Articolo 13 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 12Articolo 12 bis
Versione
17 gennaio 1974
Art. 13.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1974