione delle spese di lite risulta , dunque, pacificamente infondata . Le spese del grado seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate sulla scorta del valore indeterminabile della causa Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 16/09/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 503/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCORSONE FRANCESCO A. Parte_1
FRANCESCO SCORSONE, , FLAVIO SCORSONE , e Parte_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ALBERICO Parte_3
II, 10 00193 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PARAGALLO FABRIZIO ed elettivamente CP_1 domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 34 00195 ROMA;
APPELLATO OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di VI n. 558 del 16.12.21
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.09.2019 la Sig.ra conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Pt_1 di VI , la chiedendo accertarsi l'illegittimità della sua esclusione dalla CP_1 procedura di stabilizzazione e per l'effetto emanare sentenza costitutiva di un rapporto di lavoro a Cont tempo indeterminato con l' convenuta, Profilo Collaboratore Professionale Assistente Sociale, ctg. D a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria o dalla diversa data ritenuta di Cont Cont giustizia, ordinare all' di disporre la sua assunzione nel profilo D , condannare l' al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, pari alle retribuzioni che ella avrebbe percepito dalla data di assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
L' si costituiva contestando le avverse deduzioni. Il tribunale rigettava il ricorso CP_1 assumendo difettare le condizioni previste dal bando per la stabilizzazione , con specifico riferimento all'anzianità maturata nel profilo di collaboratore professionale assistente , sociale, categoria D, Cont all'interno della con contratto di lavoro a tempo determinato , ovvero con altra forma di contratto di lavoro flessibile. Avverso detta sentenza proponeva appello la RA Pt_1
Con il primo motivo di appello la RA deduceva che l'incarico professionale per progetto Pt_1 di formazione svolto dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo 2011 rientrava a pieno titolo nel computo degli anni di servizio;
evidenziava che nei suoi compiti rientrava la formazione del personale che si occupa di assistenza socio sanitaria;
la formazione aveva ad oggetto le prestazioni necessarie a soddisfare il fabbisogno di salute del cittadino , a stabilizzare il quadro clinico , a garantire la continuità tra attività di cura e di riabilitazione , a migliorare la qualità di vita delle persone associando alle prestazioni sanitarie anche azioni di supporto e di protezione sociale . Rilevava che il giudice aveva omesso di verificare che con il conferimento dell'incarico di tutor sociale alla RA era stato Pt_1 conferito contestualmente l'incarico di docenza per interventi sociali rivolti all'infanzia e adolescenza in ambito ospedaliero e per interventi sociali rivolti alla persona anziana in ambito ospedaliero e territoriale e che siffatte attività rientravano nel medesimo profilo professionale della qualifica di assistente sociale.
Con il secondo motivo di appello la RA lamentava che erroneamente il tribunale avesse Pt_1 attribuito rilevanza alla circostanza che l'attività svolta nel periodo dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo 2011, in profilo corrispondente a quello necessario per la maturazione dell'anzianità rilevante ai fini del bando avesse carattere minoritario rispetto all'attività prevalente di coadiutore amministrativo , e la stipula di un contratto a progetto;
evidenziava il possesso di tutte le condizioni richieste per la copertura dei due posti a tempo indeterminato per la figura di assistente sociale categoria D, e cioè il fatto che ella , successivamente al 28 maggio 2015 , era in servizio con contratto di lavoro a tempo Cont determinato presso la el profilo e disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione, che era stata assunta attingendo da una graduatoria valida riferita a procedura concorsuale per esami e titoli e che aveva maturato tre anni di servizio negli ultimi 8 nel medesimo profilo
Con il terzo motivo di appello la ricorrente lamentava di essere stata valutata favorevolmente per il conferimento dell'incarico di tutor sociale e di docente in esito ad apposita procedura concorsuale per l'assegnazione di due posti di tutor sociale e di incarichi di docenza e che , con deliberazione numero
211 al 3 Marzo 2010 , le era stato deliberato il conferimento di detto incarico;
sottolineava che detto incarico presupponeva il possesso di una specifica competenza professionale e formativa nella materia di insegnamento richiesta;
evidenziava come l'esito di detta procedura confermasse che la Cont aveva riconosciuto la RA in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessari per il Pt_1 profilo di competenza , con la conseguente illegittimità della decisione assunta dal tribunale che non aveva riconosciuto la rilevanza di tali periodi nella maturazione dell'anzianità richiesta ai fini della stabilizzazione . Rappresentava in particolare che , avendo svolto 34 mesi di servizio alle dipendenze Cont della era irragionevole ipotizzare che a fronte di un anno di attività lavorativa anche non continuativa ( e persino se residuale e minoritaria )ella non avesse comunque completato i 36 mesi di servizio richiesti dal bando
Con il quarto motivo di appello contestava la liquidazione delle spese di lite non essendo indicato neppure lo scaglione di riferimento e la procedura seguita per la quantificazione delle spese , ritenute in ogni caso eccessive
Si costituiva la contestando la genericità dell'appello la novità delle questioni dedotte, Parte_4
l'infondatezza nel merito dell'appello; deduceva che la parte avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati considerata l'approvazione della graduatoria finale nelle more del giudizio, lamentava più in generale l'infondatezza delle pretese azionate e specificamente della pretesa risarcitoria azionata
I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro e il loro rigetto rende superflua la valutazione degli ulteriori profili di censura rilevati dalla parte appellata.
La RA è stata esclusa dalla procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti per Pt_1 la figura di collaboratore professionale assistente sociale categoria D per difetto del requisito individuato al punto C del bando . Il bando prevedeva al punto A che il richiedente fosse in servizio alla data del 28 maggio 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo e disciplina oggetto della procedura di stabilizzazione , al punto B che fosse stato assunto a tempo determinato attingendo da una valida graduatoria a tempo determinato o indeterminato , riferita ad una procedura concorsuale per esami e titoli ovvero prevista anche in normativa di legge;
al punto C , che avesse maturato , alla data del 31 dicembre 2017 , almeno tre anni di servizio , anche non continuativi , negli ultimi 8 anni, nel medesimo profilo di cui al punto A. Gli anni rilevanti erano quelli dall' 1 ottobre
2010 al 31 dicembre 2017 . Il tribunale ha ritenuto difettare la condizione della anzianità di servizio di 36 mesi negli ultimi 8 . La appellante assume che il tribunale ha - erroneamente - omesso di considerare il periodo di servizio prestato con progetto di formazione dal 3 Marzo 2010 al 3 Marzo
2011 . Deve premettersi che, diversamente da quanto opinato dalla difesa della RA , il Pt_1 periodo rilevante è quello dall'uno ottobre 2010 non dal 3 Marzo 2010 ; il tribunale ha ritenuto che nell'annualità di riferimento o cioè nella annualità cui si riferisce il progetto di formazione dal 3
Marzo 2010 al 3 Marzo 2011 ella stessa aveva svolto funzione di coadiutore amministrativo e non già funzioni di collaboratore professionale - assistente sociale , funzioni che , viceversa , aveva svolto nel periodo dell'uno giugno 2013 al 31 Marzo 2016
Diversamente da quanto opinato dall'appellante il tribunale non ha disconosciuto il periodo di svolgimento di mansioni rilevanti ai fini della maturazione dell'anzianità in ragione della natura di contratto di formazione stipulato dalla ricorrente durante detta annualità bensì esclusivamente in ragione del fatto che durante detta annualità ella svolgeva mansioni di coadiutore amministrativo non comparabile con quelli di assistente sociale , categoria D, cui ineriva la procedura di stabilizzazione
Il primo motivo di appello è dunque infondato
In relazione al secondo motivo di appello , sempre con riguardo al conferimento di un incarico di tutor sociale e docente in corsi di formazione destinati agli operatori socio sanitari, effettivamente , come dedotto dalla RA , l'art. 6, comma 1, lettera B del citato Dl.g.s.75/2017 ha sostituito Pt_1 alla lettera b), il riferimento al solo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con quello più ampio, al contratto di lavoro flessibile. Tale modifica comporta che la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dal personale possa riferirsi ad una più ampia platea e, dunque,
a tutte le tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 36, comma 2 dell'art. 7 comma 6 del DLGS
165/2001, ivi compresi i titolari di contratti di somministrazione di lavoro L'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce:
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
Nei contratti di lavoro flessibile rilevanti per la maturazione della anzianità professionale utile ai fini della stabilizzazione rientrano dunque anche i contratti di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165 2001
Deve pertanto accogliersi la censura della ricorrente in relazione alla significatività in astratto dell'incarico di lavoro autonomo conferito per lo svolgimento di mansioni riconducibili al profilo di assistente sociale rilevante nella procedura di stabilizzazione dal Marzo 2010 al Marzo 2011 con deliberazione numero 211 del 2010 , a prescindere dal carattere minoritario di detta attività rispetto alle prevalenti mansioni svolte di coadiutore amministrativo all'interno della medesima amministrazione . Tuttavia difetta in ogni caso la prova che tale attività abbia consentito la maturazione dei due mesi di anzianità rilevanti ai fini della legittimazione a partecipare alla procedura concorsuale di stabilizzazione
L'affermazione secondo la quale l'attività di tutor sociale e di docente a corsi di formazione destinati a operatori socio sanitari fosse assimilabile all'attività di collaboratore professionale- assistente sociale rappresenta un allegazione non specificamente contestata . Seppure tali mansioni debbano dunque ritenersi coerenti con il profilo professionale di assistente sociale di cui alla procedura di stabilizzazione , l'attività di docenza per la materia “interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente ospedaliero territoriale “e “interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambito in ambiente ospedaliero e territoriale “ di cui alla deliberazione numero 211 del
Marzo 2010 individuava sole 16 ore di docenza nell'anno e nessuna specifica indicazione in relazione al contenuto e all'impegno correlato alle mansioni di tutor sociale era rinvenibile agli atti.
L'amministrazione ha certamente richiesto l'espletamento di complessive 16 ore di docenza nelle materie di competenza (sul presupposto del possesso di conoscenze e competenze utili per lo svolgimento dell'attività ). Orbene se è ben possibile individuare la riconducibilità dell'attività di coadiutore amministrativo svolta dalla ricorrente al periodo cui si riferisce il contratto e cioè dal
Marzo 2010 al Marzo 2011 - con la conseguenza che laddove tali attività fossero state rilevanti per la maturazione dell'anzianità ella avrebbe certamente maturato i due mesi utili per la procedura di stabilizzazione dall'ottobre 2010 al Marzo 2011 - a diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle sole 16 ore di docenza per le quali è stato conferito l'incarico a Marzo 2010 (che ben potrebbero essere state espletate dalla ricorrente in epoca antecedente all'ottobre del 2010 senza che ella potesse dunque rivendicare la significatività di detta esperienza ai fini della maturazione dell'anzianità professionale di tre anni richiesta dal bando)
In effetti l'avviso di selezione iniziale era riconducibile al 12 novembre 2009 per un corso di formazione per operatori socio sanitari;
l'avviso riguardava incarichi di direttore e condirettore , quattro posti di tutors e 32 docenze . La deliberazione numero 211 del 3 Marzo 2010 menzionata dalla faceva seguito a revoche delle deliberazioni (numero 828 del 20 gennaio 2010 )di Pt_1 conferimento di incarico di direzione codirezione , docenza e tutoraggio nel corso di qualificazione per operatori sociosanitari. Tale deliberazione era dunque adottata in esito alle revoche sopravvenute per incarichi già conferiti di tutoraggio e docenza e non aveva alcun riferimento ad un incarico annuale . Ed anche la comunicazione rivolta alla ricorrente dall'amministrazione l'undici Marzo 2010 di conferimento dell'incarico di docenza nel corso per operatori socio sanitari non indicava affatto il periodo nel quale detto incarico sarebbe stato svolto e quindi non consentiva di quantificare se effettivamente siffatto incarico avesse consentito lo svolgimento di mansioni proprie dell'assistente sociale per una durata minima di due mesi in epoca successiva all'ottobre del 2010 . La determina onerava la beneficiaria inoltre di un impegno complessivo di sole 16 ore, con compenso orario , e da svolgersi fuori dall'orario di lavoro. Si legge in effetti nella determina dell'11.3.2010: Si comunica Co che con deliberazione n. 211 del 3.3.2010è stato conferito alla l'incarico di Tutor sociale e di docenza per la materia di seguito indicata: interventi sociali rivolti all'infanzia e all'adolescenza in ambiente ospedaliero e territoriale per complessive 8 ore;
interventi sociali rivolti alla persona anziana e terminale in ambiente ospedaliero e territoriale per complessive 8 ore. Si sottolinea che per il suddetto incarico è previsto un compenso orario , pertanto l'attività didattica deve essere svolta fuori l'orario di servizio”
Difetta dunque certamente la prova della maturazione di un'anzianità professionale rilevante ai fini del raggiungimento dei 36 mesi necessari per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione, e ciò a prescindere dal carattere minoritario della collaborazione resa nell'attività di formazione rispetto al ruolo di coadiutore amministrativo contestualmente espletato
Infondato è anche , per le stesse ragioni, il terzo motivo d'appello. La circostanza che la RA
sia stata valutata positivamente per lo svolgimento di un incarico di docenza per 16 ore rivolto Pt_1
a operatori socio sanitari e per l'attività di tutoraggio non equivale a dire che ella abbia svolto attività propria della categoria D per il periodo imposto dal bando , residuando non provate due mensilità di esperienza “sul campo” e risultando detta mancanza non superabile con una valutazione complessiva della professionalità dimostrata all'interno dell'azienda
I primi tre motivi di appello devono essere pertanto respinti
Deve essere anche respinto il motivo di appello inerente la condanna al pagamento delle spese di lite
La RA era stata condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di euro Pt_1
4040. Trattandosi di causa di valore indeterminabile ( come evincibile dal contenuto della domanda e come peraltro dichiarato anche dalla RA ai fini della individuazione del contributo Pt_1 unificato, nell'atto introduttivo ) lo scaglione di riferimento è quello tra i 26001 euro e i 52.000 €; applicando i parametri minimi fissati dal DM 55 2014 vigente nella alla data della pubblicazione della sentenza per la fase di studio avrebbe dovuto computarsi la somma di euro 1 545 , per la fase introduttiva del giudizio la somma di euro 573 , per la fase istruttoria la somma di euro 1253 , mentre per la fase decisionale la somma di euro 1395 per un complessivo dovuto di euro 4766. La RA è stata invece condannata al pagamento della minor somma di euro 4040 comprensiva delle Pt_1 spese generali. La censura rivolta al tribunale per l'attività di liquidazione delle spese di lite risulta , dunque, pacificamente infondata . Le spese del grado seguono la soccombenza e sono parimenti liquidate sulla scorta del valore indeterminabile della causa Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia