Art. 13.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.