Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Marina Tucci Presidente Relatore
Maria Delle Donne COsigliere
Mario Montanaro COsigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. 1721 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Natalino Irti che la rappresenta e difende con l'Avv.to Saverio Pellicano per mandato in atti
E
, già (C.F. ) COtroparte_1 CP_2 P.IVA_2
Elettivamente domiciliata in Via Casal Bernocchi 73 rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv.to Carmen Di Carlo per mandato in atti
( C.F. ) CP_3 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata in Via Marcantonio Colonna 27, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv.to Tiziana Ciotola per mandato in atti
Oggetto: giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 56/2023 – controversia con la pubblica amministrazione – pagamento somme -
1
CO atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 24636/2010 ) COtroparte_4 conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l' e la chiedendone Parte_2 CP_3 la condanna al pagamento di € 3.014.338,81, in qualità di cessionaria del credito di cui era titolare gestore di AN FA IS CC;
il titolo della domanda COtroparte_5 riguardava prestazioni svolte per conto del servizio sanitario nazionale, negli anni 2006,
2007 e 2008.
Si costituiva la sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva mentre CP_3 la parimenti eccepiva detto difetto e contestava nel merito la pretesa. CP_2
Era inoltre affermata l'applicabilità di uno sconto del 2% sulle attività specialistiche come da legge finanziaria per l'anno 2007 e la sussistenza di tetti di spesa non superabili per gli anni
2007 e 2008. Nel corso del giudizio, il diciotto novembre 2011, la corrispondeva CP_3 parte della somma richiesta ossia € 2.471.911,35; la domanda era di conseguenza ridotta in linea capitale a € 512.106,86 per saldo di prestazioni rese in regime di day hospital ( affermando parte attrice la non applicabilità dei tetti di spesa ) ed € 30.320,60 quale saldo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e risonanza magnetica ( affermando l'attrice la non applicabilità dello sconto del 2% ); il totale era pari a € 542.427,46.
Il Tribunale con sentenza 15552 del 2012, respingeva la domanda nei confronti della CO
, accertava la debenza dell'importo di € 2.417.911,35 a carico della dava CP_3 atto del pagamento di detta somma intervenuto in corso di causa, riteneva non dovute le ulteriori somme richieste ( € 542,427,46 ), respingeva la domanda di interessi commerciali ritenendo rilevante la data di accreditamento provvisorio della struttura, antecedente l'otto agosto 2002 ; condannava l'azienda asl a pagare anche gli interessi moratori dalla notifica dell'atto di citazione ( quattordici aprile 2010 ) fino alla corresponsione del capitale ( diciotto novembre 2011 ); per lo stesso periodo riconosceva anche il lucro cessante parametrato alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato e il tasso legale, oltre agli interessi corrispettivi su dette somme dalla data della sentenza al saldo. Compensava le spese di lite.
CO sentenza 6915 del 2016 la Corte di Appello riteneva legittimata passivamente la CP_3
CO
escludendo quella della affermava la correttezza della statuizione di primo grado
[...]
2 laddove aveva respinto la domanda di pagamento di € 542.427,46 sussistendo il diritto del debitore a ottenere lo sconto del 2% e a far valere i tetti di spesa per le fatture successive al 2008.
Riteneva dies a quo per la decorrenza degli interessi sulla somma pagata nel corso del primo grado quello della notifica della cessione (in quanto contenente intimazione di pagamento) ossia il dodici gennaio 2010. Compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CO ordinanza 56/2023 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza di appello.
La causa era tempestivamente riassunta da incorporante Parte_1 CP_4 dal venticinque ottobre 2021, con le seguenti conclusioni : “ “Voglia la Corte d'Appello
[...] adìta, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nello svolgimento del compito affidatole dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 56/2023 del 3 gennaio 2023: accertare, in adempimento dell'indagine commessa dall'ordinanza rinviante Corte di Cassazione n.
56/2023, e in osservanza del principio di diritto da essa fissato, che l'CC AN FA
IS non soggiace a tetti di spesa e non è tenuta a praticare lo 'sconto', previsto dall'art. 1, comma 796, l. 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, e in accoglimento della domanda attorea, condannare la al CP_3 pagamento, in favore di della somma di € 542.427,46, oltre Parte_3 interessi, nella misura che risulterà dovuta . CO vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, per tutti i gradi di giudizio”.
Si costituiva l' , già , che concludeva chiedendo: COtroparte_1 CP_2
“in via preliminare: accertare e dichiarare, in assenza di espresse impugnazioni in sede di legittimità da nessuna delle parti in giudizio, il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza n. 6915/2016 della corte di appello che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha affermato il difetto di legittimazione passiva del e, per l'effetto, CP_6 estromettere l'odierna amministrazione dal presente giudizio, anche alla luce delle conclusioni rassegnate dall'odierna appellante che chiedono la condanna esclusivamente nei CP_ confronti della regione;
in via principale: rigettare la domanda creditoria proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, anche in seguito all'applicazione Parte_3 dei principi di diritto enunciati dalla corte di cassazione con l'ordinanza n. 56/2023, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui codesta ecc.ma
3 corte di appello intenda accogliere la domanda creditoria di , riconoscere Parte_3 esclusivamente gli interessi legali a far data dall'atto di cessione, posto che la Corte di
Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso proposti dalla controparte volti a ottenere il riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e di quelli previsti dal D.P.R. n.
1063/1962”.
Si costituiva la che concludeva chiedendo : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello CP_3 adita, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza n. 56/2023 della Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigettare: tutte le domande spiegate dal nei confronti della e, quindi, Parte_3 CP_3 dichiarare non dovuto l'importo di € 542.427,46. CO il favore di spese, compensi e oneri riflessi.”
La Corte all'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di rinvio, la Corte deve strettamente uniformarsi al principio affermato dalla Cassazione che nel caso di specie ha ritenuto quanto segue, accogliendo la tesi di COtroparte_4
In primo luogo ha affermato di “…. far propria la giurisprudenza formatasi al riguardo in seno al COsiglio di Stato…...Il giudice amministrativo è pervenuto alla conclusione di ritenere che - almeno sino al 2008, con decorrenza, infatti, dal primo gennaio 2009 anche per gli enti in questione è venuto imponendosi il principio della remunerazione a prestazione in base ai tetti di spesa….– gli enti "equiparati" non fossero tenuti, al pari degli ospedali pubblici, al rispetto dei "tetti di spesa"…. il giudice amministrativo ha tratto l'assunto che le strutture ospedaliere gestite dagli enti privati, in quanto equiparate in questa missione agli ospedali pubblici, costituiscano una componente stabile del sistema sanitario nazionale, siano, cioè, consustanziali al perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica che
è lo scopo del un servizio sanitario organizzato su base universale ed egualitaria in favore di tutti i cittadini. E su questa certezza ha appunto enunciato il convincimento circa l'inapplicabilità alle strutture ospedaliere di matrice privatistica del regime tariffario pensato
4 sul principio della limitazione delle spese e idealizzato nella fissazione periodica di appositi
"tetti di spesa".”.
Il fatto quindi che gli CC , tra cui rientra pacificamente AN FA IS, fino al primo gennaio 2009 non fosse tenuto al rispetto del tetto di spesa costituisce un primo specifico principio stabilito nell'ordinanza di rinvio.
La Corte, accogliendo il primo motivo di ricorso ha poi ritenuto assorbiti il secondo e il terzo subordinati, con cui aveva contestato la sentenza di secondo grado laddove aveva CP_4 ritenuto non disapplicabile la delibera regionale che poneva i tetti di spesa e la necessità di incardinare un giudizio di ottemperanza a seguito delle pronunce del Giudice Amministrativo di annullamento della stessa. Le relative questioni non possono quindi essere oggetto del presente giudizio di rinvio.
Essendo nel caso di specie tutte prestazioni rese prima del primo gennaio 2009 deve essere di conseguenza riconosciuta la somma di € 512.106,86.
In secondo luogo la Corte di Cassazione ha affermato : “…. Relativamente all'arco di tempo antecedente al 1° gennaio 2009…. E quindi per gli anni di cui si discute gli CC,…. Erano equiparati… agli ospedali pubblici e, come gli ospedali pubblici non erano assoggettati a limiti tariffari, sicché, già in linea di principio, è da escludere che in relazione alle prestazioni rese dai medesimi nel biennio 2006 e 2008 possa trovare applicazione lo sconto tariffario imposto dalla legge finanziaria del 2007….Del resto in questa direzione spunti non trascurabili erano rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla illegittimità della norma in disamina…sentenza 94/2009….E questo non senza ancora considerare che gli enti ospedalieri c.d. “classificati” e, quindi, equiparati alle strutture ospedaliere pubbliche non sono riconducibili alla categoria degli enti accreditati…..
La Corte di Cassazione ha di conseguenza escluso l'applicabilità dello sconto del 2% per le prestazioni antecedenti il primo gennaio 2009, quali quelle oggetto di causa.
Deve quindi essere riconosciuta l'ulteriore somma di € 30.320,60.
La Corte non ignora i diversi orientamenti citati in particolare dalla ma risulta CP_3 superfluo esaminarli poiché nel presente giudizio il vincolo della statuizione della Cassazione deve essere comunque rispettato.
5 Per quanto riguarda gli interessi l'assenza di contestazione dei criteri utillizzati dal Tribunale
e condivisi, tranne che per la decorrenza, dalla Corte di Appello devono essere mantenuti in quanto concernono una parte del medesimo credito e non sono stati oggetti di impugnazione in Cassazione. Dal dodici gennaio 2010 al saldo sono quindi dovuti gli interessi nella misura legale e il maggior danno consistente nella differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato e il tasso legale.
Le oscillazioni giurisprudenziali, oggetto anche di pronunce del COsiglio di Stato, nonché
l'oggettiva farraginosità della normativa applicata costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, giudicando in sede di rinvio, condanna la a pagare a CP_3 Parte_1
l'ulteriore somma di € 542.427,46 oltre interessi come in motivazione dal dodici
[...] gennaio 2010 al saldo.
Compensa interamente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Roma, camera di consiglio del dieci marzo 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Marina Tucci
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