Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 03 77 01 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IAN LA CORTE D CA AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 13415/99 Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Cron. 8818 Dott. Mario PUTATURO DONATI V.- Consigliere Rep. Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: OC LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 4977 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 165/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 20/04/99 R.G.N. 1190/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo IR NI proponeva appello contro la sentenza del Pretore di Rimini che aveva respinto la sua domanda di costituzione di rendita per ipoacusia che assumeva essere di origine professionale per aver usato, nell'ambito di lavorazioni tabellate svolte prima come motoaratore, poi come gruista e operaio in ditte di costruzioni, strumenti produttivi di rumori e vibrazioni tra cui il martello pneumatico, la gru e la scavatrice. Il Tribunale di Rimini, con sentenza 20 aprile 1999, rigettava l'appello osservando che il lavoratore non aveva dato prova della incidenza causale del rumore nella insorgenza del deficit auditivo (il CTU aveva evidenziato la mancanza nella curva audiometrica delle caratteristiche tipiche del trauma acustico sonoro) e, comunque, del rapporto di causalità tra la riscontrata ipoacusia e la esposizione a rumore in ambiente lavorativo. Difatti, dall'anamnesi era emerso che il NI aveva operato come gruista, lavorazione che comportava l'uso di strumenti a rumorosità non particolarmente intensa, tant'è che non risultava tabellata;
inoltre, non erano stati prodotti rilievi fonometrici tali da rendere conto della effettiva esposizione a rumore. Il NI ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente, denunciando violazione dell'art.3 d.p.r. n.1124/65, del dpr n.482/75 recante la tabella delle malattie professionali dell'industria, voce n.44 sub L, degli artt. 420 e 421 c.p.c. e 2697 cod.civ., oltre a vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato che non erano state svolte lavorazioni tabellate, senza darsi carico di accertare la circostanza - che si era chiesto di dimostrare con prova testimoniale dello svolgimento di attività con strumenti ad aria compressa. Aggiunge che il Tribunale: ha omesso di accertare se il lavoro fosse stato almeno concausa della malattia;
non ha provveduto a disporre la rinnovazione della CTU e non ha fatto alcun 3 cenno alla relazione tecnica di parte;
non ha di ufficio disposto i mezzi istruttori necessari ad integrare il materiale probatorio acquisito. Il ricorso non è fondato. Quanto alla prima censura, osserva la Corte che, secondo la propria costante giurisprudenza, il mancato esame di una istanza istruttoria integra un vizio della sentenza impugnata, idoneo a determinarne la cassazione, solo se e in quanto le circostanze che costituivano oggetto della richiesta di parte siano decisive, siano tali cioè che, se esaminate e valutate, avrebbero potuto comportare una decisione di merito diversa da quella in concreto adottata. 여 Peraltro, il controllo sulla ricorrenza del detto requisito della “decisività" non può essere esercitato autonomamente dalla Corte di cassazione attraverso il diretto esame degli atti e degli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Costituisce, dunque, un preciso onere della parte indicare specificamente nel ricorso - se del caso mediante la loro integrale trascrizione le circostanze che intendeva dimostrare con la deduzione probatoria della quale lamenta la omessa considerazione (vedi, tra tante, Cass. 3 febbraio 2000 n.1203, 13 aprile 1996 n.3494, 13 gennaio 1995 n.381). Nel caso, l'onere suddetto è rimasto inadempiuto perché il ricorrente ha omesso di indicare sia i nominativi dei due testi dei quali assume di aver chiesto la escussione, sia le specifiche circostanze sulle quali costoro avrebbero dovuto deporre, essendosi limitato (ricorso pag.10) a fare un mero e del tutto generico riferimento ai fatti esposti nell'atto introduttivo del giudizio. 4 E' da aggiungere che, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza impugnata fa espressa menzione, sia pure sintetizzandole, delle critiche rivolte alla consulenza tecnica di ufficio, richiamando (pag.3) quanto in proposito dedotto dall'appellante, e cioè che la sordità era stata causata dalla esposizione lavorativa a rischio rumore e che la curva audiometrica era tipica, per la lesione delle cellule neurosensoriali del Corti, di quella da trauma acustico cronico (laddove la consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado aveva concluso che le caratteristiche della curva audiometrica deponevano, piuttosto, per la presenza di una presbioacusia). 의 In ogni caso, gran parte della motivazione è dedicata a dare risposta a queste critiche, da un lato spiegando, con richiamo della letteratura specialistica, come una modificazione della curva audiometrica con andamento simile a quello determinato dall'azione del rumore sulle cellule recettrici dell'organo del Corti possa avere causa diversa dal rumore;
per altro verso, osservando che una possibile esposizione a rumore non deriva necessariamente ed esclusivamente da un'attività lavorativa, ma anche da altre situazioni comunemente riscontrabili in ambienti antropizzati;
sicchè la mancanza, nel caso di specie, della prova di una continuativa esposizione al rischio specifico, impediva di affermare che la riscontrata affezione fosse in qualche modo riconducibile al lavoro svolto dal NI. Ovviamente, l'avere il Tribunale escluso qualunque contributo causale dell'attività lavorativa nella insorgenza del deficit auditivo rende inapplicabile il principio della equivalenza causale stabilito dall'art.41 cod.pen., del quale, pertanto, non è riscontrabile la denunciata violazione. Nè può costituire ragione di annullamento della impugnata sentenza la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, dal momento che il disporre nuove indagini tecniche costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del gravame, sindacabile in sede di legittimità solo attraverso la motivazione con la quale 5 egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle critiche mosse dalla parte interessata al parere del primo consulente (cfr., da ultimo, Cass. 8 marzo 2001 n. 3371). E, sotto questo profilo, nessuna censura può muoversi alle sopra riferite considerazioni del Tribunale, che appaiono del tutto logiche e persuasive, dovendosi solo oservare che, in realtà, sotto forma di denuncia di vizi di motivazione, le censure del ricorrente si risolvono in una mera contrapposizione del giudizio (diagnostico) del consulente di parte alla valutazione operata dal consulente di ufficio e fatta propria dalla sentenza श्र impugnata;
e tanto ne comporta la inammissibilità, dal momento che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione non le consente di ripetere l'accertamento di fatto nel quale si concreta la qualificazione della malattia come di origine -che la legge demanda in via esclusiva al giudice del merito (vedi, in professionale senso conforme, Cass. 11 gennaio 2000 n.225, 8 agosto 1998 n.7798, 26 gennaio 1998 n.751, 21 gennaio 1998 n.530). Quanto, infine, alla censura rivolta alla sentenza impugnata per non aver disposto di ufficio ulteriori mezzi di prova è sufficiente richiamare l'insegnamento di questa Corte (da ultimo Cass. 9 marzo 2001 n.3516) alla stregua del quale l'esercizio dei poteri istruttori presuppone l'esistenza di univoci elementi di prova forniti dalla parte, non potendo l'iniziativa del giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere sulla stessa gravante e ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda. Facendo applicazione di tale principio, non è certamente sindacabile il mancato esercizio dei suddetti poteri da parte del giudice d'appello, una volta accertato che il ricorrente non aveva dato nessuna prova (neppure attraverso la produzione di rilievi fonometrici) della sua esposizione a rumore per ragioni di lavoro. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 6 Non va pronunciata condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 13 dicembre 2001 Il Cons. estensore Il Presidente fol lol си Линейно резніні IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2002 farsell oggi IL CANCELLIERE t ems for I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A . L T R L , N A O ' A L S B 3 L E I 7 P E - D S D 8 I - I A N 1 S T 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R O D 7