Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre appello contro la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non costituisce reato), chiedendo la verifica di responsabilità dell'imputato per il reato agli effetti civili, qualora abbia presentato, nel precedente grado di giudizio, le conclusioni ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., e, pertanto, non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale. (La Corte ha osservato che l'appello della parte civile non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 581 , comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., perché la questione relativa alla responsabilità dell'imputato, contiene implicito riferimento alle conclusioni non accolte nella sentenza di primo grado, di assoluzione dell'imputato, e tali conclusioni si intendono richiamate quantomeno per mero rinvio alla stessa sentenza).
Commentario • 1
- 1. Scuote la scala e fa cadere qualcuno: non è reato (Cass. 48322/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2009, n. 31904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31904 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1428
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 11609/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO IO N. IL 06/06/1936 P.C.;
nel procedimento
contro
:
UB FI N. IL 03/10/1940;
avverso SENTENZA del 12/12/2008 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
udite le conclusioni di rigetto del s. P.G., Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro;
udito il difensore dell'imputato avv. MANDALARI.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - La Parte Civile OT GI ricorre contro sentenza della Corte di Reggio C., che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale, che il 30.1.07 aveva assolto con la formula "il fatto non costituisce reato" RU Filippo, Ufficiale Giudiziario, dal delitto di falso nella relata di notifica di atto di pignoramento del 21.12.02 destinato alla stessa OT ("non sono conosciuti la residenza, la dimora ed il domicilio della medesima"), che perciò era stata ritenuta irreperibile.
La stessa Parte Civile aveva proposto come ricorso l'impugnazione che, ponendo questioni di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), era qualificata appello da questa Corte.
La Corte di merito ha motivato l'inammissibilità nell'osservanza di Cass., Sez. 1^, n. 7241/99, perché l'appello della Parte Civile pone in discussione la responsabilità penale, ma non fa alcun riferimento agli effetti civili, i soli che la legittimano all'impugnazione. Il ricorso denuncia:
1 - violazione dell'art. 676 c.p.p., perché questa Corte nell'ordinanza 15.05.08 aveva qualificato il ricorso come appello "avendone i contenuti", sicché ha espresso valutazione preliminare sull'ammissibilità del gravame, salvo violare il dettato dell'art. 625 c.p.p., comma 2 (che dispone la trasmissione degli atti e del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata); 2 - "vizio di motivazione della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 576 e 591 c.p.p.", perché il danno civile è in re ipsa, trattandosi di reato concernente atto processuale che contiene una richiesta economica, tant'è che la destinataria dell'atto non ha potuto proporre opposizione, ed ha subito il pignoramento, ed in giudizio la P.C. aveva depositato lo stesso atto di pignoramento.
2 - Il ricorso merita accoglimento.
2.1 - Nel caso in cui il giudice di legittimità qualifichi con ordinanza, di più se de plano in via amministrativa (v. il riferimento terminale dell'ordinanza del 15.5.08 di questa Corte, a S.U. n. 45371/01, Bonaventura), l'atto d'impugnazione come appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5 o, il che è lo stesso, lo converta in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, non si pronuncia altrimenti. Petanto dispone solo la trasmissione degli atti per quanto di competenza al Giudice di 2 grado di merito, che compie senza vincoli le sue valutazioni preventive di ammissibilità e di fondatezza.
Ed è quanto si è verificato nel caso di specie sicché non la Corte di Reggio, poteva ritenere inammissibile l'impugnazione. Tuttavia ha errato per diversa ragione.
2.2 - La Corte di merito si è rifatta al principio affermato da Cass. Sez. 1^ n. 7241/99 Pirani - CED rv. 213698, secondo il quale l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile, se non contiene espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuoi conseguire. La citata sentenza Pirani ha bensì trovato seguito. Ma l'indirizzo è contrastato, come già segnalato (relaz. n. 1048/01 del Massimario), da altro risalente a Cass. Sez. 5^, n. 10990 del 1996, Piccioni ed a. - rv. 207064 cui in particolare ha fatto seguito Sez. 5^ n. 958/99 - P.G. in proc. Bavetta - rv. 212934. Tale sentenza, in particolare, rammenta che "la specificazione della domanda risarcitoria o restitutoria della P.C. in appello può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento." E tanto s'intende dall'art. 523 c.p.p., applicabile anche nel giudizio di impugnazione.
Difatti l'art. 82 c.p.p., comma 2 afferma: "la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p., ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
Il combinato di queste disposizioni con l'art. 576 c.p.p. e con gli artt. 581 e 591 c.p.p. rende evidente che la parte civile è legittimata (art. 581 c.p.p., lett. a)) a proporre appello contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione, chiedendo la verifica di responsabilità dell'imputato per il reato agli effetti civili, se ha presentato le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p., nel precedente grado di giudizio, e pertanto non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale.
Il suo appello non può ritenersi inoltre inammissibile per genericità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c)) agli effetti civili. La questione di responsabilità dell'imputato, difatti, fa riferimento implicito alle conclusioni non accolte nella sentenza di primo grado per l'assoluzione dello stesso imputato (e le conclusioni respinte, quindi non già non presentate o inammissibili per genericità, si intendono richiamate quantomeno per mero rinvio nella stessa sentenza), sia perché la parte può specificare la ripetuta richiesta, diretta al giudice di appello in sede conclusionale, ai sensi dell'art. 523 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Reggio Calabria per il giudizio di appello agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2009