Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2009, n. 31904
CASS
Sentenza 2 luglio 2009

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Massime1

La parte civile è legittimata a proporre appello contro la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non costituisce reato), chiedendo la verifica di responsabilità dell'imputato per il reato agli effetti civili, qualora abbia presentato, nel precedente grado di giudizio, le conclusioni ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., e, pertanto, non abbia revocato la sua costituzione nel processo penale. (La Corte ha osservato che l'appello della parte civile non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi, ex art. 581 , comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., perché la questione relativa alla responsabilità dell'imputato, contiene implicito riferimento alle conclusioni non accolte nella sentenza di primo grado, di assoluzione dell'imputato, e tali conclusioni si intendono richiamate quantomeno per mero rinvio alla stessa sentenza).

Commentario1

  • 1Scuote la scala e fa cadere qualcuno: non è reato (Cass. 48322/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2009, n. 31904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31904
Data del deposito : 2 luglio 2009

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